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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/04/2024, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
RGN. 729/2014
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 23 aprile 2024, innanzi al Giudice dott.ssa Simona Maria Cipitì , viene chiamata la causa R.G. n. 5664 dell'anno 2023
Si dà atto che sono presenti
- l'avv. WOLLEB ALBERTO per Controparte_1
- l'avv. SALADINO MARIO per e per Controparte_2
CP_3
Entrambi i procuratori dichiarano che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in forza del quale i sig.ri e rinunciano alla CP_2 CP_3 domanda proposta in giudizio in via riconvenzionale con compensazione delle spese di lite e accollo tra le contrapposte parti del giudizio, in ragione del 50% ciascuna, dell'imposta di registro relativa all'emittenda sentenza.
Il procuratore di parte attrice insiste per la declaratoria di nullità/inefficacia dell'atto di acquisto impugnato, con ordine di annotazione della sentenza;
nonché nell'accoglimento della domanda di condanna dei convenuti alla consegna degli immobili;
con compensazione delle spese delle spese di lite.
Il procuratore di parte convenuta si riporta alle conclusioni rassegnate su dette domande con la propria comparsa, con la quale i convenuti non si so- no opposti all'accoglimento della stessa.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo e delle sintetiche ragioni di fatto e di diritto della decisione, nell'assenza dei procuratori delle parti nelle more allontanatisi.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Maria Cipitì
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Sezione II Civile - in composizione monocratica - in persona del Giudice
dott.ssa Simona Maria Cipitì ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5564 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023
PROMOSSA DA
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
16/07/1933, residente in [...], elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Palermo, Via Enzo ed Elvira Sellerio
n. 34, presso lo studio professionale dell'Avv. Alberto Wolleb
( che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Email_1
attore
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
28.01.1957, e (C.F. , nata a [...] il CP_3 C.F._3
2 25.06.1963, entrambi residenti in Palermo, nel cortile Ricottaro n.13, ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Palermo presso nella via Goethe n. 56, presso lo studio professionale dall'Avv. Mario Saladino (PEC:
, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2
- convenuti -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha Controparte_1
convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, e Controparte_2
, al fine di ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni di CP_3
merito:
“Dichiarare, la nullità e, comunque, l'inefficacia nei confronti del medesimo attore dell'atto di donazione notaio di Palermo, Persona_1
del 20.10.2022, rep 118652 e racc. 25459, dichiarando la proprietà
dell'odierno attore sui beni de quo rivendicati e sopra descritti, con obbligo di riconsegna degli stessi;
con condanna dei convenuti ad ogni conseguente adempimento, per il regime di pubblicità presso la
Conservatoria registri immobiliari e Ufficio del catasto Registri
Immobiliari.
Dichiarare l'inesistenza del diritto di proprietà e di qualsiasi altro diritto in favore degli odierni convenuti sui predetti immobili;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello di mediazione e delle spese di trascrizione presso la Conservatoria Registri
Immobiliari, e presso l'ufficio del Catasto”.
