Art. 1.
L' art. 32 della legge 25 giugno 1943, n. 540 , sulle imposte ipotecarie e' modificato come appresso:
I posti di conservatore dei registri immobiliari delle classi 1ª, 2ª e 3ª, sono conferiti o per promozione, ai termini dell' art. 6 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , ai conservatori delle classi immediatamente inferiori, ovvero a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione, al personale che gia' rivesta grado non inferiore a quello da conferire e che appartenga:
al gruppo A dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;
oppure al gruppo B della stessa Amministrazione purche' sia laureato;
ovvero alla carriera amministrativa del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza.
E' in facolta' del Ministro per le finanze di assegnare i posti di conservatore delle classi 2ª e 3ª anche a funzionari di gruppo A, appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione finanziaria che abbiano grado non inferiore a quello da conferire.
I posti vacanti di conservatore dei registri immobiliari di 4ª classe sono conferiti, a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione a funzionari dei ruoli indicati al primo comma del presente articolo che siano provvisti di laurea o appartengano al gruppo A, che abbiano prestato servizio di ruolo per almeno otto anni e che rivestano grado non inferiore all'8°.
I posti di conservatore di 1ª classe, da conferirsi al personale estraneo a quello delle conservatorie, non possono superare il numero di tre per ogni sei posti che si rendono vacanti.
I posti di conservatore delle classi 2ª e 3ª, da conferirsi al personale estraneo a quello delle conservatorie, non possono, per ogni dieci che si rendono vacanti in ciascuna classe, superare il numero di cinque e di questi non piu' di uno puo' essere assegnato ai funzionari di cui al secondo comma del presente articolo.
L' art. 32 della legge 25 giugno 1943, n. 540 , sulle imposte ipotecarie e' modificato come appresso:
I posti di conservatore dei registri immobiliari delle classi 1ª, 2ª e 3ª, sono conferiti o per promozione, ai termini dell' art. 6 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , ai conservatori delle classi immediatamente inferiori, ovvero a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione, al personale che gia' rivesta grado non inferiore a quello da conferire e che appartenga:
al gruppo A dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;
oppure al gruppo B della stessa Amministrazione purche' sia laureato;
ovvero alla carriera amministrativa del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza.
E' in facolta' del Ministro per le finanze di assegnare i posti di conservatore delle classi 2ª e 3ª anche a funzionari di gruppo A, appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione finanziaria che abbiano grado non inferiore a quello da conferire.
I posti vacanti di conservatore dei registri immobiliari di 4ª classe sono conferiti, a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione a funzionari dei ruoli indicati al primo comma del presente articolo che siano provvisti di laurea o appartengano al gruppo A, che abbiano prestato servizio di ruolo per almeno otto anni e che rivestano grado non inferiore all'8°.
I posti di conservatore di 1ª classe, da conferirsi al personale estraneo a quello delle conservatorie, non possono superare il numero di tre per ogni sei posti che si rendono vacanti.
I posti di conservatore delle classi 2ª e 3ª, da conferirsi al personale estraneo a quello delle conservatorie, non possono, per ogni dieci che si rendono vacanti in ciascuna classe, superare il numero di cinque e di questi non piu' di uno puo' essere assegnato ai funzionari di cui al secondo comma del presente articolo.