Sentenza 9 luglio 2021
Parere interlocutorio 23 febbraio 2023
Rigetto
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/02/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01119/2025REG.PROV.COLL.
N. 01136/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2022, proposto dai signori BA OL e EP De LI, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Costagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RR EF in Roma, piazza San Bernardo, 101;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Giacomo Pizza e Andrea Camarda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sezione quarta) n. 4769/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Carmelina Addesso;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio sono l’ordinanza n. 182/A del 06/12/2017 di demolizione delle opere abusive realizzate nel Comune di Napoli, via Pallucci n. 60, e il provvedimento n. 1067 del 04/09/2018 di diniego di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/01.
2. I provvedimenti sopra indicati hanno ad oggetto alcune opere realizzate sine titulo presso l’immobile di proprietà dei signori BA OL e EP De LI e consistenti nella pavimentazione dell’area, nella realizzazione di un immobile ad uso abitativo di circa mq. 150 e di tettoie in legno e tegole a servizio del fabbricato.
2.1. Con ricorso di primo grado, integrato da successivi motivi aggiunti, i privati hanno impugnato gli atti sopra indicati con ricorso al T.a.r. per la Campania che, con sentenza n. 4769 del 9 luglio 2021, lo respingeva.
3. Con l’appello in trattazione i ricorrenti chiedono la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
1) ERROR IN IUDICANDO –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 36 DEL D.P.R. 380/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/1990 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA
2) ERROR IN IUDICANDO- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R N. 380/01 ED ART. 3 L. 241/90- CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.
3) ERROR IN IUDICANDO- VIOLAZIONE E FALSA APPICAZIONE ART. 7 l.241/90.
4) ERROR IN IUDICANDO- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3, 42 E 97 COST.; ART. 11 PRELEGGI; ARTT. 2, 3, 7 E SEGG., L. 241/90; ART. 31, COMMA 4-BIS, DEL D.P.R. 380/2001 COME INTRODOTTO DALL'ART. 17, COMMA 1, LETT. Q-BIS, L. N. 164/2014; D.P.R. 380/2001; ARTT.1,12,14 E 28, L.689/81) – ECCESSO DI POTERE (CARENZA DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ABNORMITA', SPROPORZIONALITA', SVIAMENTO) – PRESCRIZIONE EX ART. 28 L. 689/81 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DI LEGALITA'.
5) ERROR IN IUDICANDO- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DPR 380/01 E L. 241/90- ECCESSO DI POTERE- VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE- DIFETTO DI MOTIVAZIONE- INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO- VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- SVIAMENTO.
Ripropongono, infine, in via devolutiva, le censure formulate con il ricorso e i motivi aggiunti “ ivi compresi quelli pretermessi, integralmente riportati nella premessa dell'atto di appello ed ai quali si rinvia e che debbono intendersi qui interamente trascritti ”.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli che ha resistito al gravame, eccependone l’inammissibilità nonché l’infondatezza nel merito e chiedendone la reiezione.
5. All’udienza di smaltimento del 5 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è infondato.
7. Con il primo motivo di appello i ricorrenti deducono che il giudice di primo grado avrebbe errato nel dichiarare l’infondatezza, anziché l’improcedibilità, del ricorso introduttivo proposto avverso l’ordinanza di demolizione, tenuto conto dell’avvenuta presentazione della domanda di sanatoria.
8. Il motivo, oltre che inammissibile per difetto di interesse poiché dal suo accoglimento non discenderebbe anche l’accoglimento del ricorso di primo grado, è infondato.
9. Secondo la giurisprudenza, la presentazione di una domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2011 non incide sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio pregresso né lo rende definitivamente inefficace ma comporta la mera sospensione della sua esecutività fino alla definizione - anche tacita - della domanda (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 28/03/2024, n. 2952; sez. VI, 27/03/2024, n. 2916).
10. Il rigetto dell’istanza di sanatoria non impone, di conseguenza, al Comune l’emanazione di una nuova ordinanza di demolizione, riacquistando piena efficacia ed esecutività quella già precedentemente adottata (Cons. Stato, sez. VI, 24/05/2024, n. 4633).
