TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/10/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1189 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 08/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da: nato a [...] il [...], residente in [...]
Piceno Aprutino n. 111, Frazione Campovalano, 64012 Campli (TE), C.F.:
, elettivamente domiciliato in Teramo, alla Circonvallazione Ragusa n. C.F._1
33 presso e nello Studio dell'Avv. Roberta De Berardis, ( ), che lo C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Si indica l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax su cui si intendono ricevere gli avvisi prescritti dalla normativa codicistica: e-mail: Email_1
e fax 0861 – 252719
RICORRENTE contro
Controparte_1
C.F.: , rappresentati e
[...] P.IVA_1 difesi ex art. 417bis c.p.c. dal Dirigente pro tempore Dott.ssa Clara Moschella, domiciliata presso il richiamato , in Teramo, Largo S. Matteo,1. Per le comunicazioni, ai sensi CP_1 dell'art. 176 c.p.c., e-mail: posta elettronica certificata: Email_2
fax: 0861.241215; Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “Nel merito, accertare e dichiarare che i fatti contestati al Sig.
[...] dal con la nota del 05.05.2022 prot. n. 3764 non sussistono e per Parte_1 CP_2 l'effetto, dichiarare la illegittimità, nullità e/o annullabilità della sanzione disciplinare della sospensione per 11 giorni comminata ingiustamente al ricorrente, per tutto quanto ampiamente esposto nella parte narrativa del presente ricorso, con ogni conseguenziale provvedimento restitutorio;
condannare sempre ed in ogni caso il alla rifusione delle CP_2 spese e competenze di causa. In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti e separati capitoli di prova…”.
Parte resistente: “1) In via preliminare, si contesta l'assunzione della prova testimoniale , in quanto i capitoli di prova formulati esprimono giudizi e , in ogni caso, sono assolutamente irrilevanti poiché mirano ad accertare fatti in parte risultanti da prove documentali ed in parte estranei all'addebito disciplinare contestato;
2) In via principale e nel merito si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice, in quanto infondato in fatto e in diritto alla luce delle considerazioni svolte nel presente scritto difensivo;
3) Conseguentemente accertare e dichiarare la legittimità e la proporzionalità del provvedimento disciplinare prot. ris. n. 3764 del 05/05/2022 irrogato a carico del ricorrente
Parte_1
4) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese legali, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. del cod. proc. civile, relativo alle liquidazioni delle spese di lite in favore delle Pubbliche Amministrazioni.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 7.7.2022 , Parte_1 dipendente del nell'area professionale del Controparte_3 personale amministrativo tecnico e ausiliario, con qualifica di collaboratore scolastico, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, il , Controparte_1 [...]
, Controparte_1 Controparte_4
per chiedere la dichiarazione di illegittimità della sanzione disciplinare di 11 giorni
[...] della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 11 ai sensi dell'art. 55 bis e ss del Dlgs 165/2001 e art. 13 comma 8 lett a) e h) del CNNL relativo al personale e ricerca triennio 2006 – 2018, irrogata sulla base della contestazione Controparte_5 disciplinare del 18.1.2022.
A sostegno della domanda deduceva l'illegittimità del provvedimento disciplinare, in ragione della insussistenza dei presupposti per l'integrazione della fattispecie di cui all'articolo 13 comma 8 lett. a) del CCNL (recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4), atteso che il resistente aveva fatto riferimento a tre precedenti sanzioni CP_1 comminate dalla DSGA della Scuola, senza considerare che gli stessi erano stati impugnati dinanzi al Tribunale e di questi un provvedimento era stato annullato (sentenza del Tribunale di Teramo n. 178/2022), un provvedimento è stato confermato (sentenza del Tribunale di
2 Teramo n. 179/2022) e l'ultima sanzione era sub judice (Tribunale di Teramo proc civ, n.
1965/2021 RG).
A fronte di tali premessa assumeva la inesistenza della recidiva contestata e comunque il difetto di proporzionalità della sanzione irrogata, sottolineando, quanto al merito della contestazione disciplinare, che si trattava di addebiti fondati su doglianze della propria collega, collaboratrice scolastica, e quindi attinenti al rapporto lavorativo tra Controparte_6 colleghi.
Aggiungeva che i fatti contestati, frutto di un accordo con la collega circa la ripartizione dei compiti da svolgere, non avevano impedito in alcun modo il funzionamento della scuola come invece richiesto la lettera h) del CCNL comparto scuola.
Passando alla contestazione specifica dei singoli fatti oggetto di addebito disciplinare, ne forniva una diversa ricostruzione rispetto a quella paventata dal . CP_1
Quanto all'uso del pc personale, assumeva che lo stesso era giustificato dal fatto che fosse più veloce di quello in uso nella scuola e che comunque, non appena richiamata, provvedeva a non usarlo più.
In ordine alla nota del 14.1.2021, deduceva che il colloquio avuto con era Persona_1 funzionale solo a far rilevare alcune incongruenze nella delega del Green Pass.
Quanto alla email del 15.11.2021, assumeva che tra il medesimo e l'altra collaboratrice scolastica vi era un accordo per cui la si assumeva il compito di portare i bimbi CP_6 della classe, compreso il bambino disabile ( , ai servizi igienici per poi Testimone_1 andare a mensa, mentre il ricorrente andava in classe video ove dove svolgeva la pulizia e la igienizzazione, per poi passare alla classe didattica adiacente per pulizia e igienizzazione.
Precisava che il giorno 5 novembre 2021 il ricorrente si rifiutava di trascinare il bimbo disabile per le braccia fino al bagno, come richiesto dalla maestra avendo Testimone_2 paura che si facesse male, insistendo con la maestra nel ritenere che fosse necessario un dialogo con il bambino, tanto che dopo la maestra stessa andò a prendere una barretta kinder per distoglierlo dal capriccio.
Sulla email del 10.11.2021 sosteneva che il giorno del 10 novembre 2021, in base alla divisione dei compiti raggiunto in data 5.10.2021, la collega si recava nei Controparte_6 servizi igienici a lavare le mani e vigilare/aiutare le maestre, mentre il ricorrente andava a pulire/igienizzare prima l'aula video/lim e poi la classe didattica/sezione, sicchè la collega non rimaneva da sola.
Sulla email del 10.11.2021, con riguardo alla prima lettera, deduceva di aver trovato la mattina le sedie sopra i banchi e di aver chiesto spiegazioni alla collega , la quale CP_6
3 poi porse le sue scuse, mentre sulla gestione dei bambini, rilevava che, come ricordato alla collega , in ragione di un pregresso problema avuto due anni prima con una bambina CP_6 alla scuola dell'Infanzia di Campli, chiedeva alla collega il favore di pensare lei a lavare le manine ai bambini della classe e vigilare/aiutare le maestre ai servizi igienici, compreso il cambio pannolino e al minore affetto da handicap. Aggiungeva che la Testimone_1 collega accordava a tale richiesta, e che verso le 11.30 faceva lo stesso discorso alla maestra la quale disse che sarebbe stato esentato ad accompagnare i bambini al Persona_2 bagno e che avrebbero provveduto le insegnanti con l'aiuto della collega . Controparte_6
Quanto alla seconda email contestava di aver riferito le parole “non mi tocca”, assumendo che al contrario, che finito di lavare le manine dei bambini e aiutato le maestre ai servizi igienici, la collega era libera di andare in mensa con le maestre e gli alunni e che esso ricorrente avrebbe finito la classe e poi igienizzava e puliva i servizi igienici. Aggiungeva che il telefono fisso della scuola dell'Infanzia Campovalano era rotto dal 7 settembre 2021, sicchè il ricorrente non avrebbe giammai potuto rifiutare di rispondere al telefono visto che detto telefono non ha mai funzionato.
Quanto alla richiesta di riunione contenuta nella missiva del 12.11.2021 ne assumeva la irrilevanza, mentre, in ordine alla email del 15.11.2021, deduceva che quando gli fu chiesto di pulire a seguito del malore di una bambina lo stesso era in bagno.
Contestava, inoltre, i fatti di cui alle email del 23.11.2021, 24.11.2021, 25.11.2021,
29.11.2021, 7.12.2021, 18.12.2021, 17.1.2022, eccependo la genericità del contenuto della email del 2.12.2021 e la irrilevanza disciplinare di quanto contenuto nelle email del
9.12.2021, 16.12.2021.
Deduceva che non vi era mai stata segnalazione per scarsa pulizia ovvero di mancato aiuto ai bimbi, ribadendo che con la collega vi era un accordo circa la ripartizione di compiti, in ragione di uno spiacevole episodio accaduto alcuni anni prima.
Concludeva, dunque, eccependo la infondatezza nel merito delle contestazioni disciplinari, sottolineando come altre segnalazioni inoltrate dal ricorrente alla DS Dott.ssa circa Per_3 inadempienze commesse da altri dipendenti, non portavano ad alcuna conseguenza sanzionatoria.
1.2. Si costituiva in giudizio il , contestando Controparte_7 il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, da un punto di vista fattuale, sottolineava che la sanzione disciplinare irrogata si fondava su quanto emerso dalla
4 segnalazione trasmessa dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Campli con provvedimento prot. n. 6606/RIS/III.1 del 21/12/2021, acquisito al prot. n. 11686 del
21/12/2021, ossia sulla reiterata violazione degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa e consistenti nel rifiuto di prestare assistenza all'alunno diversamente abile per l'accesso ai servizi igienici, benché il collaboratore scolastico fosse beneficiario della relativa posizione economica;
sull'omessa collaborazione con le docenti per controllare i bambini che accedono al bagno per lavarsi le mani;
e sull'inadeguatezza dell'attività di pulizia e di sorveglianza sugli alunni. Aggiungeva che tali addebiti erano comprovati dagli allegati trasmessi a corredo della segnalazione, e nello specifico dalle numerosi segnalazioni provenienti dai colleghi di lavoro del ricorrente e concernenti l'inadempimento dei suoi compiti [ ad es. la sig. Tes_2
( email prot. n. 5852 del 16/11/2021 – VII.12 – E ed email del 24/11/2021- VII.12-E); le
[...] sig. , e ( email del 15/11/2021 prot. n. 5840) ; Controparte_6 Testimone_2 Tes_3 la sig. (email del 29/11/2021 prot. n. 6166/VI.12); la sig. ( Tes_3 Testimone_4 email del 30/11/2021 prot. n. 6191/VII.12); la sig. (email prot. n. 6292 del Testimone_2
07/12/2021- VII. 12 – E); la sig. (email del 18/12/2021 prot. n. Controparte_6
6554/VII.12], oltre che dalla relazione sottoscritta dal Dirigente Scolastico Antonietta Di
Taranto e dal di Stefano. Controparte_8
Da un punto di vista giuridico, assumeva che le condotte contestate al ricorrente erano riconducibili alla fattispecie di cui al comma 8 dell'articolo 13 del CCNL lettere a) ed h), in rapporto, quanto a quest'ultima ipotesi, con gli obblighi previsti dall'articolo 11. In merito, invece, alla recidiva, richiamava la normativa speciale contenuta nell'art. 500 del D. Lgs. n.
297 del 1994 e nell'art. 12 , comma 5 del C.C.N.L. – Comparto Scuola, sottolineando come il ricorrente era stato destinatario di tre sanzioni disciplinari, i cui provvedimenti erano stati impugnati innanzi al Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro-, e dei relativi giudizi, due di essi attualmente risultavano essere definiti, stante il decorso dei termini per l'impugnazione; mentre soltanto uno era ancora pendente. Relativamente ai giudizi definiti, soltanto un provvedimento disciplinare era stato annullato con sentenza n. 178 del 2022, (R.G. n.
2105/2019), ossia il provvedimento prot. n. 132 del 30.09.2019 per insussistenza del fatto contestato;
contrariamente il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, prot. n. 133 del 30/09/2019, non era stato travolto dalla sentenza n. 179 del 2022 (R.G. n. 2106/2019), la quale aveva rigettato il ricorso promosso da parte attrice, sebbene quest'ultimo non aveva rilievo ai fini della recidiva per decorso del termine biennale.
Ciò premesso, secondo il , ricorreva la fattispecie della recidiva, alla luce del CP_1 rimprovero scritto irrogato dal Dirigente Scolastico dell' di Campli con provvedimento Pt_2
5 prot. n. 4328/RIS del 13/09/2021 – III -U, a nulla rilevando che il giudizio fosse ancora pendente, sicchè la sanzione appariva proporzionata, essendo stata applicata nel suo minimo edittale. Ad ogni modo, assumeva che non poteva negarsi che il comportamento del ricorrente avesse inciso sulla qualità del servizio che la Scuola era chiamata ad erogare agli alunni del plesso, aggiungendo che l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari aveva ritenuto superflua l'audizione della collaboratrice assumendo, di converso, sufficiente la Controparte_6 documentazione acquisita.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale e rinviata all'udienza dell'8.10.2025 per la discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Il ricorrente, dipendente del giusta contratto di Controparte_9 lavoro del 30.10.2001 a tempo indeterminato, appartenente all'area professionale del personale amministrativo tecnico ed ausiliario, come collaboratore scolastico, in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Campli, ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione di 11 giorni, comminata con provvedimento n. 3764 del 05/05/2022 e fondata sulla lettera di contestazione di addebito del 18.1.2022.
Con la lettera di contestazione disciplinare suddetta, l'Ufficio per i Procedimenti
Disciplinari contestava al ricorrente che, sulla base della relazione prot. n. 6606/RIS/III.1 del
21.12.2021 consegnata dalla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Campli, sarebbe emersa la reiterata violazione degli incombenti sul dipendente in virtù del rapporto di lavoro intercorrente con l'istituzione scolastica.
Nello specifico le violazioni contestate al ricorrente consistevano principalmente:
- nel rifiuto di prestare assistenza all'alunno diversamente abile per l'accesso ai servizi igienici, benché il ricorrente fosse beneficiario della posizione economica ex articolo7;
- nell'omettere di collaborare con le docenti per controllare i bambini che accedevano al bagno per lavarsi le mani;
6 - nel rifiutarsi di accedere a mensa e di prestare assistenza e sorveglianza ai bambini e nell'inadeguatezza delle attività di pulizia;
- nell'allontanarsi spesso dal plesso per parlare al telefono.
Veniva, inoltre, espressamente contestato che nel corso degli anni 2019-2020-2021 fossero stati attivati tre procedimenti disciplinari definiti con l'irrogazione delle sanzioni del rimprovero scritto, di cui due impugnate dinnanzi all'autorità giudiziaria.
Concesso il termine a difesa, il ricorrente veniva convocato per il giorno 03.03.2022, nel corso della cui audizione spiegava le proprie difese, assumendo, nello specifico, di non essere a conoscenza dello stato di malessere della collega con cui vi era un accordo CP_6 condiviso sulla ripartizione dei compiti, e precisando, quanto all'accusa di rifiutarsi di sedere a mensa con gli altri colleghi, che in realtà si tratterebbe di scelta condivisa e motivata dall'inadeguatezza dell'aula che avrebbe avuto solo 4 sedie.
In data 16.05.2022 il ricorrente riceveva notifica del provvedimento prot n. 3764, con il quale veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 11, ai sensi dell'art. 55 bis e ss del Dlgs 165/2001 e art. 13 comma 8 lett a) e h) del CNNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca triennio
2006 – 2018, con riconoscimento dell'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del D.P.R.
n. 3 del 1957. Cont Quanto alla recidiva contestata, l' faceva riferimento alla sanzione disciplinare del rimprovero scritto adottato con provvedimento del 13.9.2021.
