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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 26/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 668/2022 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 26/03/2025, ad ore 9,10, innanzi al got RA DI sono comparsi: per parte attrice opponente l'avv. MAURO CIMINO e l'avv. MAURIZIO BAMONTI, oggi sostituiti dall'avv. Enrico Mariani per parte convenuta opposta l'avv. MARCO PESENTI, oggi sostituito dall'avv. Emanuele Intorbida
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
”Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i titoli esposti in narrativa: revocare e porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come segue:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di Euro 5.015,04, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo pari alla differenza tra gli utilizzi delle carte di credito revolving concesse e i pagamenti (solo parziali) effettuati dall'opponente, come documentalmente dimostrato dagli estratti conto in atti, il tutto oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
In via istruttoria:
- con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale ognuno si riporta ai propri scritti e contesta quanto ex adverso dedotto, eccepito, prodotto e richiesto, alle ore 9,15, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got RA DI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 668/2022 promossa da:
Parte_1 C.F._1 con l'avv. MAURO CIMINO e con l'avv. MAURIZIO BAMONTI, e con domicilio eletto presso i difensori
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ATTORE OPPONENTE contro
, Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. PESENTI MARCO e domicilio eletto presso il difensore
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CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata in data 19.4.22 ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 139, emesso dal Tribunale di Fermo il 7.3.2022 nel proc. 265/22 RG, con cui gli è stato ingiunto di pagare a (già , e per essa quale OP Controparte_1 mandataria, a la somma di € 5.015,04 oltre interessi, per saldo debito da Controparte_3 contratti revolving originariamente stipulati con Compass e IT.
L'opponente deduce:
- la non debenza, per nullità dei rispettivi contratti, della somma richiesta da OP (già , e per essa quale mandataria la avente causa
[...] Controparte_1 Controparte_3 da:
a) CA Ifis s.p.a., avente causa da Creditech, avente causa da avente causa da Pt_2 Compass, per un credito di euro 2.464,64, risalente a contratto del 2003;
b) CA Ifis s.p.a., avente causa da , avente causa da IT s.p.a., risalente a Parte_3 contratto del 2005;
pagina 2 di 10 - che si tratta di contratti denominati in vario modo (nell'un caso emissione di carta di credito previa concessione di linea di credito, e nell'altro caso linea di credito multiconto), ma costituenti nella sostanza credito revolving;
- che, se è vero che i contratti in materia bancaria e finanziaria devono essere redatti per iscritto a pena di nullità ex art. 117 del Testo Unico CArio, è anche vero che entrambi i contratti in questione contengono clausole che, di fatto, costituiscano un secondo contratto diverso da quello principale ed avente ad oggetto, quest'ultimo, la concessione di una carta di credito revolving, e quindi sembra doversi ritenere che il requisito della forma scritta non sia osservato;
- che inoltre non sono state sottoscritte le condizioni generali di contratto, di cui si fa semplicemente menzione nella prima facciata dei contratti stessi;
- che l'art. 117 T.U.B. è deputato a garantire la piena trasparenza nei rapporti contrattuali tra l'istituto di credito ed il cliente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di conoscere e di verificare le condizioni contrattualmente previste, per cui sembrano nulli i contratti di carte di credito revolving, in quanto inclusi in altri e differenti contratti di finanziamento, rilevando la giurisprudenza al riguardo che la “mera sottoscrizione di una clausola scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente a oggetto la richiesta di un prodotto bancario e/o finanziario del tutto diverso da una carta revolving, le cui condizioni sono riportate in documenti separati e nemmeno sottoscritti dal ricorrente, non può in alcun modo soddisfare il requisito della forma scritta imposta dal TUB, che è finalizzato a soddisfare le esigenze informative del cliente” (v. Tribunale Chieti Sez. Ortona n. 230/2017; nonché decisioni ABF Collegio di Coordinamento n.
3257/2012; ABF Collegio di Milano n. 650/2012; ABF Collegio di Roma n. 6183/2013), reputandosi scorretta la pratica commerciale avente ad oggetto l'utilizzo di documentazione precontrattuale e contrattuale unitaria per due prodotti finanziari sostanzialmente diversi, se da essi si evincano informazioni precise ed esaustive solo per il primo di tali prodotti;
- che, in ogni caso, i finanziamenti revolving presentano gli estremi degli elementi di tassi esagerati e nulli, superando il tasso soglia dell'epoca; ed invero, l'art. 1 d.l. n. 394 del 2000, conv. dalla l. n. 24 del 2001, infatti, ha chiarito - con norma avente carattere di interpretazione autentica - che ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento;
- che la misura di tali tassi ai danni del mutuatario, determina quindi l'inefficacia delle pattuizioni relative ai frutti civili cosicché la nullità - ex art. 1815 comma II c.c. – della clausola sugli interessi determina il diritto del medesimo alla ripetizione di quelli che abbia versato;
- che, come noto, la SC sanziona definitivamente il principio secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p. si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori;
d'altra parte, proprio in tema di contratto di mutuo, il riferimento contenuto nell'art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto secondo cui il tasso soglia riguarda anche gli interessi moratori;
- di aver quindi interesse a dedurre e denunciare la nullità delle clausole del mutuo (finanziamento) 23.5.2009 che prevedono un tasso d'interesse usurario, nullità peraltro rilevabile anche d'ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere avanzata persino in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che "sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio";
- che il tasso originariamente pattuito è:
* per quanto concerne il contratto Compass pari al 18.80% (1,40% mensile) + 1,75 % per ogni operazione + 20% dell'interesse praticato, cioè 3.760% (tasso di mora contrattuale) e quindi 24,310% su base annua, oltre una nutrita serie di costi aggiunti, come del resto è esplicitamente contemplato nel contratto di finanziamento de quo;
di qui, senza possibilità di dubbio, il superamento del tasso soglia di molti punti, e la creazione di interessi anatocistici;
* per quanto concerne il contratto IT, nella specie pari al 12,90%, tasso di mora pari al pagina 3 di 10 15% di quanto dovuto, con un risultato di interessi pari al 27.90%, anche in tal caso con evidente anatocismo;
- che la conseguenza del superamento del tasso soglia si traduce ipso facto e ope legis nella non debenza di alcun interesse (art. 1815/2 cc) o qualsiasi onere collegato al credito, e, conseguentemente, l'imputazione di tutti i versamenti e rimesse effettuate, direttamente in conto capitale;
- che, se questo è vero – ed è vero -, il finanziato attore è tenuto da un lato a Parte_1 restituire alle finanziarie, danti causa della cessionaria mandante e per essa la convenuta, esclusivamente il capitale mutuato, con deduzione di quanto pagato sino ad oggi, e dall'altro lato conserva il diritto al pagamento dilazionato secondo l'originario piano di ammortamento (naturalmente con riferimento al solo capitale);
- che “Non sembra quindi potersi revocare in dubbio la fondatezza dell'azione di , tesa Parte_1 a far accertare e dichiarare la nullità delle clausole dei contratti di finanziamento inter partes relativa agli interessi, trattandosi di interessi da una parte anatocistici e dall'altra usurari perché superiori al tasso soglia, e per l'effetto a far dichiarare la non debenza di interessi o qualsiasi altro onere collegato al credito, quindi l'imputazione di tutti i versamenti (ivi comprese le somme versate a titolo di interessi, non dovuti per nulla perché usurari) a capitale, mantenendosi il diritto al pagamento dilazionato del residuo capitale da versare”.
Si è costituita chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda, Controparte_1 eccezione e deduzione, in quanto palesemente infondata, chiedendo che il Tribunale, a seguito della decisione sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, conceda un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatorio.