3 A fondamento delle domande proposte in giudizio l'attore ha dedotto: (i)
di essere proprietario dei seguenti cespiti: - immobile sito in Via
Guglielmo il Buono n. 163, ubicato al piano primo, composto da due vani,
identificato in catasto al foglio 51 particella 364/2; - immobile sito in
Palermo alla via Guglielmo il Buono n. 163, ubicato al piano secondo,
composto da due vani, identificato in catasto al foglio 51 particella 364/3;
ad egli pervenuti in titolarità, a seguito dell'apertura della successione mortis causa alla propria madre (nata a [...] il Persona_2
14.10.1901 e deceduta il 27.10.1990); giusta atto pubblico di transazione stipulato con gli altri eredi della de cuius, stipulato in data 18.12.1990, a rogito del Notaio di Palermo, rep. 91596 racc. Persona_3
20923; (ii) di avere da allora sempre esercitato sui cespiti il pieno possesso uti dominus, disponendo delle chiavi del portoncino di legno e di quello in ferro, posti al civico n. 163 di via Guglielmo il Buono di Palermo, che consentono l'accesso allo stabile all'interno del quale, rispettivamente al primo ed al secondo piano, sono situati le due unità immobiliari,
raggiungibili attraverso una scala interna;
ed avendo tra l'atro eseguito nel 2016 lavori di manutenzione sul cornicione della palazzina, oltre ad avere sostenuto, nel corso degli anni, tutti gli oneri fiscali connessi alla proprietà dei due immobili;
(iii) che a marzo 2023, nel corso di una periodica visita degli immobili, al momento vuoti, non agibili e non utilizzati, anche in considerazione dello stato di dissesto della struttura,
l'attore aveva notato un'impalcatura sul marciapiede antistante l'immobile, priva di alcuna segnalazione;
(iv) di avere appreso, a seguito di accertamenti eseguiti presso il Catasto ed i Registri Immobiliari, che
4 con atto pubblico a rogito del Notaio di Palermo, del Persona_1
20.10.2022, rep 118652 e racc. 25459, il convenuto CP_2
aveva donato alla propria coniuge , i due
[...] CP_3
immobili su descritti;
dichiarando in contratto di averne acquistato la proprietà per usucapione ventennale, pur non accertata giudizialmente;
(v) che la dichiarazione resa dalla parte donante in seno al suddetto contratto, è totalmente falsa poiché incompatibile con il possesso esercitato sui cespiti da parte attrice pacificamente ed ininterrottamente,
conformemente al titolo ad egli facente capo;
(vi) che dall'accesso eseguito presso la Conservatoria dei Registri Immobiliare, è emerso che nel 2020 la convenuta , a ministero del medesimo notaio, aveva CP_3
donato alla figlia (nata a [...] il [...]), altro Controparte_4
immobile (estraneo rispetto al presente giudizio) dichiarando parimenti di averne acquistato la proprietà per usucapione ventennale;
(vii) che, in considerazione del mancato perfezionamento in capo al donante della fattispecie acquisitiva della proprietà dei Controparte_2
cespiti, dichiarata da quest'ultimo in seno all'atto pubblico di donazione stipulato in favore della propria coniuge , l'atto di CP_3
donazione suddetto, è nullo perché avente ad oggetto un cespite altrui non di proprietà del donante;
(viii) che previa declaratoria di nullità dell'atto di donazione suddetto, in qualità di proprietario, l'attore ha diritto alla restituzione del cespite, ai sensi dell'art. 943 c.c..
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio in convenuti indicati in epigrafe;
i quali, pur contestando la ricostruzione di fatto rassegnata da parte attrice, e dunque affermando di avere entrambi
5 esercitato congiuntamente, diversamente dall'attore novantenne, un potere di fatto sui cespiti per un tempo sicuramente sufficiente a far maturare in loro capo l'acquisto della proprietà per usucapione, e di avere fatto eseguire nel 2022 un intervento urgente di manutenzione straordinaria sulla struttura dell'edificio; non si sono tuttavia opposti all'accoglimento delle domande avversarie;
ma hanno chiesto in via riconvenzionale, ai sensi dell'art. 1150 c.c., la condanna dell'attore a rimborsare loro le spese, pari ad euro 3.450,00 oltre IVA, sostenute per i lavori di restauro e messa in sicurezza dei prefati immobili, eseguiti a mezzo dalla ditta “ ; e consistenti nel restauro del Controparte_5
muretto soprastante il cornicione, nonché del cornicione, e della copertura della palazzina, sogetta a gravi infiltrazioni di acqua piovana;
oltre al rifacimento degli intonaci dei prospetti e del balcone, con relativa piastrellatura;
il tutto preceduto dall'installazione di un ponteggio con occupazione del suolo pubblico.
Ammesse le prove testimoniali richieste da parte convenuta ai fini dell'istruzione della domanda proposta in via riconvenzionale, all'udienza del 16 aprile 2024, le parti hanno rappresentato la possibilità di definire transattivamente la controversia relativa alla domanda proposta in via riconvenzionale da parte convenuta;
indi all'udienza del 23 aprile 2024
dato atto del raggiungimento di un accordo nei termini predetti, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come a verbale di udienza che precede.
