Articolo 1 della Legge 20 giugno 1958, n. 625
Articolo 2
Versione
1 luglio 1958
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1958, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1958-59, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentati alle Assemblee legislative il 29 gennaio 1958.
Entrata in vigore il 1 luglio 1958