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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8946/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Costanza Teti Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8946/2024, avente ad oggetto “provvedimenti ex artt. 337 bis e ss. c.c. riguardo a figli nati fuori del matrimonio”,
promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. PERONI LUCIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo del 26/1/2024 e da verbale d'udienza del 17/12/2024:
“dichiarare l'affidamento c.d. «super esclusivo» al padre della figlia minorenne (nata a [...]
Brescia il 27/11/2013), attribuendogli sia l'ordinaria che la straordinaria gestione della stessa”.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/1/2024, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato una breve relazione more uxorio con la resistente, sig.ra , nel 2012, unione CP_1
dalla quale è nata la figlia (n. 27/11/2013). Per_1
Il ricorrente ha dedotto che la relazione si è presto incrinata e che dopo pochi anni di convivenza la resistente ha abbandonato il nucleo familiare lasciando la figlia senza dare più notizie di sé.
Nello stesso atto introduttivo il ricorrente ha proposto cumulativamente la medesima domanda anche nei confronti della sig.ra con la quale ha intrattenuto altra (precedente) relazione e Controparte_2
dalla quale ha avuto le figlie (n. 4/7/2007), (n. 5/7/2008) e (n. 26/8/2010). Per_2 Per_3 Per_4
Anche la sig.ra al termine della relazione, ha lasciato le figlie al padre e ha fatto ritorno CP_2
nel proprio Paese d'origine.
Il sig. ha rappresentato che le figlie non ricordano le loro madri e non hanno contatti con le Pt_1
stesse, ma tale irreperibilità arreca difficoltà nella gestione quotidiana.
Ha quindi concluso chiedendo che venisse disposto l'affidamento cd. super esclusivo delle minori al padre.
Alla prima udienza del 9/7/2024, nessuno essendo comparso per le resistenti, il ricorrente si è riportato al contenuto del ricorso e ha confermato di non avere più avuto contatti con le stesse.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, ha disposto la separazione dei procedimenti ex art. 103, comma 2, c.p.c. e ha incaricato i Servizi sociali del monitoraggio del nucleo familiare al fine di acquisire informazioni sulla situazione della minore.
Le relazioni dei Servizi depositate in data 3/12/2024 e 5/12/2024 hanno confermato le circostanze di cui al ricorso introduttivo, evidenziando inoltre, con particolare riferimento alla figlia , che la Per_1 stessa: “appare una bimba vivace, racconta di andare volentieri a scuola e che le piacerebbe fare ginnastica artistica”.
In conclusione, dalle relazioni è emerso quanto segue: “Il Servizio riterrebbe importante che il padre ottenesse l'affido super esclusivo nell'interesse delle figlie data l'irreperibilità delle madri in oggetto e considerata l'adeguatezza dei comportamenti genitoriali messi in atto”.
All'udienza del 17/12/2024, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio senza termini per gli atti conclusivi espressamente rinunciati.
***
Preliminarmente, data la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e visto che la parte resistente non si è costituita in giudizio, deve esserne dichiarata la contumacia.
1. Sull'affidamento della figlia minore
2 L'affidamento esclusivo ex art. 337 quater, comma 3, c.c., è disposto al fine di tutelare il minore e di attribuirne le cure al genitore di riferimento, colui cioè che si occupa di soddisfare in via principale e prevalente i bisogni e le necessità della prole.
Nel caso di specie, la perdurante assenza della madre dalla vita della figlia e il conseguente prolungato disinteresse verso i suoi bisogni morali e materiali costituisce grave pregiudizio per la stessa.
Le relazioni depositate dai Servizi sociali hanno descritto il padre come “disponibile e collaborativo”, nonché sintonizzato sui bisogni della figlia per la quale egli rappresenta un punto di riferimento.
Alla luce di tali considerazioni, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre, autorizzato ad adottare in via autonoma tutte le decisioni di maggior Per_1
interesse per la figlia, ivi comprese quelle scolastiche, di salute e anche quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Al modulo di affido segue il collocamento della minore presso il padre dove manterrà la residenza avendo quivi radicato il centro dei suoi affari e interessi.
2. Sul mantenimento della figlia minore a carico del genitore non collocatario
Come statuito dalla prevalente giurisprudenza, l'obbligo di contribuire alle esigenze dei figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde dalla formulazione di qualsivoglia domanda (Cass. Civ.
n. 5652/2012).
Nella fattispecie in esame, pur in assenza di esplicita richiesta da parte del ricorrente e in mancanza di elementi attestanti la disponibilità reddituale della resistente resasi da tempo irreperibile, il Collegio stima congruo onerare quest'ultima quantomeno della contribuzione alle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, in misura pari al 50%.
Ciò in quanto, come riconosciuto dalla Suprema Corte, “la contribuzione dei genitori alle spese straordinarie […] ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, nonché per i fabbisogni ordinari e straordinari, in relazione al loro interesse” (Cass. Civ. n. 15215/2023) e costituisce quindi componente ineludibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri minimi ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, per una causa di valore indeterminabile
(cfr. Cass. Civ. n. 31030/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 8946/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 1. dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre con estensione della Per_1
responsabilità genitoriale di quest'ultimo all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per la stessa ex art. 337 quater comma terzo c.c.;
2. dispone il collocamento prevalente della figlia minore presso la residenza del padre;
3. pone a carico della resistente il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale sottoscritto in data 14/7/2016;
4. condanna la resistente, sig.ra , alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 2.906,00 (€ 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva ed € 1.453,00 per la fase decisionale) oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso a Brescia nella Camera di Consiglio del 9/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Costanza Teti Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8946/2024, avente ad oggetto “provvedimenti ex artt. 337 bis e ss. c.c. riguardo a figli nati fuori del matrimonio”,
promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. PERONI LUCIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo del 26/1/2024 e da verbale d'udienza del 17/12/2024:
“dichiarare l'affidamento c.d. «super esclusivo» al padre della figlia minorenne (nata a [...]