Il procedimento disciplinare trae origine dalla segnalazione trasmessa dal Dirigente
Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Campli, con nota prot. n. 6606/RIS/III.1 del
21/10/2021, acquisita al prot. n. 11686 del 21/12/2021, nella quale la Dirigente, dopo aver ripercorso gli accadimenti degli ultimi due anni che l'avevano indotta a spostare il ricorrente presso la scuola dell'infanzia di Campovalano, denunciava il riscontro delle medesime criticità già evidenziate, allegando, altresì, le numerose segnalazioni pervenute fino a quel momento sulla condotta del collaboratore scolastico.
Rilevava, in particolare, che il ricorrente, nel sottrarsi alle sue responsabilità, utilizzava spesso frasi del tipo “non mi compete”, persistendo il suo rifiuto nel prestare assistenza all'alunno disabile nell'accesso ai servizi igienici, pur essendo beneficiario della posizione economica, oltre a rifiutarsi di aiutare le docenti nel controllare i bambini che accedevano al bagno per lavarsi le mani e di entrare in mensa per prestare assistenza e la relativa sorveglianza. Aggiungeva, inoltre, che il ricorrente spesso si allontanava dal plesso per parlare
7 al telefono e che le operazioni di pulizia da lui svolte erano sommarie, così da incombere Con sull'altra collaboratrice, che si lamentava continuamente dell'operato del CP_6 collega.
A supporto delle criticità evidenziate, risultano allegate e prodotte una molteplicità di segnalazioni e di comunicazioni e-mail, prevalentemente di provenienza dell'altra collaboratrice scolastica e di alcune maestre della scuola dell'infanzia, nelle Controparte_6 quali si denunciano tutta una serie di episodi coinvolgenti l'attività del ricorrente e dai quali emerge che, il cuore della contestazione mossa al , risiede nel rifiuto di Parte_1 quest'ultimo di collaborare con la collega e con le maestre nella gestione dei bambini, sia in occasione del servizio mensa, sia in occasione dell'accesso ai servizi igienici.
Quanto, invece, all'uso del pc personale, su cui il ricorrente pure ha concentrato la propria difesa, valga rilevare che tale segnalazione, pure inserita tra le varie denunce inoltrate sul conto del , non sono state trasfuse, né nella relazione della Dirigente Scolastica, Parte_1 né nella lettera di contestazione disciplinare, da cui si ricava che, invece, le infrazioni che vengono addebitate al ricorrente sono quelle sopra esposte e cioè il rifiuto di prestare assistenza all'alunno diversamente abile per l'accesso ai servizi igienici, l'omessa collaborazione con le docenti per controllare i bambini che accedono al bagno, il rifiuto di accedere a mensa e di prestare assistenza e sorveglianza ai bambini e l'inadeguatezza delle attività di pulizia.
Ciò premesso, in punto di diritto, è noto che allorquando il lavoratore impugni un provvedimento disciplinare, escludendo la sussistenza di una sua responsabilità tale da giustificare il provvedimento stesso, il giudice deve procedere all'accertamento della complessa fattispecie che quella responsabilità determini, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, tenendo presente che, in linea di principio, grava sul datore di lavoro l'onere di provare gli elementi costitutivi di detta fattispecie, in quanto fondamento in concreto dell'esercitato potere disciplinare (Cassazione civile, sez. lav., 16/08/2004, n.
15950).
In estrema sintesi, il giudice del merito, investito del giudizio circa la legittimazione di una sanzione disciplinare irrogata al lavoratore dal datore di lavoro, deve valutare le circostanze oggettive e le modalità soggettive della condotta del lavoratore, in quanto incidenti sulla determinazione della gravità della trasgressione e, quindi, della legittimità della sanzione stessa;
in particolare, deve escludere il rapporto di proporzionalità tra fatto e sanzione, quando
8 la scelta di questa non è conforme alla specifica normativa contrattuale collettiva di categoria, che raggruppi o distingua le varie trasgressioni e gradui le corrispondenti sanzioni.
Trasponendo tali principi al caso di specie, come sopra esposto, la sanzione disciplinare impugnata (della sospensione di 11 giorni), trova fondamento nell'addebito mosso al ricorrente di reiterata violazione degli obblighi sullo stesso incombenti, quale collaboratore scolastico, e consistenti, principalmente nel rifiuto di prestare assistenza all'alunno diversamente abile per l'accesso ai servizi igienici, benché il collaboratore scolastico fosse beneficiario della relativa posizione economica, sull'omessa collaborazione con le docenti per controllare i bambini che accedevano al bagno per lavarsi le mani, e sull'inadeguatezza dell'attività di pulizia e di sorveglianza sugli alunni.
All'esito della prova testimoniale acquisita è emerso che effettivamente il ricorrente, nel periodo in cui ha prestato attività lavorativa presso la scuola infanzia di Campovalano, durante l'anno scolastico 2021/2022, si è rifiutato di prestare assistenza al bambino disabile, nonostante esplicita richiesta della maestra di sostegno, e che in linea generale, si rifiutava di espletare tutta una serie di mansioni, dallo stesso dovute, ma dallo stesso ritenute non di propria competenza, relative all'attività di accompagnamento dei bambini ai servizi igienici, senza addurre una giustificazione ragionevole al riguardo.
Si vedano, sul punto, le univoche dichiarazioni rese dai testi escussi, da cui emerge un quadro fattuale particolarmente sintomatico, e caratterizzato, nello specifico, da nette prese di posizione del ricorrente in ordine alla tipologia delle mansioni da svolgere all'interno della scuola dell'infanzia di Campovalano, e nello specifico dal rifiuto, del tutto illegittimo ed ingiustificato, di svolgere alcune mansioni, invece rientranti nella qualifica di appartenenza.
Senza negare l'apporto del ricorrente nell'espletamento di piccoli lavori di manutenzione del plesso scolastico, ed escludendo la prova sufficiente circa le contestate inadempienze sulla pulizia del plesso, ciò che risulta, invece, dimostrato e che assume certamente rilievo disciplinare, è che il ricorrente si rifiutasse di assistere il bambino disabile, nonostante la richiesta di collaborazione della docente di sostegno, e che omettesse di accompagnare gli alunni (dell'età di fascia 3-5 anni) ai servizi igienici, senza una reale ed effettiva motivazione, così accollando il relativo peso sull'altra collaboratrice scolastica, che a sua volta, a causa della situazione, denunciava una condizione di insostenibilità lavorativa.
Focalizzando l'analisi sulle dichiarazioni maggiormente rilevanti, si richiamano le seguenti deposizioni testimoniali:
9 - , direttore dei servizi amministrativi dell' dal Testimone_5 Parte_3
1.9.2020: “Ho lavorato con il ricorrente per tre anni, dal 2020 al 2023, il ricorrente è un collaboratore scolastico, inizialmente quando sono entrata, stava alla primaria di
Campovalano, poi l'anno successivo è stato spostato all'infanzia di Campovalano, per
l'ultimo anno in cui ci sono stata io, sempre per problemi, è stato spostato alla primaria di S. Onofrio. Ricevevamo costantemente delle segnalazioni sulla condotta del ricorrente, sia da parte delle maestre, sia da parte dei genitori, per inadempienze.
Quando stava all'infanzia a Campovalano ricevevamo diverse segnalazioni dalla collega .”…. Il primo anno sono stata impegnata solo per la gestione Controparte_6 del ricorrente. Preciso che era il primo anno di servizio dopo il concorso, e ricevevo costantemente chiamate, messaggi, di lamentele relative al ricorrente, quindi aldilà del lavoro che per me era nuovo, ero costantemente impegnata a gestire le lamentele afferenti la condotta del ricorrente, io ho anche provato a chiamarlo per definire le problematiche bonariamente, però mi diceva che qualsiasi cosa la dovevo mettere per iscritto. Facevo anche sopralluoghi essendo il periodo COVID….. “Non lo so, però dalle segnalazioni della non mi risulta, non so se poi hanno trovato un CP_6 accordo tra di loro, dopo la mia maternità. Fino a quando ci sono stata io ho sempre ricevuto lamentele dalla collega . Io sono andata in maternità il 1.4.2022 e CP_6 sono rientrata a settembre 2022. Quindi quello che è successo in questo arco temporale non lo so”…..Circa la suddivisione dei compiti ed il motivo di tale suddivisione la teste ha affermato: “non ho mai saputo questa cosa, né il ricorrente mi presentò una richiesta in tal senso, con me mai”. Sui fatti del 5.11.2021 in cui il ricorrente si rifiutò di aiutare la maestra di sostegno a gestire il bambino Testimone_2 disabile, la teste ha riferito: “ era l'unico bambino disabile, io non Testimone_1
l'ho mai visto, ma da quello che mi diceva era pesante e c'era bisogno di CP_6 assistenza per il bagno, in questa occasione la maestra scrisse una email a Tes_2 scuola con cui lamentava che non era stata aiutata e che il ricorrente si era rifiutato di accompagnarlo. Credo che il bambino abbia una forma di autismo, ma può camminare da solo. Da quello che mi diceva la maestra il ricorrente si rifiutava di accompagnarlo in bagno, questa cosa di prenderlo in braccio non la so, perché il bambino da quello che ricordo, poteva camminare da solo, presumo che cammini da solo. La collega
mi diceva che era un bambino grosso, pesante tanto che si lamentava CP_6 dell'eccessivo sforzo perché non veniva aiutata dal ricorrente”……
10 Adr Giudice: “Per la primaria di Campovalano nell'anno in cui ero in servizio, ho ricevuto segnalazione che non fosse pulito, nel periodo in cui c'era il ricorrente, mentre l'infanzia era pulita si, assolutamente, e vi lavorava il ricorrente insieme alla
La collega fece molte segnalazioni del fatto che il collega CP_6 CP_6 [...]
non la aiutava, lei si lamentava che faceva tutto da sola, che il suo carico di Parte_1 lavoro era eccessivo e che noi non la tutelavamo, nel senso che non si provvedeva contro il ricorrente, perché da sola non ce la faceva, non si poteva affiancare qualcuno
a loro due, non avevamo personale a sufficienza. Chiedeva di aggiungere personale in più, perché l'anno prima, quando il ricorrente era in servizio da solo alla primaria di
Campovalano, fummo costretti a mettere un collaboratore in più, per affiancarlo perché si rifiutava di espletare il suo lavoro, per l'ultimo mese affiancammo un altro operatore, per questo la chiese tale affiancamento, facendo leva a quello che CP_6 decidemmo l'anno prima, però in questo caso non avevamo risorse ”;
“Se si tratta della bambina che aveva vomitato è ver, io sapevo che una bambina aveva vomitato. La maestra mi riferì di aver chiesto al ricorrente di pulire il Tes_2 rigurgito, e che lui non lo fece, disse che non era stato il primo a vederlo e quindi lo doveva fare qualcun altro, non spettava a lui insomma”;
Adr avv.to VANNI: “E' vero che il ricorrente segnalava delle inadempienze della
[...]
come riferito in merito al report fotografico, ed in merito a quell'episodio io CP_6 chiamai per avere spiegazioni sul perché non aveva pulito, lei mi disse che CP_6 avevano finito tardi e che una docente era rimasta con lei per non lasciarla sola. Mi disse che non aveva abbassato le sedie perché era tardi. Chiesi solo com'era andata la sera precedente, non volevo riferire della segnalazione, per evitare di pregiudicare ulteriormente i rapporti. Come con chiunque ho sempre provveduto a chiedere spiegazioni in merito a segnalazioni.
Materialmente non so cosa chiedesse la maestra al ricorrente in merito alla gestione del bambino disabile, però il collaboratore scolastico deve vigilare i bambini soprattutto disabili e materialmente aiutarli a vestirsi, anche in bagno. Parliamo di disabilità diverse, da quello che so io per parlavano di grande autismo. Tes_1
Quello che mi dicevano le maestre e la collega era che il bambino era grande e quindi se si buttava per terra e non voleva alzarsi, le maestre e soprattutto facevano CP_6 fatica a prenderlo, a sollevarlo, quindi chiedevano al ricorrente di aiutarlo. La scheda del bambino disabile non l'ho mai vista però.”;
11 - TE , si tratta della collaboratrice scolastica collega del Controparte_6 ricorrente, quindi di particolare rilievo ai fini del decidere: 2) Vero che in occasione del colloquio del 05.10.2021 il concordava con la Ds e Dsga e la collega Parte_1 [...]
i turni di lavoro;
: “Si, concordavamo i turni, nel senso che noi collaboratori CP_6 scolastici facciamo una settimana la mattina, una settimana il pomeriggio, a partire dall'inizio della mensa, perché prima dell'inizio mensa facciamo lo stesso turno mattutino”; la teste ha, dunque, confermato che l'accordo riguardava i turni di lavoro e non anche le mansioni da svolgere;
5) Vero che il e la si sono accordati nella suddivisione Parte_1 Controparte_6 dei compiti secondo la seguente modalità: la porta i bambini ai servizi CP_6 igienici compreso il bimbo disabile e poi va in mensa, mentre il va in Parte_1 classe video/lim dove pulisce ed igienizza per poi passare alla pulizia della classe didattica adiacente sempre per pulizia ed igienizzazione;
: “ è arrivato a Pt_1 settembre, dopo un po' di giorni disse del telefono e disse anche che non andava in bagno con i bambini e nemmeno con il bambino disabile, perché secondo lui non ci doveva andare.
Ed infatti, visto che non ci voleva andare, di questo me ne sono occupata sempre io, anche delle fotocopie.
Questo fino ad una certa data.
C'era un protocollo OV da rispettare che lui all'inizio non ha mai rispettato. Tale protocollo richiedeva di passare ogni giorno lo straccio con candeggina ed acqua e pulizia con alcol ed il ricorrente non lo faceva, passava ogni tanto la velina. Da una certa data in poi ha iniziato a pulire.
Lui non andava in bagno con i bambini perché riteneva che non gli spettasse;
nessuno gli diceva di andare con le bambine, lui non andava neppure con i maschietti.
Tali circostanza le posso riferire nel periodo in cui lavoravamo insieme, ovvero nel periodo di compresenza;
per il periodo di tempo in cui era solo bisognerebbe chiedere agli insegnanti.
Il primo turno era dalle 8.00 alle 15.12, il secondo turno è dalle 9.00 alle 16.30.
Quindi c'è sempre la compresenza, rimaniamo da soli in occasione dell'ingresso dei bambini e dell'uscita.
All'inizio quindi il ricorrente diceva che per lui era giusto non svolgere alcune mansioni, perché secondo lui il compito del collaboratore scolastico era solo la sorveglianza.
12 Verso la fine di gennaio 2022 il ricorrente mi chiese di dividerci i compiti, ovvero che io portassi i bambini al bagno e che lui si occupasse della pulizia.
Io non mi sono mai rifiutata di portare in bagno un minore ed un disabile.
Alla richiesta del ricorrente dissi di no perché percependo l'articolo 7, uno stipendiale per la cura ed igiene dei disabili, secondo me lui era tenuto a farlo, come tutti. Ho chiesto più volte un incontro allargato con tutti, la dirigente, la segretaria, responsabile della sicurezza, anche i sindacati, ma nessuno mi diede riscontro.
