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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/05/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappala' consigliere dott. Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 508/2022 R.G., iscritta a ruolo l'8 luglio 2022, posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 29 gennaio 2025, sostitutiva dell'udienza del 16 gennaio 20255, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c., vertente
TRA
, C.F. rappresenta e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppa Abate ( ) del Foro di Messina per C.F._2
procura in atti,
appellante
contro
, (Cod. fisc.: ), in persona del Sindaco pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Messina, Piazza Unione Europea, presso l'Avvocatura Comunale sita in Palazzo Zanca, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Letizia Saccà (Cod. fisc.: , giusta procura spillata in C.F._3
calce alla comparsa,
appellato
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. (lesioni personali) -
appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 294/2022.
Motivi della decisione
1. Come si legge nella sentenza del Tribunale di Messina 16 febbraio 2022, n.
294, oggetto di impugnazione, “con atto di citazione del 4 settembre 2017,
ritualmente notificato, spiegava domanda contro il Parte_1
al fine di vederlo condannare al risarcimento del danno Controparte_2
alla persona occorsole in data 07.11.2016, quando, all'interno del cimitero sito in
Messina, vill. S. Stefano Briga, era inciampata in dei fili, non segnalati e non
visibili, che la facevano cadere rovinosamente a terra;
riferiva che la richiesta di
risarcimento inoltrata al era rimasta senza esito, sicchè Controparte_2
formulava domanda di risarcimento del danno in questa sede. Con vittoria di
spese e compensi. Si costituiva il che chiedeva il rigetto della Controparte_2
domanda, con vittoria di spese”.
2. Con la citata sentenza, il Tribunale adìto ha rigettato la domanda attorea,
con conseguente regime delle spese di lite, così – in sintesi – motivando: “Nel
caso di specie, l'attrice, ha affermato di essere caduta a causa di “fili, non
segnalati e non visibili”; ora, in primo luogo, l'attrice non riferisce quale sia stata
la condotta omissiva da parte del non avendo riferito nemmeno in che CP_2
orario sarebbe avvenuto l'incidente occorso;
non risulta per altro, che l'area
avesse elementi di copertura, quali alberi o foglie, strutture elevate (circostanza neanche dedotta). Anzi, dalle stesse fotografie prodotte in atti non si evince
neanche alcun elemento che potesse impedire la visibilità dei fili suddetti (per tale
ragione non si è ritenuto di dovere procedere ad alcuna istruttoria). (…). Ne viene
che, le condizioni di completa visibilità della strada, l'insussistenza di ostacoli alla
visione dei fili suddetti, in uno con l' ampiezza dello stesso, alla luce della
suddetta giurisprudenza, determinano a parere dell'Ufficio l'esclusione della
responsabilità nei confronti del convenuto, atteso che, appunto, la CP_2
concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità
dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di
manutenzione della strada pubblica”.
3. Avverso tale pronuncia di rigetto la signora ha proposto appello, Pt_2
chiedendone l'integrale riforma, con l'accoglimento della domanda risarcitoria,
nella misura di “€ 12.530,93, ovvero in quell'altro importo che verrà determinato
in corso di causa, in seguito alla CTU medico legale, oltre rivalutazione ed
interessi”, e chiedendo anche l'ammissione della prova testimoniale disattesa in primo grado. IN via preliminare, ha chiesto dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado, posto che il Giudice non ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e, malgrado ciò, ha deciso la causa nel merito.
Ha resistito il chiedendo il rigetto del gravame. CP_2
4. Il motivo di gravame inerente la dedotta nullità della sentenza del Tribunale
è fondata.
Risulta in atti che all'udienza del'8 febbraio 2019 il giudice istruttore ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 c.p.c., rinviando puramente e semplicemente all'udienza del 16 ottobre 2019, la quale è stata poi via via rinviata
(sia per carico del ruolo che per l'emergenza da pandemia Covid-19) sino all'udienza del 16 febbraio 2022 “per i medesimi incombenti”.