*°*°*
6 Dalle reciproche prospettazioni delle parti, dalla documentazioni in atti, e dalla mancanza opposizione di parte convenuta all'accoglimento delle domande proposte da parte attrice;
come dalle conclusioni rassegnate da entrambe le parti anche a verbale dell'udienza che precede, discende l'accoglimento delle domande proposte da parte attrice, qualificabili in termini di azione petitoria intesa all'accertamento della proprietà degli immobili oggetto del giudizio in capo all'attore ed alla conseguente condanna dei convenuti al loro rilascio in favore dell'attore, previa declaratoria della nullità dell'atto di donazione intervenuto tra e , avente ad oggetto i suddetti Controparte_2 CP_3
cespiti.
Giova preliminarmente ricordare che nell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., la quale tende al riconoscimento del diritto di proprietà
dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato, l'attore, è
tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus (si veda, tra le tante,
Cassazione civile sez. II, 28 gennaio 1995, n. 1044, Cassazione civile sez.
II, 21 febbraio 1994, n. 1650).
Il rigore dell'onere suddetto è modulato a seconda del contegno difensivo della parte convenuta e dunque dal concreto atteggiarsi delle difese rassegnate da quest'ultima.
7 Ciò premesso, la prima e fondamentale indagine, che investe uno degli elementi costitutivi della domanda, concerne, dunque, l'esistenza, e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa.
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto in giudizio il titolo di acquisto dei cespiti in questione risalente al 18 dicembre 1990, e duqnue ad un'epoca idonea alla maturazione dell'usucapione, rispetto alla proposizione della domanda ed all'epoca della stipula dell'atto di donazione dei cespiti compiuto dal convenuto in Controparte_2
favore di , sulla base dell'affermato avvenuto acquisto in CP_3
capo al primo, della proprietà dei beni per usucapione (20.10.2022).
L'attore ha inoltre prodotto in giudizio copie di pagamenti dei tributi, IMU
sin dal 2011, la cui riferibilità ai cespiti in questione non è stata contestata da parte convenuta, al pari dell'allegata disponibilità delle chiavi del portoncino di accesso dell'edificio all'interno del quale sono posti gli immobili rivendicato dall'attore. Non essendo stata contestata da parte convenuta, la circostanza suddetta è dunque pacifica ai sensi dell'art. 115
c.c., ed è da sola sufficiente a dimostrare l'esercizio di una signoria di fatto sul cespite corrispondente al diritto proprietà, non richiedendosi a tal fine una continua relazione materiale con il cespite, quanto piuttosto la possibilità di ripristinarla in ogni momento, come consente la disponibilità
delle chiavi di accesso agli immobili,
Dal canto suo, parte convenuta pur avendo genericamente affermato di avere esercitato sull'immobile il possesso corrispondente alla proprietà per un tempo sufficiente all'usucapione; non solo ne ha chiesto l'accertamento giudiziale né in via principale;
né in via d'eccezione al fine di paralizzare
8 le domande proposte da parte attrice, al cui accoglimento invece, sin dalla costituzione in giudizio, ha dichiarato espressamente di non opporsi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, deve essere accertata in capo all'attore la titolarità della piena Controparte_1
proprietà degli immobili siti in Palermo, via Guglielmo il Buono n. 163
rispettivamente ubicati al piano primo (ed identificato in catasto al foglio
51 particella 364/2); ed al secondo piano (identificato in catasto al foglio
51 particella 364/3).
Conseguentemente, e devono CP_3 Controparte_2
essere condannati al rilascio, liberi da cose e persone, degli immobili suddetti in favore dell'attore . Controparte_1
*°*°*
Deve conseguentemente essere dichiarata la nullità, per difetto di causa,
dell'atto pubblico di donazione stipulato a rogito del Notaio Per_1
di Palermo, in data 20.10.2022, rep 118652 e racc. 25459, con il
[...]
quale premesso di essere proprietario per Controparte_2
maturata usucapione ventennale, ha donato a la piena CP_3
proprietà dei cespiti suddetti, tenuto conto di quanto sopra ritenuto in punto di titolarità del diritto di proprietà dei cespiti sopra identificati;
ed in mancanza di domanda di accertamento giudiziale, come di prova della ricorrenza dei rigorosi presupposti richiesti per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva della proprietà dei beni immobili sopra identificati a titolo originario, dichiarata dal donante al Controparte_6
momento del compimento dell'atto.