A gennaio chiesi anche un incontro con la preside da svolgere con il ricorrente, ed in quella sede la preside ci ha consigliato di lavorare al meglio, per il plesso, per i bambini e per tutto.
A scuola non era necessaria una ripartizione dei compiti, c'era solo da collaborare, sono bambini piccoli, sono 20 anni che lavoro all'infanzia.
Da una certa data in poi il ricorrente ha iniziato a dare una mano con il bambino disabile, anche se non mangiava con noi a mensa”.
La teste ha, dunque, dichiarato che il ricorrente si rifiutava di accompagnare i bambini al bagno, e non solo le bambine di sesso femminile, ed ha anche sottolineato che la proposta di ripartizione dei compiti non fu dalla medesima accettata, aggiungendo che da una certa data in poi avrebbe iniziato a dare una mano con il bambino disabile.
Quanto alla ragione della ripartizione dei compiti (Vero che il chiedeva Parte_1 tale suddivisione delle mansioni atteso che diversi anni prima era sorta una problematica con una bambina che lo aveva coinvolto ma che poi si risolse senza alcuna conseguenza, così da indurlo ad evitare i contatti con i bimbi nel bagno), la teste ha risposto: “Non lo so, a me non l'ha detto, comunque lui non andava con nessuno in bagno, il bambino disabile è un maschietto.”
7) Vero che la sig.ra in data 05.11.2021 chiese al di Testimone_2 Parte_1 prendere per le braccia il bimbo disabile e trascinarlo al bagno ed il Tes_1 [...]
si rifiutava perchè aveva paura di fare male al bimbo che era anche molto Parte_1 pesante: “Questa storia accadeva tutti i giorni. l'insegnante di sostegno e Tes_2 fiduciaria di plesso, chiedeva la collaborazione di per gestire il bambino, per Pt_1 aiutarla in bagno, e lui non lo faceva. A me non ha detto il motivo. C'ero io in compresenza e quindi andavo io in bagno con il bambino. Io ho sempre fatto il mio lavoro, quello che faceva il ricorrente era un suo problema, tutti sappiamo le mansioni del collaboratore scolastico, che riguarda anche l'occuparsi dei bambini, sorveglianza, accoglienza, poi l'infanzia è diversa dalla primaria.”
13 8) Vero che in tale occasione la sig.ra prese una barretta kinder per Testimone_2 persuadere il bimbo ad alzarsi senza riuscirci, tanto è vero che il minore si diresse verso il refettorio: “E' un bambino autistico ed ha le sue problematiche e quando si buttava per terra, la maestra sapendo che con il cioccolato si alzava ed andava a Tes_2 pranzo, gli proponeva la barretta.”
Quanto alla mensa, si veda quanto segue: “Ci sono due tavoli con abbastanza spazio, adesso i tavoli sono stati cambiati, non so dire le misure. Io e le maestre mangiavamo in mensa, anche perché dobbiamo fare sorveglianza anche durante il pasto, dobbiamo farla sempre. Prepariamo i bambini e li portiamo in mensa, quando serve li imbocchiamo. Questo il ricorrente non lo faceva, perché secondo lui doveva fare solo la sorveglianza all'atrio, secondo lui la mansione principale era fare sorveglianza all'atrio. All'atrio però non c'era nessuno durante il pranzo, eravamo tutti a mensa.
La mensa si trova in una stanza diversa dall'atrio”…. Eravamo io, tre insegnanti, mentre l'assistente educativo non mangia. Il ricorrente non veniva a mensa, ma
c'erano due tavoli separati.”….. Prima di tale cambiamento, nella stanza della mensa,
c'era la sedia anche per il ricorrente, ma lui, nonostante i nostri inviti, non voleva mangiare con noi”
14) Vero che il consuma il pasto verso le ore 12,45 perché prima deve Parte_1 fare le pulizie delle classi viedo/lim e didattica / sezione e che detto pasto dura circa
10/15 minuti;
: “da una certa data in poi ha iniziato a fare questo, non era una pulizia Par straordinaria, si trattava della pulizia che facevamo entrambi, l'aula la puliva anche se era già pulita. Anche io mangio più tardi degli altri per disinfettare il bagno ad esempio. E' una cosa normale, rientra nel nostro lavoro”.
33) Vero che il ricorrente è sempre stato , disponibile a fare fotocopie ai docenti e anche alla cuoca;
“All'inizio no, con me all'inizio no, dopo si, da dopo natale, verso gennaio. Non ricordo se dopo l'incontro con la preside”
36) Vero che il , nonostante stesse svolgendo attività di pulizia, Parte_1 prontamente interveniva e riusciva a convincere il bimbo di alzarsi;
: “Può essere, con me no, quando c'ero io non l'ho visto aiutarci a gestire il bambino, se c'ero io non
c'era lui, se aiutavo io non c'era il ricorrente con me. Se c'ero io con lui stava Tes_2 da un'altra parte. Le date non le ricordo.”
Adr Giudice: “Io ho sempre cercato di andargli incontro e di dargli buoni consigli, intorno a novembre, io facevo il secondo turno e mi disse che avevo lasciato le sedie sopra ai banchi, io lo feci per far asciugare meglio, pensando che le avrebbe
14 riabbassate il giorno dopo il ricorrente. Lui mi disse che aveva fatto le foto alla veline
e che avrebbe mandato le foto alla preside. Così inizio la storia. Io non mi sono messa
a fare le guerre, quello che faceva non mi interessava, io ho segnalato questo episodio alla , ed anche io scrivevo per dire che non andava al bagno con il disabile. Ho Pt_5 scritto perché nel primo periodo mi sono trovata ad accollarmi un lavoro doppio del dovuto, perché dovevo fare tutto io. Dopo gennaio le cose sono andate migliorando, ad aprile maggio spostava e puliva mobili, sembrava un altro, anche nel periodo di pasqua in cui mi disse che aveva preso il OV. Io non ho mai discusso con lui, anzi ho sempre cercato di dargli buoni consigli da collega”;
- La teste maestra di sostegno del bambino disabile, ha dichiarato: Testimone_2
“conosco il ricorrente perché ho lavorato nella scuola CAMPOVALANO infanzia presso cui lui prestava servizio come collaboratore scolastico. Parliamo dell'anno scolastico 2021/2022.”
5) Vero che il e la si sono accordati nella suddivisione Parte_1 Controparte_6 dei compiti secondo la seguente modalità: la porta i bambini ai servizi CP_6 igienici compreso il bimbo disabile e poi va in mensa, mentre il va in Parte_1 classe video/lim dove pulisce ed igienizza per poi passare alla pulizia della classe didattica adiacente sempre per pulizia ed igienizzazione;
: “E' vero che c'era questa divisione dei compiti, nel senso che è vero che era la ad accompagnare i CP_6 bambini al bagno, penso che prendesse qualche incentivo per accompagnare Pt_1
i disabili al bagno, però di fatto non lo ha mai fatto, non so perchè. La Dirigente all'epoca mi chiese di verificare se effettivamente mi accompagnasse Pt_1 effettivamente al bagno con il disabile, visto che prendeva l'incentivo. Però io ho verificato che non lo faceva, non so il motivo per il quale non portava il disabile al bagno. Io ho provato a chiedergli di accompagnarmi al bagno, non tutti i giorni, e quando glielo chiedevo o mi diceva di no, oppure mi diceva “un attimo, arrivo,” oppure “un attimo, sto facendo”, però poi non arrivava. Io lasciavo andare, non dicevo nulla.”
7) Vero che la sig.ra in data 05.11.2021 chiese al di Testimone_2 Parte_1 prendere per le braccia il bimbo disabile e trascinarlo al bagno ed il Tes_1 [...]
si rifiutava perchè aveva paura di fare male al bimbo che era anche molto Parte_1 pesante “No, il bambino era molto pesante, a causa della sua disabilità si buttava spesso per terra ed era difficile farlo rialzare. Ricordo benissimo che il ricorrente era seduto nell'atrio doveva il bambino si era messo per terra. I suoi compagni stavano
15 andando a mensa, stavano attraversando l'atrio, non riuscivo a spostare ma Pt_1 sapevo che se il bambino avesse visto i suoi compagni seduti a mensa si sarebbe alzato, per questo ho chiesto ad di aiutarmi, essendo un uomo, non gli dissi Pt_1 di trascinarlo. Io volevo che il bambino vedesse i suoi compagni a pranzo. Alla mia richiesta di aiuto, il ricorrente non lo fece alla fine, non so per quale motivo non lo fece. Poi non ricordo se intervenne , poi il bambino andò a pranzo, non certo CP_6 trascinandolo”;
9) Vero che il plesso scolastico della Scuola Infanzia di Campovalano è pulito ed igienizzato;
“Si era pulito”;
10) Vero che nella mensa vi sono solo due tavoli di legno di 150 cm di lunghezza e 80 cm di larghezza e ci entrano a sedere solo 4 persone;
“LA collaboratrice credo CP_6 che mangiasse a mensa, mentre no, diceva che doveva sorvegliare la porta e Pt_1 quindi rimaneva nell'atrio. La presenza dei collaboratori invece era richiesta a mensa, non so se un collaboratore debba controllare l'ingresso della porta, non so se la presenza a mensa fosse necessaria.”
17) Vero che in tale seconda occasione la sig.ra bussava al bagno ove Testimone_2 era andato il chiedendogli di andare a pulire;
“Si è vero, ricordo che la Parte_1 bambina aveva rimesso, chiesi ad se poteva pulire però lui disse che non Pt_1
l'aveva visto lui per prima e che quindi non avrebbe pulito. Alla fine ha pulito
Il ricorrente aveva delle prese di posizione, che però non capivo, non so da CP_6 cosa derivassero, diceva che non lo poteva fare, che non gli spettava. Non ho ben capito le ragioni della sua posizione, non le capivo”;
18) Vero che il rispondeva che era in bagno e se era possibile chiamare la Parte_1 collega per fare la detta pulizia visto che lui in quel momento era appunto CP_6 impossibilitato ad un immediato intervento;
“Forse era così, ricordo l'episodio che lui non pulì”
19) Vero che la sig.ra se ne andava senza rispondere nulla;
“Io non gli dissi Tes_2 nulla, non gli ho mai rimproverato nulla. L'ho riferito alla Dirigente Scolastica però, segnalavo queste vicende con delle email”;
20) Vero che quando la era andata a bussare al bagno per richiedere Tes_2
l'intervento del , la collega era presente, vedendo che la bimba Parte_1 CP_6 si era sentita male intervenne a fare le pulizie del caso;
“Si è vero, non so se non intervenne perché era effettivamente in bagno o perché non voleva. Io ricordo che
16 disse che l'aveva visto prima la collega di e che quindi avrebbe dovuto CP_6 provvedere lei.”
La teste ha anche aggiunto quanto segue, spiegando ulteriormente come il ricorrente era ben predisposto nello svolgimento di una serie di attività anche di piccola manutenzione della scuola, rifiutando, invece, lo svolgimento di altre: “c'era delle cose in cui non si negava, a lui piaceva anche fare lavoretti nella scuola, in queste cose ci si dedicava, in certe cose no, non so perché, alcune mansioni le faceva ed altre no, quali portare al bagno il disabile o se gli chiedevi una mano non te la dava, oppure il vomito. Ad esempio per un giorno o per alcuni giorni non ha vestito i bambini che dovevano andare via. A quel punto gli chiesi perché non rivestisse i bambini, e lui mi disse o che non gli toccava o che voleva una carta scritta in cui gli si scrivesse che doveva svolgere questa mansione, ma è durata poco perché già il giorno dopo lo faceva,”
36) Vero che il , nonostante stesse svolgendo attività di pulizia, Parte_1 prontamente interveniva e riusciva a convincere il bimbo di alzarsi;
“Può darsi. La maggior parte delle volte il ricorrente rispondeva di no alle richieste di aiuto, ma
c'erano delle giornate in cui invece lo trovavi maggiormente disponibile”.
A richiesta di precisazioni la teste ha dichiarato: “Io inviavo le segnalazioni alla
Dirigente sul comportamento del ricorrente, segnalavo quando non accompagna il disabile in bagno maggiormente, ma non ho mai avuto riscontro con il ricorrente, né
l'ho mai ripreso per il suo comportamento. Sono stata sollecitata dalla Dirigente a mandare le email perché c'erano state delle questioni pregresse e problematiche con il ricorrente, ma non so di che tipo. La Dirigente mi chiese di segnalare le negligenze del ricorrente, o meglio le mancanze in merito al disabile nel mio caso, in ragione del fatto che prendesse un incentivo per accompagnare il disabile al bagno”.
Ebbene, alla luce di tali evidenze istruttorie, risulta sufficientemente dimostrato come non vi fosse alcun problema di inadempimento, da parte del ricorrente, in ordine alla mansioni inerenti la pulizia della scuola e come lo stesso fosse ben disposto a svolgere alcune mansioni di piccola manutenzione.
Ciò, però, che risulta altrettanto dimostrato è che il ricorrente si rifiutasse ingiustificatamente di svolgere alcune mansioni, rientranti certamente tra quelle proprie della qualifica di appartenenza.
In particolare, si rifiutava di aiutare la maestra di sostegno nella gestione del bambino disabile e si rifiutava di accompagnare i bambini al bagno, o anche di provvedere alla pulizia
17 in caso di malore, senza alcuna ragionevole e legittima motivazione, benchè meno quella dell'esistenza di un asserito accordo con la collega circa la ripartizione dei compiti. CP_6
Al contrario, proprio la collega di lavoro, lungi dal confermare l'accordo, esasperata dalla condotta del ricorrente e del suo rifiuto di adempiere ad alcune mansioni, ha inviato numerose segnalazioni alla Dirigente Scolastica, circa la insostenibilità della situazione, che, infatti, determinava un aggravio della propria attività lavorativa.
Il ricorrente adduce a sostegno della propria scelta di non accompagnare i bambini in bagno, una pregressa esperienza spiacevole accaduta in passato, di cui, però, non risulta alcuna traccia o conferma. Ad ogni modo, il rifiuto opposto dal riguardava Parte_1 anche i bambini di sesso maschile, sicchè la prospettazione utilizzata appare del tutto infondata e pretestuosa.
Il rifiuto del collaboratore scolastico di fornire aiuto nella gestione del bambino disabile o nell'accompagnare i piccoli bambini ai servizi igienici appare oltremodo ingiustificato alla luce della indennità che lo stesso percepiva per l'assegnazione di mansioni aggiuntive, come confermato da tutti i testi escussi.
Si tratta, in particolare, dell'indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL Comparto scuola per il secondo biennio economico 2004-2005, secondo cui: “3. Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l'Area A, l'assistenza agli alunni diversamente abili e
l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l'Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del
DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell'art.
47 del CCNL 24.07.03”.
Quanto alla supervisione dei bambini durante l'orario del pranzo, la collega ha CP_6 spiegato che il ometteva di pranzare nell'aula mensa, adducendo la necessità di Parte_1 sorvegliare l'atrio, quando, in realtà, come affermato dalla teste, non vi era alcuna necessità in tal senso, dimostrando, altresì, come tale presenza non era neppure ostacolata dalla asserita assenza di un posto a tavola per il ricorrente.
