Tali gestioni hanno propria autonomia economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto. 2. L'Istituto e autorizzato a costituire o partecipare a societa' cui affidare la gestione del patrimonio immobiliare nel rispetto di criteri di economicita' ed efficienza. L'autorizzazione e concessa dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data in cui la deliberazione del consiglio di amministrazione risulta pervenuta ai ministri competenti, questa diventa esecutiva. La costituzione o la partecipazione alle societa' non rientrano nell'ambito degli impieghi dei fondi disponibili ai sensi dell' articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 . 3. Per ogni esercizio finanziario l'Istituto e tenuto a compilare il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa, secondo criteri generali di classificazione, ai fini del consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico che, anche in deroga all' articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70 tengano conto delle esigenze funzionali dell'Istituto. 4. Deve altresi' compilare il conto consuntivo generale e, per ciascuna delle gestioni amministrate, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. (( Al fine di consentire un immediato riscontro dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto e' inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37)) . I bilanci preventivi devono essere deliberati entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio al quale si riferiscono. I bilanci consuntivi devono essere deliberati entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio. Per le spese consentite dai fini istituzionali dell'Istituto, che non abbiano carattere obbligatorio, deve essere assicurata la necessaria copertura finanziaria nel bilancio preventivo e nelle note di variazione. 5. Le modalita' di formazione e deliberazione dei bilanci e delle note di variazione sono disciplinate dagli articoli 49 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 . 6. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro entro dieci giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione. 7. Fino a quando non sia scaduto il termine per la formulazione dei rilievi da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, per gli stanziamenti che hanno formato oggetto di rilievo da parte di detti Ministri, prima delle motivate decisioni definitive del consiglio di amministrazione, per le sole spese non obbligatorie, l'Istituto adotta la gestione provvisoria del bilancio deliberato dal consiglio di amministrazione, nei limiti di un dodicesimo di ogni mese, per la spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili. Gli articoli 48 , 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , sono abrogati. 8. Il costo dei servizi non rientranti nelle competenze istituzionali dell'Istituto, ma ad esso affidati per disposizione di legge o di regolamento, e a carico del bilancio dello Stato o dell'amministrazione committente.
28 marzo 1989
17 agosto 1995
Tali gestioni hanno propria autonomia economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto. 2. L'Istituto e autorizzato a costituire o partecipare a societa' cui affidare la gestione del patrimonio immobiliare nel rispetto di criteri di economicita' ed efficienza. L'autorizzazione e concessa dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data in cui la deliberazione del consiglio di amministrazione risulta pervenuta ai ministri competenti, questa diventa esecutiva. La costituzione o la partecipazione alle societa' non rientrano nell'ambito degli impieghi dei fondi disponibili ai sensi dell' articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 . 3. Per ogni esercizio finanziario l'Istituto e tenuto a compilare il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa, secondo criteri generali di classificazione, ai fini del consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico che, anche in deroga all' articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70 tengano conto delle esigenze funzionali dell'Istituto. 4. Deve altresi' compilare il conto consuntivo generale e, per ciascuna delle gestioni amministrate, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. (( Al fine di consentire un immediato riscontro dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto e' inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37)) . I bilanci preventivi devono essere deliberati entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio al quale si riferiscono. I bilanci consuntivi devono essere deliberati entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio. Per le spese consentite dai fini istituzionali dell'Istituto, che non abbiano carattere obbligatorio, deve essere assicurata la necessaria copertura finanziaria nel bilancio preventivo e nelle note di variazione. 5. Le modalita' di formazione e deliberazione dei bilanci e delle note di variazione sono disciplinate dagli articoli 49 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 . 6. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro entro dieci giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione. 7. Fino a quando non sia scaduto il termine per la formulazione dei rilievi da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, per gli stanziamenti che hanno formato oggetto di rilievo da parte di detti Ministri, prima delle motivate decisioni definitive del consiglio di amministrazione, per le sole spese non obbligatorie, l'Istituto adotta la gestione provvisoria del bilancio deliberato dal consiglio di amministrazione, nei limiti di un dodicesimo di ogni mese, per la spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili. Gli articoli 48 , 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , sono abrogati. 8. Il costo dei servizi non rientranti nelle competenze istituzionali dell'Istituto, ma ad esso affidati per disposizione di legge o di regolamento, e a carico del bilancio dello Stato o dell'amministrazione committente.