9 Invero, secondo orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte
di Cassazione a Sezioni Unite: “La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa,
sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante;
tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare” (Si veda Cassazione civile sez. un.,
15/03/2016, n.5068).
Nel caso di specie, lungi dal dichiarare l'altruità dei beni donati, nell'atto donativo, il disponente ha dichiarato di averne la Controparte_2
titolarità per acquisto a titolo originario;
pertanto, alla stregua di quanto sopra ritenuto in ordine al difetto di proprietà dei beni in capo a quest'ultimo, l'atto di donazione predetto è nullo.
*°*°*
Alla luce delle conclusioni raggiunte dai procuratori delle parti a verbale dell'odierna udienza deve essere, infine, dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta in via riconvenzionale dai convenuti.
*°*°*
Le spese di lite, in accordo con le conclusioni rassegnate dalle parti, sono interamente compensate tra le sesse
P.Q.M.
10 Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice
monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara la titolarità, in capo a della Controparte_1
piena proprietà degli immobili ubicati al piano primo e secondo dell'edificio sito in Palermo, Via Guglielmo il Buono n. 163,
rispettivamente identificati in Catasto al foglio 51 particella 36 sub 2; -
ed al foglio 51 particella 364 sub 3; e per l'effetto condanna
[...]
e , al rilascio dei cespiti suddetti, liberi da CP_2 CP_3
cose e/o persone, in favore di;
Controparte_1
2. Dichiara la nullità, per difetto di causa, dell'atto di donazione stipulato con atto pubblico a rogito del Notaio di Palermo, del Persona_1
20.10.2022, rep 118652 e racc. 25459, con il quale
[...]
ha donato, in favore di , la piena CP_2 CP_3
proprietà dei cespiti sopra identificati;
3. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta in via riconvenzionale da parte convenuta;
4. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Palermo, la trascrizione della presente sentenza, e la sua annotazione a margine della trascrizione dell'atto di donazione suddetto, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Palermo, lì 23 aprile 2024
Il Giudice
Dott.ssa Simona Maria Cipitì
11 12
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 23 aprile 2024, innanzi al Giudice dott.ssa Simona Maria Cipitì , viene chiamata la causa R.G. n. 5664 dell'anno 2023
Si dà atto che sono presenti
- l'avv. WOLLEB ALBERTO per Controparte_1
- l'avv. SALADINO MARIO per e per Controparte_2
CP_3
Entrambi i procuratori dichiarano che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in forza del quale i sig.ri e rinunciano alla CP_2 CP_3 domanda proposta in giudizio in via riconvenzionale con compensazione delle spese di lite e accollo tra le contrapposte parti del giudizio, in ragione del 50% ciascuna, dell'imposta di registro relativa all'emittenda sentenza.
Il procuratore di parte attrice insiste per la declaratoria di nullità/inefficacia dell'atto di acquisto impugnato, con ordine di annotazione della sentenza;
nonché nell'accoglimento della domanda di condanna dei convenuti alla consegna degli immobili;
con compensazione delle spese delle spese di lite.
Il procuratore di parte convenuta si riporta alle conclusioni rassegnate su dette domande con la propria comparsa, con la quale i convenuti non si so- no opposti all'accoglimento della stessa.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo e delle sintetiche ragioni di fatto e di diritto della decisione, nell'assenza dei procuratori delle parti nelle more allontanatisi.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Maria Cipitì
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Sezione II Civile - in composizione monocratica - in persona del Giudice
dott.ssa Simona Maria Cipitì ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5564 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023
PROMOSSA DA
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
16/07/1933, residente in [...], elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Palermo, Via Enzo ed Elvira Sellerio
n. 34, presso lo studio professionale dell'Avv. Alberto Wolleb
( che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Email_1
attore
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
28.01.1957, e (C.F. , nata a [...] il CP_3 C.F._3
2 25.06.1963, entrambi residenti in Palermo, nel cortile Ricottaro n.13, ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Palermo presso nella via Goethe n. 56, presso lo studio professionale dall'Avv. Mario Saladino (PEC:
, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2
- convenuti -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha Controparte_1
convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, e Controparte_2
, al fine di ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni di CP_3
merito:
“Dichiarare, la nullità e, comunque, l'inefficacia nei confronti del medesimo attore dell'atto di donazione notaio di Palermo, Persona_1
del 20.10.2022, rep 118652 e racc. 25459, dichiarando la proprietà
dell'odierno attore sui beni de quo rivendicati e sopra descritti, con obbligo di riconsegna degli stessi;
con condanna dei convenuti ad ogni conseguente adempimento, per il regime di pubblicità presso la
Conservatoria registri immobiliari e Ufficio del catasto Registri
Immobiliari.
