Art. 1.
I termini di validita', di cui all' art. 2 del decreto - legge 7 novembre 1954, n. 1026 , convertito in legge 31 dicembre 1954, n. 1214 , limitatamente alle somme gia' stanziate e non ancora erogate ai Comuni alluvionati, sono prorogati al 31 dicembre 1957.
I termini di validita', di cui all' art. 2 del decreto - legge 7 novembre 1954, n. 1026 , convertito in legge 31 dicembre 1954, n. 1214 , limitatamente alle somme gia' stanziate e non ancora erogate ai Comuni alluvionati, sono prorogati al 31 dicembre 1957.