Quanto all'uso del pc o alle restanti rimostranze circa la delega in materia di OV-19, si ritiene che siano degli episodi del tutto irrilevanti, ritenendosi, invece, di particolare rilievo disciplinare l'atteggiamento di ingiustificato rifiuto opposto dal ricorrente nell'espletamento di alcune delle mansioni proprie del collaboratore scolastico, tra cui in primis rientra
18 certamente quello della collaborazione nella sorveglianza degli alunni, ai quali vanno ricondotte le attività di accompagnamento e sorveglianza dei bambini nei servizi igienici, o quello di intervenire per la pulizia in caso di malore di un bambino. Il ricorrente, inoltre, era tenuto anche a collaborare nell'assistenza del bambino diversamente abile presente nella scuola, percependo la relativa indennità.
La prova di tali gravi inadempienze, oltre che emergente dalle dichiarazioni testimoniali, risulta comprovato dalla pluralità di denunce e segnalazioni che sono state inviate durante l'anno scolastico in oggetto, sia dalla docente di sostegno, sia dall'altra collaboratrice scolastica, la quale, in particolare, ha illustrato e rappresentato una situazione di insostenibilità lavorativa e di esasperazione.
Si veda, al riguardo, la e-mail del 5.11.2021 in cui la docente di sostegno della scuola dell'infanzia di Campovalano, rappresentava che prima di accompagnare Testimone_2 come solito il bambino disabile in bagno, per poi andare a mensa, aveva chiesto al ricorrente se fosse disponibile a prestare ausilio al bambino nell'uso dei servizi igienici, visto che i giorni precedenti non si era mai reso collaborativo in questo e che il aveva Parte_1 risposto che non avrebbe svolto quella mansione.
Sempre la docente denunciava che in data 23.11.2021 aveva chiesto al ricorrente Tes_2 di poter aiutare l'alunno H ad indossare il giubbino a seguito dell'arrivo della madre e che lo stesso si è rifiutato, aggiungendo, altresì, che l'accaduto si era ripetuto pochi minuti dopo con l'arrivo di un'altra mamma, durante il quale il , invece di prestare aiuto alla Parte_1 bambina, si recava in un'altra aula vuota. Nella stessa comunicazione la docente precisava di aver richiesto in quella occasione al ricorrente il motivo del suo rifiuto e che quest'ultimo le aveva fatto leggere una richiesta dallo stesso inviata, in cui chiedeva che gli fossero messe per iscritto determinate mansioni da svolgere, tra cui anche svestire e rivestire gli alunni all'ingresso ed all'uscita.
Risulta, inoltre, che in data 29.11.2021 la docente comunicasse che in quella Tes_3 mattinata aveva avuto delle difficoltà con il ricorrente, in quanto il collaboratore scolastico si rifiutava di accogliere i bambini, lasciandoli di conseguenza nell'atrio. La docente ha anche aggiunto di avergli fatto capire con educazione che non era giusto il suo comportamento e che a fronte del suo reiterato rifiuto, ha dovuto provvedere lei stessa, accompagnando i bambini a spogliarsi.
Da parte della collaboratrice scolastica risultano, invece, numerose Controparte_6 missive o comunicazioni e-mail con cui denuncia il sovraccarico di lavoro a cui veniva esposta a causa del rifiuto del ricorrente di svolgere alcune mansioni, tra cui quello di
19 collaborare nell'igiene personale dei bambini: “il collega non partecipa in alcun modo Pt_1 nell'igiene e la cura degli alunni in bagno, cosa che lui, ribadisce ogni volta, “non mi tocca”, ma che a sua volta non mi aiuta a igienizzare il bagno dopo che i piccolini sono venuti in bagno, Anche in questa occasione lavorativa mi trovo da sola”. Il collega nega l'assistenza necessaria durante il pasto della nostra mensa scolastica…Anche in questa circostanza il collega non ha mosso un accenno ad aiutare le docenti nell'ora di preparazione al pranzo i piccoli alunni compreso l'alunno con disabilità e per il quale usufruisce dell'articolo 7 nello stipendio” (cfr. comunicazione del 11.11.2021).
In una comunicazione congiunta di , e le Controparte_6 Testimone_2 Tes_3 stesse rendevano noto alla dirigente scolastica che in data 15.11.2021 il ricorrente si rifiutava di pulire il vomito di una bambina in salone, ritenendo di non essere stato il primo a vederlo e che quindi non sarebbe toccato a lui pulirlo, nonostante la collaboratrice fosse nel CP_6 frattempo impegnata a rivestire una bambina che andava via.
Tali plurime denunce hanno, poi, indotto la dirigente scolastica ad adottare la disposizione di servizio del 1.12.2021 con cui, in considerazione delle segnalazioni ricevute riguardo le inadempienze del ricorrente, dopo aver ricordato le mansioni del collaboratore scolastico, per come previste dalla contrattazione collettiva, ha anche aggiunto che tali obblighi potevano essere declinati secondo le esigenze del plesso di servizio e che dovevano essere estrinsecati in compiti di accudimenti ai piccoli, di accompagnamento alle azioni delle docenti per contribuire a promuovere l'autonomia personale dei bimbi in tutti i momenti della vita scolastica.
Nonostante tale disposizione di servizio, il rifiuto del ricorrente di svolgere determinate mansioni (in particolare, quelle di accudimento dei bambini nei servizi igienici) è andato avanti, tanto che in data 3.12.2021 la docente di sostegno comunicava che in Testimone_2 quella giornata aveva chiesto al ricorrente di poter assistere il bambino disabile in bagno e che lo stesso, pur non rifiutandosi in maniera categorica, ha temporeggiato senza mai arrivare in bagno a prestare assistenza. Medesima situazione si è creata in data 16.12.2021, in cui la docente rappresentava di aver chiesto la collaborazione del ricorrente Tes_2 nell'accompagnare il bambino disabile al bagno, a seguito della quale il aveva Parte_1 risposto di essere impegnato a pulire il porticato esterno della scuola. Al che la docente ha aggiunto di aver sollecitato la richiesta, chiedendo se fosse possibile interrompere la mansione, per poi riprendere successivamente, ma che rispondeva che stava Parte_1 facendo e che non poteva interrompere.
20 Anche la collega di lavoro, con comunicazione e-mail del 16.12.2021 Controparte_6 denunciava che il ricorrente, a cui aveva chiesto di accompagnare il bambino disabile in bagno, in ragione del fatto che erano tre mesi che la stessa provvedeva da sola, non provvedeva rispondendo “sto facendo, non posso venire”, chiedendo di poter lavorare in un ambiente sereno ed aggiungendo che se non vi fosse stata soluzione, avrebbe invitato l'ingegnere per la sicurezza. Analoga situazione denunciava per le giornate del 18.12.2021 e del 14.1.2022.
Ebbene, l'esame complessivo delle evidenze istruttorie dimostra come il ricorrente, in maniera del tutto ingiustificata, si sia rifiutato di svolgere alcune delle mansioni proprie del collaboratore scolastico, tra le quali rientrano certamente quello dell'accudimento dei bambini e della loro sorveglianza per l'intero arco della vita scolastica. Mansioni che, nell'ambito di una scuola dell'infanzia, frequentata da bambini di tenera età, presuppongono ed implicano necessariamente anche l'aiuto nelle attività inerenti all'igiene personale e relative alle fasi di entrata e di uscita dalla scuola.
Il ricorrente, inoltre, era anche tenuto a prestare collaborazione nell'assistenza del bambino disabile, in ragione dell'indennità per mansioni aggiuntive dallo stesso percepita, sicchè il suo rifiuto (espresso o implicito nella condotta di temporeggiamento) risulta del tutto illegittimo ed ingiustificato.
Con particolare riferimento al personale ATA, l'articolo 11 del CCNL di categoria prevede che tale personale è tenuto:
a) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione scolastica o accademica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli allievi, le studentesse e gli studenti;
c) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica o accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, delle studentesse e degli studenti.
21 Il rifiuto ingiustificato del ricorrente di svolgere alcune mansioni proprie della qualifica di appartenenza hanno determinano una violazione dell'obbligo di cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione scolastica, oltre che creare un clima lavorativo poco sereno e non improntato a principi generali di correttezza e collaborazione (si vedano, al riguardo, le forti denunce della collega ). CP_6
Al contrario di quanto assunto dal , non vi era alcun accordo con la collega Parte_1 [...] circa la ripartizione dei compiti all'interno dell'istituto scolastico, essendo emerso, al CP_6 contrario, una condizione di forte esasperazione da parte dell'altra collaboratrice scolastica, come evincibile dalle plurime segnalazioni e denunce inoltrate, in cui la CP_6 rappresentava, in particolare, il fatto che la stessa si doveva accollare da sola tutte le mansioni inerenti l'accompagnamento dei bambini ai servizi igienici, rispetto alle quali il ricorrente opponeva il proprio rifiuto.
Appare altrettanto significativo che il ricorrente ometteva di adempiere alle richieste di collaborazione formulate dalla docente di sostegno nell'assistenza del bambino disabile, rifiuto che, oltre che contrario ai principi di correttezza nei rapporti interpersonali, appare illegittimo alla luce dell'indennità dallo stesso percepita.
In definitiva sintesi, deve ritenersi sufficientemente raggiunta la prova circa la sussistenza di alcuni dei fatti contestati e nello specifico: rifiuto di prestare assistenza all'alunno diversamente abile per l'accesso ai servizi igienici, benché il collaboratore scolastico fosse beneficiario della relativa posizione economica;
omessa collaborazione con le docenti per controllare i bambini che accedono al bagno;
omessa sorveglianza dei bambini durante l'orario di pranzo.
Si tratta di condotte che hanno certamente rilievo disciplinare, integrando la violazione di ben precisi obblighi che il collaboratore scolastico è tenuto ad osservare.
Di converso, non risulta dimostrata la inadeguatezza dell'attività di pulizia, rispetto alla quale tutti i testi escussi ne hanno escluso la fondatezza.
A questo punto è necessario esaminare la proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata, tenendo conto dei seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
22 b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
Ai sensi dell'articolo 13 comma 8 del CCNL Comparto scuola, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall'amministrazione, in cui è necessario assicurare la continuità nell'erogazione di servizi all'utenza;
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall'assenza dal servizio o dall'arbitrario abbandono dello stesso;
h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell' , compimento di atti in violazione dei propri doveri che CP_11 pregiudichino il regolare funzionamento dell'istituzione e per concorso negli stessi atti.
In sede di irrogazione della sanzione disciplinare il resistente ha citato le CP_1 disposizioni di cui alle lettere a) ed h).
23 Quanto alla prima fattispecie, la stessa riguarda la recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4.
Il comma 4 fa riferimento, a sua volta, alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni che trova applicazione nei casi di recidiva nelle mancanze previste al comma 3, dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione.
Nel caso di specie, nel biennio precedente la contestazione disciplinare, non risulta che il ricorrente sia stato oggetto di sanzione disciplinare della sospensione per le mancanze di cui al comma 4. Emerge, invece, che il ricorrente è stato destinatario di 3 sanzioni disciplinari, i cui provvedimenti sono stati impugnati innanzi al Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro-, e dei relativi giudizi, due di essi attualmente risultano essere definiti, stante il decorso dei termini per l'impugnazione; mentre soltanto uno è ancora pendente.
Relativamente ai due giudizi definiti, il provvedimento disciplinare prot. n. 132 del
30.09.2019 è stato annullato con sentenza n. 178 del 2022, (R.G. n. 2105/2019), mentre il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, prot. n. 133 del 30/09/2019, è stato confermato dalla sentenza n. 179 del 2022 (R.G. n. 2106/2019). Tuttavia, lo stesso non ha rilievo ai fini della recidiva per decorso del termine biennale.
Quanto al restante provvedimento disciplinare, risulta ancora sub iudice.
Alla luce delle precedenti considerazioni si ritiene, allora, che non sia configurabile la recidiva di cui alla lettera a) dell'articolo 13 comma 8.
Di converso, deve ritenersi proporzionata la sanzione irrogata, in quanto la reiterata condotta posta in essere dal ricorrente è sussumibile, per la gravità delle inadempienze attuate, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto il profilo soggettivo, nella fattispecie sanzionatoria prevista dalla lettera h).
La reiterata e volontaria omissione, da parte del ricorrente, degli obblighi sullo stesso incombenti assume particolare rilievo disciplinare, in considerazione dell'intenzionalità del comportamento, della totale insussistenza delle ragioni scriminanti indicate nel ricorso, della particolare rilevanza degli obblighi violati, soprattutto perché coinvolgenti minori di tenera età, affidati alla vigilanza anche del dipendente, tali da pregiudicare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica.
24 Il rifiuto ingiustificato del ricorrente nel prestare assistenza all'alunno diversamente abile per l'accesso ai servizi igienici, benché il collaboratore scolastico fosse beneficiario della relativa posizione economica, nonché l'omessa collaborazione con le docenti per controllare i bambini che accedevano al bagno, o ancora il rifiuto di presenziare in mensa o il rifiuto di aiutare i bambini nei preparativi per l'entrata e per l'uscita, sono violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa del collaboratore scolastico che, in un ambiente scolastico come quello della scuola dell'infanzia, in cui gli alunni frequentanti sono bambini di tenera età, assumono particolare rilievo, sia in termini di coinvolgimento con le esigenze di assistenza dei minori, sia in termini di rapporti interpersonali.
Tale situazione ha determinato una condizione di insostenibilità lavorativa per come denunciata dalla collega con diverse comunicazioni e segnalazione, in grado di CP_6 pregiudicare il regolare funzionamento dell'istituzione. Peraltro, anche le numerose segnalazioni provenienti dalla docente di sostegno sulla condotta tenuta dal ricorrente nella richiesta di assistenza del bambino disabile, appaiono sintomatiche di una situazione in grado di minare la corretta e regolare tenuta dell'istituzione scolastica. Il fatto che la docente non abbia mai ripreso espressamente il ricorrente per le sue prese di posizione Tes_2 dimostra solo che la stessa cercasse di non pregiudicare ulteriormente la situazione lavorativa, ma non vale certo a dimostrare una condizione di remissiva tolleranza o accettazione, come dimostrato dal fatto che la stessa docente provvedeva poi a denunciare i fatti alla dirigente scolastica, l'unica che, titolare di poter direttivi, era in grado di adottare gli opportuni provvedimenti.
Né assume rilievo il fatto che la era stata sollecitata dalla dirigente scolastica a Tes_2 denunciare per iscritto le inadempienze del ricorrente, atteso che ciò vale solo a significare che la dirigente richiedesse un riscontro scritto di quello che accadeva, al fine di permetterle di intervenire.
Accertata, quindi, la sussistenza parziale dei fatti contestati (con la sola eccezione della inadempienza della pulizia), riferibili al dipendente, sia oggettivamente che sul piano dell'elemento soggettivo, si ritiene sussistente anche il requisito della proporzionalità della sanzione rispetto all'addebito, in ragione della sussunzione dell'infrazione comminata alla fattispecie astratta di cui all'articolo 13 comma 8 lett. h) del CCNL di categoria, rispetto alla quale è stata irrogata la sanzione nel minimo edittale.
Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.
25 3. Le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2014 n. 55/n. 147 del 2022 (cause lavoro scaglione
0,01-1.100), ridotti del 20% in ragione della difesa dell'amministrazione ex articolo 417 bis c.p.c. ai sensi dell'articolo 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1189/2022 contrariis reiectis, così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna parte ricorrente a rimborsare le spese di lite sostenute da parte resistente che liquida in € 512,80 per compensi, oltre rimborso spese, IVA e CA come per legge.