Dichiarare l'inesistenza del diritto di proprietà e di qualsiasi altro diritto in favore degli odierni convenuti sui predetti immobili;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello di mediazione e delle spese di trascrizione presso la Conservatoria Registri
Immobiliari, e presso l'ufficio del Catasto”.
3 A fondamento delle domande proposte in giudizio l'attore ha dedotto: (i)
di essere proprietario dei seguenti cespiti: - immobile sito in Via
Guglielmo il Buono n. 163, ubicato al piano primo, composto da due vani,
identificato in catasto al foglio 51 particella 364/2; - immobile sito in
Palermo alla via Guglielmo il Buono n. 163, ubicato al piano secondo,
composto da due vani, identificato in catasto al foglio 51 particella 364/3;
ad egli pervenuti in titolarità, a seguito dell'apertura della successione mortis causa alla propria madre (nata a [...] il Persona_2
14.10.1901 e deceduta il 27.10.1990); giusta atto pubblico di transazione stipulato con gli altri eredi della de cuius, stipulato in data 18.12.1990, a rogito del Notaio di Palermo, rep. 91596 racc. Persona_3
20923; (ii) di avere da allora sempre esercitato sui cespiti il pieno possesso uti dominus, disponendo delle chiavi del portoncino di legno e di quello in ferro, posti al civico n. 163 di via Guglielmo il Buono di Palermo, che consentono l'accesso allo stabile all'interno del quale, rispettivamente al primo ed al secondo piano, sono situati le due unità immobiliari,
raggiungibili attraverso una scala interna;
ed avendo tra l'atro eseguito nel 2016 lavori di manutenzione sul cornicione della palazzina, oltre ad avere sostenuto, nel corso degli anni, tutti gli oneri fiscali connessi alla proprietà dei due immobili;
(iii) che a marzo 2023, nel corso di una periodica visita degli immobili, al momento vuoti, non agibili e non utilizzati, anche in considerazione dello stato di dissesto della struttura,
l'attore aveva notato un'impalcatura sul marciapiede antistante l'immobile, priva di alcuna segnalazione;
(iv) di avere appreso, a seguito di accertamenti eseguiti presso il Catasto ed i Registri Immobiliari, che
4 con atto pubblico a rogito del Notaio di Palermo, del Persona_1
20.10.2022, rep 118652 e racc. 25459, il convenuto CP_2
aveva donato alla propria coniuge , i due
[...] CP_3
immobili su descritti;
dichiarando in contratto di averne acquistato la proprietà per usucapione ventennale, pur non accertata giudizialmente;
(v) che la dichiarazione resa dalla parte donante in seno al suddetto contratto, è totalmente falsa poiché incompatibile con il possesso esercitato sui cespiti da parte attrice pacificamente ed ininterrottamente,
conformemente al titolo ad egli facente capo;
(vi) che dall'accesso eseguito presso la Conservatoria dei Registri Immobiliare, è emerso che nel 2020 la convenuta , a ministero del medesimo notaio, aveva CP_3
donato alla figlia (nata a [...] il [...]), altro Controparte_4
immobile (estraneo rispetto al presente giudizio) dichiarando parimenti di averne acquistato la proprietà per usucapione ventennale;
(vii) che, in considerazione del mancato perfezionamento in capo al donante della fattispecie acquisitiva della proprietà dei Controparte_2
cespiti, dichiarata da quest'ultimo in seno all'atto pubblico di donazione stipulato in favore della propria coniuge , l'atto di CP_3
donazione suddetto, è nullo perché avente ad oggetto un cespite altrui non di proprietà del donante;
(viii) che previa declaratoria di nullità dell'atto di donazione suddetto, in qualità di proprietario, l'attore ha diritto alla restituzione del cespite, ai sensi dell'art. 943 c.c..
