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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/07/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 622/2023 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 445/2023 del 24 marzo 2023
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), residente a [...]
domiciliato presso lo studio dell'avv. Gaspare Lombardo che lo rappresenta e difende per mandato conferito con procura allegata all'atto introduttivo di que-
sto grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
(P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, con sede a Roma in via Monzambano n. 10 ed elettivamente domici-
liata in Agrigento presso lo studio dell'avv. Alberto Infantino che la rappresenta e difende per mandato conferito con procura allegata alla comparsa di costitu-
zione e risposta di questo grado del giudizio
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per l'appellante
Accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dell'appellante, maturato a seguito dell'incidente stradale successivamente da quantificare dopo gli ac-
certamenti tecnici.
Per l'appellata
Rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo grado;
condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed ono-
rari del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 21 gennaio 2022, espose Parte_1
che il 5 luglio 2016, lungo l'autostrada A19 tra gli svincoli Irosa e Resuttano in direzione Catania, il veicolo alla cui guida si trovava si ribaltava più volte a causa dell'improvviso scoppio della ruota posteriore destra dello stesso mezzo,
dovuta all'«assoluta mancanza di manutenzione» di quel tratto di strada.
Poiché l' benché diffidata, non gli aveva risarcito i danni che gli CP_1
erano derivati dal sinistro, chiese quindi al Tribunale di Agrigento la condanna della stessa al pagamento delle relative somme di danaro.
1.1. Con la sentenza n. 445/2023 del 24 marzo 2023, il giudice adìto
respinse la domanda.
1.2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello Parte_1
dal canto suo, l' ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
1.3. Con ordinanza del 30 maggio 2025 sono stati concessi i termini previsti dal 1° comma del novellato art. 352 Cpc;
con ordinanza del successivo stesso art. 352, di riferire al collegio per la decisione.
2. Con l'unico motivo di impugnazione, l'appellante sostiene che il Tri-
bunale «non ha approfondito la reale causa […] del sinistro», ossia le «condi-
zioni obiettive del manto stradale», dovute a «negligenza per cose in custodia»
dell'appellata; al contrario – aggiunge l'appellante –, «qualora il manto stradale fosse stato in perfette condizioni, non vi sarebbe stata nessuna causa che avrebbe potuto generare lo scoppio dello pneumatico del veicolo».
prosegue affermando che ha errato il Tribunale nel non Parte_1
sentire, in qualità di testimoni, gli altri soggetti che occupavano il mezzo, giac-
ché attraverso la loro testimonianza sarebbe stato possibile ricostruire la dina-
mica del sinistro e le ragioni che lo avevano determinato.
2.1. Per la sua manifesta infondatezza, il motivo va respinto tanto nell'istanza istruttoria quanto nel merito della doglianza mossa all'impugnata sentenza.
2.2. Sotto il primo profilo, non merita censura la scelta del Tribunale di non ammettere la testimonianza degli altri soggetti che viaggiavano a bordo del mezzo condotto dall'appellante.
Invero, è pacifico, nella giurisprudenza della Corte Suprema «(si con-
fronti come da ultimo chiarito da Cass. n. 14468/2021; Cass. 19121/2019), che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile: così Sez. 6 - 3, ordinanza n. 12660 del 23 maggio 2018; nello stesso senso Sez. 3, sentenza n. 19258 del
29 settembre 2015; Sez. 3, sentenza n. 16541 del 28 settembre 2012; Sez. 3,
sentenza n. 13585 del 21 luglio 2004. Il principio in questione rimonta a Sez.
3, sentenza n. 1580 del 1° giugno 1974, secondo cui “la configurabilità in capo
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 ad un soggetto di quell'interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuir-
gli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la le-
gittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testi-
moniare, dev'essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresen-
tano un posterius rispetto alla configurabilità di quell'interesse; pertanto l'even-
tuale opponibilità della prescrizione così come non potrebbe impedire la parte-
cipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, cosi non può rendere tale soggetto carente dell'interesse previsto dall'art. 246 Cpc come causa d'incapa-
cità a testimoniare”.
La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuri-
dico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato con-
tro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone.
Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato da [quella] Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima),
quanto agli effetti del c.d. “diritto quesito”, quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia» (così la motivazione di Cass.
13501/2022).
2.2. Quanto, poi, al merito della questione, si osserva quanto segue.
2.2.1. Premesso che nella vicenda in esame viene in rilievo la
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 responsabilità ex art. 2051 Cc (espressamente richiamato tanto dalle parti quanto dal Tribunale), in punto di diritto va chiarito quanto segue:
- la responsabilità ex art. 2051 Cc postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa,
tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass.
15761/2016);
- a integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è – come detto – del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 Cc (ex mul-
tis, Cass. 4476/2011);
- ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza
di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- la norma contenuta nell'art. 2051 Cc prevede, dunque, una responsa-
bilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova libera-
toria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo a elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
- dunque, nel configurare la responsabilità oggettiva del custode, l'art. degli artt. 2043 e 2697 Cc, l'inversione dell'onere della prova, il custode po-
tendo vincere tale presunzione e liberarsi dalla responsabilità solamente dando la prova del fortuito, e quindi dimostrando che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (Cass. 8811, 8466 e 11096, tutte del 2020): quindi, pro-
vando di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività
di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative, e comunque del principio generale del neminem lae-
dere;
- ai fini della prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 Cc è d'altro canto necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa e quelle provocate da una repentina e imprevedibile alte-
razione dello stato della medesima (Cass. 3651/2006), solamente in quest'ul-
tima ipotesi potendo configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere,
nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza per ovviarvi tempestivamente, la straordinaria e imprevedibile situazione di pericolo deter-
minatasi (Cass. 4495/2011 e 11096/2020);
- tale inversione dell'onere probatorio indubbiamente incide sulla posi-
zione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggra-
vando quella del danneggiante (Cass. 21244/2006, 25029/2008 e 11096/2020);
- quale presunto responsabile, il custode può dedurre e provare il con-
corso di colpa del danneggiato ex art. 1227, 1° comma, Cc (Cass. 3651/2006,
17377/2007, 6529/2011 e 11096/2020);
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6 - ove non sia abnorme o dolosa, la condotta del danneggiato non può
considerarsi idonea a interrompere il nesso di causalità con l'evento da essa –
quand'anche con colpa grave – determinato (Cass. 9547/2015, 26527/2020 e
4035/2021), e cioè a porsi quale causa esclusiva del danno-evento, giacché in tale ipotesi senza l'efficienza causale della cosa l'evento non si sarebbe (o si sarebbe in termini diversi) verificato (Cass. 15761/2016), potendo – come detto
– rilevare eventualmente sotto il profilo del concorso di colpa ex art. 1227, 1°
comma, Cc (Cass. 9547/2015, 26527/2020 e 4035/2021).
2.2.2. Tutto ciò premesso, ritiene questo collegio che l'appellante non abbia assolto all'onere che su di lui incombeva, e cioè di provare l'esistenza di un nesso eziologico tra lo stato del manto stradale e lo scoppio dello pneumatico
(e i conseguenti danni riportati in conseguenza del sinistro).
2.2.3. Invero, nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio,
[...]
espose: Pt_1
- che, «nel tratto di strada d'interesse del sinistro per cui è stato instau-
rato presente procedimento, vi è una serie di caditoie posizionate nella sede stradale per fare defluire l'acqua piovana» e quindi «rendere sicura la circola-
zione veicolare»;
- nel momento in cui si era verificato il sinistro de quo i punti in cui si trovano le caditoie erano «in totale stato di abbandono, e per come si vede[va]
chiaramente dalle foto (doc. n. 8) del manto stradale fatte sul luogo del sini-
stro»: infatti, nelle caditoie mancavano parti essenziali, sicché dalle stesse fuo-
riuscivano i «bulloni che vengono posizionati per mantenere fermi tra l'asfalto e la lamiera le caditoie stesse»;
- proprio tale situazione di fatto era stata la causa della foratura e del
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7 successivo scoppio degli pneumatici.