L'opposta deduce:
- che l'eccezione di nullità dei contratti azionati monitoriamente per mancata sottoscrizione delle condizioni generali, e per una presunta violazione dell'art. 117 TUB è infondata, in fatto e in diritto, generica e indeterminata, una mera affermazione di stile, del tutto priva gli riscontro e "qualsiasi contestazione in ambito processuale non può essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti dubitabilmente contestati debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset" (Cass. civ., 03-
04-2014, n. 7775/14);
- che controparte ha effettuato più riferimenti a delle presunte nullità delle clausole del contratto di mutuo e/o di finanziamento, mentre nel caso di specie non vennero mai sottoscritti né un mutuo né tantomeno un contratto di finanziamento, per cui le doglianze avversarie risultano del tutto irrilevanti ed inconferenti rispetto alla materia del contendere;
- che, diversamente da quanto asserito dall'attore/opponente, i contratti azionati in sede monitoria sono validi ed efficaci e dal mero esame visivo del regolamento negoziale emerge che, in sede di stipula del contratto, il sig. aveva espressamente affermato di aver preso Pt_1 atto ed esame dell'Informativa contrattuale, chiedendo pertanto l'emissione di una carta di credito a suo nome, alle condizioni economiche indicate in contratto (doc. 3 fascicolo monitorio);
- che il sig. aveva sottoscritto pure la dichiarazione di presa visione ed accettazione delle Pt_1 Condizioni Generali del contratto, nonché sottoscritto l'apposita dichiarazione ex art. 1341 e 1342 c.c. (doc. 3 fascicolo monitorio)
- che lo stesso valga per l'ulteriore contratto di cui al documento n. 11 del fascicolo monitorio, ove da un mero esame visivo si potrà verificare come l'odierno opponente avesse espressamente dichiarato di aver preso visione delle condizioni economiche collegate all'operazione, e di averle accettate;
- che l'opponente ha pacificamente sottoscritto ed accettato, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cc, le clausole contrattuali e, ragionando anche per fatti concludenti, risulta innegabile come controparte abbia accettato gli effetti dei contratti de quibus, atteso che è documentalmente dimostrato come l'opponente ebbe ad utilizzare le carte di credito messe a sua disposizione, corrispondendo le prime rate inziali e rendendosi successivamente pagina 4 di 10 inadempiente, il tutto come pacificamente dimostrato dagli estratti conto integrali dei due rapporti dimessi nel fascicolo monitorio: docc. 10 e 16, il cui contenuto probatorio non è stato assolutamente contestato dall'opponente, con ogni conseguenza ex artt. 1832 cc, 119 TUB, e soprattutto ex art. 115 cpc;
- che inoltre i contratti in esame vennero stipulati rispettivamente nel 2003 e nel 2005, e finora nessuna contestazione era stata mai sollevata dall'opponente, il quale ha mosso le prime contestazioni solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta nel 2022;
- che anche le raccomandate A/R di comunicazione di avvenuta cessione e contestuale invito alla regolarizzazione dell'esposizione debitoria, ricevute da controparte in data 08/08/2010 e 28/06/2021, non sono mai state riscontrate dal sig. (docc. 8 e 9, 14 e 15 del fascicolo Pt_1 monitorio);
- che l'attore ha dunque accettato che le società cedenti gli concedessero l'apertura di una linea di credito mediante l'utilizzo di una carta magnetica e, consapevole delle condizioni economiche dell'operazione, ha scelto di utilizzare tale metodo di pagamento, provvedendo, seppur parzialmente, al rimborso, come risulta dall'estratto conto depositato (doc. 10 e 16 del fascicolo monitorio);
- che ne discende che non appaiono meritevoli di considerazione le contestazioni di parte opponente in ordine alla presunta nullità per mancanza di forma scritta: la società cedente ha applicato le condizioni economiche riportate nel regolamento negoziale, espressamente accettate dall'opponente, che identificano e qualificano l'operazione finanziaria, perfettamente valida ed efficace;
- che, anzi, nel caso di specie risulta di tutta evidenza come le deduzioni avversarie siano state mosse in totale inosservanza del contenuto del corredo documentale agli atti, posto che i contratti in esame riportano espressamente tutte le condizioni economiche collegate all'operazione (doc. 3 e 11 del fascicolo monitorio), per cui risulta pienamente rispettato l'obbligo di forma scritta previsto dall'art. 117 TUB, anche con riferimento alla concessione della linea di credito da utilizzare a mezzo carta di credito revolving;
- che, anche ove si volesse concedere terreno all'avversa ricostruzione, il contratto azionato non sarebbe comunque censurabile per carenza di forma scritta: come noto, il Testo Unico CArio dopo aver prescritto tale obbligo formale, prevede anche, al comma 2 del medesimo art. 117 TUB, che “Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma”, ed infatti il combinato disposto dei provvedimenti emanati dal CICR e dalla CA d'LI in attuazione di tale disposizione ha espressamente stabilito che “la forma scritta non è obbligatoria: a) per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto” (cfr. Istruzioni di Vigilanza per le banche, Sez. III, par. 2), pertanto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non dovesse ritenere sufficiente, ai fini della forma scritta, la sottoscrizione del contratto prodotto sub docc. 3 e 11 del fascicolo monitorio, ciò non potrebbe comunque determinare l'invalidità del rapporto azionato. Non è in dubbio, infatti, che il caso di specie risulti perfettamente sovrapponibile a quello individuato dal CICR, essendo il contratto di apertura di linea di credito in oggetto una “operazione effettuata in esecuzione di una previsione” contenuta nel contratto prodotto sub docc. 3 e 11 del fascicolo monitorio, sulla cui redazione per iscritto non può essere sollevato alcun dubbio di sorta;
- che, in un caso parallelo a quello di specie, il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'eccezione di nullità ex art. 117 TUB del contratto di apertura di una linea di credito mediante utilizzo della carta di credito revolving perché inserita in altri contratti;
quel giudice ha statuito: “Orbene, non può condividersi la prospettazione di parte opponente, in base alla quale la mera sottoscrizione di una clausola scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente ad oggetto la richiesta di un prodotto bancario diverso da una carta revolving non soddisfa il requisito della forma Part scritta imposta dal , che è finalizzato a soddisfare le esigenze informative del cliente, atteso che è stato prodotto in atti il contratto, che contiene chiaramente la pattuizione del tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.” e ancora: “Per altro verso, è di tutta evidenza e pacifico che il … si è effettivamente avvalso della apertura di credito concessa dall'intermediario attraverso la messa a disposizione
pagina 5 di 10 della carta revolving, utilizzandola sistematicamente” (cfr. Trib. Cosenza, sent. del 13-06-2021);
- che, nello stesso senso, possono esser citate: - “in ogni caso va evidenziato che anche per il contratto in esame risulta rispettato il requisito della forma scritta, in quanto la richiesta di emissione della carta di credito é stata fatta per iscritto, mediante sottoscrizione da parte dell'appellante della predetta richiesta (v. doc. n. 5 fasc. opponente). Il contratto si é poi perfezionato mediante emissione della carta di credito da parte della banca, integrante atto di accettazione della proposta contrattuale. In effetti, nel documento di sintesi, che riporta, tra l'altro, le principali clausole contrattuali recanti i diritti, gli obblighi e le limitazioni nei rapporti tra titolare ed emittente, é espressamente previsto che con la richiesta di emissione, debitamente sottoscritta dall'interessato, quest'ultimo chiede il rilascio della carta e che, con l'emissione della carta, l'emittente comunica l'avvenuta accettazione della richiesta nonché il limite massimo di utilizzo (Fido) della stessa. E' provato in atti che il documento di sintesi che, come già detto, raccoglie le più significative condizioni contrattuali ed economiche applicate é stato sempre regolarmente inviato alla odierna appellante, [omissis]. Risulta, quindi, chiaramente smentita l'affermazione dell'appellante, secondo cui la CA non avrebbe mai formalizzato il negozio in forma scritta né avrebbe redatto e sottoposto al consumatore le apposite clausole atte a regolamentarne lo svolgimento del rapporto, considerato che la stessa documentazione prodotta dall'opponente conferma sia la presentazione della richiesta di carta di credito sottoscritta dalla titolare (doc. 5 cit.), sia l'invio degli estratti conto mensili della carta di credito n. omissis (doc. n. 4 fascicolo opponente), con gli allegati documenti di sintesi (v. documenti in dettaglio sopra richiamati). Il requisito della forma scritta può, quindi, ritenersi integrato tanto in riferimento alla formazione dell'accordo, quanto all'indicazione degli interessi ultralegali, che sono riportati nei documenti di sintesi” (cfr. Trib. Pesaro, sent. 195/2021, in dejure.it); - “rilevato inoltre che, pacificamente, il [omissis] ha sottoscritto, nel frontespizio del contratto, la clausola inerente alla concessione in suo favore di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito rilasciata a suo nome, le cui condizioni, contenute agli artt. 6, 7, 8, 9, 12, 14 e 15, sono state specificamente approvate dal cliente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., sicché non può dubitarsi che l'odierno opponente abbia espresso inequivocabilmente il proprio consenso alla concessione di un'apertura di credito da parte della [omissis], che si è perfezionata tramite l'invio al cliente della carta n. [omissis], di cui il [omissis] ha fatto utilizzo in via sistematica, come emerge dalla lista movimenti prodotta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo (doc. 06)” (cfr. Trib. Oristano, ord. del 09-12-2021, in iusletter.com); - “A prescindere dalle superiori considerazioni, la tesi per la quale il contratto di carta di credito n. 145833 sarebbe nullo per violazione dell'obbligo di forma CP_4 scritta di cui all'art. 117 del decr. lgs. n. 385/1993 non può essere condivisa. Ed infatti, nella richiesta contrattuale datata 4.11.2000, l'opponente [omissis] ha apposto specifica sottoscrizione, tra le altre cose, al seguente testo: “prendo atto che potrà essermi concessa da [omissis] a suo insindacabile giudizio, l'apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito rilasciata a mio nome per un importo massimo di L.
