Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
>
Versione
9 febbraio 2013
9 febbraio 2013
>
Versione
7 luglio 2017
7 luglio 2017
>
Versione
20 febbraio 2020
20 febbraio 2020
Art. 1000. Cessazione dell'appartenenza al complemento 1. L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di eta':
((a) Esercito italiano: 55 anni;)) ((b) Marina militare: 55 anni;)) ((c) Aeronautica militare:
1) ruolo naviganti:
1.1) ufficiali inferiori: 45 anni;
1.2) ufficiali superiori: 52 anni;
2) tutti gli altri ruoli: 55 anni;))
d) Arma dei carabinieri: sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.
2. Per gli ufficiali inferiori e superiori dell'Aeronautica militare del ruolo naviganti i predetti limiti di eta' si applicano soltanto se gli stessi si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1001, comma 2.
3. L'ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di eta', e' riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento e' collocato nella riserva di complemento.
4. Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'.
5. L'ufficiale o il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nei commi precedenti, se e' riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.
((a) Esercito italiano: 55 anni;)) ((b) Marina militare: 55 anni;)) ((c) Aeronautica militare:
1) ruolo naviganti:
1.1) ufficiali inferiori: 45 anni;
1.2) ufficiali superiori: 52 anni;
2) tutti gli altri ruoli: 55 anni;))
d) Arma dei carabinieri: sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.
2. Per gli ufficiali inferiori e superiori dell'Aeronautica militare del ruolo naviganti i predetti limiti di eta' si applicano soltanto se gli stessi si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1001, comma 2.
3. L'ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di eta', e' riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento e' collocato nella riserva di complemento.
4. Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'.
5. L'ufficiale o il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nei commi precedenti, se e' riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.
Giurisprudenza • 20
- 1. Trib. Nola, sentenza 24/04/2025, n. 889Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 24-4-2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. r. g. 2296/2023 TRA Parte_1 (19-6-1985), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Giuliano, e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti Ricorrente E CP_1 in persona del l.r.p.t., rappresentate e difesa dall'Avv. Giuliana Cavalcanti, e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti Resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO …Leggi di più...
- annullamento ordinanza ingiunzione·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- spese processuali·
- prescrizione interrotta·
- mancato versamento ritenute previdenziali·
- art. 127 ter c.p.c.·
- art. 2, comma 1 bis D.L. 463/1983