Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1958, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1958-59, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentati alle Assemblee legislative il 29 gennaio 1958.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1958, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1958-59, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentati alle Assemblee legislative il 29 gennaio 1958.