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio in convenuti indicati in epigrafe;
i quali, pur contestando la ricostruzione di fatto rassegnata da parte attrice, e dunque affermando di avere entrambi
5 esercitato congiuntamente, diversamente dall'attore novantenne, un potere di fatto sui cespiti per un tempo sicuramente sufficiente a far maturare in loro capo l'acquisto della proprietà per usucapione, e di avere fatto eseguire nel 2022 un intervento urgente di manutenzione straordinaria sulla struttura dell'edificio; non si sono tuttavia opposti all'accoglimento delle domande avversarie;
ma hanno chiesto in via riconvenzionale, ai sensi dell'art. 1150 c.c., la condanna dell'attore a rimborsare loro le spese, pari ad euro 3.450,00 oltre IVA, sostenute per i lavori di restauro e messa in sicurezza dei prefati immobili, eseguiti a mezzo dalla ditta “ ; e consistenti nel restauro del Controparte_5
muretto soprastante il cornicione, nonché del cornicione, e della copertura della palazzina, sogetta a gravi infiltrazioni di acqua piovana;
oltre al rifacimento degli intonaci dei prospetti e del balcone, con relativa piastrellatura;
il tutto preceduto dall'installazione di un ponteggio con occupazione del suolo pubblico.
Ammesse le prove testimoniali richieste da parte convenuta ai fini dell'istruzione della domanda proposta in via riconvenzionale, all'udienza del 16 aprile 2024, le parti hanno rappresentato la possibilità di definire transattivamente la controversia relativa alla domanda proposta in via riconvenzionale da parte convenuta;
indi all'udienza del 23 aprile 2024
dato atto del raggiungimento di un accordo nei termini predetti, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come a verbale di udienza che precede.
*°*°*
6 Dalle reciproche prospettazioni delle parti, dalla documentazioni in atti, e dalla mancanza opposizione di parte convenuta all'accoglimento delle domande proposte da parte attrice;
come dalle conclusioni rassegnate da entrambe le parti anche a verbale dell'udienza che precede, discende l'accoglimento delle domande proposte da parte attrice, qualificabili in termini di azione petitoria intesa all'accertamento della proprietà degli immobili oggetto del giudizio in capo all'attore ed alla conseguente condanna dei convenuti al loro rilascio in favore dell'attore, previa declaratoria della nullità dell'atto di donazione intervenuto tra e , avente ad oggetto i suddetti Controparte_2 CP_3
cespiti.
Giova preliminarmente ricordare che nell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., la quale tende al riconoscimento del diritto di proprietà
dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato, l'attore, è
tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus (si veda, tra le tante,
Cassazione civile sez. II, 28 gennaio 1995, n. 1044, Cassazione civile sez.
II, 21 febbraio 1994, n. 1650).
Il rigore dell'onere suddetto è modulato a seconda del contegno difensivo della parte convenuta e dunque dal concreto atteggiarsi delle difese rassegnate da quest'ultima.
7 Ciò premesso, la prima e fondamentale indagine, che investe uno degli elementi costitutivi della domanda, concerne, dunque, l'esistenza, e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa.
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto in giudizio il titolo di acquisto dei cespiti in questione risalente al 18 dicembre 1990, e duqnue ad un'epoca idonea alla maturazione dell'usucapione, rispetto alla proposizione della domanda ed all'epoca della stipula dell'atto di donazione dei cespiti compiuto dal convenuto in Controparte_2
favore di , sulla base dell'affermato avvenuto acquisto in CP_3
capo al primo, della proprietà dei beni per usucapione (20.10.2022).