4.000.000 alle seguenti condizioni attualmente in vigore. Gli utilizzi, anche parziali, saranno rimborsabili il 20 di ogni mese con rate minime mensili pari al 5% di detto importo, comprensive degli interessi calcolati al tasso del 1,65% mensile (TAN=19,80% - TAEG=21,70%) nonché del premio assicurativo pari allo 0,154% del capitale residuo in caso di adesione all'assicurazione e delle spese di estratto conto pari a L. 2.000, oltre ad imposta di bollo protempore vigente. L'uso della carta è disciplinato dalle condizioni generali di contratto riportate sul retro” (v. pag. 1 dell'all. 7 del fascicolo del procedimento monitorio). Nello stesso documento, il medesimo opponente ha sottoscritto, agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., anche le clausole 5.3 in materia di “funzione della carta”, 5.6 in materia di “smarrimento e furto”, 5.7 in materia di “validità della carta”, 5.8 in materia di “estratti conto” e 5.10 in materia di “variazione delle condizioni” (v. ancora pag. 1 dell'all. 7 del fascicolo del procedimento monitorio). Pertanto, sebbene la menzionata richiesta del 4.11.2000 fosse destinata primariamente alla concessione del finanziamento recante n. 5292682, apponendo la propria firma accanto alle richiamate disposizioni [omissis] ha inequivocabilmente manifestato anche la volontà negoziale di stipulare il diverso contratto di concessione di credito utilizzabile mediante carta e di accettare le relative condizioni economiche. Ai sensi poi dell'art.
5.1 di queste ultime (v. pag. 2 dell'all. 7 del fascicolo del procedimento monitorio), “l'uso della Carta comporta l'applicazione delle condizioni economiche indicate nel frontespizio”, reso disponibile al cliente. Tenuto conto di ciò, si rileva, per altro pagina 6 di 10 verso, che parte opponente non ha in alcun modo contestato di aver fruito della linea di credito testé citata, circostanza del resto comprovata dagli estratti prodotti da parte opposta (v. all. 8 del fascicolo del procedimento monitorio), del pari non censurati dal debitore ingiunto. Non ricorre pertanto la fattispecie di nullità – né la ratio ad essa sottesa – di cui all'art. 117 del decr. lgs. n. 385/1993” (cfr. Trib. Siracusa, sent. 1623/2022, iusletter.com). Si insiste, dunque, per il rigetto della contestazione avversaria.
In via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse fondata l'avversa eccezione che la deducente società chiede, in ogni caso, la condanna CP dell'opponente al pagamento, in favore di , del capitale puro maturato in relazione ai contratti in oggetto, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, pari alla differenza tra gli utilizzi effettuati dall'attore/opponente e i pagamenti parziali medio tempore effettuati dallo stesso, così come documentalmente dimostrato dagli estratti conto in atti (docc. 10 e 16 del fascicolo monitorio);
- che la tesi avversaria si basa su presupposti erronei, nonché su decisioni rese con riguardo esclusivamente ai servizi di investimento ed ormai superate da Cass SU n. 898 del 16 gennaio
2017: «il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art.23 del dlgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti»;
- che tale pronuncia interessa i contratti monofirma ed ha il pregio di passare in rassegna l'esame della ratio normativa di cui all'art. 23 TUF, ma anche, di riflesso, dell'art. 117 TUB: il ragionamento posto alla base della decisione risiede nel considerare la necessaria
“proporzione” tra previsione normativa e sanzione conseguente: “nella ricerca dell'interpretazione preferibile, siccome rispondente al complesso equilibrio tra interessi contrapposti, ove venga istituita dal legislatore una nullità relativa, come tale intesa a proteggere in via diretta ed immediata non un interesse generale, ma anzitutto l'interesse particolare, l'interprete deve essere attento a circoscrivere l'ambito della tutela privilegiata nei limiti in cui viene davvero coinvolto l'interesse protetto dalla nullità, determinandosi altrimenti conseguenze distorte o anche opportunistiche”;
- che le conseguenze che controparte vorrebbe trarre dalla sua tesi sono assurde: secondo parte opponente, l'art. 117 TUB non si applicherebbe perché mancherebbero totalmente i contratti e, dunque, nessun interesse e nessuna spese sarebbero dovuti;
a voler seguire la tesi avversaria, si deve allora affermare che, pur consapevole dell'inesistenza del contratto, la correntista lo avrebbe ampiamente utilizzato, per poi sollevare contestazioni proprio nel momento in cui le viene chiesto il pagamento del dovuto: la contestazione risulta meramente pretestuosa e dilatoria, oltre che infondata e non basata su alcun presupposto di legge, e se ne chiede il rigetto.
- che generica ed infondata è pure la presunta usurarietà degli interessi: è noto, infatti, il principio secondo cui, è onere di chi eccepisce in giudizio l'applicazione del tasso usurario, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia” (cfr. Cass. SS. UU., 29/04/2009, n. 9941) e “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta” (cfr. Trib. Napoli, ordinanza del 28/09/2020);
- che l'usura oggettiva è dedotta in termini generici, essendosi l'opponente limitato ad affermarla, senza supportare la doglianza con l'illustrazione di elementi concreti inerenti alla specifica fattispecie contrattuale dedotta in giudizio: parte opponente non ha specificamente contestato le pattuizioni contenute in contratto e il computo degli interessi applicati dalla società con raffronto al tasso soglia vigente al momento della stipula;
neppure ha prodotto una diversa ricostruzione dei rapporti contabili tra le parti eventualmente a mezzo di una verifica tecnica di parte;
- che è infondata pure la tesi avversaria sulla sommatoria degli interessi (corrispettivi e di mora) ai fini dell'usura: le ricostruzioni avversarie sono basate su dei meri calcoli, meramente arbitrari e non fondati su alcun valido presupposto matematico e giuridico, su presunti tassi di interesse pagina 7 di 10 illegittimi che sarebbero stati applicati nel caso che qui ci occupa;
- che la pratica della sommatoria degli interessi è stata bandita ormai da tempo da tutta la giurisprudenza: la SC, intervenuta sul punto, ha chiarito che: “in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi;
nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi;
trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni” (cfr. Cass., 28-06-2019, n. 1744);
- che le contestazioni di controparte fanno riferimento ad un presunto “contratto di mutuo (finanziamento) del 23/05/2009” (pagina 3 della citazione), ma non venne stipulato alcun contratto di mutuo, né contratto di finanziamento, anzi i contratti de quibus vennero stipulati rispettivamente il 13/06/2003 (doc. 3 monitorio), ed il 12/01/2005 (doc. 11 del monitorio): come tale anche il riferimento temporale ad un presunto contratto del 2009 risulta del tutto errato ed estraneo alla materia del contendere.
- che pure la contestazione su anatocismo è generica ed apodittica e dovrà essere dichiarata inammissibile (cfr. Cass., n. 7775/2014): in tema di anatocismo non è sufficiente affermare l'esistenza di dette circostanze, senza che queste risultino supportate da validi riscontri probatori;
- che chi eccepisce il difetto di anatocismo assume non solo l'onere di dimostrare se, e in che misura, tali interessi indebiti siano stati computati, ma ha anche l'onere di provarne l'esatto ammontare (cfr. Tribunale di Chieti, 15-12-2005, in
P.Q.M.