Commentari • 2
- 1. Assegno socialeDaniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 5 ottobre 2024
Cos'è l'assegno sociale Chi ha diritto all'assegno sociale Assegno sociale: limiti di reddito Assegno sociale come fare domanda Importo dell'assegno sociale Pignoramento dell'assegno sociale La giurisprudenza sull'assegno sociale Norme sull'assegno sociale Cos'è l'assegno sociale [Torna su] L'assegno sociale consiste essenzialmente in una prestazione economica che viene erogata a seguito di domanda, a favore di coloro i quali si trovino in condizioni di particolare indigenza. E' stato introdotto dalla riforma Dini (l. n. 335/1995) e ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 1996 la vecchia pensione sociale. Ovviamente la presentazione della domanda è seguita dall'accertamento della …
Leggi di più… - 2. Assegno socialehttps://www.studiocataldi.it/
Cos'è l'assegno sociale L'assegno sociale consiste essenzialmente in una prestazione economica che viene erogata a seguito di domanda, a favore di coloro i quali si trovino in condizioni di particolare indigenza. E' stato introdotto dalla riforma Dini (l. n. 335/1995) e ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 1996 la vecchia pensione sociale. Ovviamente la presentazione della domanda è seguita dall'accertamento della sussistenza delle condizioni, che vengono rilevate valutando il reddito personale, se l'istante non è coniugato, o cumulativo con quello del coniuge, se è coniugato. Ulteriori caratteri propri dell'assegno sono che lo stesso non è reversibile, può essere erogato unicamente …
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Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/09/1999, n. 9303Provvedimento: […] In particolare, la ricorrente, dopo avere richiamato il principio sancito dall'art. 2740 c.c. circa la responsabilità del debitore per le obbligazioni assunte "con tutti i suoi beni presenti a futuri" e la inammissibilità di limitazioni di responsabilità "se non nei casi previsti dalla legge", e dopo avere rimarcato che le norme che disciplinano gestione finanziaria dell'INPS (artt. 48-51 D.P.R. n.639/70 e artt. 20 legge n.88/1989) evidenziano un unico patrimonio risultante dal bilancio, altrettanto unico, dell'ente, si duole che il Pretore di Lecce - G.E. abbia al contrario fondato la propria incompetenza sull'assunto secondo cui non vi sarebbe un unico ente, […]Leggi di più...
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- 2. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 21/04/2017, n. 170Provvedimento: […] Per ciò, come anche sancito dall'art. 20, della legge n. 88 del 1989, in ordine alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, la normativa vigente non consentiva di ritenere una mera partita di giro il ripianamento di eventuali erogazioni non dovute o comunque indebite, con conseguente interesse ad agire a tutela da parte dell'INPS. […]Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/1999, n. 8152Provvedimento: […] I ricorrenti, ricordata la regola della responsabilità patrimoniale globale del debitore a norma dell'art. 2740 cod.civ., che al 2^ comma esclude limitazioni della responsabilità, se non nei casi previsti dalla legge, rileva la unicità del bilancio e della responsabilità dell'Inps, a norma dell'art. 20 Legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Inps e dell'Inail), ente nazionale con sede in Roma e articolazioni periferiche meramente gestionali. […]Leggi di più...
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- 4. Trib. Roma, sentenza 18/04/2024, n. 6728Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II Sezione Civile Il giudice Alberto Cianfarini ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 83214.2018 del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra C.F.: , residente in [...] C.F._1 Gregorio Casinovi n. 5, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello n. 18, presso lo studio del proprio difensore l'Avv. Alfonso Quintarelli del Foro di Roma, ; Email_1 Attore Contro (C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in uno e disgiuntamente, dagli …Leggi di più...
- responsabilità contrattuale·
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