2.2.4. A sostegno del proprio assunto, l'appellante ha, da un lato, arti-
colato l'inammissibile prova testimoniale, indicando, fra gli altri, i seguenti ca-
pitoli «Vero che vi erano delle parti in metallo delle caditoie che mancavano,
e che in alcuni punti sporgevano i bulloni e altre parti taglienti o comunque
pericolose per la circolazione veicolare?»; «Vero che tali insidie era idonee a
bucare lo pneumatico del veicolo su cui viaggiavate»; ha, d'altro lato, fatto ri-
ferimento alle fotografie da lui prodotte.
Ebbene, proprio l'esame di quelle fotografie impone la conferma dell'impugnata sentenza, che ha respinto la richiesta risarcitoria in ragione del fatto che fosse «rimasto del tutto indimostrato che le caditoie, cui fa riferimento l'attore in citazione, o meglio i giunti di dilatazione privi di alcune parti, raffi-
gurati nella produzione fotografica di parte attrice, costitui[ssero] la res causa-
tiva dell'evento dannoso».
Invero, il produsse, innanzi tutto, alcune foto panoramiche che Pt_1
riproducevano senz'altro il luogo in cui era avvenuto il sinistro, giacché in al-
cune di esse è raffigurato il segnale di progressiva del chilometro 82 («IV»,
«V» e «VIII»): ed è appena il caso di evidenziare che lo stesso appellante af-
fermò, in primo grado, che l'incidente si era verificato proprio al chilometro 82
dell'autostrada A19 (sostenendo, per la precisione, che lo scoppio era interve-
nuto al chilometro 82+600).
Ebbene, in quelle foto, qui di seguito riprodotte, risulta chiaramente una circostanza, e cioè che, per tutta la parte di esse visibile, la linea di mezzeria è
raffigurata sempre tratteggiata e non è mai accompagnata, neppure in breve tratto, da una striscia continua
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9 Lo stesso può dirsi per le due fotografie qui di seguito riprodotte (seb-
bene nei relativi tratti di strada non si legga alcun segnale di progressiva del chilometro)
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10 Viceversa, nelle due seguenti fotografie di dettaglio, attraverso le quali il avrebbe voluto dimostrare che sui luoghi del sinistro le caditoie erano Pt_1
«in totale stato di abbandono» perché carenti «di parti essenziali» (il che – se-
condo la prospettazione del medesimo appellante – aveva determinato la fuo-
riuscita di bulloni e di altre parti taglienti che avevano bucato lo pneumatico),
la linea centrale non è mai raffigurata unicamente come discontinua, presentan-
dosi invece come continua e affiancata, da un lato, da una striscia discontinua
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11 È dunque di palmare e irrefutabile evidenza che queste ultime due foto-
grafie non riproducono il posto in cui era avvenuto il sinistro, essendo in esse raffigurato un particolare (si ripete: una linea centrale continua e affiancata da una striscia discontinua) che non compare in alcuna delle prime cinque foto-
grafie che, senza ombra di dubbio, ritraggono, in una veduta d'insieme, il luogo dell'incidente (nel quale, come detto, la linea di mezzeria è, invece, sempre tratteggiata).
2.3. In definitiva, il sinistro ebbe, sì, a verificarsi a causa dello scoppio di uno pneumatico (nello stesso verbale della Polizia Stradale si afferma che in corrispondenza del chilometro 82+600 veniva notato un primo frammento gommoso), ma l'appellante, su cui incombeva il relativo onere, non ha provato che quel fatto era stato causato da un difetto di manutenzione del manto stradale
(e quindi dalla violazione dell'obbligo di custodia gravante, ex art. 2051 Cc,
sull' . CP_1
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12 3. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il gravame va respinto,
dovendo ritenersi che la sentenza impugnata sia immune dalle censure che le sono state mosse.
4. Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell'appellante al rim-
borso, all'appellata, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022; inoltre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Agrigento n. 445/2023 del 24 marzo 2023, respinge il gravame;
condanna al rimborso, all' delle spese di questo Parte_1 CP_1
grado del giudizio, che liquida in complessivi €4.217,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente im-
pugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 4 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
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13 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 luglio il Presidente relatore si è quindi riservato, ai sensi del 2° comma dello
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2051 Cc prevede, in deroga alla regola generale di cui al combinato disposto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 622/2023 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 445/2023 del 24 marzo 2023
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), residente a [...]
domiciliato presso lo studio dell'avv. Gaspare Lombardo che lo rappresenta e difende per mandato conferito con procura allegata all'atto introduttivo di que-
sto grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
(P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, con sede a Roma in via Monzambano n. 10 ed elettivamente domici-
liata in Agrigento presso lo studio dell'avv. Alberto Infantino che la rappresenta e difende per mandato conferito con procura allegata alla comparsa di costitu-
zione e risposta di questo grado del giudizio
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per l'appellante
Accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dell'appellante, maturato a seguito dell'incidente stradale successivamente da quantificare dopo gli ac-
certamenti tecnici.
Per l'appellata
Rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo grado;
condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed ono-
rari del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 21 gennaio 2022, espose Parte_1
che il 5 luglio 2016, lungo l'autostrada A19 tra gli svincoli Irosa e Resuttano in direzione Catania, il veicolo alla cui guida si trovava si ribaltava più volte a causa dell'improvviso scoppio della ruota posteriore destra dello stesso mezzo,
dovuta all'«assoluta mancanza di manutenzione» di quel tratto di strada.
Poiché l' benché diffidata, non gli aveva risarcito i danni che gli CP_1
erano derivati dal sinistro, chiese quindi al Tribunale di Agrigento la condanna della stessa al pagamento delle relative somme di danaro.
1.1. Con la sentenza n. 445/2023 del 24 marzo 2023, il giudice adìto
respinse la domanda.
1.2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello Parte_1
dal canto suo, l' ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
1.3. Con ordinanza del 30 maggio 2025 sono stati concessi i termini previsti dal 1° comma del novellato art. 352 Cpc;
con ordinanza del successivo stesso art. 352, di riferire al collegio per la decisione.
2. Con l'unico motivo di impugnazione, l'appellante sostiene che il Tri-
bunale «non ha approfondito la reale causa […] del sinistro», ossia le «condi-
zioni obiettive del manto stradale», dovute a «negligenza per cose in custodia»
dell'appellata; al contrario – aggiunge l'appellante –, «qualora il manto stradale fosse stato in perfette condizioni, non vi sarebbe stata nessuna causa che avrebbe potuto generare lo scoppio dello pneumatico del veicolo».
prosegue affermando che ha errato il Tribunale nel non Parte_1
sentire, in qualità di testimoni, gli altri soggetti che occupavano il mezzo, giac-
ché attraverso la loro testimonianza sarebbe stato possibile ricostruire la dina-
mica del sinistro e le ragioni che lo avevano determinato.
2.1. Per la sua manifesta infondatezza, il motivo va respinto tanto nell'istanza istruttoria quanto nel merito della doglianza mossa all'impugnata sentenza.
2.2. Sotto il primo profilo, non merita censura la scelta del Tribunale di non ammettere la testimonianza degli altri soggetti che viaggiavano a bordo del mezzo condotto dall'appellante.
Invero, è pacifico, nella giurisprudenza della Corte Suprema «(si con-
fronti come da ultimo chiarito da Cass. n. 14468/2021; Cass. 19121/2019), che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile: così Sez. 6 - 3, ordinanza n. 12660 del 23 maggio 2018; nello stesso senso Sez. 3, sentenza n. 19258 del
29 settembre 2015; Sez. 3, sentenza n. 16541 del 28 settembre 2012; Sez. 3,
sentenza n. 13585 del 21 luglio 2004. Il principio in questione rimonta a Sez.
3, sentenza n. 1580 del 1° giugno 1974, secondo cui “la configurabilità in capo
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 ad un soggetto di quell'interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuir-
gli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la le-
gittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testi-
moniare, dev'essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresen-
tano un posterius rispetto alla configurabilità di quell'interesse; pertanto l'even-
tuale opponibilità della prescrizione così come non potrebbe impedire la parte-
cipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, cosi non può rendere tale soggetto carente dell'interesse previsto dall'art. 246 Cpc come causa d'incapa-
cità a testimoniare”.
La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuri-
dico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato con-
tro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone.
Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato da [quella] Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima),
quanto agli effetti del c.d. “diritto quesito”, quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia» (così la motivazione di Cass.
13501/2022).
2.2. Quanto, poi, al merito della questione, si osserva quanto segue.
2.2.1. Premesso che nella vicenda in esame viene in rilievo la
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 responsabilità ex art. 2051 Cc (espressamente richiamato tanto dalle parti quanto dal Tribunale), in punto di diritto va chiarito quanto segue:
- la responsabilità ex art. 2051 Cc postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa,
tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass.
15761/2016);
- a integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è – come detto – del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 Cc (ex mul-
tis, Cass. 4476/2011);
- ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza
di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- la norma contenuta nell'art. 2051 Cc prevede, dunque, una responsa-
bilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova libera-
toria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo a elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
- dunque, nel configurare la responsabilità oggettiva del custode, l'art. degli artt. 2043 e 2697 Cc, l'inversione dell'onere della prova, il custode po-
tendo vincere tale presunzione e liberarsi dalla responsabilità solamente dando la prova del fortuito, e quindi dimostrando che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (Cass. 8811, 8466 e 11096, tutte del 2020): quindi, pro-
vando di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività
di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative, e comunque del principio generale del neminem lae-
dere;
- ai fini della prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 Cc è d'altro canto necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa e quelle provocate da una repentina e imprevedibile alte-
razione dello stato della medesima (Cass. 3651/2006), solamente in quest'ul-
tima ipotesi potendo configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere,
nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza per ovviarvi tempestivamente, la straordinaria e imprevedibile situazione di pericolo deter-
minatasi (Cass. 4495/2011 e 11096/2020);
- tale inversione dell'onere probatorio indubbiamente incide sulla posi-
zione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggra-
vando quella del danneggiante (Cass. 21244/2006, 25029/2008 e 11096/2020);
- quale presunto responsabile, il custode può dedurre e provare il con-
corso di colpa del danneggiato ex art. 1227, 1° comma, Cc (Cass. 3651/2006,
17377/2007, 6529/2011 e 11096/2020);
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6 - ove non sia abnorme o dolosa, la condotta del danneggiato non può
considerarsi idonea a interrompere il nesso di causalità con l'evento da essa –
quand'anche con colpa grave – determinato (Cass. 9547/2015, 26527/2020 e
4035/2021), e cioè a porsi quale causa esclusiva del danno-evento, giacché in tale ipotesi senza l'efficienza causale della cosa l'evento non si sarebbe (o si sarebbe in termini diversi) verificato (Cass. 15761/2016), potendo – come detto
– rilevare eventualmente sotto il profilo del concorso di colpa ex art. 1227, 1°
comma, Cc (Cass. 9547/2015, 26527/2020 e 4035/2021).
2.2.2. Tutto ciò premesso, ritiene questo collegio che l'appellante non abbia assolto all'onere che su di lui incombeva, e cioè di provare l'esistenza di un nesso eziologico tra lo stato del manto stradale e lo scoppio dello pneumatico
(e i conseguenti danni riportati in conseguenza del sinistro).
2.2.3. Invero, nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio,
[...]
espose: Pt_1
- che, «nel tratto di strada d'interesse del sinistro per cui è stato instau-
rato presente procedimento, vi è una serie di caditoie posizionate nella sede stradale per fare defluire l'acqua piovana» e quindi «rendere sicura la circola-
zione veicolare»;
- nel momento in cui si era verificato il sinistro de quo i punti in cui si trovano le caditoie erano «in totale stato di abbandono, e per come si vede[va]
chiaramente dalle foto (doc. n. 8) del manto stradale fatte sul luogo del sini-
stro»: infatti, nelle caditoie mancavano parti essenziali, sicché dalle stesse fuo-
riuscivano i «bulloni che vengono posizionati per mantenere fermi tra l'asfalto e la lamiera le caditoie stesse»;
- proprio tale situazione di fatto era stata la causa della foratura e del
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7 successivo scoppio degli pneumatici.