, 2006; Tribunale di Lecce, 23-10- 2017; Trib. Napoli, sent. 1075 del 2017, in iusletter.com);
- che nel caso di specie, contrariamente a quanto vorrebbe far credere controparte, non vi è stata alcuna capitalizzazione degli interessi.
In esito alla prima udienza 18.1.23 il Gi ha concesso a parte opposta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 139 del 7.3.2022 emesso nel proc. 265/22 RG e il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando per la verifica in ordine all'esito del procedimento di mediazione, nonché per l'eventuale prosecuzione del giudizio.
All'udienza 20.4.3 il Go ha preso atto del fallimento del tentativo di media-conciliazione ed assegnato i termini ex art. 183/6 cpc.
Con ordinanza 11.9.23 il GI ha disposto Ctu che rispondesse al seguente quesito: “letti gli atti e i documenti di causa dica il CTU, rispetto ai due contratti per cui è causa, se siano stati stipulati tra le parti interessi usurari. In caso di esito positivo, ricalcoli il CTU l'ammontare dell'eventuale debito residuo in capo al debitore”, affidandola al dr. che ha Persona_1 depositato il proprio elaborato in data 4.5.24.
Con ordinanza 28.7.24 il GI, preso atto delle contestazioni dell'opposta alla CTU, ha formulato proposta ex art. 185 bis cpc, contemplante “pagamento da parte dell'opponente alla opposta della somma di € 2.200, 00 a definizione di ogni pretesa tra le parti”, rinviando per verificare le determinazioni delle parti in ordine alla proposta conciliativa e, in caso di mancata accettazione della stessa, per la decisione sull'integrazione peritale richiesta dalla parte opposta.
All'udienza successiva solo parte opposta si è dichiarata disponibile ad accettare la proposta ex art. 185 bis cpc e con ordinanza riservata 6.3.25 il GI, ritenuta esaurita l'istruttoria, ha rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza 26.6.25, delegando alla decisione questo got, che pagina 8 di 10 ha anticipato per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza odierna, con termine intermedio per note.
*
La lamentata nullità dei contratti per mancata sottoscrizione delle condizioni generali di contratto ed, in particolare, delle clausole relative alla concessione di carta di credito revolving non risulta fondata, considerando che parte opposta ha incontestatamente prodotto le copie dei contratti sottoscritti dall'opponente sin dal deposito del ricorso per ingiunzione (doc. 3 e doc. 11 ridepositati da parte opposta, nel contesto del fascicolo del ricorso monitorio).
Occorre quindi concluderne, come già l'opposta, che l'attore opponente abbia accettato che le società cedenti gli concedessero un apercredito mediante l'utilizzo di una carta di credito e che, consapevole delle condizioni economiche dell'operazione, egli abbia scelto di utilizzarle come metodo di pagamento, provvedendo, seppur parzialmente, al rimborso, come risulta dagli estratti conto depositati (doc. 10 e 16 del fascicolo monitorio) e non contestati.
La dedotta illegittima applicazione di interessi anatocistici è in effetti assai generica e non sviluppata.
La dedotta usurarietà dei tassi applicati ha trovato parziale conferma nella CTU espletata, le cui conclusioni devono essere condivise dal Tribunale, in quanto basate su un attento esame dei documenti in atti, facendo applicazione della formula della CA d'LI (istruzioni di dicembre 2002) per il ricalcolo del TEG ai fini della verifica dell'eventuale usura, considerando i finanziamenti revolving quali forma di credito assimilabile ad un finanziamento / credito finalizzato o di credito al consumo a tempo indeterminato, sono congruamente motivate, immuni da vizi logici e non contraddette da valide osservazioni di parte.
In particolare, in ordine alle osservazioni del CTP di parte opposta - secondo cui ai fini del calcolo del TEG non devono essere inclusi gli oneri assicurativi, avendo carattere facoltativo - merita di esser considerato che questi vanno considerati, così come confermato da Cass. n. 17466/2020 (“anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644/4 cp, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse Co risultino collegate alla concessione del credito”, circostanza che la ha affermato potersi presuntivamente ricavare dalla “contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”).
Quanto alla metodologia, le osservazioni dell'opposta non possono quindi essere condivise.
Del resto, IT, a rigore, non è una banca, ma un intermediario finanziario, per cui il tasso soglia da prendere in esame come riferimento, stando al DM 17 dicembre 2004, applicabile al tempo del contratto è superiore a quello utilizzato dal CTU, sicché la valutazione del CTU in ordine al mancato superamento del tasso soglia del contratto IT è comunque condivisibile.
Il CTU conclude:
“- Con riferimento al contratto di credito Compass n. 1101736667 del 13/06/2003 (carta revolving), la verifica del superamento della soglia d'usura, con riferimento al tasso del finanziamento, ha generato usura pattizia in quanto il TEG del finanziamento all'atto della sottoscrizione del contratto (38,142%) era superiore al tasso soglia vigente alla data di stipula del contratto (22,560%). Pertanto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Ill.mo G.I., il sottoscritto ha provveduto ad applicare la sanzione ex art. 1815, comma 2 c.c. annullando tutte le spese, gli interessi corrispettivi e moratori pagati dal Sig. dalla data di sottoscrizione del Parte_1 finanziamento (13/06/2003) alla data dell'ultimo pagamento effettuato (31/03/2011).
“Dal ricalcolo dell'estratto conto, effettuato annullando le spese sopra evidenziate, emerge un saldo finale alla data del 31/12/2011 pari ad Euro +1.520,73 contro un saldo originario dell'estratto conto, sempre in pari data, di Euro – 2.464,48, per una differenza a credito del Sig.
pari ad Euro + 3.985,21 (allegato 10). Parte_1
“- Con riferimento al contratto di finanziamento IT n. 1101736667 del 12/01/2005, la verifica del superamento della soglia d'usura, con riferimento al tasso del finanziamento, non ha generato usura pattizia, in quanto il TEG del finanziamento all'atto della sottoscrizione del contratto (13,886%) era inferiore al tasso soglia vigente alla data di stipula del contratto (14,925%). Pertanto, per tale contratto non è stato necessario effettuare alcun ricalcolo. Il debito pagina 9 di 10 residuo in linea capitale, maggiorato degli interessi di mora, alla data del 29/09/2011 è pari ad Euro – 2.550,40.
Di seguito prospetto di riepilogo:
saldo saldo banca ricalcolato dal differenza Descrizione CTU
saldo e/c carta di credito revolving Compass 2.464,48- 1.520,73 3.985,21
saldo e/c finanziamento IT 2.550,40- 2.550,40- - Totale 5.014,88- 1.029,67- 3.985,21
Ne consegue la revoca dell'ingiunzione opposta, in accoglimento dell'opposizione proposta, e la condanna di al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € Parte_1 1.029,67, a titolo di saldo ed interessi moratori al 31.12.2011, oltre interessi al tasso legale dal
31.12.11 al soddisfo.
Visto l'esito del giudizio, che ha visto l'accoglimento parziale dell'opposizione, ma per importo equivalente all'80% circa della somma ingiunta, le spese di lite devono essere compensate per la quota di 1/5 e l'opposta va condannata a rimborsare all'opponente il residuo 80%, liquidato come in dispositivo, con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex DM 55/14, aggiornato sulla base del DM 147/22 (scaglione da € 1.100,00 ad € 5.200,01).
