Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1957, n. 1255
Articolo 2
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19 gennaio 1958
Art. 1.
I termini di validita', di cui all' art. 2 del decreto - legge 7 novembre 1954, n. 1026 , convertito in legge 31 dicembre 1954, n. 1214 , limitatamente alle somme gia' stanziate e non ancora erogate ai Comuni alluvionati, sono prorogati al 31 dicembre 1957.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1958