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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 13/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 51/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica,
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to TIRNETTA MAURO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
Ilardo Giantony
- resistente -
OGGETTO: opposizione ordinanza di ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e negli atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, esaminate le note depositate dalla ricorrente, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 12.1.2023, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Sciacca l' ra in avanti, anche solo Controparte_2 “ ”), chiedendo l'annullamento della ordinanza di ingiunzione n. OI-000995746 notificata CP_3
da il 14.12.2022, con cui l'Ente convenuto gli aveva intimato il pagamento della somma CP_3
di euro 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, D.L.
463/1983 per l'omesso versamento della contribuzione in riferimento all'annualità 2016, eccependo, tra l'altro, la violazione dell'art. 14 L.689/81.
Costituendosi in giudizio, ha dedotto di avere rettificato in autotutela l'ordinanza opposta, CP_3
rideterminandola in € 219,00, in ragione dell'art. 23 D.L. 4 maggio 2023 n. 48 che ha modificato l'art. 2 comma 1 bis D.L. 463/1983 il quale, in luogo della precedente sanzione in misura fissa, ha stabilito la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. ha poi contestato la fondatezza dei motivi di ricorso di parte CP_3
ricorrente.
Nel corso del giudizio, parte opponente ha depositato copia del modello di pagamento F24 delle sanzioni in misura ridotta (cfr. deposito del 15.3.2024). All'udienza del 12.6.2024, entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. Parte opponente ha insistito per la condanna alle spese in base del principio di soccombenza virtuale.
***
Ciò premesso, sulla base delle comuni deduzioni delle parti e della documentazione versata in atti da parte opponente, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Ed invero, il documentato pagamento della sanzione nella misura rideterminata da , ha CP_3 comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio come previsto dal comma 6 dell'art. 9 del d.lgs. 8 del 2016, riferito alle ordinanze opposte, con conseguente venir meno dell'oggetto del contendere.
In punto di statuizione sulle spese processuali, deve tenersi conto del principio di soccombenza virtuale. Va infatti rammentato che secondo consolidato orientamento: “la cessazione della materia del contendere non determina automaticamente la compensazione delle spese processuali. In tali evenienze, il giudice deve comunque provvedere sulle spese del giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale”
(cfr. Cass. 10998/2003).
Pag. 2 di 5 Nel caso di specie, le spese processuali vanno poste in capo ad , in quanto risulta CP_3 pronosticabile la soccombenza dell' convenuto nell'ipotesi in cui la causa fosse giunta CP_1
a decisione nel merito, apparendo fondato il motivo di ricorso basato sulla tardività della notifica dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge n. 689/1981.
L'art. 14 L. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […].
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L'applicabilità dell'articolo 14 L. 689/1981 alla fattispecie che ci occupa, è stata affermata in numerose pronunce di merito (ex multis Tribunale Palermo sent. n. 872/2024, Tribunale Napoli
n. 3956/2024; Tribunale Catania n. 2493/2023; Tribunale Arezzo 230/2023; Corte di Appello di Torino 581/2023) e si fonda sui seguenti argomenti.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato dall'art 6 del D.lgs.
8/2016, il quale prevede che: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
L'applicabilità dell'art. 14 al caso di specie è confermata anche dallo stesso Ente convenuto nella Circolare numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento CP_3
di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
Ancora, l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 L. 689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al D.L. 48/2023 che all'art. 23 co. 2 ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre
1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
Pag. 3 di 5 Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, occorre distinguere a seconda che l'illecito sia stato commesso prima o dopo l'avvenuta depenalizzazione. Sino alla entrata in vigore della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato, con la conseguenza che non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza logicamente individuabile per l'avvio della procedura con la notifica della contestazione è, pertanto, in dette ipotesi, il momento di entrata in vigore del D.lgs. 8/2016,
(6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l' è stato posto nella condizione di avviare CP_3 la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
Nel caso concreto, le omissioni contributive si sono verificate nel novembre 2016 (cfr. provvedimento accertamento della violazione depositato da ), dunque dopo la CP_3
depenalizzazione della fattispecie, sicché la notifica della contestazione, avvenuta il 9.5.2018, come dedotto e documentato da , risulta tardiva perché in ogni caso avvenuta ben oltre il CP_3
termine di novanta giorni dalla verificazione dell'illecito, ciò anche considerando la sospensione dei termini, dettata dalla normativa emergenziale di contrasto al Covid 19, dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma 6- bis, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 conv. in legge 24 aprile 2020, n. 27.
Né , che ne era onerata, ha indicato le specifiche ragioni, necessariamente connesse ad CP_3 attività istruttoria da compiere ai fini dell'accertamento della violazione, che potrebbero giustificare il decorso di un arco temporale pari a circa 18 mesi tra la violazione e la notifica dell'accertamento.
In conclusione, non avendo fornito prova della tempestività della notifica dell'avviso di CP_3
accertamento entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla data della
CP_ depenalizzazione o da quella della successiva trasmissione degli atti all' da parte dell'Autorità penale, l'obbligazione al pagamento della sanzione risulta estinta ex art. 14
L.689/81.
Deve infatti trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene, dunque, fondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente e in conseguenza, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese vanno poste a carico dell'Ente convenuto.
Pag. 4 di 5 Le spese sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento avuto riguardo all'importo delle sanzioni per come rideterminate nel corso del giudizio (sino a €1.100,00), applicando i valori minimi tenuto della serialità del contenzioso, con distrazione a favore dell'avv. Tirnetta
Mauro, antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna alla rifusione delle Controparte_2 spese pari a € 341,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA da distrarsi a favore dell'avv. Tirnetta Mauro, antistatario.