Le spese di CTU seguono il principio di causalità e vanno poste definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento parziale dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 139/22 emesso dal Tribunale di Fermo;
2) in accoglimento parziale della domanda avanzata dall'opposto, condanna Parte_1 a versare all'opposta l'importo di € 1.029,67, a titolo di saldo ed interessi moratori al 31.12.2011, oltre interessi al tasso legale dal 31.12.11 al soddisfo;
3) dichiara le spese di lite compensate per la quota del 20% e condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite per la residua quota dell'80%, che si liquida in € 60,80 per anticipazioni, € 2.041,60 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti;
4) pone definitivamente a carico dell'opposta le spese di CTU liquidate con separato decreto 4.2.25.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 14,09, non presenti le parti nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 26/03/2025
Il got avv. RA DI
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 26/03/2025, ad ore 9,10, innanzi al got RA DI sono comparsi: per parte attrice opponente l'avv. MAURO CIMINO e l'avv. MAURIZIO BAMONTI, oggi sostituiti dall'avv. Enrico Mariani per parte convenuta opposta l'avv. MARCO PESENTI, oggi sostituito dall'avv. Emanuele Intorbida
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
”Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i titoli esposti in narrativa: revocare e porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come segue:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di Euro 5.015,04, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo pari alla differenza tra gli utilizzi delle carte di credito revolving concesse e i pagamenti (solo parziali) effettuati dall'opponente, come documentalmente dimostrato dagli estratti conto in atti, il tutto oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
In via istruttoria:
- con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale ognuno si riporta ai propri scritti e contesta quanto ex adverso dedotto, eccepito, prodotto e richiesto, alle ore 9,15, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got RA DI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 668/2022 promossa da:
Parte_1 C.F._1 con l'avv. MAURO CIMINO e con l'avv. MAURIZIO BAMONTI, e con domicilio eletto presso i difensori
Email_1
Email_2
ATTORE OPPONENTE contro
, Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. PESENTI MARCO e domicilio eletto presso il difensore
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CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata in data 19.4.22 ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 139, emesso dal Tribunale di Fermo il 7.3.2022 nel proc. 265/22 RG, con cui gli è stato ingiunto di pagare a (già , e per essa quale OP Controparte_1 mandataria, a la somma di € 5.015,04 oltre interessi, per saldo debito da Controparte_3 contratti revolving originariamente stipulati con Compass e IT.
L'opponente deduce:
- la non debenza, per nullità dei rispettivi contratti, della somma richiesta da OP (già , e per essa quale mandataria la avente causa
[...] Controparte_1 Controparte_3 da:
a) CA Ifis s.p.a., avente causa da Creditech, avente causa da avente causa da Pt_2 Compass, per un credito di euro 2.464,64, risalente a contratto del 2003;
b) CA Ifis s.p.a., avente causa da , avente causa da IT s.p.a., risalente a Parte_3 contratto del 2005;
pagina 2 di 10 - che si tratta di contratti denominati in vario modo (nell'un caso emissione di carta di credito previa concessione di linea di credito, e nell'altro caso linea di credito multiconto), ma costituenti nella sostanza credito revolving;
- che, se è vero che i contratti in materia bancaria e finanziaria devono essere redatti per iscritto a pena di nullità ex art. 117 del Testo Unico CArio, è anche vero che entrambi i contratti in questione contengono clausole che, di fatto, costituiscano un secondo contratto diverso da quello principale ed avente ad oggetto, quest'ultimo, la concessione di una carta di credito revolving, e quindi sembra doversi ritenere che il requisito della forma scritta non sia osservato;
- che inoltre non sono state sottoscritte le condizioni generali di contratto, di cui si fa semplicemente menzione nella prima facciata dei contratti stessi;
- che l'art. 117 T.U.B. è deputato a garantire la piena trasparenza nei rapporti contrattuali tra l'istituto di credito ed il cliente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di conoscere e di verificare le condizioni contrattualmente previste, per cui sembrano nulli i contratti di carte di credito revolving, in quanto inclusi in altri e differenti contratti di finanziamento, rilevando la giurisprudenza al riguardo che la “mera sottoscrizione di una clausola scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente a oggetto la richiesta di un prodotto bancario e/o finanziario del tutto diverso da una carta revolving, le cui condizioni sono riportate in documenti separati e nemmeno sottoscritti dal ricorrente, non può in alcun modo soddisfare il requisito della forma scritta imposta dal TUB, che è finalizzato a soddisfare le esigenze informative del cliente” (v. Tribunale Chieti Sez. Ortona n. 230/2017; nonché decisioni ABF Collegio di Coordinamento n.
3257/2012; ABF Collegio di Milano n. 650/2012; ABF Collegio di Roma n. 6183/2013), reputandosi scorretta la pratica commerciale avente ad oggetto l'utilizzo di documentazione precontrattuale e contrattuale unitaria per due prodotti finanziari sostanzialmente diversi, se da essi si evincano informazioni precise ed esaustive solo per il primo di tali prodotti;
- che, in ogni caso, i finanziamenti revolving presentano gli estremi degli elementi di tassi esagerati e nulli, superando il tasso soglia dell'epoca; ed invero, l'art. 1 d.l. n. 394 del 2000, conv. dalla l. n. 24 del 2001, infatti, ha chiarito - con norma avente carattere di interpretazione autentica - che ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento;
- che la misura di tali tassi ai danni del mutuatario, determina quindi l'inefficacia delle pattuizioni relative ai frutti civili cosicché la nullità - ex art. 1815 comma II c.c. – della clausola sugli interessi determina il diritto del medesimo alla ripetizione di quelli che abbia versato;
- che, come noto, la SC sanziona definitivamente il principio secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p. si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori;
d'altra parte, proprio in tema di contratto di mutuo, il riferimento contenuto nell'art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto secondo cui il tasso soglia riguarda anche gli interessi moratori;
- di aver quindi interesse a dedurre e denunciare la nullità delle clausole del mutuo (finanziamento) 23.5.2009 che prevedono un tasso d'interesse usurario, nullità peraltro rilevabile anche d'ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere avanzata persino in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che "sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio";
- che il tasso originariamente pattuito è:
* per quanto concerne il contratto Compass pari al 18.80% (1,40% mensile) + 1,75 % per ogni operazione + 20% dell'interesse praticato, cioè 3.760% (tasso di mora contrattuale) e quindi 24,310% su base annua, oltre una nutrita serie di costi aggiunti, come del resto è esplicitamente contemplato nel contratto di finanziamento de quo;
di qui, senza possibilità di dubbio, il superamento del tasso soglia di molti punti, e la creazione di interessi anatocistici;
* per quanto concerne il contratto IT, nella specie pari al 12,90%, tasso di mora pari al pagina 3 di 10 15% di quanto dovuto, con un risultato di interessi pari al 27.90%, anche in tal caso con evidente anatocismo;
- che la conseguenza del superamento del tasso soglia si traduce ipso facto e ope legis nella non debenza di alcun interesse (art. 1815/2 cc) o qualsiasi onere collegato al credito, e, conseguentemente, l'imputazione di tutti i versamenti e rimesse effettuate, direttamente in conto capitale;
- che, se questo è vero – ed è vero -, il finanziato attore è tenuto da un lato a Parte_1 restituire alle finanziarie, danti causa della cessionaria mandante e per essa la convenuta, esclusivamente il capitale mutuato, con deduzione di quanto pagato sino ad oggi, e dall'altro lato conserva il diritto al pagamento dilazionato secondo l'originario piano di ammortamento (naturalmente con riferimento al solo capitale);
- che “Non sembra quindi potersi revocare in dubbio la fondatezza dell'azione di , tesa Parte_1 a far accertare e dichiarare la nullità delle clausole dei contratti di finanziamento inter partes relativa agli interessi, trattandosi di interessi da una parte anatocistici e dall'altra usurari perché superiori al tasso soglia, e per l'effetto a far dichiarare la non debenza di interessi o qualsiasi altro onere collegato al credito, quindi l'imputazione di tutti i versamenti (ivi comprese le somme versate a titolo di interessi, non dovuti per nulla perché usurari) a capitale, mantenendosi il diritto al pagamento dilazionato del residuo capitale da versare”.
Si è costituita chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda, Controparte_1 eccezione e deduzione, in quanto palesemente infondata, chiedendo che il Tribunale, a seguito della decisione sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, conceda un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatorio.