L'attore ha inoltre prodotto in giudizio copie di pagamenti dei tributi, IMU
sin dal 2011, la cui riferibilità ai cespiti in questione non è stata contestata da parte convenuta, al pari dell'allegata disponibilità delle chiavi del portoncino di accesso dell'edificio all'interno del quale sono posti gli immobili rivendicato dall'attore. Non essendo stata contestata da parte convenuta, la circostanza suddetta è dunque pacifica ai sensi dell'art. 115
c.c., ed è da sola sufficiente a dimostrare l'esercizio di una signoria di fatto sul cespite corrispondente al diritto proprietà, non richiedendosi a tal fine una continua relazione materiale con il cespite, quanto piuttosto la possibilità di ripristinarla in ogni momento, come consente la disponibilità
delle chiavi di accesso agli immobili,
Dal canto suo, parte convenuta pur avendo genericamente affermato di avere esercitato sull'immobile il possesso corrispondente alla proprietà per un tempo sufficiente all'usucapione; non solo ne ha chiesto l'accertamento giudiziale né in via principale;
né in via d'eccezione al fine di paralizzare
8 le domande proposte da parte attrice, al cui accoglimento invece, sin dalla costituzione in giudizio, ha dichiarato espressamente di non opporsi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, deve essere accertata in capo all'attore la titolarità della piena Controparte_1
proprietà degli immobili siti in Palermo, via Guglielmo il Buono n. 163
rispettivamente ubicati al piano primo (ed identificato in catasto al foglio
51 particella 364/2); ed al secondo piano (identificato in catasto al foglio
51 particella 364/3).
Conseguentemente, e devono CP_3 Controparte_2
essere condannati al rilascio, liberi da cose e persone, degli immobili suddetti in favore dell'attore . Controparte_1
*°*°*
Deve conseguentemente essere dichiarata la nullità, per difetto di causa,
dell'atto pubblico di donazione stipulato a rogito del Notaio Per_1
di Palermo, in data 20.10.2022, rep 118652 e racc. 25459, con il
[...]
quale premesso di essere proprietario per Controparte_2
maturata usucapione ventennale, ha donato a la piena CP_3
proprietà dei cespiti suddetti, tenuto conto di quanto sopra ritenuto in punto di titolarità del diritto di proprietà dei cespiti sopra identificati;
ed in mancanza di domanda di accertamento giudiziale, come di prova della ricorrenza dei rigorosi presupposti richiesti per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva della proprietà dei beni immobili sopra identificati a titolo originario, dichiarata dal donante al Controparte_6
momento del compimento dell'atto.
9 Invero, secondo orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte
di Cassazione a Sezioni Unite: “La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa,
sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante;
tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare” (Si veda Cassazione civile sez. un.,
15/03/2016, n.5068).
Nel caso di specie, lungi dal dichiarare l'altruità dei beni donati, nell'atto donativo, il disponente ha dichiarato di averne la Controparte_2
titolarità per acquisto a titolo originario;
pertanto, alla stregua di quanto sopra ritenuto in ordine al difetto di proprietà dei beni in capo a quest'ultimo, l'atto di donazione predetto è nullo.
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Alla luce delle conclusioni raggiunte dai procuratori delle parti a verbale dell'odierna udienza deve essere, infine, dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta in via riconvenzionale dai convenuti.
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Le spese di lite, in accordo con le conclusioni rassegnate dalle parti, sono interamente compensate tra le sesse
P.Q.M.
10 Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice
monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara la titolarità, in capo a della Controparte_1
piena proprietà degli immobili ubicati al piano primo e secondo dell'edificio sito in Palermo, Via Guglielmo il Buono n. 163,
rispettivamente identificati in Catasto al foglio 51 particella 36 sub 2; -
ed al foglio 51 particella 364 sub 3; e per l'effetto condanna
[...]
e , al rilascio dei cespiti suddetti, liberi da CP_2 CP_3
cose e/o persone, in favore di;
Controparte_1
2. Dichiara la nullità, per difetto di causa, dell'atto di donazione stipulato con atto pubblico a rogito del Notaio di Palermo, del Persona_1
20.10.2022, rep 118652 e racc. 25459, con il quale
[...]
ha donato, in favore di , la piena CP_2 CP_3
proprietà dei cespiti sopra identificati;
3. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta in via riconvenzionale da parte convenuta;
4. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Palermo, la trascrizione della presente sentenza, e la sua annotazione a margine della trascrizione dell'atto di donazione suddetto, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Palermo, lì 23 aprile 2024
Il Giudice
Dott.ssa Simona Maria Cipitì
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