Teramo, 8.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 08/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da: nato a [...] il [...], residente in [...]
Piceno Aprutino n. 111, Frazione Campovalano, 64012 Campli (TE), C.F.:
, elettivamente domiciliato in Teramo, alla Circonvallazione Ragusa n. C.F._1
33 presso e nello Studio dell'Avv. Roberta De Berardis, ( ), che lo C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Si indica l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax su cui si intendono ricevere gli avvisi prescritti dalla normativa codicistica: e-mail: Email_1
e fax 0861 – 252719
RICORRENTE contro
Controparte_1
C.F.: , rappresentati e
[...] P.IVA_1 difesi ex art. 417bis c.p.c. dal Dirigente pro tempore Dott.ssa Clara Moschella, domiciliata presso il richiamato , in Teramo, Largo S. Matteo,1. Per le comunicazioni, ai sensi CP_1 dell'art. 176 c.p.c., e-mail: posta elettronica certificata: Email_2
fax: 0861.241215; Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “Nel merito, accertare e dichiarare che i fatti contestati al Sig.
[...] dal con la nota del 05.05.2022 prot. n. 3764 non sussistono e per Parte_1 CP_2 l'effetto, dichiarare la illegittimità, nullità e/o annullabilità della sanzione disciplinare della sospensione per 11 giorni comminata ingiustamente al ricorrente, per tutto quanto ampiamente esposto nella parte narrativa del presente ricorso, con ogni conseguenziale provvedimento restitutorio;
condannare sempre ed in ogni caso il alla rifusione delle CP_2 spese e competenze di causa. In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti e separati capitoli di prova…”.
Parte resistente: “1) In via preliminare, si contesta l'assunzione della prova testimoniale , in quanto i capitoli di prova formulati esprimono giudizi e , in ogni caso, sono assolutamente irrilevanti poiché mirano ad accertare fatti in parte risultanti da prove documentali ed in parte estranei all'addebito disciplinare contestato;
2) In via principale e nel merito si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice, in quanto infondato in fatto e in diritto alla luce delle considerazioni svolte nel presente scritto difensivo;
3) Conseguentemente accertare e dichiarare la legittimità e la proporzionalità del provvedimento disciplinare prot. ris. n. 3764 del 05/05/2022 irrogato a carico del ricorrente
Parte_1
4) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese legali, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. del cod. proc. civile, relativo alle liquidazioni delle spese di lite in favore delle Pubbliche Amministrazioni.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 7.7.2022 , Parte_1 dipendente del nell'area professionale del Controparte_3 personale amministrativo tecnico e ausiliario, con qualifica di collaboratore scolastico, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, il , Controparte_1 [...]
, Controparte_1 Controparte_4
per chiedere la dichiarazione di illegittimità della sanzione disciplinare di 11 giorni
[...] della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 11 ai sensi dell'art. 55 bis e ss del Dlgs 165/2001 e art. 13 comma 8 lett a) e h) del CNNL relativo al personale e ricerca triennio 2006 – 2018, irrogata sulla base della contestazione Controparte_5 disciplinare del 18.1.2022.
A sostegno della domanda deduceva l'illegittimità del provvedimento disciplinare, in ragione della insussistenza dei presupposti per l'integrazione della fattispecie di cui all'articolo 13 comma 8 lett. a) del CCNL (recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4), atteso che il resistente aveva fatto riferimento a tre precedenti sanzioni CP_1 comminate dalla DSGA della Scuola, senza considerare che gli stessi erano stati impugnati dinanzi al Tribunale e di questi un provvedimento era stato annullato (sentenza del Tribunale di Teramo n. 178/2022), un provvedimento è stato confermato (sentenza del Tribunale di
2 Teramo n. 179/2022) e l'ultima sanzione era sub judice (Tribunale di Teramo proc civ, n.
1965/2021 RG).
A fronte di tali premessa assumeva la inesistenza della recidiva contestata e comunque il difetto di proporzionalità della sanzione irrogata, sottolineando, quanto al merito della contestazione disciplinare, che si trattava di addebiti fondati su doglianze della propria collega, collaboratrice scolastica, e quindi attinenti al rapporto lavorativo tra Controparte_6 colleghi.
Aggiungeva che i fatti contestati, frutto di un accordo con la collega circa la ripartizione dei compiti da svolgere, non avevano impedito in alcun modo il funzionamento della scuola come invece richiesto la lettera h) del CCNL comparto scuola.
Passando alla contestazione specifica dei singoli fatti oggetto di addebito disciplinare, ne forniva una diversa ricostruzione rispetto a quella paventata dal . CP_1
Quanto all'uso del pc personale, assumeva che lo stesso era giustificato dal fatto che fosse più veloce di quello in uso nella scuola e che comunque, non appena richiamata, provvedeva a non usarlo più.
In ordine alla nota del 14.1.2021, deduceva che il colloquio avuto con era Persona_1 funzionale solo a far rilevare alcune incongruenze nella delega del Green Pass.
Quanto alla email del 15.11.2021, assumeva che tra il medesimo e l'altra collaboratrice scolastica vi era un accordo per cui la si assumeva il compito di portare i bimbi CP_6 della classe, compreso il bambino disabile ( , ai servizi igienici per poi Testimone_1 andare a mensa, mentre il ricorrente andava in classe video ove dove svolgeva la pulizia e la igienizzazione, per poi passare alla classe didattica adiacente per pulizia e igienizzazione.
Precisava che il giorno 5 novembre 2021 il ricorrente si rifiutava di trascinare il bimbo disabile per le braccia fino al bagno, come richiesto dalla maestra avendo Testimone_2 paura che si facesse male, insistendo con la maestra nel ritenere che fosse necessario un dialogo con il bambino, tanto che dopo la maestra stessa andò a prendere una barretta kinder per distoglierlo dal capriccio.
Sulla email del 10.11.2021 sosteneva che il giorno del 10 novembre 2021, in base alla divisione dei compiti raggiunto in data 5.10.2021, la collega si recava nei Controparte_6 servizi igienici a lavare le mani e vigilare/aiutare le maestre, mentre il ricorrente andava a pulire/igienizzare prima l'aula video/lim e poi la classe didattica/sezione, sicchè la collega non rimaneva da sola.
Sulla email del 10.11.2021, con riguardo alla prima lettera, deduceva di aver trovato la mattina le sedie sopra i banchi e di aver chiesto spiegazioni alla collega , la quale CP_6
3 poi porse le sue scuse, mentre sulla gestione dei bambini, rilevava che, come ricordato alla collega , in ragione di un pregresso problema avuto due anni prima con una bambina CP_6 alla scuola dell'Infanzia di Campli, chiedeva alla collega il favore di pensare lei a lavare le manine ai bambini della classe e vigilare/aiutare le maestre ai servizi igienici, compreso il cambio pannolino e al minore affetto da handicap. Aggiungeva che la Testimone_1 collega accordava a tale richiesta, e che verso le 11.30 faceva lo stesso discorso alla maestra la quale disse che sarebbe stato esentato ad accompagnare i bambini al Persona_2 bagno e che avrebbero provveduto le insegnanti con l'aiuto della collega . Controparte_6
Quanto alla seconda email contestava di aver riferito le parole “non mi tocca”, assumendo che al contrario, che finito di lavare le manine dei bambini e aiutato le maestre ai servizi igienici, la collega era libera di andare in mensa con le maestre e gli alunni e che esso ricorrente avrebbe finito la classe e poi igienizzava e puliva i servizi igienici. Aggiungeva che il telefono fisso della scuola dell'Infanzia Campovalano era rotto dal 7 settembre 2021, sicchè il ricorrente non avrebbe giammai potuto rifiutare di rispondere al telefono visto che detto telefono non ha mai funzionato.
Quanto alla richiesta di riunione contenuta nella missiva del 12.11.2021 ne assumeva la irrilevanza, mentre, in ordine alla email del 15.11.2021, deduceva che quando gli fu chiesto di pulire a seguito del malore di una bambina lo stesso era in bagno.
Contestava, inoltre, i fatti di cui alle email del 23.11.2021, 24.11.2021, 25.11.2021,
29.11.2021, 7.12.2021, 18.12.2021, 17.1.2022, eccependo la genericità del contenuto della email del 2.12.2021 e la irrilevanza disciplinare di quanto contenuto nelle email del
9.12.2021, 16.12.2021.
Deduceva che non vi era mai stata segnalazione per scarsa pulizia ovvero di mancato aiuto ai bimbi, ribadendo che con la collega vi era un accordo circa la ripartizione di compiti, in ragione di uno spiacevole episodio accaduto alcuni anni prima.
Concludeva, dunque, eccependo la infondatezza nel merito delle contestazioni disciplinari, sottolineando come altre segnalazioni inoltrate dal ricorrente alla DS Dott.ssa circa Per_3 inadempienze commesse da altri dipendenti, non portavano ad alcuna conseguenza sanzionatoria.
1.2. Si costituiva in giudizio il , contestando Controparte_7 il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, da un punto di vista fattuale, sottolineava che la sanzione disciplinare irrogata si fondava su quanto emerso dalla
4 segnalazione trasmessa dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Campli con provvedimento prot. n. 6606/RIS/III.1 del 21/12/2021, acquisito al prot. n. 11686 del
21/12/2021, ossia sulla reiterata violazione degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa e consistenti nel rifiuto di prestare assistenza all'alunno diversamente abile per l'accesso ai servizi igienici, benché il collaboratore scolastico fosse beneficiario della relativa posizione economica;
sull'omessa collaborazione con le docenti per controllare i bambini che accedono al bagno per lavarsi le mani;
e sull'inadeguatezza dell'attività di pulizia e di sorveglianza sugli alunni. Aggiungeva che tali addebiti erano comprovati dagli allegati trasmessi a corredo della segnalazione, e nello specifico dalle numerosi segnalazioni provenienti dai colleghi di lavoro del ricorrente e concernenti l'inadempimento dei suoi compiti [ ad es. la sig. Tes_2
( email prot. n. 5852 del 16/11/2021 – VII.12 – E ed email del 24/11/2021- VII.12-E); le
[...] sig. , e ( email del 15/11/2021 prot. n. 5840) ; Controparte_6 Testimone_2 Tes_3 la sig. (email del 29/11/2021 prot. n. 6166/VI.12); la sig. ( Tes_3 Testimone_4 email del 30/11/2021 prot. n. 6191/VII.12); la sig. (email prot. n. 6292 del Testimone_2
07/12/2021- VII. 12 – E); la sig. (email del 18/12/2021 prot. n. Controparte_6
6554/VII.12], oltre che dalla relazione sottoscritta dal Dirigente Scolastico Antonietta Di
Taranto e dal di Stefano. Controparte_8
Da un punto di vista giuridico, assumeva che le condotte contestate al ricorrente erano riconducibili alla fattispecie di cui al comma 8 dell'articolo 13 del CCNL lettere a) ed h), in rapporto, quanto a quest'ultima ipotesi, con gli obblighi previsti dall'articolo 11. In merito, invece, alla recidiva, richiamava la normativa speciale contenuta nell'art. 500 del D. Lgs. n.
297 del 1994 e nell'art. 12 , comma 5 del C.C.N.L. – Comparto Scuola, sottolineando come il ricorrente era stato destinatario di tre sanzioni disciplinari, i cui provvedimenti erano stati impugnati innanzi al Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro-, e dei relativi giudizi, due di essi attualmente risultavano essere definiti, stante il decorso dei termini per l'impugnazione; mentre soltanto uno era ancora pendente. Relativamente ai giudizi definiti, soltanto un provvedimento disciplinare era stato annullato con sentenza n. 178 del 2022, (R.G. n.
2105/2019), ossia il provvedimento prot. n. 132 del 30.09.2019 per insussistenza del fatto contestato;
contrariamente il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, prot. n. 133 del 30/09/2019, non era stato travolto dalla sentenza n. 179 del 2022 (R.G. n. 2106/2019), la quale aveva rigettato il ricorso promosso da parte attrice, sebbene quest'ultimo non aveva rilievo ai fini della recidiva per decorso del termine biennale.
Ciò premesso, secondo il , ricorreva la fattispecie della recidiva, alla luce del CP_1 rimprovero scritto irrogato dal Dirigente Scolastico dell' di Campli con provvedimento Pt_2
5 prot. n. 4328/RIS del 13/09/2021 – III -U, a nulla rilevando che il giudizio fosse ancora pendente, sicchè la sanzione appariva proporzionata, essendo stata applicata nel suo minimo edittale. Ad ogni modo, assumeva che non poteva negarsi che il comportamento del ricorrente avesse inciso sulla qualità del servizio che la Scuola era chiamata ad erogare agli alunni del plesso, aggiungendo che l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari aveva ritenuto superflua l'audizione della collaboratrice assumendo, di converso, sufficiente la Controparte_6 documentazione acquisita.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale e rinviata all'udienza dell'8.10.2025 per la discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Il ricorrente, dipendente del giusta contratto di Controparte_9 lavoro del 30.10.2001 a tempo indeterminato, appartenente all'area professionale del personale amministrativo tecnico ed ausiliario, come collaboratore scolastico, in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Campli, ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione di 11 giorni, comminata con provvedimento n. 3764 del 05/05/2022 e fondata sulla lettera di contestazione di addebito del 18.1.2022.
Con la lettera di contestazione disciplinare suddetta, l'Ufficio per i Procedimenti
Disciplinari contestava al ricorrente che, sulla base della relazione prot. n. 6606/RIS/III.1 del
21.12.2021 consegnata dalla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Campli, sarebbe emersa la reiterata violazione degli incombenti sul dipendente in virtù del rapporto di lavoro intercorrente con l'istituzione scolastica.
Nello specifico le violazioni contestate al ricorrente consistevano principalmente:
- nel rifiuto di prestare assistenza all'alunno diversamente abile per l'accesso ai servizi igienici, benché il ricorrente fosse beneficiario della posizione economica ex articolo7;
- nell'omettere di collaborare con le docenti per controllare i bambini che accedevano al bagno per lavarsi le mani;
6 - nel rifiutarsi di accedere a mensa e di prestare assistenza e sorveglianza ai bambini e nell'inadeguatezza delle attività di pulizia;
- nell'allontanarsi spesso dal plesso per parlare al telefono.
Veniva, inoltre, espressamente contestato che nel corso degli anni 2019-2020-2021 fossero stati attivati tre procedimenti disciplinari definiti con l'irrogazione delle sanzioni del rimprovero scritto, di cui due impugnate dinnanzi all'autorità giudiziaria.
Concesso il termine a difesa, il ricorrente veniva convocato per il giorno 03.03.2022, nel corso della cui audizione spiegava le proprie difese, assumendo, nello specifico, di non essere a conoscenza dello stato di malessere della collega con cui vi era un accordo CP_6 condiviso sulla ripartizione dei compiti, e precisando, quanto all'accusa di rifiutarsi di sedere a mensa con gli altri colleghi, che in realtà si tratterebbe di scelta condivisa e motivata dall'inadeguatezza dell'aula che avrebbe avuto solo 4 sedie.
In data 16.05.2022 il ricorrente riceveva notifica del provvedimento prot n. 3764, con il quale veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 11, ai sensi dell'art. 55 bis e ss del Dlgs 165/2001 e art. 13 comma 8 lett a) e h) del CNNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca triennio
2006 – 2018, con riconoscimento dell'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del D.P.R.
n. 3 del 1957. Cont Quanto alla recidiva contestata, l' faceva riferimento alla sanzione disciplinare del rimprovero scritto adottato con provvedimento del 13.9.2021.