A tale udienza, sen za che il giudice avesse invitato le parti a precisare le conclusioni e assegnare loro i termini ex art. 190 c.p.c. ovvero termini a ritroso per la decisione, ha emesso – con contestuale deposito della motivazione - la sentenza oggetto di gravame.
Ne deriva la nullità della stessa per violazione del diritto di difesa (cfr. Cass.13
agosto 2018, n. 20732), senza rimessione della causa al primo giudice, dovendo questa Corte decidere nel merito sulla domanda risarcitoria proposta innanzi al
Tribunale dalla signora tenuto conto delle deduzioni difensive dell'Ente Pt_2
convenuto.
5. Passando al merito della controversia, è opportuno ricordare in diritto che la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare in più occasioni (v. ex multis,
Cass. 19 dicembre 2022, n. 37059, in continuità con Cass. S.U. 30 giugno 2022,
n. 20943) che:
1. ove sia dedotta la responsabilità del custode (Ente pubblico o privato) in conseguenza del cattivo stato di manutenzione di un bene di quest'ultimo
(es., per la caduta di un pedone per una buca stradale), l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c., posto che (Cass. 20 novembre 2009, n. 24529) l'ente proprietario del manufatto si presume responsabile, ai sensi di tale norma dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa.
2. un siffatto tipo di responsabilità ha natura oggettiva, discendendo dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno;
3. tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia esclusivamente nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa in custodia;
4. residua a carico del custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito o da un fatto naturale (es. una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario: Cass. 11 marzo 2021, n. 6826; Cass. 29
marzo 2007, n. 7763) o dal fatto di un terzo o della stessa vittima, senza che possano rilevare altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura
"insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, la c.d. insidia o trabocchetto, trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.;
5. al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare in un duplice senso: o come fatto integrante fortuito, sovrapponendosi al modo di essere della cosa e ponendosi essa stessa all'origine del danno,
interrompendo la serie causale riconducibile alla cosa, degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno (cfr. in motivazione, ex multis, Cass. n. 25837/2017; Cass. n. 26524/2020 e Cass. n. 4035/2021); ovvero, in mancanza di tali caratteristiche, all'interno del paradigma dell'art. 1227 c.c.
(operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità
extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Infatti (ed è, come si vedrà, l'ipotesi in esame), la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale,
fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque,
la responsabilità del custode (Cass. 9 maggio 2024, n. 12663).
6. Tenendo conto dei superiori principi indiritto, ritiene la Corte che, alla luce delle palesi emergenze fattuali, non possa che affermarsi come, ferma restando l'astratta responsabilità ex art. 2051 c.c. del per l'anomalia della cosa in CP_2
custodia, la condotta imprudente della danneggiata, nel contesto delle condizioni di tempo, luminosità e luogo, lungi dal costituire un mero evento di corresponsabilità, è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore,
che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca: ne consegue che la cosa stessa è degradata al rango di mera occasione dell'evento di danno (cfr. Cass. 20 luglio 2023, n. 21675). Ciò alla luce del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. 17 novembre 2021, n. 34886).
6.1 - Infatti, le foto “al momento dell'incidente” prodotte dalla stessa attrice documentano obiettivamente che i fili elettrici che attraversavano trasversalmente la stradina tra le tombe percorsa dalla , appoggiati sul Pt_2
fondo cementato, erano palesemente visibili e percepibili con un minimo di diligenza, non rispondendo al vero che, come sostenuto dall'attrice/appellante,
avessero “un colore identico e simili alle anomalie del piano di calpestio che li
rendevano perfettamente confondibili con lo stesso”. La traccia del filo, invero, è
chiaramente diversa dalla pur presente minima fratturazione del fondo stradale,
non richiedendo particolare attenzione per evitarne il pericolo.
6.2 - In tale contesto probatorio, non é necessario (per le evidenti emergenti dalle stesse foto allegate dall'appellante) ammettere l'invocata prova testimoniale che, sul punto delle modalità del sinistro, si limita alla circostanza (in parte valutativa e, comunque, smentita per tabulas) secondo cui ella sarebbe
“inciampata in dei fili, non segnalati e non visibili”.
6.3 – Ne consegue che la domanda risarcitoria va integralmente rigettata, con assorbimento di ogni altra questione e deduzione.
7. Tenuto conto dell'esito del giudizio e della nullità della sentenza di primo grado, occorre liquidare le spese di lite sia del primo che di questo grado, in base al principio della soccombenza, nella seguente misura, tenuto conto del valore della causa e dell'oggetto della stessa:
A) primo grado: nella misura media, in € 4.835,00 per compensi (fase di studio
€ 875,00, fase introduttiva € 740,00, fase di trattazione € 1.120,00 al minimo, per assenza di istruttoria, fase decisoria € 1.620,00), oltre spese generali al 15 %,
c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati
B) secondo grado: nella misura media, in € 4.888,00 per compensi (fase di studio € 1.134,00, fase introduttiva € 921,00, fase di trattazione € 922,00 al minimo, per assenza di istruttoria, fase decisoria € 1.911,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM
55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 508 /2022 RG, sull'appello proposto da contro avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Messina n. 394/2022: 1. accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2. rigetta nel merito le domande risarcitorie originariamente proposte dalla
; Pt_2
3. condanna la a pagare al le spese di lite, Pt_2 Controparte_2
liquidate per il primo grado in € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, e per il secondo grado in € 4.888,00 per compensi,
oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 30 aprile 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappala' consigliere dott. Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 508/2022 R.G., iscritta a ruolo l'8 luglio 2022, posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 29 gennaio 2025, sostitutiva dell'udienza del 16 gennaio 20255, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c., vertente
TRA
, C.F. rappresenta e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppa Abate ( ) del Foro di Messina per C.F._2
procura in atti,
appellante
contro
, (Cod. fisc.: ), in persona del Sindaco pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Messina, Piazza Unione Europea, presso l'Avvocatura Comunale sita in Palazzo Zanca, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Letizia Saccà (Cod. fisc.: , giusta procura spillata in C.F._3
calce alla comparsa,
appellato
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. (lesioni personali) -
appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 294/2022.
Motivi della decisione
1. Come si legge nella sentenza del Tribunale di Messina 16 febbraio 2022, n.
294, oggetto di impugnazione, “con atto di citazione del 4 settembre 2017,
ritualmente notificato, spiegava domanda contro il Parte_1
al fine di vederlo condannare al risarcimento del danno Controparte_2
alla persona occorsole in data 07.11.2016, quando, all'interno del cimitero sito in
Messina, vill. S. Stefano Briga, era inciampata in dei fili, non segnalati e non
visibili, che la facevano cadere rovinosamente a terra;
riferiva che la richiesta di
risarcimento inoltrata al era rimasta senza esito, sicchè Controparte_2
formulava domanda di risarcimento del danno in questa sede. Con vittoria di
spese e compensi. Si costituiva il che chiedeva il rigetto della Controparte_2
domanda, con vittoria di spese”.
2. Con la citata sentenza, il Tribunale adìto ha rigettato la domanda attorea,
con conseguente regime delle spese di lite, così – in sintesi – motivando: “Nel
caso di specie, l'attrice, ha affermato di essere caduta a causa di “fili, non
segnalati e non visibili”; ora, in primo luogo, l'attrice non riferisce quale sia stata
la condotta omissiva da parte del non avendo riferito nemmeno in che CP_2
orario sarebbe avvenuto l'incidente occorso;
non risulta per altro, che l'area
avesse elementi di copertura, quali alberi o foglie, strutture elevate (circostanza neanche dedotta). Anzi, dalle stesse fotografie prodotte in atti non si evince
neanche alcun elemento che potesse impedire la visibilità dei fili suddetti (per tale
ragione non si è ritenuto di dovere procedere ad alcuna istruttoria). (…). Ne viene
che, le condizioni di completa visibilità della strada, l'insussistenza di ostacoli alla
visione dei fili suddetti, in uno con l' ampiezza dello stesso, alla luce della
suddetta giurisprudenza, determinano a parere dell'Ufficio l'esclusione della
responsabilità nei confronti del convenuto, atteso che, appunto, la CP_2
concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità
dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di
manutenzione della strada pubblica”.
