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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 276/2022 del R.A.C.C. in data
10/02/2022, iniziata con atto di citazione notificato in data 16 febbraio '22
d a
- (C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele n. 48,
con il patrocinio dell'avv. CASUCCI ROBERTO,
ATTORE
c o n t r o
- , (C.F. ), CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA D'AZELIO, 29 40124 BOLOGNA, con il patrocinio dell'avv. VERDE MANUEL
e
- , (C.F. ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI
avente per oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria,
trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8
novembre 2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Pag. 1 per parte attrice come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “In via principale: Nel merito: Voglia il Tribunale Ill.mo, per le causali di narrativa di citazione, condannare, a favore dell'attore,
[...]
a pagare la somma di euro 7.020,88; a pagare CP_2 CP_1
la somma di euro 10.136,06. Oltre interessi dalla domanda. In subordine:
Nel merito: Voglia il Tribunale Ill.mo, per le causali di narrativa di citazione, condannare, a favore dell'attore, a pagare la Controparte_2
somma di euro 3.770,88; a pagare la somma di euro 5.443,43. CP_1
Oltre interessi”;
per parte convenuta come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “nel merito: 1) respingere integralmente la domanda
attorea per tutti i motivi di cui in narrativa e, in ogni caso, perché non
correttamente determinata nel suo ammontare. in via riconvenzionale: 1)
Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al punto 3A), che il convenuto sig.
vanta un controcredito nei confronti del sig. ; CP_1 Parte_1
per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento dell'importo
corrispondente alla diminuzione del valore di mercato degli immobili, che
risulterà all'esito di istruttoria;
il tutto rideterminato secondo i termini di cui
alla convenzione privata del 9.01.2012 2) Accertare e dichiarare, per i motivi
di cui al punto 3B), che il convenuto sig. vanta un CP_1
controcredito nei confronti del sig. ; per l'effetto, condannare Parte_1
quest'ultimo al pagamento del 50% dei suddetti frutti civili/indennità di
occupazione non goduti, a decorrere dalla data degli atti di intervento spiegati dagli istituti di credito garantiti, per l'importo che risulterà all'esito
di istruttoria, oltre interessi, il tutto rideterminato secondo i termini di cui
alla convenzione privata del 9.01.2012; ovvero - in subordine - accertare e
dichiarare che il convenuto sig. vanta un controcredito nei CP_1
confronti del sig. per i motivi di cui al punto 3B); per Parte_1
l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento del 50% dei suddetti frutti
Pag. 2 civili/indennità di occupazione a decorrere dalla data degli atti di intervento
spiegati dagli istituti di credito garantiti, a titolo di perdita di chance, il tutto
sempre rideterminato secondo i termini di cui alla convenzione privata del
9.01.2012 3) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al punto 3C), che il
convenuto sig. vanta un controcredito nei confronti del sig. CP_1
, corrispondente agli importi assegnati ai creditori all'esito Parte_1
delle procedure esecutive in essere sugli immobili del Sig. ; il CP_1
tutto rideterminato secondo i termini di cui alla convenzione privata del
9.01.2012”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione del 31 gennaio 2022, conveniva Parte_1
in giudizio e innanzi al Tribunale di Controparte_2 CP_1
Pordenone, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito:
Voglia il Tribunale Ill.mo per le causali di cui in narrativa, condannare, a favore dell'attore, a pagare la somma di euro 7.020,88 Controparte_2
e a pagare la somma di euro 10.136,06”. CP_1
Si costituiva in giudizio il sig. , chiedendo a sua volta CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: 1) accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, per mancato
esperimento della negoziazione assistita obbligatoria;
nel merito:1)
respingere integralmente la domanda attorea per tutti i motivi di cui in
narrativa e, in ogni caso, perché non correttamente determinata nel suo
ammontare. In via riconvenzionale:1) Accertare e dichiarare, per i motivi di
cui al punto 3A), che il convenuto sig. vanta un controcredito CP_1
nei confronti del sig. ; per l'effetto, condannare quest'ultimo Parte_1
al pagamento dell'importo corrispondente alla diminuzione del valore di
Pag. 3 mercato degli immobili, che ci si riserva di successivamente quantificare in
prefiggendo termine;
il tutto rideterminato secondo i termini di cui alla
convenzione privata del 9.01.2012 2) Accertare e dichiarare, per i motivi di
cui al punto 3B), che il convenuto sig. vanta un controcredito CP_1
nei confronti del sig. ; per l'effetto, condannare quest'ultimo Parte_1
al pagamento del 50% dei suddetti frutti civili/indennità di occupazione a
decorrere dalla data degli atti di intervento spiegati dagli istituti di credito
garantiti, che ci riserva di successivamente quantificare in prefiggendo termine, in ogni caso tenuto conto dei valori dell'Osservatorio del Mercato
immobiliare, oltre interessi, il tutto rideterminato secondo i termini di cui
alla convenzione privata del 9.01.2012; ovvero - in subordine - accertare e
dichiarare che il convenuto sig. vanta un controcredito nei CP_1
confronti del sig. ; per l'effetto, condannare quest'ultimo al Parte_1
pagamento del 50% dei suddetti frutti civili/indennità di occupazione a
decorrere dalla data degli atti di intervento spiegati dagli istituti di credito
garantiti, a titolo di perdita di chance, il tutto sempre rideterminato secondo
i termini di cui alla convenzione privata del 9.01.2012 3) Accertare e
dichiarare, per i motivi di cui al punto 3C), che il convenuto sig. CP_1
vanta un controcredito nei confronti del sig. ,
[...] Parte_1
corrispondente all'importo che sarà assegnato dagli istituti di credito garantiti all'esito delle procedure esecutive in essere sugli immobili del Sig.
; il tutto rideterminato secondo i termini di cui alla convenzione CP_1
privata del 9.01.2012. in ogni caso: 1) Con vittoria delle spese, competenze
onorari, 15% spese generali e CPA. Con espressa riserva di avvalersi dei diritti previsti dall'art. 183 c.p.c., quindi di precisare e modificare le
domande, capitolare le prove per testimoni, indicare i testi, richiedere la
CTU e produrre documenti in prefiggendo temine”.
Non si costituiva, invece, venendo dichiarato Controparte_2
contumace.
Pag. 4 Alla prima udienza il Giudice prendeva atto della fondatezza dell'eccezione di improcedibilità tempestivamente formulata, rinviando così la causa per l'espletamento della negoziazione assistita la quale, pur esperita,
aveva esito negativo.
Seguivano una serie di differimenti dell'udienza successiva senza sostanziale attività processuale fino a quando, all'udienza del 26 gennaio
2024, lo scrivente Giudice subentrato nel frattempo al dott. G. Appierto, su richiesta delle parti concedeva termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Entrambe le parti depositavano la prima memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c., mentre la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva depositata solo da parte attrice. Nessuna delle parti chiedeva l'ammissione di istanze istruttorie.
All'udienza del 28 maggio 2024 il G.I., ritenuta la causa documentalmente istruita, disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 novembre 2024, da tenersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
In tale occasione entrambe le parti costituite depositavano note di trattazione scritta, precisando le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e chiedendo congiuntamente la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda come formulata da parte attrice appare fondata e va,
pertanto, accolta per le ragioni di seguito indicate.
Premesso che in data 9 gennaio 2012 parte attrice e i convenuti sottoscrivevano in Pordenone una convenzione (cfr. doc. 1 di parte attrice).
In premessa le parti precisavano di aver sottoscritto in pari data un accordo
quadro di disciplina della Manovra finanziaria Funzionale al Piano di
Risanamento di , accordo allegato alla convenzione e Parte_2
depositato quale doc. 2 da parte attrice. I sottoscrittori precisavano di essersi
impegnati a prestare fideiussione a favore degli istituti bancari sottoscrittori
Pag. 5 dell'accordo medesimo fino alla concorrenza di euro 4.784.719,00.
Precisavano altresì che le quote di partecipazione alla società
[...]
dei sottoscritti fideiussori sono le seguenti: Parte_2 CP_2
20,89%, 2,65% 10,31% che ha delega per la Parte_1 CP_1
gestione degli affari del padre titolare di quote pari al 19,85% e Parte_3
così complessivamente 30,16%.
Al punto 2 della convenzione così veniva pattuito nella denegata
ipotesi di escussione, da parte degli istituti di credito firmatari dell'accordo,
di uno o più dei sottoscritti fideiussori, tutti i sottoscritti si impegnano a concorrere all'eventuale esborso subito dal fideiussore escusso
proporzionalmente alla percentuale delle rispettive quote nella società
[...]
. Considerando anche la rappresentanza di Parte_2 CP_1
del padre , cosicché la sua percentuale di partecipazione sarà pari alla Pt_3
quota detenuta dallo stesso e dal padre . Pt_3
Il finanziamento (mutuo), pari a euro 4.000.000, veniva concesso alla società da CA Mediocredito del Friuli Venezia Parte_2
Giulia, prestito che veniva in effetti garantito da fideiussioni rilasciate da
, e (cfr. artt. 5 e 6 del cit. doc. 2) Parte_1 CP_1 CP_2
fino alla concorrenza di euro 4.784.71900.
Nulla veniva rimborsato alle banche dal debitore principale
[...]
], dichiarato fallito dal Tribunale di Pordenone. Parte_2
Nel prosieguo con atto 30 maggio 2017 CA Mediocredito del Friuli
Venezia Giulia cedeva i crediti di cui al citato atto di finanziamento a Eagle
spv srl, che otteneva il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n
1442/2017 del Tribunale di Pordenone, decreto ottenuto sia contro l'attore sia contro i convenuti.
In forza di tale decreto, dopo la notifica di un atto di precetto Eagle
spv pignorava fino alla concorrenza di 1/5 un credito di lavoro insinuato
Pag. 6 dall'attore nel (già ) (cfr. doc. 3 Controparte_3 Parte_2
di parte attrice).
L'attore era stato ammesso allo stato passivo del , CP_3
per quel che rileva in via privilegiata ex art 2751 bis n 1, per euro 330.538,42
(cfr. doc.
4 - stato passivo di parte attrice).
A seguito della ordinanza di assegnazione (cfr. doc. 5 di parte attrice)
a Eagle spv veniva attribuita la somma di euro 13.392,63.
A ER CA PA che aveva acquisito il credito di DI GR
DR PA la medesima ordinanza attribuiva la somma di euro 4.655,91.
Complessivamente, sia pure con attribuzione esecutiva, l'attore,
quindi, risulta aver pagato la somma di euro 18.048,54, mentre doveva pagare la percentuale del 4,93% della medesima somma, e cioè euro 891,60.
L'azione esperita dall'attore è azione di regresso ex art. 1954 c.c. del fideiussore che ha pagato, ancorché parzialmente, nei confronti degli altri fideiussori (cfr. Cass. civ. 7279/2021 secondo cui “l'azione di regresso spetta
pure al condebitore che abbia pagato solo parzialmente il debito solidale,
sempre che la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni e nei limiti di tale eccedenza”).
L'azione appare conforme al testo della convenzione (cfr. doc. 1 di parte attrice) al cui art. 2, come già scritto, era previsto che “nella denegata
ipotesi di escussione da parte degli istituti di credito firmatari dell'accordo,
di uno più dei sottoscritti fideiussori, tutti i sottoscritti si impegnano a concorrere all'eventuale esborso subito dal fideiussore escusso
proporzionalmente alla percentuale delle rispettive quote nella società
[...]
, considerando anche la rappresentanza di del Parte_2 CP_1
padre , cosicché la sua percentuale di partecipazione sarà pari Parte_3
alla quota detenuta dallo stesso e dal padre ”. Pt_3
Stando alla convenzione privata deve rimborsare CP_2
all'attore la percentuale del 38,90%, della suindicata complessiva somma, e
Pag. 7 cioè euro 7.020,88, mentre deve rimborsare all'attore la CP_1
percentuale del 56,16% pari a euro 10.136,06.
Le deduzioni [e di conseguenza gli asseriti controcrediti vantati nei confronti della parte di parte convenuta appaiono, Pt_1 CP_1
invece, infondate in quanto non sorrette da argomentazioni giuridiche condivisibili e ciò per le seguenti ragioni:
1) le plurime azioni esecutive, peraltro non ancora definite, a cui è
stato sottoposto il convenuto non sono certo state promosse dal CP_1
ma bensì da istituti di credito che vanta(va)no crediti nei confronti Pt_1
del debitore principale;
Parte_2
2) alcune di queste azioni esecutive, tra l'altro, risultano promosse da
(creditore con ipoteca di primo grado), Controparte_4
istituto rispetto al quale il non ha assunto alcun obbligo quale co- Pt_1
fideiussore;
3) l'ipoteca giudiziale per euro 621.000 a favore DI GR
DR (creditore di secondo grado) e l'ipoteca giudiziale per euro
1.500.000,00 su capitale di euro 4.000,000 a favore AQ IT RV
(creditore di terzo grado) risultano iscritte [come sui beni di CP_1
anche sui beni di , quale co-fideiussore (cfr. docc. 7, 8 e 9 di Parte_1
parte attrice).
In altri termini dai documenti dimessi dal convenuto costituito, si rileva che allo stato non vi è stato alcun esborso, quindi, non vi è stato alcun effettivo pagamento, a seguito delle azioni promosse contro i convenuti;
non vi sono stati pagamenti neppure coattivi da parte dei due convenuti.
Complessivamente, sia pure con attribuzione esecutiva, l'attore ha pagato-esborso, la somma di euro 18.048,54.
Ai sensi dell'articolo 1299, comma 1, c.c., può agire in regresso soltanto il condebitore che ha pagato almeno parzialmente il debito solidale,
Pag. 8 esborso non sostenuto da nessuno dei due convenuti, bensì, finora, dal solo
. Parte_1
La domanda riconvenzionale come formulata dal convenuto CP_1
(con rifermento al valore di mercato degli immobili pignorati, alla
[...]
perdita dei frutti civili, alla perdita di chance, e, infine, al danno futuro) è
completamente destituita di alcun fondamento, non fosse altro perché non è
da dato comprendere [in verità neppure il patrocinio di parte convenuta è
chiaro sul punto] sulla scorta di quale norma, e prima ancora di quale condotta eventualmente tenuta dal lo stesso sarebbe chiamato a Pt_1
risarcire o, comunque, a corrispondere alcunché a favore del convenuto.
Per quanto concerne l'eccezione del convenuto costituito relativamente al quantum della pretesa attorea, si osserva che le quote di partecipazione del debito (di , e ) CP_2 Parte_1 CP_1
della società sono le seguenti: : 38,90 %; Parte_2 CP_2
Termini : 4,93 %; ID : 56,16%. Il calcolo delle percentuali di Pt_1 CP_1
responsabilità economica è stato fatto, a ragione, da parte attrice aumentando proporzionalmente la quota di ciascuno per arrivare così al 100%.
Conclusivamente deve pagare all'attore la somma di CP_1
euro 10.136,06, deve pagare all'attore la somma di euro CP_2
7.020,88, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale come formulata da perché palesemente infondata (oltre che generica CP_1
e non dimostrata), non avendo minimamente ipotecato e Parte_1
pignorato i beni dei convenuti, essendo del tutto estraneo alle esecuzioni promosse contro gli stessi.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza delle parti convenute, e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
37 del 2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che
Pag. 9 giustifichino il discostarsi dai valori medi, con riferimento allo scaglione di riferimento.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, la domanda come formulata da parte attrice e per l'effetto condanna a pagare CP_1
all'attore la somma di euro 10.136,06, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo, e condanna a pagare all'attore la somma di Controparte_2
euro 7.020,88, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;
2) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande riconvenzionali come svolte dal convenuto nei confronti dell'attore;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 362,07 per esborsi e in euro 5.077,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del
2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 2 febbraio 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
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