11. Ne discende che la proposizione dell’istanza di sanatoria non ha determinato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso l’ordinanza di demolizione, che, peraltro, è divenuta nuovamente efficace ed esecutiva già nel corso del giudizio a seguito del diniego di sanatoria n. 1067/2018, impugnato con motivi aggiunti.
12. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
13. Con il secondo, terzo e quarto motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, i ricorrenti ripropongono pedissequamente le censure formulate con il ricorso introduttivo avverso l’ordinanza di demolizione e relative a:
a) difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di un pubblico interesse diverso da quello al mero ripristino della legalità, tenuto conto anche dell’affidamento ingenerato nel privato dal tempo trascorso e della tipologia di abuso;
b) omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/90;
c) illegittima applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis , d.P.R. 380/01, trattandosi di opere realizzate prima della sua introduzione.
14. Le censure sono manifestamente infondate, sicché è possibile prescindere dal profilo di inammissibilità per genericità più sopra evidenziato.
15. Al riguardo, è sufficiente richiamare quanto costantemente statuito dalla giurisprudenza secondo cui:
a) il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione a demolire intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino, non essendo in alcun modo ammissibile l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva ( cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23/05/2024, n. 4594, id. 03/05/2024, n. 4061 e 6/04/2024, n. 3438; Ad. Plen 9 del 2017).
b) il procedimento di repressione degli abusi edilizi, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio, ai sensi dell’art. 7 l. 241 del 1990, poiché la partecipazione del privato non potrebbe determinare alcun esito diverso (Cons. Stato sez. VI, 26/07/2024, n. 6734; id. 24/07/2024, n. 6693 e sez. VI, 26/07/2024, n. 6734);
c) il comma 4 bis dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 sanziona non la realizzazione delle opere, ma la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione delle medesime (Ad. Plen. 16/2023) che, nel caso di specie, è ampiamente successiva all’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014 con cui è stata introdotta la disposizione in esame. Ciò in disparte il profilo di inammissibilità per difetto di interesse della doglianza poiché la sanzione non è stata irrogata con l’ordinanza impugnata, che si limita a preannunciarne l’erogazione in caso di mancata ottemperanza all’odine di demolizione entro il termine di 90 giorni dalla notifica della medesima.
16. Le doglianze devono, quindi, essere respinte.
17. Parimenti infondate sono le censure proposte con il quinto motivo di appello, anch’esse meramente riproduttive dei motivi aggiunti avverso il diniego di sanatoria, relative all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e al difetto di istruttoria.
18. Il diniego si fonda su una pluralità di circostanze relative a: i) la mancata prova dell’attività agricola dei richiedenti, prescritta dall’art. 40 c. 13 delle NTA; ii) la circostanza che il lotto di intervento è inferiore a 1 ha, come invece previsto dall’art. 40 c. 3 delle NTA; iii) la mancanza del parere della Soprintendenza archeologica, richiesta dall’art. 58 c. 2 della NTA .
19. Difetta, pertanto, il requisito della doppia conformità sancito dall’art. 36 d.P.R. 380/2001.
20. Gli appellanti si sono limitati a lamentare l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e il difetto di motivazione, ma non hanno fornito né in sede procedimentale-a seguito di comunicazione di preavviso di diniego- né in sede giudiziale elementi atti a dimostrare i presupposti della sanabilità degli abusi, com’era loro onere (Cons. Stato, sez. VI, 30/06/2023, n. 6366).
21. Di qui la legittimità del provvedimento di diniego in quanto atto vincolato a seguito di riscontro della mancanza dei presupposti per l’accertamento di conformità.
22. Deve, infine, rilevarsi, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., l’inammissibilità della riproposizione dei motivi di primo grado, formulata al punto n. 6 dell’appello, la cui infondatezza discende, in ogni caso, da quanto sopra osservato.
23. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
24. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti al pagamento a favore del Comune di Napoli delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO