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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/04/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 326/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 326/2025 promossa da:
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
Alice Della Torre che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Controparte_1
Serena BANCHIO e l'Avv. Maria Alessandra FASANO che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Controparte_1
di aver contratto matrimonio concordatario in Fossano (CN) il 18.09.2012, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 37, parte II, Serie A, dell'anno 2012; pagina 1 di 4 che dal matrimonio sono nate a Pinerolo le figlie il 23.08.2013 e il 05.11.2015; Per_1 Per_2
di essere stati autorizzati a vivere separatamente in data 21.5.2024 e che la separazione è stata omologata con sentenza del 2.7.2024, che sin dall'autorizzazione a vivere separati la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso nulla opponendo.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento e mantenimento per le figlie minori nate dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
18.09.2012 in Fossano (CN) da nata a [...], il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Controparte_1
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Fossano (CN) al N. 37, parte II Serie A, anno 2012, alle seguenti
CONDIZIONI
- le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori ai sensi e per gli effetti di cui Per_1 Per_2 alla L. 54/2006, con fissazione della residenza presso l'abitazione paterna in Barge, via Cardè n.
pagina 2 di 4 71. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- e staranno con il padre dal lunedì al venerdì dall'uscita da scuola sino alle 18.30, Per_1 Per_2
quando la madre le passerà a prendere per occuparsi di loro fino alla mattina successiva, con accompagnamento a scuola;
le figlie staranno coi genitori a weekend alterni, dal sabato mattina
(attualmente le figlie non hanno scuola il sabato: pertanto, nel week end di competenza del padre, la madre le accompagnerà presso il padre per le ore 10; in caso di scuola, dall'uscita da scuola) fino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola (ovvero con accompagnamento presso l'altro genitore alle 8.30); la settimana successiva al week end trascorso con la madre, le figlie pernotteranno presso il padre lunedì e martedì, con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
la settimana successiva al week end trascorso col padre, le figlie staranno col padre il martedì sera a cena e il giovedì dall'uscita da scuola con pernottamento fino al venerdì mattina, quando le accompagnerà a scuola;
ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle volontà delle stesse;
- per i periodi di festa, 24/12 compresa la notte e pranzo del 25/12 con la madre;
cena del 25/12 compresa la notte e 26/12 con il padre;
notte di Capodanno e primo dell'anno ad anni alterni, e alternati con il giorno dell'IF (ad es. 31/12-1/1 con il padre, IF con la madre, ed anno successivo invertito); la giornata del 24/12 e i giorni dal 27.12 al 31.12 e quelli dal 2/1 all'IF seguiranno il calendario standard (dal momento che le figlie non frequentano la scuola, la madre le accompagnerà presso il padre la mattina per le 8.15); per le vacanze pasquali, le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre e quello di Pasquetta col padre. Gli altri giorni di vacanza delle figlie seguiranno il calendario standard. In ordine alle vacanze estive, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con le figlie almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare: in particolare, durante il mese di agosto ciascun genitore potrà trascorrere una settimana intera con le figlie. Detto periodo dovrà essere individuato e concordato dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie;
pagina 3 di 4 - la casa coniugale, con il mobilio e gli arredi ivi presenti, resta assegnata al sig. ; Controparte_1
- i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, provvederanno al mantenimento diretto delle figlie: pertanto, ciascun genitore provvederà direttamente e personalmente ai bisogni delle figlie quando le ha con sé, sostenendo all'occorrenza le spese per la cancelleria scolastica corrente,
l'abbigliamento (ogni genitore dovrà preoccuparsi di avere un ricambio adeguato presso la propria abitazione), parrucchiere, medicinali da banco, vitto, utenze domestiche, ricariche telefoniche;
sarà, invece, da ripartire al 50% il costo della mensa delle figlie;
- l'assegno unico spetterà nella misura del 50% ad entrambi i coniugi;
- le spese mediche (non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale) e scolastiche, straordinarie e documentate, sostenute per le figlie sono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
I relativi conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile: il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il deconto (con i relativi giustificativi) entro il 20 del mese all'altro genitore, che dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. Per ogni questione interpretativa che dovesse sorgere in merito al concetto di spesa straordinaria, si farà riferimento al Protocollo appositamente predisposto dal Tribunale di Torino;
- i genitori dovranno mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi: si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, con iscrizione delle figlie minori in quello di entrambi.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fossano (CN) di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 27 marzo 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 326/2025 promossa da:
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
Alice Della Torre che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Controparte_1
Serena BANCHIO e l'Avv. Maria Alessandra FASANO che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Controparte_1
di aver contratto matrimonio concordatario in Fossano (CN) il 18.09.2012, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 37, parte II, Serie A, dell'anno 2012; pagina 1 di 4 che dal matrimonio sono nate a Pinerolo le figlie il 23.08.2013 e il 05.11.2015; Per_1 Per_2
di essere stati autorizzati a vivere separatamente in data 21.5.2024 e che la separazione è stata omologata con sentenza del 2.7.2024, che sin dall'autorizzazione a vivere separati la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso nulla opponendo.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento e mantenimento per le figlie minori nate dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
18.09.2012 in Fossano (CN) da nata a [...], il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Controparte_1
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Fossano (CN) al N. 37, parte II Serie A, anno 2012, alle seguenti
CONDIZIONI
- le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori ai sensi e per gli effetti di cui Per_1 Per_2 alla L. 54/2006, con fissazione della residenza presso l'abitazione paterna in Barge, via Cardè n.