Sciacca, 13.3.2025
IL GIUDICE
Leonardo Modica
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica,
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to TIRNETTA MAURO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
Ilardo Giantony
- resistente -
OGGETTO: opposizione ordinanza di ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e negli atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, esaminate le note depositate dalla ricorrente, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 12.1.2023, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Sciacca l' ra in avanti, anche solo Controparte_2 “ ”), chiedendo l'annullamento della ordinanza di ingiunzione n. OI-000995746 notificata CP_3
da il 14.12.2022, con cui l'Ente convenuto gli aveva intimato il pagamento della somma CP_3
di euro 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, D.L.
463/1983 per l'omesso versamento della contribuzione in riferimento all'annualità 2016, eccependo, tra l'altro, la violazione dell'art. 14 L.689/81.
Costituendosi in giudizio, ha dedotto di avere rettificato in autotutela l'ordinanza opposta, CP_3
rideterminandola in € 219,00, in ragione dell'art. 23 D.L. 4 maggio 2023 n. 48 che ha modificato l'art. 2 comma 1 bis D.L. 463/1983 il quale, in luogo della precedente sanzione in misura fissa, ha stabilito la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. ha poi contestato la fondatezza dei motivi di ricorso di parte CP_3
ricorrente.
Nel corso del giudizio, parte opponente ha depositato copia del modello di pagamento F24 delle sanzioni in misura ridotta (cfr. deposito del 15.3.2024). All'udienza del 12.6.2024, entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. Parte opponente ha insistito per la condanna alle spese in base del principio di soccombenza virtuale.
***
Ciò premesso, sulla base delle comuni deduzioni delle parti e della documentazione versata in atti da parte opponente, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Ed invero, il documentato pagamento della sanzione nella misura rideterminata da , ha CP_3 comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio come previsto dal comma 6 dell'art. 9 del d.lgs. 8 del 2016, riferito alle ordinanze opposte, con conseguente venir meno dell'oggetto del contendere.
In punto di statuizione sulle spese processuali, deve tenersi conto del principio di soccombenza virtuale. Va infatti rammentato che secondo consolidato orientamento: “la cessazione della materia del contendere non determina automaticamente la compensazione delle spese processuali. In tali evenienze, il giudice deve comunque provvedere sulle spese del giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale”
(cfr. Cass. 10998/2003).
Pag. 2 di 5 Nel caso di specie, le spese processuali vanno poste in capo ad , in quanto risulta CP_3 pronosticabile la soccombenza dell' convenuto nell'ipotesi in cui la causa fosse giunta CP_1
a decisione nel merito, apparendo fondato il motivo di ricorso basato sulla tardività della notifica dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge n. 689/1981.
L'art. 14 L. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […].
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L'applicabilità dell'articolo 14 L. 689/1981 alla fattispecie che ci occupa, è stata affermata in numerose pronunce di merito (ex multis Tribunale Palermo sent. n. 872/2024, Tribunale Napoli
n. 3956/2024; Tribunale Catania n. 2493/2023; Tribunale Arezzo 230/2023; Corte di Appello di Torino 581/2023) e si fonda sui seguenti argomenti.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato dall'art 6 del D.lgs.
8/2016, il quale prevede che: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
L'applicabilità dell'art. 14 al caso di specie è confermata anche dallo stesso Ente convenuto nella Circolare numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento CP_3
di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
Ancora, l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 L. 689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al D.L. 48/2023 che all'art. 23 co. 2 ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre
1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
Pag. 3 di 5 Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, occorre distinguere a seconda che l'illecito sia stato commesso prima o dopo l'avvenuta depenalizzazione. Sino alla entrata in vigore della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato, con la conseguenza che non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza logicamente individuabile per l'avvio della procedura con la notifica della contestazione è, pertanto, in dette ipotesi, il momento di entrata in vigore del D.lgs. 8/2016,
(6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l' è stato posto nella condizione di avviare CP_3 la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
Nel caso concreto, le omissioni contributive si sono verificate nel novembre 2016 (cfr. provvedimento accertamento della violazione depositato da ), dunque dopo la CP_3
depenalizzazione della fattispecie, sicché la notifica della contestazione, avvenuta il 9.5.2018, come dedotto e documentato da , risulta tardiva perché in ogni caso avvenuta ben oltre il CP_3
termine di novanta giorni dalla verificazione dell'illecito, ciò anche considerando la sospensione dei termini, dettata dalla normativa emergenziale di contrasto al Covid 19, dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma 6- bis, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 conv. in legge 24 aprile 2020, n. 27.
Né , che ne era onerata, ha indicato le specifiche ragioni, necessariamente connesse ad CP_3 attività istruttoria da compiere ai fini dell'accertamento della violazione, che potrebbero giustificare il decorso di un arco temporale pari a circa 18 mesi tra la violazione e la notifica dell'accertamento.
In conclusione, non avendo fornito prova della tempestività della notifica dell'avviso di CP_3
accertamento entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla data della
CP_ depenalizzazione o da quella della successiva trasmissione degli atti all' da parte dell'Autorità penale, l'obbligazione al pagamento della sanzione risulta estinta ex art. 14
L.689/81.
Deve infatti trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene, dunque, fondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente e in conseguenza, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese vanno poste a carico dell'Ente convenuto.
Pag. 4 di 5 Le spese sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento avuto riguardo all'importo delle sanzioni per come rideterminate nel corso del giudizio (sino a €1.100,00), applicando i valori minimi tenuto della serialità del contenzioso, con distrazione a favore dell'avv. Tirnetta
Mauro, antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna alla rifusione delle Controparte_2 spese pari a € 341,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA da distrarsi a favore dell'avv. Tirnetta Mauro, antistatario.
Sciacca, 13.3.2025
IL GIUDICE
Leonardo Modica
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