Il procedimento disciplinare trae origine dalla segnalazione trasmessa dal Dirigente
Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Campli, con nota prot. n. 6606/RIS/III.1 del
21/10/2021, acquisita al prot. n. 11686 del 21/12/2021, nella quale la Dirigente, dopo aver ripercorso gli accadimenti degli ultimi due anni che l'avevano indotta a spostare il ricorrente presso la scuola dell'infanzia di Campovalano, denunciava il riscontro delle medesime criticità già evidenziate, allegando, altresì, le numerose segnalazioni pervenute fino a quel momento sulla condotta del collaboratore scolastico.
Rilevava, in particolare, che il ricorrente, nel sottrarsi alle sue responsabilità, utilizzava spesso frasi del tipo “non mi compete”, persistendo il suo rifiuto nel prestare assistenza all'alunno disabile nell'accesso ai servizi igienici, pur essendo beneficiario della posizione economica, oltre a rifiutarsi di aiutare le docenti nel controllare i bambini che accedevano al bagno per lavarsi le mani e di entrare in mensa per prestare assistenza e la relativa sorveglianza. Aggiungeva, inoltre, che il ricorrente spesso si allontanava dal plesso per parlare
7 al telefono e che le operazioni di pulizia da lui svolte erano sommarie, così da incombere Con sull'altra collaboratrice, che si lamentava continuamente dell'operato del CP_6 collega.
A supporto delle criticità evidenziate, risultano allegate e prodotte una molteplicità di segnalazioni e di comunicazioni e-mail, prevalentemente di provenienza dell'altra collaboratrice scolastica e di alcune maestre della scuola dell'infanzia, nelle Controparte_6 quali si denunciano tutta una serie di episodi coinvolgenti l'attività del ricorrente e dai quali emerge che, il cuore della contestazione mossa al , risiede nel rifiuto di Parte_1 quest'ultimo di collaborare con la collega e con le maestre nella gestione dei bambini, sia in occasione del servizio mensa, sia in occasione dell'accesso ai servizi igienici.
Quanto, invece, all'uso del pc personale, su cui il ricorrente pure ha concentrato la propria difesa, valga rilevare che tale segnalazione, pure inserita tra le varie denunce inoltrate sul conto del , non sono state trasfuse, né nella relazione della Dirigente Scolastica, Parte_1 né nella lettera di contestazione disciplinare, da cui si ricava che, invece, le infrazioni che vengono addebitate al ricorrente sono quelle sopra esposte e cioè il rifiuto di prestare assistenza all'alunno diversamente abile per l'accesso ai servizi igienici, l'omessa collaborazione con le docenti per controllare i bambini che accedono al bagno, il rifiuto di accedere a mensa e di prestare assistenza e sorveglianza ai bambini e l'inadeguatezza delle attività di pulizia.
Ciò premesso, in punto di diritto, è noto che allorquando il lavoratore impugni un provvedimento disciplinare, escludendo la sussistenza di una sua responsabilità tale da giustificare il provvedimento stesso, il giudice deve procedere all'accertamento della complessa fattispecie che quella responsabilità determini, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, tenendo presente che, in linea di principio, grava sul datore di lavoro l'onere di provare gli elementi costitutivi di detta fattispecie, in quanto fondamento in concreto dell'esercitato potere disciplinare (Cassazione civile, sez. lav., 16/08/2004, n.
15950).
In estrema sintesi, il giudice del merito, investito del giudizio circa la legittimazione di una sanzione disciplinare irrogata al lavoratore dal datore di lavoro, deve valutare le circostanze oggettive e le modalità soggettive della condotta del lavoratore, in quanto incidenti sulla determinazione della gravità della trasgressione e, quindi, della legittimità della sanzione stessa;
in particolare, deve escludere il rapporto di proporzionalità tra fatto e sanzione, quando
8 la scelta di questa non è conforme alla specifica normativa contrattuale collettiva di categoria, che raggruppi o distingua le varie trasgressioni e gradui le corrispondenti sanzioni.
Trasponendo tali principi al caso di specie, come sopra esposto, la sanzione disciplinare impugnata (della sospensione di 11 giorni), trova fondamento nell'addebito mosso al ricorrente di reiterata violazione degli obblighi sullo stesso incombenti, quale collaboratore scolastico, e consistenti, principalmente nel rifiuto di prestare assistenza all'alunno diversamente abile per l'accesso ai servizi igienici, benché il collaboratore scolastico fosse beneficiario della relativa posizione economica, sull'omessa collaborazione con le docenti per controllare i bambini che accedevano al bagno per lavarsi le mani, e sull'inadeguatezza dell'attività di pulizia e di sorveglianza sugli alunni.
All'esito della prova testimoniale acquisita è emerso che effettivamente il ricorrente, nel periodo in cui ha prestato attività lavorativa presso la scuola infanzia di Campovalano, durante l'anno scolastico 2021/2022, si è rifiutato di prestare assistenza al bambino disabile, nonostante esplicita richiesta della maestra di sostegno, e che in linea generale, si rifiutava di espletare tutta una serie di mansioni, dallo stesso dovute, ma dallo stesso ritenute non di propria competenza, relative all'attività di accompagnamento dei bambini ai servizi igienici, senza addurre una giustificazione ragionevole al riguardo.
Si vedano, sul punto, le univoche dichiarazioni rese dai testi escussi, da cui emerge un quadro fattuale particolarmente sintomatico, e caratterizzato, nello specifico, da nette prese di posizione del ricorrente in ordine alla tipologia delle mansioni da svolgere all'interno della scuola dell'infanzia di Campovalano, e nello specifico dal rifiuto, del tutto illegittimo ed ingiustificato, di svolgere alcune mansioni, invece rientranti nella qualifica di appartenenza.
Senza negare l'apporto del ricorrente nell'espletamento di piccoli lavori di manutenzione del plesso scolastico, ed escludendo la prova sufficiente circa le contestate inadempienze sulla pulizia del plesso, ciò che risulta, invece, dimostrato e che assume certamente rilievo disciplinare, è che il ricorrente si rifiutasse di assistere il bambino disabile, nonostante la richiesta di collaborazione della docente di sostegno, e che omettesse di accompagnare gli alunni (dell'età di fascia 3-5 anni) ai servizi igienici, senza una reale ed effettiva motivazione, così accollando il relativo peso sull'altra collaboratrice scolastica, che a sua volta, a causa della situazione, denunciava una condizione di insostenibilità lavorativa.
Focalizzando l'analisi sulle dichiarazioni maggiormente rilevanti, si richiamano le seguenti deposizioni testimoniali:
9 - , direttore dei servizi amministrativi dell' dal Testimone_5 Parte_3
1.9.2020: “Ho lavorato con il ricorrente per tre anni, dal 2020 al 2023, il ricorrente è un collaboratore scolastico, inizialmente quando sono entrata, stava alla primaria di
Campovalano, poi l'anno successivo è stato spostato all'infanzia di Campovalano, per
l'ultimo anno in cui ci sono stata io, sempre per problemi, è stato spostato alla primaria di S. Onofrio. Ricevevamo costantemente delle segnalazioni sulla condotta del ricorrente, sia da parte delle maestre, sia da parte dei genitori, per inadempienze.
Quando stava all'infanzia a Campovalano ricevevamo diverse segnalazioni dalla collega .”…. Il primo anno sono stata impegnata solo per la gestione Controparte_6 del ricorrente. Preciso che era il primo anno di servizio dopo il concorso, e ricevevo costantemente chiamate, messaggi, di lamentele relative al ricorrente, quindi aldilà del lavoro che per me era nuovo, ero costantemente impegnata a gestire le lamentele afferenti la condotta del ricorrente, io ho anche provato a chiamarlo per definire le problematiche bonariamente, però mi diceva che qualsiasi cosa la dovevo mettere per iscritto. Facevo anche sopralluoghi essendo il periodo COVID….. “Non lo so, però dalle segnalazioni della non mi risulta, non so se poi hanno trovato un CP_6 accordo tra di loro, dopo la mia maternità. Fino a quando ci sono stata io ho sempre ricevuto lamentele dalla collega . Io sono andata in maternità il 1.4.2022 e CP_6 sono rientrata a settembre 2022. Quindi quello che è successo in questo arco temporale non lo so”…..Circa la suddivisione dei compiti ed il motivo di tale suddivisione la teste ha affermato: “non ho mai saputo questa cosa, né il ricorrente mi presentò una richiesta in tal senso, con me mai”. Sui fatti del 5.11.2021 in cui il ricorrente si rifiutò di aiutare la maestra di sostegno a gestire il bambino Testimone_2 disabile, la teste ha riferito: “ era l'unico bambino disabile, io non Testimone_1
l'ho mai visto, ma da quello che mi diceva era pesante e c'era bisogno di CP_6 assistenza per il bagno, in questa occasione la maestra scrisse una email a Tes_2 scuola con cui lamentava che non era stata aiutata e che il ricorrente si era rifiutato di accompagnarlo. Credo che il bambino abbia una forma di autismo, ma può camminare da solo. Da quello che mi diceva la maestra il ricorrente si rifiutava di accompagnarlo in bagno, questa cosa di prenderlo in braccio non la so, perché il bambino da quello che ricordo, poteva camminare da solo, presumo che cammini da solo. La collega
mi diceva che era un bambino grosso, pesante tanto che si lamentava CP_6 dell'eccessivo sforzo perché non veniva aiutata dal ricorrente”……
10 Adr Giudice: “Per la primaria di Campovalano nell'anno in cui ero in servizio, ho ricevuto segnalazione che non fosse pulito, nel periodo in cui c'era il ricorrente, mentre l'infanzia era pulita si, assolutamente, e vi lavorava il ricorrente insieme alla
La collega fece molte segnalazioni del fatto che il collega CP_6 CP_6 [...]
non la aiutava, lei si lamentava che faceva tutto da sola, che il suo carico di Parte_1 lavoro era eccessivo e che noi non la tutelavamo, nel senso che non si provvedeva contro il ricorrente, perché da sola non ce la faceva, non si poteva affiancare qualcuno
a loro due, non avevamo personale a sufficienza. Chiedeva di aggiungere personale in più, perché l'anno prima, quando il ricorrente era in servizio da solo alla primaria di
Campovalano, fummo costretti a mettere un collaboratore in più, per affiancarlo perché si rifiutava di espletare il suo lavoro, per l'ultimo mese affiancammo un altro operatore, per questo la chiese tale affiancamento, facendo leva a quello che CP_6 decidemmo l'anno prima, però in questo caso non avevamo risorse ”;
“Se si tratta della bambina che aveva vomitato è ver, io sapevo che una bambina aveva vomitato. La maestra mi riferì di aver chiesto al ricorrente di pulire il Tes_2 rigurgito, e che lui non lo fece, disse che non era stato il primo a vederlo e quindi lo doveva fare qualcun altro, non spettava a lui insomma”;
Adr avv.to VANNI: “E' vero che il ricorrente segnalava delle inadempienze della
[...]
come riferito in merito al report fotografico, ed in merito a quell'episodio io CP_6 chiamai per avere spiegazioni sul perché non aveva pulito, lei mi disse che CP_6 avevano finito tardi e che una docente era rimasta con lei per non lasciarla sola. Mi disse che non aveva abbassato le sedie perché era tardi. Chiesi solo com'era andata la sera precedente, non volevo riferire della segnalazione, per evitare di pregiudicare ulteriormente i rapporti. Come con chiunque ho sempre provveduto a chiedere spiegazioni in merito a segnalazioni.
Materialmente non so cosa chiedesse la maestra al ricorrente in merito alla gestione del bambino disabile, però il collaboratore scolastico deve vigilare i bambini soprattutto disabili e materialmente aiutarli a vestirsi, anche in bagno. Parliamo di disabilità diverse, da quello che so io per parlavano di grande autismo. Tes_1
Quello che mi dicevano le maestre e la collega era che il bambino era grande e quindi se si buttava per terra e non voleva alzarsi, le maestre e soprattutto facevano CP_6 fatica a prenderlo, a sollevarlo, quindi chiedevano al ricorrente di aiutarlo. La scheda del bambino disabile non l'ho mai vista però.”;
11 - TE , si tratta della collaboratrice scolastica collega del Controparte_6 ricorrente, quindi di particolare rilievo ai fini del decidere: 2) Vero che in occasione del colloquio del 05.10.2021 il concordava con la Ds e Dsga e la collega Parte_1 [...]
i turni di lavoro;
: “Si, concordavamo i turni, nel senso che noi collaboratori CP_6 scolastici facciamo una settimana la mattina, una settimana il pomeriggio, a partire dall'inizio della mensa, perché prima dell'inizio mensa facciamo lo stesso turno mattutino”; la teste ha, dunque, confermato che l'accordo riguardava i turni di lavoro e non anche le mansioni da svolgere;
5) Vero che il e la si sono accordati nella suddivisione Parte_1 Controparte_6 dei compiti secondo la seguente modalità: la porta i bambini ai servizi CP_6 igienici compreso il bimbo disabile e poi va in mensa, mentre il va in Parte_1 classe video/lim dove pulisce ed igienizza per poi passare alla pulizia della classe didattica adiacente sempre per pulizia ed igienizzazione;
: “ è arrivato a Pt_1 settembre, dopo un po' di giorni disse del telefono e disse anche che non andava in bagno con i bambini e nemmeno con il bambino disabile, perché secondo lui non ci doveva andare.
Ed infatti, visto che non ci voleva andare, di questo me ne sono occupata sempre io, anche delle fotocopie.
Questo fino ad una certa data.
C'era un protocollo OV da rispettare che lui all'inizio non ha mai rispettato. Tale protocollo richiedeva di passare ogni giorno lo straccio con candeggina ed acqua e pulizia con alcol ed il ricorrente non lo faceva, passava ogni tanto la velina. Da una certa data in poi ha iniziato a pulire.
Lui non andava in bagno con i bambini perché riteneva che non gli spettasse;
nessuno gli diceva di andare con le bambine, lui non andava neppure con i maschietti.
Tali circostanza le posso riferire nel periodo in cui lavoravamo insieme, ovvero nel periodo di compresenza;
per il periodo di tempo in cui era solo bisognerebbe chiedere agli insegnanti.
Il primo turno era dalle 8.00 alle 15.12, il secondo turno è dalle 9.00 alle 16.30.
Quindi c'è sempre la compresenza, rimaniamo da soli in occasione dell'ingresso dei bambini e dell'uscita.
All'inizio quindi il ricorrente diceva che per lui era giusto non svolgere alcune mansioni, perché secondo lui il compito del collaboratore scolastico era solo la sorveglianza.
12 Verso la fine di gennaio 2022 il ricorrente mi chiese di dividerci i compiti, ovvero che io portassi i bambini al bagno e che lui si occupasse della pulizia.
Io non mi sono mai rifiutata di portare in bagno un minore ed un disabile.
Alla richiesta del ricorrente dissi di no perché percependo l'articolo 7, uno stipendiale per la cura ed igiene dei disabili, secondo me lui era tenuto a farlo, come tutti. Ho chiesto più volte un incontro allargato con tutti, la dirigente, la segretaria, responsabile della sicurezza, anche i sindacati, ma nessuno mi diede riscontro.