L'opposta deduce:
- che l'eccezione di nullità dei contratti azionati monitoriamente per mancata sottoscrizione delle condizioni generali, e per una presunta violazione dell'art. 117 TUB è infondata, in fatto e in diritto, generica e indeterminata, una mera affermazione di stile, del tutto priva gli riscontro e "qualsiasi contestazione in ambito processuale non può essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti dubitabilmente contestati debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset" (Cass. civ., 03-
04-2014, n. 7775/14);
- che controparte ha effettuato più riferimenti a delle presunte nullità delle clausole del contratto di mutuo e/o di finanziamento, mentre nel caso di specie non vennero mai sottoscritti né un mutuo né tantomeno un contratto di finanziamento, per cui le doglianze avversarie risultano del tutto irrilevanti ed inconferenti rispetto alla materia del contendere;
- che, diversamente da quanto asserito dall'attore/opponente, i contratti azionati in sede monitoria sono validi ed efficaci e dal mero esame visivo del regolamento negoziale emerge che, in sede di stipula del contratto, il sig. aveva espressamente affermato di aver preso Pt_1 atto ed esame dell'Informativa contrattuale, chiedendo pertanto l'emissione di una carta di credito a suo nome, alle condizioni economiche indicate in contratto (doc. 3 fascicolo monitorio);
- che il sig. aveva sottoscritto pure la dichiarazione di presa visione ed accettazione delle Pt_1 Condizioni Generali del contratto, nonché sottoscritto l'apposita dichiarazione ex art. 1341 e 1342 c.c. (doc. 3 fascicolo monitorio)
- che lo stesso valga per l'ulteriore contratto di cui al documento n. 11 del fascicolo monitorio, ove da un mero esame visivo si potrà verificare come l'odierno opponente avesse espressamente dichiarato di aver preso visione delle condizioni economiche collegate all'operazione, e di averle accettate;
- che l'opponente ha pacificamente sottoscritto ed accettato, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cc, le clausole contrattuali e, ragionando anche per fatti concludenti, risulta innegabile come controparte abbia accettato gli effetti dei contratti de quibus, atteso che è documentalmente dimostrato come l'opponente ebbe ad utilizzare le carte di credito messe a sua disposizione, corrispondendo le prime rate inziali e rendendosi successivamente pagina 4 di 10 inadempiente, il tutto come pacificamente dimostrato dagli estratti conto integrali dei due rapporti dimessi nel fascicolo monitorio: docc. 10 e 16, il cui contenuto probatorio non è stato assolutamente contestato dall'opponente, con ogni conseguenza ex artt. 1832 cc, 119 TUB, e soprattutto ex art. 115 cpc;
- che inoltre i contratti in esame vennero stipulati rispettivamente nel 2003 e nel 2005, e finora nessuna contestazione era stata mai sollevata dall'opponente, il quale ha mosso le prime contestazioni solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta nel 2022;
- che anche le raccomandate A/R di comunicazione di avvenuta cessione e contestuale invito alla regolarizzazione dell'esposizione debitoria, ricevute da controparte in data 08/08/2010 e 28/06/2021, non sono mai state riscontrate dal sig. (docc. 8 e 9, 14 e 15 del fascicolo Pt_1 monitorio);
- che l'attore ha dunque accettato che le società cedenti gli concedessero l'apertura di una linea di credito mediante l'utilizzo di una carta magnetica e, consapevole delle condizioni economiche dell'operazione, ha scelto di utilizzare tale metodo di pagamento, provvedendo, seppur parzialmente, al rimborso, come risulta dall'estratto conto depositato (doc. 10 e 16 del fascicolo monitorio);
- che ne discende che non appaiono meritevoli di considerazione le contestazioni di parte opponente in ordine alla presunta nullità per mancanza di forma scritta: la società cedente ha applicato le condizioni economiche riportate nel regolamento negoziale, espressamente accettate dall'opponente, che identificano e qualificano l'operazione finanziaria, perfettamente valida ed efficace;
- che, anzi, nel caso di specie risulta di tutta evidenza come le deduzioni avversarie siano state mosse in totale inosservanza del contenuto del corredo documentale agli atti, posto che i contratti in esame riportano espressamente tutte le condizioni economiche collegate all'operazione (doc. 3 e 11 del fascicolo monitorio), per cui risulta pienamente rispettato l'obbligo di forma scritta previsto dall'art. 117 TUB, anche con riferimento alla concessione della linea di credito da utilizzare a mezzo carta di credito revolving;
- che, anche ove si volesse concedere terreno all'avversa ricostruzione, il contratto azionato non sarebbe comunque censurabile per carenza di forma scritta: come noto, il Testo Unico CArio dopo aver prescritto tale obbligo formale, prevede anche, al comma 2 del medesimo art. 117 TUB, che “Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma”, ed infatti il combinato disposto dei provvedimenti emanati dal CICR e dalla CA d'LI in attuazione di tale disposizione ha espressamente stabilito che “la forma scritta non è obbligatoria: a) per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto” (cfr. Istruzioni di Vigilanza per le banche, Sez. III, par. 2), pertanto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non dovesse ritenere sufficiente, ai fini della forma scritta, la sottoscrizione del contratto prodotto sub docc. 3 e 11 del fascicolo monitorio, ciò non potrebbe comunque determinare l'invalidità del rapporto azionato. Non è in dubbio, infatti, che il caso di specie risulti perfettamente sovrapponibile a quello individuato dal CICR, essendo il contratto di apertura di linea di credito in oggetto una “operazione effettuata in esecuzione di una previsione” contenuta nel contratto prodotto sub docc. 3 e 11 del fascicolo monitorio, sulla cui redazione per iscritto non può essere sollevato alcun dubbio di sorta;
- che, in un caso parallelo a quello di specie, il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'eccezione di nullità ex art. 117 TUB del contratto di apertura di una linea di credito mediante utilizzo della carta di credito revolving perché inserita in altri contratti;
quel giudice ha statuito: “Orbene, non può condividersi la prospettazione di parte opponente, in base alla quale la mera sottoscrizione di una clausola scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente ad oggetto la richiesta di un prodotto bancario diverso da una carta revolving non soddisfa il requisito della forma Part scritta imposta dal , che è finalizzato a soddisfare le esigenze informative del cliente, atteso che è stato prodotto in atti il contratto, che contiene chiaramente la pattuizione del tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.” e ancora: “Per altro verso, è di tutta evidenza e pacifico che il … si è effettivamente avvalso della apertura di credito concessa dall'intermediario attraverso la messa a disposizione
pagina 5 di 10 della carta revolving, utilizzandola sistematicamente” (cfr. Trib. Cosenza, sent. del 13-06-2021);
- che, nello stesso senso, possono esser citate: - “in ogni caso va evidenziato che anche per il contratto in esame risulta rispettato il requisito della forma scritta, in quanto la richiesta di emissione della carta di credito é stata fatta per iscritto, mediante sottoscrizione da parte dell'appellante della predetta richiesta (v. doc. n. 5 fasc. opponente). Il contratto si é poi perfezionato mediante emissione della carta di credito da parte della banca, integrante atto di accettazione della proposta contrattuale. In effetti, nel documento di sintesi, che riporta, tra l'altro, le principali clausole contrattuali recanti i diritti, gli obblighi e le limitazioni nei rapporti tra titolare ed emittente, é espressamente previsto che con la richiesta di emissione, debitamente sottoscritta dall'interessato, quest'ultimo chiede il rilascio della carta e che, con l'emissione della carta, l'emittente comunica l'avvenuta accettazione della richiesta nonché il limite massimo di utilizzo (Fido) della stessa. E' provato in atti che il documento di sintesi che, come già detto, raccoglie le più significative condizioni contrattuali ed economiche applicate é stato sempre regolarmente inviato alla odierna appellante, [omissis]. Risulta, quindi, chiaramente smentita l'affermazione dell'appellante, secondo cui la CA non avrebbe mai formalizzato il negozio in forma scritta né avrebbe redatto e sottoposto al consumatore le apposite clausole atte a regolamentarne lo svolgimento del rapporto, considerato che la stessa documentazione prodotta dall'opponente conferma sia la presentazione della richiesta di carta di credito sottoscritta dalla titolare (doc. 5 cit.), sia l'invio degli estratti conto mensili della carta di credito n. omissis (doc. n. 4 fascicolo opponente), con gli allegati documenti di sintesi (v. documenti in dettaglio sopra richiamati). Il requisito della forma scritta può, quindi, ritenersi integrato tanto in riferimento alla formazione dell'accordo, quanto all'indicazione degli interessi ultralegali, che sono riportati nei documenti di sintesi” (cfr. Trib. Pesaro, sent. 195/2021, in dejure.it); - “rilevato inoltre che, pacificamente, il [omissis] ha sottoscritto, nel frontespizio del contratto, la clausola inerente alla concessione in suo favore di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito rilasciata a suo nome, le cui condizioni, contenute agli artt. 6, 7, 8, 9, 12, 14 e 15, sono state specificamente approvate dal cliente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., sicché non può dubitarsi che l'odierno opponente abbia espresso inequivocabilmente il proprio consenso alla concessione di un'apertura di credito da parte della [omissis], che si è perfezionata tramite l'invio al cliente della carta n. [omissis], di cui il [omissis] ha fatto utilizzo in via sistematica, come emerge dalla lista movimenti prodotta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo (doc. 06)” (cfr. Trib. Oristano, ord. del 09-12-2021, in iusletter.com); - “A prescindere dalle superiori considerazioni, la tesi per la quale il contratto di carta di credito n. 145833 sarebbe nullo per violazione dell'obbligo di forma CP_4 scritta di cui all'art. 117 del decr. lgs. n. 385/1993 non può essere condivisa. Ed infatti, nella richiesta contrattuale datata 4.11.2000, l'opponente [omissis] ha apposto specifica sottoscrizione, tra le altre cose, al seguente testo: “prendo atto che potrà essermi concessa da [omissis] a suo insindacabile giudizio, l'apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito rilasciata a mio nome per un importo massimo di L.
4.000.000 alle seguenti condizioni attualmente in vigore. Gli utilizzi, anche parziali, saranno rimborsabili il 20 di ogni mese con rate minime mensili pari al 5% di detto importo, comprensive degli interessi calcolati al tasso del 1,65% mensile (TAN=19,80% - TAEG=21,70%) nonché del premio assicurativo pari allo 0,154% del capitale residuo in caso di adesione all'assicurazione e delle spese di estratto conto pari a L. 2.000, oltre ad imposta di bollo protempore vigente. L'uso della carta è disciplinato dalle condizioni generali di contratto riportate sul retro” (v. pag. 1 dell'all. 7 del fascicolo del procedimento monitorio). Nello stesso documento, il medesimo opponente ha sottoscritto, agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., anche le clausole 5.3 in materia di “funzione della carta”, 5.6 in materia di “smarrimento e furto”, 5.7 in materia di “validità della carta”, 5.8 in materia di “estratti conto” e 5.10 in materia di “variazione delle condizioni” (v. ancora pag. 1 dell'all. 7 del fascicolo del procedimento monitorio). Pertanto, sebbene la menzionata richiesta del 4.11.2000 fosse destinata primariamente alla concessione del finanziamento recante n. 5292682, apponendo la propria firma accanto alle richiamate disposizioni [omissis] ha inequivocabilmente manifestato anche la volontà negoziale di stipulare il diverso contratto di concessione di credito utilizzabile mediante carta e di accettare le relative condizioni economiche. Ai sensi poi dell'art.
5.1 di queste ultime (v. pag. 2 dell'all. 7 del fascicolo del procedimento monitorio), “l'uso della Carta comporta l'applicazione delle condizioni economiche indicate nel frontespizio”, reso disponibile al cliente. Tenuto conto di ciò, si rileva, per altro pagina 6 di 10 verso, che parte opponente non ha in alcun modo contestato di aver fruito della linea di credito testé citata, circostanza del resto comprovata dagli estratti prodotti da parte opposta (v. all. 8 del fascicolo del procedimento monitorio), del pari non censurati dal debitore ingiunto. Non ricorre pertanto la fattispecie di nullità – né la ratio ad essa sottesa – di cui all'art. 117 del decr. lgs. n. 385/1993” (cfr. Trib. Siracusa, sent. 1623/2022, iusletter.com). Si insiste, dunque, per il rigetto della contestazione avversaria.
In via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse fondata l'avversa eccezione che la deducente società chiede, in ogni caso, la condanna CP dell'opponente al pagamento, in favore di , del capitale puro maturato in relazione ai contratti in oggetto, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, pari alla differenza tra gli utilizzi effettuati dall'attore/opponente e i pagamenti parziali medio tempore effettuati dallo stesso, così come documentalmente dimostrato dagli estratti conto in atti (docc. 10 e 16 del fascicolo monitorio);
- che la tesi avversaria si basa su presupposti erronei, nonché su decisioni rese con riguardo esclusivamente ai servizi di investimento ed ormai superate da Cass SU n. 898 del 16 gennaio
2017: «il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art.23 del dlgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti»;
- che tale pronuncia interessa i contratti monofirma ed ha il pregio di passare in rassegna l'esame della ratio normativa di cui all'art. 23 TUF, ma anche, di riflesso, dell'art. 117 TUB: il ragionamento posto alla base della decisione risiede nel considerare la necessaria
“proporzione” tra previsione normativa e sanzione conseguente: “nella ricerca dell'interpretazione preferibile, siccome rispondente al complesso equilibrio tra interessi contrapposti, ove venga istituita dal legislatore una nullità relativa, come tale intesa a proteggere in via diretta ed immediata non un interesse generale, ma anzitutto l'interesse particolare, l'interprete deve essere attento a circoscrivere l'ambito della tutela privilegiata nei limiti in cui viene davvero coinvolto l'interesse protetto dalla nullità, determinandosi altrimenti conseguenze distorte o anche opportunistiche”;
- che le conseguenze che controparte vorrebbe trarre dalla sua tesi sono assurde: secondo parte opponente, l'art. 117 TUB non si applicherebbe perché mancherebbero totalmente i contratti e, dunque, nessun interesse e nessuna spese sarebbero dovuti;
a voler seguire la tesi avversaria, si deve allora affermare che, pur consapevole dell'inesistenza del contratto, la correntista lo avrebbe ampiamente utilizzato, per poi sollevare contestazioni proprio nel momento in cui le viene chiesto il pagamento del dovuto: la contestazione risulta meramente pretestuosa e dilatoria, oltre che infondata e non basata su alcun presupposto di legge, e se ne chiede il rigetto.
- che generica ed infondata è pure la presunta usurarietà degli interessi: è noto, infatti, il principio secondo cui, è onere di chi eccepisce in giudizio l'applicazione del tasso usurario, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia” (cfr. Cass. SS. UU., 29/04/2009, n. 9941) e “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta” (cfr. Trib. Napoli, ordinanza del 28/09/2020);
- che l'usura oggettiva è dedotta in termini generici, essendosi l'opponente limitato ad affermarla, senza supportare la doglianza con l'illustrazione di elementi concreti inerenti alla specifica fattispecie contrattuale dedotta in giudizio: parte opponente non ha specificamente contestato le pattuizioni contenute in contratto e il computo degli interessi applicati dalla società con raffronto al tasso soglia vigente al momento della stipula;
neppure ha prodotto una diversa ricostruzione dei rapporti contabili tra le parti eventualmente a mezzo di una verifica tecnica di parte;
- che è infondata pure la tesi avversaria sulla sommatoria degli interessi (corrispettivi e di mora) ai fini dell'usura: le ricostruzioni avversarie sono basate su dei meri calcoli, meramente arbitrari e non fondati su alcun valido presupposto matematico e giuridico, su presunti tassi di interesse pagina 7 di 10 illegittimi che sarebbero stati applicati nel caso che qui ci occupa;
- che la pratica della sommatoria degli interessi è stata bandita ormai da tempo da tutta la giurisprudenza: la SC, intervenuta sul punto, ha chiarito che: “in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi;
nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi;
trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni” (cfr. Cass., 28-06-2019, n. 1744);
- che le contestazioni di controparte fanno riferimento ad un presunto “contratto di mutuo (finanziamento) del 23/05/2009” (pagina 3 della citazione), ma non venne stipulato alcun contratto di mutuo, né contratto di finanziamento, anzi i contratti de quibus vennero stipulati rispettivamente il 13/06/2003 (doc. 3 monitorio), ed il 12/01/2005 (doc. 11 del monitorio): come tale anche il riferimento temporale ad un presunto contratto del 2009 risulta del tutto errato ed estraneo alla materia del contendere.
- che pure la contestazione su anatocismo è generica ed apodittica e dovrà essere dichiarata inammissibile (cfr. Cass., n. 7775/2014): in tema di anatocismo non è sufficiente affermare l'esistenza di dette circostanze, senza che queste risultino supportate da validi riscontri probatori;
- che chi eccepisce il difetto di anatocismo assume non solo l'onere di dimostrare se, e in che misura, tali interessi indebiti siano stati computati, ma ha anche l'onere di provarne l'esatto ammontare (cfr. Tribunale di Chieti, 15-12-2005, in
P.Q.M.