pagina 2 di 4 71. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- e staranno con il padre dal lunedì al venerdì dall'uscita da scuola sino alle 18.30, Per_1 Per_2
quando la madre le passerà a prendere per occuparsi di loro fino alla mattina successiva, con accompagnamento a scuola;
le figlie staranno coi genitori a weekend alterni, dal sabato mattina
(attualmente le figlie non hanno scuola il sabato: pertanto, nel week end di competenza del padre, la madre le accompagnerà presso il padre per le ore 10; in caso di scuola, dall'uscita da scuola) fino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola (ovvero con accompagnamento presso l'altro genitore alle 8.30); la settimana successiva al week end trascorso con la madre, le figlie pernotteranno presso il padre lunedì e martedì, con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
la settimana successiva al week end trascorso col padre, le figlie staranno col padre il martedì sera a cena e il giovedì dall'uscita da scuola con pernottamento fino al venerdì mattina, quando le accompagnerà a scuola;
ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle volontà delle stesse;
- per i periodi di festa, 24/12 compresa la notte e pranzo del 25/12 con la madre;
cena del 25/12 compresa la notte e 26/12 con il padre;
notte di Capodanno e primo dell'anno ad anni alterni, e alternati con il giorno dell'IF (ad es. 31/12-1/1 con il padre, IF con la madre, ed anno successivo invertito); la giornata del 24/12 e i giorni dal 27.12 al 31.12 e quelli dal 2/1 all'IF seguiranno il calendario standard (dal momento che le figlie non frequentano la scuola, la madre le accompagnerà presso il padre la mattina per le 8.15); per le vacanze pasquali, le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre e quello di Pasquetta col padre. Gli altri giorni di vacanza delle figlie seguiranno il calendario standard. In ordine alle vacanze estive, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con le figlie almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare: in particolare, durante il mese di agosto ciascun genitore potrà trascorrere una settimana intera con le figlie. Detto periodo dovrà essere individuato e concordato dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie;
pagina 3 di 4 - la casa coniugale, con il mobilio e gli arredi ivi presenti, resta assegnata al sig. ; Controparte_1
- i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, provvederanno al mantenimento diretto delle figlie: pertanto, ciascun genitore provvederà direttamente e personalmente ai bisogni delle figlie quando le ha con sé, sostenendo all'occorrenza le spese per la cancelleria scolastica corrente,
l'abbigliamento (ogni genitore dovrà preoccuparsi di avere un ricambio adeguato presso la propria abitazione), parrucchiere, medicinali da banco, vitto, utenze domestiche, ricariche telefoniche;
sarà, invece, da ripartire al 50% il costo della mensa delle figlie;
- l'assegno unico spetterà nella misura del 50% ad entrambi i coniugi;
- le spese mediche (non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale) e scolastiche, straordinarie e documentate, sostenute per le figlie sono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
I relativi conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile: il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il deconto (con i relativi giustificativi) entro il 20 del mese all'altro genitore, che dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. Per ogni questione interpretativa che dovesse sorgere in merito al concetto di spesa straordinaria, si farà riferimento al Protocollo appositamente predisposto dal Tribunale di Torino;
- i genitori dovranno mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi: si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, con iscrizione delle figlie minori in quello di entrambi.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fossano (CN) di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 27 marzo 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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