2.2.4. A sostegno del proprio assunto, l'appellante ha, da un lato, arti-
colato l'inammissibile prova testimoniale, indicando, fra gli altri, i seguenti ca-
pitoli «Vero che vi erano delle parti in metallo delle caditoie che mancavano,
e che in alcuni punti sporgevano i bulloni e altre parti taglienti o comunque
pericolose per la circolazione veicolare?»; «Vero che tali insidie era idonee a
bucare lo pneumatico del veicolo su cui viaggiavate»; ha, d'altro lato, fatto ri-
ferimento alle fotografie da lui prodotte.
Ebbene, proprio l'esame di quelle fotografie impone la conferma dell'impugnata sentenza, che ha respinto la richiesta risarcitoria in ragione del fatto che fosse «rimasto del tutto indimostrato che le caditoie, cui fa riferimento l'attore in citazione, o meglio i giunti di dilatazione privi di alcune parti, raffi-
gurati nella produzione fotografica di parte attrice, costitui[ssero] la res causa-
tiva dell'evento dannoso».
Invero, il produsse, innanzi tutto, alcune foto panoramiche che Pt_1
riproducevano senz'altro il luogo in cui era avvenuto il sinistro, giacché in al-
cune di esse è raffigurato il segnale di progressiva del chilometro 82 («IV»,
«V» e «VIII»): ed è appena il caso di evidenziare che lo stesso appellante af-
fermò, in primo grado, che l'incidente si era verificato proprio al chilometro 82
dell'autostrada A19 (sostenendo, per la precisione, che lo scoppio era interve-
nuto al chilometro 82+600).
Ebbene, in quelle foto, qui di seguito riprodotte, risulta chiaramente una circostanza, e cioè che, per tutta la parte di esse visibile, la linea di mezzeria è
raffigurata sempre tratteggiata e non è mai accompagnata, neppure in breve tratto, da una striscia continua
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9 Lo stesso può dirsi per le due fotografie qui di seguito riprodotte (seb-
bene nei relativi tratti di strada non si legga alcun segnale di progressiva del chilometro)
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10 Viceversa, nelle due seguenti fotografie di dettaglio, attraverso le quali il avrebbe voluto dimostrare che sui luoghi del sinistro le caditoie erano Pt_1
«in totale stato di abbandono» perché carenti «di parti essenziali» (il che – se-
condo la prospettazione del medesimo appellante – aveva determinato la fuo-
riuscita di bulloni e di altre parti taglienti che avevano bucato lo pneumatico),
la linea centrale non è mai raffigurata unicamente come discontinua, presentan-
dosi invece come continua e affiancata, da un lato, da una striscia discontinua
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11 È dunque di palmare e irrefutabile evidenza che queste ultime due foto-
grafie non riproducono il posto in cui era avvenuto il sinistro, essendo in esse raffigurato un particolare (si ripete: una linea centrale continua e affiancata da una striscia discontinua) che non compare in alcuna delle prime cinque foto-
grafie che, senza ombra di dubbio, ritraggono, in una veduta d'insieme, il luogo dell'incidente (nel quale, come detto, la linea di mezzeria è, invece, sempre tratteggiata).
2.3. In definitiva, il sinistro ebbe, sì, a verificarsi a causa dello scoppio di uno pneumatico (nello stesso verbale della Polizia Stradale si afferma che in corrispondenza del chilometro 82+600 veniva notato un primo frammento gommoso), ma l'appellante, su cui incombeva il relativo onere, non ha provato che quel fatto era stato causato da un difetto di manutenzione del manto stradale
(e quindi dalla violazione dell'obbligo di custodia gravante, ex art. 2051 Cc,
sull' . CP_1
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12 3. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il gravame va respinto,
dovendo ritenersi che la sentenza impugnata sia immune dalle censure che le sono state mosse.
4. Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell'appellante al rim-
borso, all'appellata, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022; inoltre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Agrigento n. 445/2023 del 24 marzo 2023, respinge il gravame;
condanna al rimborso, all' delle spese di questo Parte_1 CP_1
grado del giudizio, che liquida in complessivi €4.217,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente im-
pugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 4 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
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13 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 luglio il Presidente relatore si è quindi riservato, ai sensi del 2° comma dello
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2051 Cc prevede, in deroga alla regola generale di cui al combinato disposto
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