Articolo 1000 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 1000. Cessazione dell'appartenenza al complemento 1. L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di eta':
((a) Esercito italiano: 55 anni;)) ((b) Marina militare: 55 anni;)) ((c) Aeronautica militare:
1) ruolo naviganti:
1.1) ufficiali inferiori: 45 anni;
1.2) ufficiali superiori: 52 anni;
2) tutti gli altri ruoli: 55 anni;))
d) Arma dei carabinieri: sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.
2. Per gli ufficiali inferiori e superiori dell'Aeronautica militare del ruolo naviganti i predetti limiti di eta' si applicano soltanto se gli stessi si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1001, comma 2.
3. L'ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di eta', e' riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento e' collocato nella riserva di complemento.
4. Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'.
5. L'ufficiale o il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nei commi precedenti, se e' riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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