Brescia il 27/11/2013), attribuendogli sia l'ordinaria che la straordinaria gestione della stessa”.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/1/2024, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato una breve relazione more uxorio con la resistente, sig.ra , nel 2012, unione CP_1
dalla quale è nata la figlia (n. 27/11/2013). Per_1
Il ricorrente ha dedotto che la relazione si è presto incrinata e che dopo pochi anni di convivenza la resistente ha abbandonato il nucleo familiare lasciando la figlia senza dare più notizie di sé.
Nello stesso atto introduttivo il ricorrente ha proposto cumulativamente la medesima domanda anche nei confronti della sig.ra con la quale ha intrattenuto altra (precedente) relazione e Controparte_2
dalla quale ha avuto le figlie (n. 4/7/2007), (n. 5/7/2008) e (n. 26/8/2010). Per_2 Per_3 Per_4
Anche la sig.ra al termine della relazione, ha lasciato le figlie al padre e ha fatto ritorno CP_2
nel proprio Paese d'origine.
Il sig. ha rappresentato che le figlie non ricordano le loro madri e non hanno contatti con le Pt_1
stesse, ma tale irreperibilità arreca difficoltà nella gestione quotidiana.
Ha quindi concluso chiedendo che venisse disposto l'affidamento cd. super esclusivo delle minori al padre.
Alla prima udienza del 9/7/2024, nessuno essendo comparso per le resistenti, il ricorrente si è riportato al contenuto del ricorso e ha confermato di non avere più avuto contatti con le stesse.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, ha disposto la separazione dei procedimenti ex art. 103, comma 2, c.p.c. e ha incaricato i Servizi sociali del monitoraggio del nucleo familiare al fine di acquisire informazioni sulla situazione della minore.
Le relazioni dei Servizi depositate in data 3/12/2024 e 5/12/2024 hanno confermato le circostanze di cui al ricorso introduttivo, evidenziando inoltre, con particolare riferimento alla figlia , che la Per_1 stessa: “appare una bimba vivace, racconta di andare volentieri a scuola e che le piacerebbe fare ginnastica artistica”.
In conclusione, dalle relazioni è emerso quanto segue: “Il Servizio riterrebbe importante che il padre ottenesse l'affido super esclusivo nell'interesse delle figlie data l'irreperibilità delle madri in oggetto e considerata l'adeguatezza dei comportamenti genitoriali messi in atto”.
All'udienza del 17/12/2024, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio senza termini per gli atti conclusivi espressamente rinunciati.
***
Preliminarmente, data la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e visto che la parte resistente non si è costituita in giudizio, deve esserne dichiarata la contumacia.
1. Sull'affidamento della figlia minore
2 L'affidamento esclusivo ex art. 337 quater, comma 3, c.c., è disposto al fine di tutelare il minore e di attribuirne le cure al genitore di riferimento, colui cioè che si occupa di soddisfare in via principale e prevalente i bisogni e le necessità della prole.
Nel caso di specie, la perdurante assenza della madre dalla vita della figlia e il conseguente prolungato disinteresse verso i suoi bisogni morali e materiali costituisce grave pregiudizio per la stessa.
Le relazioni depositate dai Servizi sociali hanno descritto il padre come “disponibile e collaborativo”, nonché sintonizzato sui bisogni della figlia per la quale egli rappresenta un punto di riferimento.
Alla luce di tali considerazioni, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre, autorizzato ad adottare in via autonoma tutte le decisioni di maggior Per_1
interesse per la figlia, ivi comprese quelle scolastiche, di salute e anche quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Al modulo di affido segue il collocamento della minore presso il padre dove manterrà la residenza avendo quivi radicato il centro dei suoi affari e interessi.
2. Sul mantenimento della figlia minore a carico del genitore non collocatario
Come statuito dalla prevalente giurisprudenza, l'obbligo di contribuire alle esigenze dei figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde dalla formulazione di qualsivoglia domanda (Cass. Civ.
n. 5652/2012).
Nella fattispecie in esame, pur in assenza di esplicita richiesta da parte del ricorrente e in mancanza di elementi attestanti la disponibilità reddituale della resistente resasi da tempo irreperibile, il Collegio stima congruo onerare quest'ultima quantomeno della contribuzione alle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, in misura pari al 50%.
Ciò in quanto, come riconosciuto dalla Suprema Corte, “la contribuzione dei genitori alle spese straordinarie […] ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, nonché per i fabbisogni ordinari e straordinari, in relazione al loro interesse” (Cass. Civ. n. 15215/2023) e costituisce quindi componente ineludibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri minimi ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, per una causa di valore indeterminabile
(cfr. Cass. Civ. n. 31030/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 8946/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 1. dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre con estensione della Per_1
responsabilità genitoriale di quest'ultimo all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per la stessa ex art. 337 quater comma terzo c.c.;
2. dispone il collocamento prevalente della figlia minore presso la residenza del padre;
3. pone a carico della resistente il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale sottoscritto in data 14/7/2016;
4. condanna la resistente, sig.ra , alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 2.906,00 (€ 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva ed € 1.453,00 per la fase decisionale) oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso a Brescia nella Camera di Consiglio del 9/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
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