Articolo 35 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 34Articolo 39
Versione
22 marzo 1913
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Versione
1 giugno 2007
Art. 35. (( 1. Le sanzioni disciplinari della sospensione e della destituzione sono pronunziate nei casi determinati dagli articoli 138, 138-bis, 142, 142-bis e 147, nonche' negli altri casi previsti dalle leggi sul notariato.

2. La sospensione cautelare e' pronunciata nei casi di cui agli articoli 34, comma 3, 128, comma 2, e 158-sexies )) ((65)) --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Entrata in vigore il 1 giugno 2007