A gennaio chiesi anche un incontro con la preside da svolgere con il ricorrente, ed in quella sede la preside ci ha consigliato di lavorare al meglio, per il plesso, per i bambini e per tutto.
A scuola non era necessaria una ripartizione dei compiti, c'era solo da collaborare, sono bambini piccoli, sono 20 anni che lavoro all'infanzia.
Da una certa data in poi il ricorrente ha iniziato a dare una mano con il bambino disabile, anche se non mangiava con noi a mensa”.
La teste ha, dunque, dichiarato che il ricorrente si rifiutava di accompagnare i bambini al bagno, e non solo le bambine di sesso femminile, ed ha anche sottolineato che la proposta di ripartizione dei compiti non fu dalla medesima accettata, aggiungendo che da una certa data in poi avrebbe iniziato a dare una mano con il bambino disabile.
Quanto alla ragione della ripartizione dei compiti (Vero che il chiedeva Parte_1 tale suddivisione delle mansioni atteso che diversi anni prima era sorta una problematica con una bambina che lo aveva coinvolto ma che poi si risolse senza alcuna conseguenza, così da indurlo ad evitare i contatti con i bimbi nel bagno), la teste ha risposto: “Non lo so, a me non l'ha detto, comunque lui non andava con nessuno in bagno, il bambino disabile è un maschietto.”
7) Vero che la sig.ra in data 05.11.2021 chiese al di Testimone_2 Parte_1 prendere per le braccia il bimbo disabile e trascinarlo al bagno ed il Tes_1 [...]
si rifiutava perchè aveva paura di fare male al bimbo che era anche molto Parte_1 pesante: “Questa storia accadeva tutti i giorni. l'insegnante di sostegno e Tes_2 fiduciaria di plesso, chiedeva la collaborazione di per gestire il bambino, per Pt_1 aiutarla in bagno, e lui non lo faceva. A me non ha detto il motivo. C'ero io in compresenza e quindi andavo io in bagno con il bambino. Io ho sempre fatto il mio lavoro, quello che faceva il ricorrente era un suo problema, tutti sappiamo le mansioni del collaboratore scolastico, che riguarda anche l'occuparsi dei bambini, sorveglianza, accoglienza, poi l'infanzia è diversa dalla primaria.”
13 8) Vero che in tale occasione la sig.ra prese una barretta kinder per Testimone_2 persuadere il bimbo ad alzarsi senza riuscirci, tanto è vero che il minore si diresse verso il refettorio: “E' un bambino autistico ed ha le sue problematiche e quando si buttava per terra, la maestra sapendo che con il cioccolato si alzava ed andava a Tes_2 pranzo, gli proponeva la barretta.”
Quanto alla mensa, si veda quanto segue: “Ci sono due tavoli con abbastanza spazio, adesso i tavoli sono stati cambiati, non so dire le misure. Io e le maestre mangiavamo in mensa, anche perché dobbiamo fare sorveglianza anche durante il pasto, dobbiamo farla sempre. Prepariamo i bambini e li portiamo in mensa, quando serve li imbocchiamo. Questo il ricorrente non lo faceva, perché secondo lui doveva fare solo la sorveglianza all'atrio, secondo lui la mansione principale era fare sorveglianza all'atrio. All'atrio però non c'era nessuno durante il pranzo, eravamo tutti a mensa.
La mensa si trova in una stanza diversa dall'atrio”…. Eravamo io, tre insegnanti, mentre l'assistente educativo non mangia. Il ricorrente non veniva a mensa, ma
c'erano due tavoli separati.”….. Prima di tale cambiamento, nella stanza della mensa,
c'era la sedia anche per il ricorrente, ma lui, nonostante i nostri inviti, non voleva mangiare con noi”
14) Vero che il consuma il pasto verso le ore 12,45 perché prima deve Parte_1 fare le pulizie delle classi viedo/lim e didattica / sezione e che detto pasto dura circa
10/15 minuti;
: “da una certa data in poi ha iniziato a fare questo, non era una pulizia Par straordinaria, si trattava della pulizia che facevamo entrambi, l'aula la puliva anche se era già pulita. Anche io mangio più tardi degli altri per disinfettare il bagno ad esempio. E' una cosa normale, rientra nel nostro lavoro”.
33) Vero che il ricorrente è sempre stato , disponibile a fare fotocopie ai docenti e anche alla cuoca;
“All'inizio no, con me all'inizio no, dopo si, da dopo natale, verso gennaio. Non ricordo se dopo l'incontro con la preside”
36) Vero che il , nonostante stesse svolgendo attività di pulizia, Parte_1 prontamente interveniva e riusciva a convincere il bimbo di alzarsi;
: “Può essere, con me no, quando c'ero io non l'ho visto aiutarci a gestire il bambino, se c'ero io non
c'era lui, se aiutavo io non c'era il ricorrente con me. Se c'ero io con lui stava Tes_2 da un'altra parte. Le date non le ricordo.”
Adr Giudice: “Io ho sempre cercato di andargli incontro e di dargli buoni consigli, intorno a novembre, io facevo il secondo turno e mi disse che avevo lasciato le sedie sopra ai banchi, io lo feci per far asciugare meglio, pensando che le avrebbe
14 riabbassate il giorno dopo il ricorrente. Lui mi disse che aveva fatto le foto alla veline
e che avrebbe mandato le foto alla preside. Così inizio la storia. Io non mi sono messa
a fare le guerre, quello che faceva non mi interessava, io ho segnalato questo episodio alla , ed anche io scrivevo per dire che non andava al bagno con il disabile. Ho Pt_5 scritto perché nel primo periodo mi sono trovata ad accollarmi un lavoro doppio del dovuto, perché dovevo fare tutto io. Dopo gennaio le cose sono andate migliorando, ad aprile maggio spostava e puliva mobili, sembrava un altro, anche nel periodo di pasqua in cui mi disse che aveva preso il OV. Io non ho mai discusso con lui, anzi ho sempre cercato di dargli buoni consigli da collega”;
- La teste maestra di sostegno del bambino disabile, ha dichiarato: Testimone_2
“conosco il ricorrente perché ho lavorato nella scuola CAMPOVALANO infanzia presso cui lui prestava servizio come collaboratore scolastico. Parliamo dell'anno scolastico 2021/2022.”
5) Vero che il e la si sono accordati nella suddivisione Parte_1 Controparte_6 dei compiti secondo la seguente modalità: la porta i bambini ai servizi CP_6 igienici compreso il bimbo disabile e poi va in mensa, mentre il va in Parte_1 classe video/lim dove pulisce ed igienizza per poi passare alla pulizia della classe didattica adiacente sempre per pulizia ed igienizzazione;
: “E' vero che c'era questa divisione dei compiti, nel senso che è vero che era la ad accompagnare i CP_6 bambini al bagno, penso che prendesse qualche incentivo per accompagnare Pt_1
i disabili al bagno, però di fatto non lo ha mai fatto, non so perchè. La Dirigente all'epoca mi chiese di verificare se effettivamente mi accompagnasse Pt_1 effettivamente al bagno con il disabile, visto che prendeva l'incentivo. Però io ho verificato che non lo faceva, non so il motivo per il quale non portava il disabile al bagno. Io ho provato a chiedergli di accompagnarmi al bagno, non tutti i giorni, e quando glielo chiedevo o mi diceva di no, oppure mi diceva “un attimo, arrivo,” oppure “un attimo, sto facendo”, però poi non arrivava. Io lasciavo andare, non dicevo nulla.”
7) Vero che la sig.ra in data 05.11.2021 chiese al di Testimone_2 Parte_1 prendere per le braccia il bimbo disabile e trascinarlo al bagno ed il Tes_1 [...]
si rifiutava perchè aveva paura di fare male al bimbo che era anche molto Parte_1 pesante “No, il bambino era molto pesante, a causa della sua disabilità si buttava spesso per terra ed era difficile farlo rialzare. Ricordo benissimo che il ricorrente era seduto nell'atrio doveva il bambino si era messo per terra. I suoi compagni stavano
15 andando a mensa, stavano attraversando l'atrio, non riuscivo a spostare ma Pt_1 sapevo che se il bambino avesse visto i suoi compagni seduti a mensa si sarebbe alzato, per questo ho chiesto ad di aiutarmi, essendo un uomo, non gli dissi Pt_1 di trascinarlo. Io volevo che il bambino vedesse i suoi compagni a pranzo. Alla mia richiesta di aiuto, il ricorrente non lo fece alla fine, non so per quale motivo non lo fece. Poi non ricordo se intervenne , poi il bambino andò a pranzo, non certo CP_6 trascinandolo”;
9) Vero che il plesso scolastico della Scuola Infanzia di Campovalano è pulito ed igienizzato;
“Si era pulito”;
10) Vero che nella mensa vi sono solo due tavoli di legno di 150 cm di lunghezza e 80 cm di larghezza e ci entrano a sedere solo 4 persone;
“LA collaboratrice credo CP_6 che mangiasse a mensa, mentre no, diceva che doveva sorvegliare la porta e Pt_1 quindi rimaneva nell'atrio. La presenza dei collaboratori invece era richiesta a mensa, non so se un collaboratore debba controllare l'ingresso della porta, non so se la presenza a mensa fosse necessaria.”
17) Vero che in tale seconda occasione la sig.ra bussava al bagno ove Testimone_2 era andato il chiedendogli di andare a pulire;
“Si è vero, ricordo che la Parte_1 bambina aveva rimesso, chiesi ad se poteva pulire però lui disse che non Pt_1
l'aveva visto lui per prima e che quindi non avrebbe pulito. Alla fine ha pulito
Il ricorrente aveva delle prese di posizione, che però non capivo, non so da CP_6 cosa derivassero, diceva che non lo poteva fare, che non gli spettava. Non ho ben capito le ragioni della sua posizione, non le capivo”;
18) Vero che il rispondeva che era in bagno e se era possibile chiamare la Parte_1 collega per fare la detta pulizia visto che lui in quel momento era appunto CP_6 impossibilitato ad un immediato intervento;
“Forse era così, ricordo l'episodio che lui non pulì”
19) Vero che la sig.ra se ne andava senza rispondere nulla;
“Io non gli dissi Tes_2 nulla, non gli ho mai rimproverato nulla. L'ho riferito alla Dirigente Scolastica però, segnalavo queste vicende con delle email”;
20) Vero che quando la era andata a bussare al bagno per richiedere Tes_2
l'intervento del , la collega era presente, vedendo che la bimba Parte_1 CP_6 si era sentita male intervenne a fare le pulizie del caso;
“Si è vero, non so se non intervenne perché era effettivamente in bagno o perché non voleva. Io ricordo che
16 disse che l'aveva visto prima la collega di e che quindi avrebbe dovuto CP_6 provvedere lei.”
La teste ha anche aggiunto quanto segue, spiegando ulteriormente come il ricorrente era ben predisposto nello svolgimento di una serie di attività anche di piccola manutenzione della scuola, rifiutando, invece, lo svolgimento di altre: “c'era delle cose in cui non si negava, a lui piaceva anche fare lavoretti nella scuola, in queste cose ci si dedicava, in certe cose no, non so perché, alcune mansioni le faceva ed altre no, quali portare al bagno il disabile o se gli chiedevi una mano non te la dava, oppure il vomito. Ad esempio per un giorno o per alcuni giorni non ha vestito i bambini che dovevano andare via. A quel punto gli chiesi perché non rivestisse i bambini, e lui mi disse o che non gli toccava o che voleva una carta scritta in cui gli si scrivesse che doveva svolgere questa mansione, ma è durata poco perché già il giorno dopo lo faceva,”
36) Vero che il , nonostante stesse svolgendo attività di pulizia, Parte_1 prontamente interveniva e riusciva a convincere il bimbo di alzarsi;
“Può darsi. La maggior parte delle volte il ricorrente rispondeva di no alle richieste di aiuto, ma
c'erano delle giornate in cui invece lo trovavi maggiormente disponibile”.
A richiesta di precisazioni la teste ha dichiarato: “Io inviavo le segnalazioni alla
Dirigente sul comportamento del ricorrente, segnalavo quando non accompagna il disabile in bagno maggiormente, ma non ho mai avuto riscontro con il ricorrente, né
l'ho mai ripreso per il suo comportamento. Sono stata sollecitata dalla Dirigente a mandare le email perché c'erano state delle questioni pregresse e problematiche con il ricorrente, ma non so di che tipo. La Dirigente mi chiese di segnalare le negligenze del ricorrente, o meglio le mancanze in merito al disabile nel mio caso, in ragione del fatto che prendesse un incentivo per accompagnare il disabile al bagno”.
Ebbene, alla luce di tali evidenze istruttorie, risulta sufficientemente dimostrato come non vi fosse alcun problema di inadempimento, da parte del ricorrente, in ordine alla mansioni inerenti la pulizia della scuola e come lo stesso fosse ben disposto a svolgere alcune mansioni di piccola manutenzione.
Ciò, però, che risulta altrettanto dimostrato è che il ricorrente si rifiutasse ingiustificatamente di svolgere alcune mansioni, rientranti certamente tra quelle proprie della qualifica di appartenenza.
In particolare, si rifiutava di aiutare la maestra di sostegno nella gestione del bambino disabile e si rifiutava di accompagnare i bambini al bagno, o anche di provvedere alla pulizia
17 in caso di malore, senza alcuna ragionevole e legittima motivazione, benchè meno quella dell'esistenza di un asserito accordo con la collega circa la ripartizione dei compiti. CP_6
Al contrario, proprio la collega di lavoro, lungi dal confermare l'accordo, esasperata dalla condotta del ricorrente e del suo rifiuto di adempiere ad alcune mansioni, ha inviato numerose segnalazioni alla Dirigente Scolastica, circa la insostenibilità della situazione, che, infatti, determinava un aggravio della propria attività lavorativa.
Il ricorrente adduce a sostegno della propria scelta di non accompagnare i bambini in bagno, una pregressa esperienza spiacevole accaduta in passato, di cui, però, non risulta alcuna traccia o conferma. Ad ogni modo, il rifiuto opposto dal riguardava Parte_1 anche i bambini di sesso maschile, sicchè la prospettazione utilizzata appare del tutto infondata e pretestuosa.
Il rifiuto del collaboratore scolastico di fornire aiuto nella gestione del bambino disabile o nell'accompagnare i piccoli bambini ai servizi igienici appare oltremodo ingiustificato alla luce della indennità che lo stesso percepiva per l'assegnazione di mansioni aggiuntive, come confermato da tutti i testi escussi.
Si tratta, in particolare, dell'indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL Comparto scuola per il secondo biennio economico 2004-2005, secondo cui: “3. Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l'Area A, l'assistenza agli alunni diversamente abili e
l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l'Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del
DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell'art.
47 del CCNL 24.07.03”.
Quanto alla supervisione dei bambini durante l'orario del pranzo, la collega ha CP_6 spiegato che il ometteva di pranzare nell'aula mensa, adducendo la necessità di Parte_1 sorvegliare l'atrio, quando, in realtà, come affermato dalla teste, non vi era alcuna necessità in tal senso, dimostrando, altresì, come tale presenza non era neppure ostacolata dalla asserita assenza di un posto a tavola per il ricorrente.