, 2006; Tribunale di Lecce, 23-10- 2017; Trib. Napoli, sent. 1075 del 2017, in iusletter.com);
- che nel caso di specie, contrariamente a quanto vorrebbe far credere controparte, non vi è stata alcuna capitalizzazione degli interessi.
In esito alla prima udienza 18.1.23 il Gi ha concesso a parte opposta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 139 del 7.3.2022 emesso nel proc. 265/22 RG e il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando per la verifica in ordine all'esito del procedimento di mediazione, nonché per l'eventuale prosecuzione del giudizio.
All'udienza 20.4.3 il Go ha preso atto del fallimento del tentativo di media-conciliazione ed assegnato i termini ex art. 183/6 cpc.
Con ordinanza 11.9.23 il GI ha disposto Ctu che rispondesse al seguente quesito: “letti gli atti e i documenti di causa dica il CTU, rispetto ai due contratti per cui è causa, se siano stati stipulati tra le parti interessi usurari. In caso di esito positivo, ricalcoli il CTU l'ammontare dell'eventuale debito residuo in capo al debitore”, affidandola al dr. che ha Persona_1 depositato il proprio elaborato in data 4.5.24.
Con ordinanza 28.7.24 il GI, preso atto delle contestazioni dell'opposta alla CTU, ha formulato proposta ex art. 185 bis cpc, contemplante “pagamento da parte dell'opponente alla opposta della somma di € 2.200, 00 a definizione di ogni pretesa tra le parti”, rinviando per verificare le determinazioni delle parti in ordine alla proposta conciliativa e, in caso di mancata accettazione della stessa, per la decisione sull'integrazione peritale richiesta dalla parte opposta.
All'udienza successiva solo parte opposta si è dichiarata disponibile ad accettare la proposta ex art. 185 bis cpc e con ordinanza riservata 6.3.25 il GI, ritenuta esaurita l'istruttoria, ha rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza 26.6.25, delegando alla decisione questo got, che pagina 8 di 10 ha anticipato per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza odierna, con termine intermedio per note.
*
La lamentata nullità dei contratti per mancata sottoscrizione delle condizioni generali di contratto ed, in particolare, delle clausole relative alla concessione di carta di credito revolving non risulta fondata, considerando che parte opposta ha incontestatamente prodotto le copie dei contratti sottoscritti dall'opponente sin dal deposito del ricorso per ingiunzione (doc. 3 e doc. 11 ridepositati da parte opposta, nel contesto del fascicolo del ricorso monitorio).
Occorre quindi concluderne, come già l'opposta, che l'attore opponente abbia accettato che le società cedenti gli concedessero un apercredito mediante l'utilizzo di una carta di credito e che, consapevole delle condizioni economiche dell'operazione, egli abbia scelto di utilizzarle come metodo di pagamento, provvedendo, seppur parzialmente, al rimborso, come risulta dagli estratti conto depositati (doc. 10 e 16 del fascicolo monitorio) e non contestati.
La dedotta illegittima applicazione di interessi anatocistici è in effetti assai generica e non sviluppata.
La dedotta usurarietà dei tassi applicati ha trovato parziale conferma nella CTU espletata, le cui conclusioni devono essere condivise dal Tribunale, in quanto basate su un attento esame dei documenti in atti, facendo applicazione della formula della CA d'LI (istruzioni di dicembre 2002) per il ricalcolo del TEG ai fini della verifica dell'eventuale usura, considerando i finanziamenti revolving quali forma di credito assimilabile ad un finanziamento / credito finalizzato o di credito al consumo a tempo indeterminato, sono congruamente motivate, immuni da vizi logici e non contraddette da valide osservazioni di parte.
In particolare, in ordine alle osservazioni del CTP di parte opposta - secondo cui ai fini del calcolo del TEG non devono essere inclusi gli oneri assicurativi, avendo carattere facoltativo - merita di esser considerato che questi vanno considerati, così come confermato da Cass. n. 17466/2020 (“anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644/4 cp, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse Co risultino collegate alla concessione del credito”, circostanza che la ha affermato potersi presuntivamente ricavare dalla “contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”).
Quanto alla metodologia, le osservazioni dell'opposta non possono quindi essere condivise.
Del resto, IT, a rigore, non è una banca, ma un intermediario finanziario, per cui il tasso soglia da prendere in esame come riferimento, stando al DM 17 dicembre 2004, applicabile al tempo del contratto è superiore a quello utilizzato dal CTU, sicché la valutazione del CTU in ordine al mancato superamento del tasso soglia del contratto IT è comunque condivisibile.
Il CTU conclude:
“- Con riferimento al contratto di credito Compass n. 1101736667 del 13/06/2003 (carta revolving), la verifica del superamento della soglia d'usura, con riferimento al tasso del finanziamento, ha generato usura pattizia in quanto il TEG del finanziamento all'atto della sottoscrizione del contratto (38,142%) era superiore al tasso soglia vigente alla data di stipula del contratto (22,560%). Pertanto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Ill.mo G.I., il sottoscritto ha provveduto ad applicare la sanzione ex art. 1815, comma 2 c.c. annullando tutte le spese, gli interessi corrispettivi e moratori pagati dal Sig. dalla data di sottoscrizione del Parte_1 finanziamento (13/06/2003) alla data dell'ultimo pagamento effettuato (31/03/2011).
“Dal ricalcolo dell'estratto conto, effettuato annullando le spese sopra evidenziate, emerge un saldo finale alla data del 31/12/2011 pari ad Euro +1.520,73 contro un saldo originario dell'estratto conto, sempre in pari data, di Euro – 2.464,48, per una differenza a credito del Sig.
pari ad Euro + 3.985,21 (allegato 10). Parte_1
“- Con riferimento al contratto di finanziamento IT n. 1101736667 del 12/01/2005, la verifica del superamento della soglia d'usura, con riferimento al tasso del finanziamento, non ha generato usura pattizia, in quanto il TEG del finanziamento all'atto della sottoscrizione del contratto (13,886%) era inferiore al tasso soglia vigente alla data di stipula del contratto (14,925%). Pertanto, per tale contratto non è stato necessario effettuare alcun ricalcolo. Il debito pagina 9 di 10 residuo in linea capitale, maggiorato degli interessi di mora, alla data del 29/09/2011 è pari ad Euro – 2.550,40.
Di seguito prospetto di riepilogo:
saldo saldo banca ricalcolato dal differenza Descrizione CTU
saldo e/c carta di credito revolving Compass 2.464,48- 1.520,73 3.985,21
saldo e/c finanziamento IT 2.550,40- 2.550,40- - Totale 5.014,88- 1.029,67- 3.985,21
Ne consegue la revoca dell'ingiunzione opposta, in accoglimento dell'opposizione proposta, e la condanna di al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € Parte_1 1.029,67, a titolo di saldo ed interessi moratori al 31.12.2011, oltre interessi al tasso legale dal
31.12.11 al soddisfo.
Visto l'esito del giudizio, che ha visto l'accoglimento parziale dell'opposizione, ma per importo equivalente all'80% circa della somma ingiunta, le spese di lite devono essere compensate per la quota di 1/5 e l'opposta va condannata a rimborsare all'opponente il residuo 80%, liquidato come in dispositivo, con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex DM 55/14, aggiornato sulla base del DM 147/22 (scaglione da € 1.100,00 ad € 5.200,01).
Le spese di CTU seguono il principio di causalità e vanno poste definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento parziale dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 139/22 emesso dal Tribunale di Fermo;
2) in accoglimento parziale della domanda avanzata dall'opposto, condanna Parte_1 a versare all'opposta l'importo di € 1.029,67, a titolo di saldo ed interessi moratori al 31.12.2011, oltre interessi al tasso legale dal 31.12.11 al soddisfo;
3) dichiara le spese di lite compensate per la quota del 20% e condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite per la residua quota dell'80%, che si liquida in € 60,80 per anticipazioni, € 2.041,60 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti;
4) pone definitivamente a carico dell'opposta le spese di CTU liquidate con separato decreto 4.2.25.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 14,09, non presenti le parti nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 26/03/2025
Il got avv. RA DI
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