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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/05/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5371/2022 R.G.; tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Lazzaro - appellante; Parte_1
e
., rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Magno - appellato; Controparte_1
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1926/2022 del Giudice di Pace di Taranto.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 19 marzo 2025) è stata riservata la decisione con termini abbreviati ex art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis per deposito memorie conclusive.
Lo studio del fascicolo ha avuto inizio, ai fini della redazione della sentenza, nel momento di rimessione in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
L ha proposto appello avverso la Parte_2
sentenza n. 1926/2022 con cui il Giudice di Pace di Taranto ha accolto la domanda risarcitoria proposta da per i danni materiali, fisici e morali Controparte_1
subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 31 maggio 2021, in Taranto-
Viale Virgilio, tra l'autovettura Citroen DS tg. EN823BB (di proprietà e condotta dal
1 e il veicolo tg. YJ (di proprietà di e condotto dal sig. CP_1 CP_2
), in uso ad Persona_1 Controparte_3
L'appellante ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per errata e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione e degli artt. 101, 160, 161 e 291
c.p.c., per avere il Giudice di primo grado deciso la causa sottoposta alla sua cognizione nonostante l'irregolarità, irritualità e/o nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, con violazione del principio del contraddittorio e dei diritti di parità e di difesa della parte convenuta.
A tal fine, ha esposto che: Parte_1
-la società appellante non ha mai ricevuto alcuna notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
-l'atto di citazione in giudizio del veniva notificato alla società CP_1
deducente tramite p.e.c. e parte attrice, unitamente alla ricevuta di accettazione dell'atto notificando, generata dal sistema telematico, riceveva un avviso di mancata consegna dello stesso;
-il messaggio di posta elettronica veniva rifiutato dal sistema in quanto la casella p.e.c. del destinatario risultava piena;
-secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, in simili fattispecie, la notifica telematica a mezzo p.e.c. non sostituisce integralmente la tradizionale notifica presso il domicilio fisico del destinatario, che deve intervenire nei casi in cui la prima non sia stata portata a termine positivamente;
-parte attrice avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione con le modalità previste dagli artt. 137 e ss. c.p.c., per il tramite dell CP_4
presso la sede legale della parte convenuta, al fine di regolarizzare e consentire l'effettiva conoscenza legale dell'atto da parte della stessa;
-il Giudice di Pace non ha verificato che l'atto di citazione fosse stato regolarmente notificato alla parte convenuta, nonostante risultasse per tabulas che la notifica non fosse andata a buon fine, così disattendendo le prescrizioni di cui all'art.291 c.p.c.;
2 -l'irregolarità, irritualità e/o nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha leso il principio del contraddittorio, il diritto di parità delle parti davanti alla legge, nonché il diritto di difesa della società deducente;
-ha impedito alla società appellante di partecipare al giudizio di primo grado, la cui istruttoria si è svolta nella totale assenza di un valido contraddittorio;
ha solo in uso il mezzo asseritamente coinvolto nel sinistro e aveva ed Parte_1
ha interesse a chiamare in causa proprietaria dello stesso e titolare del CP_2
contratto assicurativo per la r.c.a.;
-la violazione del principio del contraddittorio produce la nullità di tutti i provvedimenti successivi a quello che ha determinato la stessa e può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, salva la possibilità di rinnovazione degli atti nulli;
-in ogni caso, l'irregolarità, l'irritualità e/o la nullità della notifica dell'atto introduttivo configura un'ipotesi di nullità non sanabile ex art.156 c.p.c.;
-tale nullità ha travolto e reso parimenti nulli tutti gli atti e le attività svolte successivamente nel corso del giudizio di primo grado, compresa la sentenza impugnata, per il principio dell'estensione della nullità di cui all'art. 159 c.p.c.
La società appellante ha, quindi, concluso per l'accoglimento dei motivi di gravame con annullamento della sentenza impugnata e condanna di parte appellata al pagamento delle spese e competenze del secondo grado di giudizio.
L'appellato ha contestato la fondatezza del gravame, deducendo che:
è una azienda partecipata dal , obbligata a dotarsi di Parte_1 CP_5 Parte_3
casella p.e.c. ex D.L. 179/2021, in qualità di società di capitali;
-il deducente inoltrava la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado all'indirizzo p.e.c. di risultante pro tempore dal registro INI-PEC Pt_1
( ; Email_1
-la società appellante è l'unico soggetto obbligato in solido ex art. 2054 c.c. con il conducente del veicolo di cui è utilizzatrice;
-la Suprema Corte di Cassazione, con un orientamento pressoché costante, ha affermato il principio per cui “la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto
3 obbligato per legge a munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la c.d. casella PEC del destinatario “piena”, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna (…)”;
-in tali ipotesi, la S.C. ha statuito che la saturazione della casella PEC configura un impedimento imputabile al destinatario, tenuto a gestire adeguatamente lo spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi;
-la giurisprudenza di legittimità ha inoltre equiparato la saturazione della casella di posta elettronica certificata al rifiuto del destinatario di ricevere la notifica di un atto giudiziario a mani, con la conseguenza che l'atto si intende comunque notificato ex art. 138, comma secondo c.p.c.