Quanto all'uso del pc o alle restanti rimostranze circa la delega in materia di OV-19, si ritiene che siano degli episodi del tutto irrilevanti, ritenendosi, invece, di particolare rilievo disciplinare l'atteggiamento di ingiustificato rifiuto opposto dal ricorrente nell'espletamento di alcune delle mansioni proprie del collaboratore scolastico, tra cui in primis rientra
18 certamente quello della collaborazione nella sorveglianza degli alunni, ai quali vanno ricondotte le attività di accompagnamento e sorveglianza dei bambini nei servizi igienici, o quello di intervenire per la pulizia in caso di malore di un bambino. Il ricorrente, inoltre, era tenuto anche a collaborare nell'assistenza del bambino diversamente abile presente nella scuola, percependo la relativa indennità.
La prova di tali gravi inadempienze, oltre che emergente dalle dichiarazioni testimoniali, risulta comprovato dalla pluralità di denunce e segnalazioni che sono state inviate durante l'anno scolastico in oggetto, sia dalla docente di sostegno, sia dall'altra collaboratrice scolastica, la quale, in particolare, ha illustrato e rappresentato una situazione di insostenibilità lavorativa e di esasperazione.
Si veda, al riguardo, la e-mail del 5.11.2021 in cui la docente di sostegno della scuola dell'infanzia di Campovalano, rappresentava che prima di accompagnare Testimone_2 come solito il bambino disabile in bagno, per poi andare a mensa, aveva chiesto al ricorrente se fosse disponibile a prestare ausilio al bambino nell'uso dei servizi igienici, visto che i giorni precedenti non si era mai reso collaborativo in questo e che il aveva Parte_1 risposto che non avrebbe svolto quella mansione.
Sempre la docente denunciava che in data 23.11.2021 aveva chiesto al ricorrente Tes_2 di poter aiutare l'alunno H ad indossare il giubbino a seguito dell'arrivo della madre e che lo stesso si è rifiutato, aggiungendo, altresì, che l'accaduto si era ripetuto pochi minuti dopo con l'arrivo di un'altra mamma, durante il quale il , invece di prestare aiuto alla Parte_1 bambina, si recava in un'altra aula vuota. Nella stessa comunicazione la docente precisava di aver richiesto in quella occasione al ricorrente il motivo del suo rifiuto e che quest'ultimo le aveva fatto leggere una richiesta dallo stesso inviata, in cui chiedeva che gli fossero messe per iscritto determinate mansioni da svolgere, tra cui anche svestire e rivestire gli alunni all'ingresso ed all'uscita.
Risulta, inoltre, che in data 29.11.2021 la docente comunicasse che in quella Tes_3 mattinata aveva avuto delle difficoltà con il ricorrente, in quanto il collaboratore scolastico si rifiutava di accogliere i bambini, lasciandoli di conseguenza nell'atrio. La docente ha anche aggiunto di avergli fatto capire con educazione che non era giusto il suo comportamento e che a fronte del suo reiterato rifiuto, ha dovuto provvedere lei stessa, accompagnando i bambini a spogliarsi.
Da parte della collaboratrice scolastica risultano, invece, numerose Controparte_6 missive o comunicazioni e-mail con cui denuncia il sovraccarico di lavoro a cui veniva esposta a causa del rifiuto del ricorrente di svolgere alcune mansioni, tra cui quello di
19 collaborare nell'igiene personale dei bambini: “il collega non partecipa in alcun modo Pt_1 nell'igiene e la cura degli alunni in bagno, cosa che lui, ribadisce ogni volta, “non mi tocca”, ma che a sua volta non mi aiuta a igienizzare il bagno dopo che i piccolini sono venuti in bagno, Anche in questa occasione lavorativa mi trovo da sola”. Il collega nega l'assistenza necessaria durante il pasto della nostra mensa scolastica…Anche in questa circostanza il collega non ha mosso un accenno ad aiutare le docenti nell'ora di preparazione al pranzo i piccoli alunni compreso l'alunno con disabilità e per il quale usufruisce dell'articolo 7 nello stipendio” (cfr. comunicazione del 11.11.2021).
In una comunicazione congiunta di , e le Controparte_6 Testimone_2 Tes_3 stesse rendevano noto alla dirigente scolastica che in data 15.11.2021 il ricorrente si rifiutava di pulire il vomito di una bambina in salone, ritenendo di non essere stato il primo a vederlo e che quindi non sarebbe toccato a lui pulirlo, nonostante la collaboratrice fosse nel CP_6 frattempo impegnata a rivestire una bambina che andava via.
Tali plurime denunce hanno, poi, indotto la dirigente scolastica ad adottare la disposizione di servizio del 1.12.2021 con cui, in considerazione delle segnalazioni ricevute riguardo le inadempienze del ricorrente, dopo aver ricordato le mansioni del collaboratore scolastico, per come previste dalla contrattazione collettiva, ha anche aggiunto che tali obblighi potevano essere declinati secondo le esigenze del plesso di servizio e che dovevano essere estrinsecati in compiti di accudimenti ai piccoli, di accompagnamento alle azioni delle docenti per contribuire a promuovere l'autonomia personale dei bimbi in tutti i momenti della vita scolastica.
Nonostante tale disposizione di servizio, il rifiuto del ricorrente di svolgere determinate mansioni (in particolare, quelle di accudimento dei bambini nei servizi igienici) è andato avanti, tanto che in data 3.12.2021 la docente di sostegno comunicava che in Testimone_2 quella giornata aveva chiesto al ricorrente di poter assistere il bambino disabile in bagno e che lo stesso, pur non rifiutandosi in maniera categorica, ha temporeggiato senza mai arrivare in bagno a prestare assistenza. Medesima situazione si è creata in data 16.12.2021, in cui la docente rappresentava di aver chiesto la collaborazione del ricorrente Tes_2 nell'accompagnare il bambino disabile al bagno, a seguito della quale il aveva Parte_1 risposto di essere impegnato a pulire il porticato esterno della scuola. Al che la docente ha aggiunto di aver sollecitato la richiesta, chiedendo se fosse possibile interrompere la mansione, per poi riprendere successivamente, ma che rispondeva che stava Parte_1 facendo e che non poteva interrompere.
20 Anche la collega di lavoro, con comunicazione e-mail del 16.12.2021 Controparte_6 denunciava che il ricorrente, a cui aveva chiesto di accompagnare il bambino disabile in bagno, in ragione del fatto che erano tre mesi che la stessa provvedeva da sola, non provvedeva rispondendo “sto facendo, non posso venire”, chiedendo di poter lavorare in un ambiente sereno ed aggiungendo che se non vi fosse stata soluzione, avrebbe invitato l'ingegnere per la sicurezza. Analoga situazione denunciava per le giornate del 18.12.2021 e del 14.1.2022.
Ebbene, l'esame complessivo delle evidenze istruttorie dimostra come il ricorrente, in maniera del tutto ingiustificata, si sia rifiutato di svolgere alcune delle mansioni proprie del collaboratore scolastico, tra le quali rientrano certamente quello dell'accudimento dei bambini e della loro sorveglianza per l'intero arco della vita scolastica. Mansioni che, nell'ambito di una scuola dell'infanzia, frequentata da bambini di tenera età, presuppongono ed implicano necessariamente anche l'aiuto nelle attività inerenti all'igiene personale e relative alle fasi di entrata e di uscita dalla scuola.
Il ricorrente, inoltre, era anche tenuto a prestare collaborazione nell'assistenza del bambino disabile, in ragione dell'indennità per mansioni aggiuntive dallo stesso percepita, sicchè il suo rifiuto (espresso o implicito nella condotta di temporeggiamento) risulta del tutto illegittimo ed ingiustificato.
Con particolare riferimento al personale ATA, l'articolo 11 del CCNL di categoria prevede che tale personale è tenuto:
a) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione scolastica o accademica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli allievi, le studentesse e gli studenti;
c) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica o accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, delle studentesse e degli studenti.
21 Il rifiuto ingiustificato del ricorrente di svolgere alcune mansioni proprie della qualifica di appartenenza hanno determinano una violazione dell'obbligo di cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione scolastica, oltre che creare un clima lavorativo poco sereno e non improntato a principi generali di correttezza e collaborazione (si vedano, al riguardo, le forti denunce della collega ). CP_6
Al contrario di quanto assunto dal , non vi era alcun accordo con la collega Parte_1 [...] circa la ripartizione dei compiti all'interno dell'istituto scolastico, essendo emerso, al CP_6 contrario, una condizione di forte esasperazione da parte dell'altra collaboratrice scolastica, come evincibile dalle plurime segnalazioni e denunce inoltrate, in cui la CP_6 rappresentava, in particolare, il fatto che la stessa si doveva accollare da sola tutte le mansioni inerenti l'accompagnamento dei bambini ai servizi igienici, rispetto alle quali il ricorrente opponeva il proprio rifiuto.
Appare altrettanto significativo che il ricorrente ometteva di adempiere alle richieste di collaborazione formulate dalla docente di sostegno nell'assistenza del bambino disabile, rifiuto che, oltre che contrario ai principi di correttezza nei rapporti interpersonali, appare illegittimo alla luce dell'indennità dallo stesso percepita.
In definitiva sintesi, deve ritenersi sufficientemente raggiunta la prova circa la sussistenza di alcuni dei fatti contestati e nello specifico: rifiuto di prestare assistenza all'alunno diversamente abile per l'accesso ai servizi igienici, benché il collaboratore scolastico fosse beneficiario della relativa posizione economica;
omessa collaborazione con le docenti per controllare i bambini che accedono al bagno;
omessa sorveglianza dei bambini durante l'orario di pranzo.
Si tratta di condotte che hanno certamente rilievo disciplinare, integrando la violazione di ben precisi obblighi che il collaboratore scolastico è tenuto ad osservare.
Di converso, non risulta dimostrata la inadeguatezza dell'attività di pulizia, rispetto alla quale tutti i testi escussi ne hanno escluso la fondatezza.
A questo punto è necessario esaminare la proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata, tenendo conto dei seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
22 b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
Ai sensi dell'articolo 13 comma 8 del CCNL Comparto scuola, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall'amministrazione, in cui è necessario assicurare la continuità nell'erogazione di servizi all'utenza;
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall'assenza dal servizio o dall'arbitrario abbandono dello stesso;
h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell' , compimento di atti in violazione dei propri doveri che CP_11 pregiudichino il regolare funzionamento dell'istituzione e per concorso negli stessi atti.
In sede di irrogazione della sanzione disciplinare il resistente ha citato le CP_1 disposizioni di cui alle lettere a) ed h).
23 Quanto alla prima fattispecie, la stessa riguarda la recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4.
Il comma 4 fa riferimento, a sua volta, alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni che trova applicazione nei casi di recidiva nelle mancanze previste al comma 3, dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione.
Nel caso di specie, nel biennio precedente la contestazione disciplinare, non risulta che il ricorrente sia stato oggetto di sanzione disciplinare della sospensione per le mancanze di cui al comma 4. Emerge, invece, che il ricorrente è stato destinatario di 3 sanzioni disciplinari, i cui provvedimenti sono stati impugnati innanzi al Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro-, e dei relativi giudizi, due di essi attualmente risultano essere definiti, stante il decorso dei termini per l'impugnazione; mentre soltanto uno è ancora pendente.
Relativamente ai due giudizi definiti, il provvedimento disciplinare prot. n. 132 del
30.09.2019 è stato annullato con sentenza n. 178 del 2022, (R.G. n. 2105/2019), mentre il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, prot. n. 133 del 30/09/2019, è stato confermato dalla sentenza n. 179 del 2022 (R.G. n. 2106/2019). Tuttavia, lo stesso non ha rilievo ai fini della recidiva per decorso del termine biennale.
Quanto al restante provvedimento disciplinare, risulta ancora sub iudice.
Alla luce delle precedenti considerazioni si ritiene, allora, che non sia configurabile la recidiva di cui alla lettera a) dell'articolo 13 comma 8.
Di converso, deve ritenersi proporzionata la sanzione irrogata, in quanto la reiterata condotta posta in essere dal ricorrente è sussumibile, per la gravità delle inadempienze attuate, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto il profilo soggettivo, nella fattispecie sanzionatoria prevista dalla lettera h).
La reiterata e volontaria omissione, da parte del ricorrente, degli obblighi sullo stesso incombenti assume particolare rilievo disciplinare, in considerazione dell'intenzionalità del comportamento, della totale insussistenza delle ragioni scriminanti indicate nel ricorso, della particolare rilevanza degli obblighi violati, soprattutto perché coinvolgenti minori di tenera età, affidati alla vigilanza anche del dipendente, tali da pregiudicare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica.
24 Il rifiuto ingiustificato del ricorrente nel prestare assistenza all'alunno diversamente abile per l'accesso ai servizi igienici, benché il collaboratore scolastico fosse beneficiario della relativa posizione economica, nonché l'omessa collaborazione con le docenti per controllare i bambini che accedevano al bagno, o ancora il rifiuto di presenziare in mensa o il rifiuto di aiutare i bambini nei preparativi per l'entrata e per l'uscita, sono violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa del collaboratore scolastico che, in un ambiente scolastico come quello della scuola dell'infanzia, in cui gli alunni frequentanti sono bambini di tenera età, assumono particolare rilievo, sia in termini di coinvolgimento con le esigenze di assistenza dei minori, sia in termini di rapporti interpersonali.
Tale situazione ha determinato una condizione di insostenibilità lavorativa per come denunciata dalla collega con diverse comunicazioni e segnalazione, in grado di CP_6 pregiudicare il regolare funzionamento dell'istituzione. Peraltro, anche le numerose segnalazioni provenienti dalla docente di sostegno sulla condotta tenuta dal ricorrente nella richiesta di assistenza del bambino disabile, appaiono sintomatiche di una situazione in grado di minare la corretta e regolare tenuta dell'istituzione scolastica. Il fatto che la docente non abbia mai ripreso espressamente il ricorrente per le sue prese di posizione Tes_2 dimostra solo che la stessa cercasse di non pregiudicare ulteriormente la situazione lavorativa, ma non vale certo a dimostrare una condizione di remissiva tolleranza o accettazione, come dimostrato dal fatto che la stessa docente provvedeva poi a denunciare i fatti alla dirigente scolastica, l'unica che, titolare di poter direttivi, era in grado di adottare gli opportuni provvedimenti.
Né assume rilievo il fatto che la era stata sollecitata dalla dirigente scolastica a Tes_2 denunciare per iscritto le inadempienze del ricorrente, atteso che ciò vale solo a significare che la dirigente richiedesse un riscontro scritto di quello che accadeva, al fine di permetterle di intervenire.
Accertata, quindi, la sussistenza parziale dei fatti contestati (con la sola eccezione della inadempienza della pulizia), riferibili al dipendente, sia oggettivamente che sul piano dell'elemento soggettivo, si ritiene sussistente anche il requisito della proporzionalità della sanzione rispetto all'addebito, in ragione della sussunzione dell'infrazione comminata alla fattispecie astratta di cui all'articolo 13 comma 8 lett. h) del CCNL di categoria, rispetto alla quale è stata irrogata la sanzione nel minimo edittale.
Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.
25 3. Le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2014 n. 55/n. 147 del 2022 (cause lavoro scaglione
0,01-1.100), ridotti del 20% in ragione della difesa dell'amministrazione ex articolo 417 bis c.p.c. ai sensi dell'articolo 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1189/2022 contrariis reiectis, così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna parte ricorrente a rimborsare le spese di lite sostenute da parte resistente che liquida in € 512,80 per compensi, oltre rimborso spese, IVA e CA come per legge.
Teramo, 8.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
26