-non sussisteva alcun onere del notificante di attivarsi prontamente per procedere alla notifica dell'atto di citazione presso la sede fisica della società appellante;
-la mancanza di diligenza da parte di soggetto equiparabile al Parte_1
professionista qualificato, non ha determinato la nullità della notifica dell'atto introduttivo del precedente giudizio e non può essere ritenuta meritevole di tutela anche in applicazione dell'art. 157, comma terzo c.p.c., ai sensi del quale la nullità non può essere opposta dalla parte che ne ha dato causa.
L'appellato ha concluso per il rigetto del gravame con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
*** ** ***
L'appello è fondato.
Non è in contestazione fra le parti che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (n.7281-2021 GdP Taranto) non sia stato ritualmente notificato con Pec alla società convenuta a causa di saturazione della casella di posta elettronica certificata.
4 Le posizioni delle parti si sono dialetticamente contrapposte sul piano della invalidità-validità della notifica, specularmente alle non uniformi pronunce giurisprudenziali.
Invero, la modalità di notifica con PEC, in linea con la celerità che ormai connota le attività processuali e endo-processuali, deve consentire l'attuazione dell'esigenza di tempismo per entrambe le parti, nel senso cioè che la snellezza operativa per il notificante deve coniugarsi con la conoscenza tempestiva dell'atto da parte del destinatario.
In linea con questa valutazione, è stata accolta l'istanza inibitoria proposta dall'appellante.
Nell'ordinanza con cui è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, è stato evidenziato che:
“dal principio del giusto processo (art.111 Cost.) discendono una serie di precipitati operativi nella direzione della ragionevole durata e della contrazione dei tempi, nella immanenza dell'attuazione del contraddittorio e della garanzia di uguale posizione delle parti per l'esercizio del diritto di difesa;
-quindi, il processo deve necessariamente svolgersi tra le parti legittimate, titolari del diritto di difesa;
-la parte che introduce il giudizio deve garantire la rituale evocazione in giudizio e la stessa garanzia, per la regolarità del contraddittorio, deve essere attuata dal Giudice;
-in quest'ottica, la saturazione dell'account di posta elettronica certificata non può consentire all'attore di “essere unico protagonista del processo” ma deve implicare la necessità di eseguire la notifica dell'atto introduttivo del giudizio con diverse modalità al fine di garantire che l'atto medesimo entri nella sfera di conoscenza o di conoscibilità del destinatario;
-sul punto, i Giudici di legittimità (cfr. Cass. civ. sez.III
20 dicembre 2021 n.40758) hanno statuito che se però la notificazione telematica non vada a buon fine per una ragione, come nel caso, non imputabile al notificante - essendo invece addebitabile al destinatario per inadeguata gestione dello spazio di archiviazione necessario alla ricezione dei messaggi (Cass., 20/05/2019, n. 13532,
Cass., 21/03/2018, n. 8029) - la conclusione è in linea con il principio, recentemente
5 ribadito, per cui dev'esser escluso che il regime normativo concernente l'identificazione del c.d. domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati (Cass., 11/02/2021, n. 3557, pag. 5, in cui si richiamano: Cass. nn. 1982 del 2020, 2942 del 2019, 22892 del 2015)”.
La decisione che ora investe il Tribunale non può non agganciarsi al dictum di
Cassazione Sezioni Unite n.28452 del 5 novembre 2024.
Nell'ammirevole considerazione del percorso motivazionale dei Giudici di legittimità
e per le finalità che rilevano nel giudizio, può riportarsi questa importante argomentazione:
“Ritengono queste Sezioni Unite che la questione di diritto, oggetto del contrasto giurisprudenziale ravvisato dall'ordinanza interlocutoria n. 32287/2023, debba essere risolta in forza del seguente principio di diritto, che dà continuità ad un'opzione ermeneutica già presente nella giurisprudenza di questa Corte e che si colloca nell'ottica prospettica che la stessa Sezione rimettente appare privilegiare come soluzione sistematica e in linea con le coordinate della materia (cfr. § 2.3. che precede). Il principio di diritto che va, quindi, affermato è il seguente: «nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo
PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art.
3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di
PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC».
6 Pertanto, alla luce di tale principio, deve affermarsi che il processo di primo grado si
è svolto ed è stato definito senza la vocatio in ius della società convenuta, con conseguente nullità della sentenza, come effetto della nullità della notificazione dell'atto di citazione;
infatti, il Giudice di Pace avrebbe dovuto rilevare il vizio ed assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notifica attesa la mancata costituzione della parte convenuta.
Secondo il disposto dell'art.354 primo comma cpc (nella formulazione pre-vigente), la declaratoria di nullità della notifica e di nullità della sentenza implica la rimessione del giudizio in primo grado.
Le spese processuali devono essere compensate (art.92 secondo comma cpc) posto che le Sezioni Unite sono intervenute proprio per dirimere i contrasti interpretativi ed esegetici sulla specifica questione.
PQM
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n.5371-2022 RG tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-accertata la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dichiara la nullità della sentenza n.1926/2022 del Giudice di Pace di
Taranto;
-dispone la rimessione della causa al Giudice di Pace di Taranto ex art.354 primo comma cpc, con onere delle parti di riassunzione nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza;
-spese compensate.
Così deciso il 30 aprile 2025.
Il giudice annagrazia lenti
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