3. Avverso tale pronuncia di rigetto la signora ha proposto appello, Pt_2
chiedendone l'integrale riforma, con l'accoglimento della domanda risarcitoria,
nella misura di “€ 12.530,93, ovvero in quell'altro importo che verrà determinato
in corso di causa, in seguito alla CTU medico legale, oltre rivalutazione ed
interessi”, e chiedendo anche l'ammissione della prova testimoniale disattesa in primo grado. IN via preliminare, ha chiesto dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado, posto che il Giudice non ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e, malgrado ciò, ha deciso la causa nel merito.
Ha resistito il chiedendo il rigetto del gravame. CP_2
4. Il motivo di gravame inerente la dedotta nullità della sentenza del Tribunale
è fondata.
Risulta in atti che all'udienza del'8 febbraio 2019 il giudice istruttore ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 c.p.c., rinviando puramente e semplicemente all'udienza del 16 ottobre 2019, la quale è stata poi via via rinviata
(sia per carico del ruolo che per l'emergenza da pandemia Covid-19) sino all'udienza del 16 febbraio 2022 “per i medesimi incombenti”.
A tale udienza, sen za che il giudice avesse invitato le parti a precisare le conclusioni e assegnare loro i termini ex art. 190 c.p.c. ovvero termini a ritroso per la decisione, ha emesso – con contestuale deposito della motivazione - la sentenza oggetto di gravame.
Ne deriva la nullità della stessa per violazione del diritto di difesa (cfr. Cass.13
agosto 2018, n. 20732), senza rimessione della causa al primo giudice, dovendo questa Corte decidere nel merito sulla domanda risarcitoria proposta innanzi al
Tribunale dalla signora tenuto conto delle deduzioni difensive dell'Ente Pt_2
convenuto.
5. Passando al merito della controversia, è opportuno ricordare in diritto che la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare in più occasioni (v. ex multis,
Cass. 19 dicembre 2022, n. 37059, in continuità con Cass. S.U. 30 giugno 2022,
n. 20943) che:
1. ove sia dedotta la responsabilità del custode (Ente pubblico o privato) in conseguenza del cattivo stato di manutenzione di un bene di quest'ultimo
(es., per la caduta di un pedone per una buca stradale), l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c., posto che (Cass. 20 novembre 2009, n. 24529) l'ente proprietario del manufatto si presume responsabile, ai sensi di tale norma dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa.
2. un siffatto tipo di responsabilità ha natura oggettiva, discendendo dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno;
3. tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia esclusivamente nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa in custodia;
4. residua a carico del custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito o da un fatto naturale (es. una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario: Cass. 11 marzo 2021, n. 6826; Cass. 29
marzo 2007, n. 7763) o dal fatto di un terzo o della stessa vittima, senza che possano rilevare altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura
"insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, la c.d. insidia o trabocchetto, trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.;
5. al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare in un duplice senso: o come fatto integrante fortuito, sovrapponendosi al modo di essere della cosa e ponendosi essa stessa all'origine del danno,
interrompendo la serie causale riconducibile alla cosa, degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno (cfr. in motivazione, ex multis, Cass. n. 25837/2017; Cass. n. 26524/2020 e Cass. n. 4035/2021); ovvero, in mancanza di tali caratteristiche, all'interno del paradigma dell'art. 1227 c.c.
(operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità
extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Infatti (ed è, come si vedrà, l'ipotesi in esame), la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale,
fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque,
la responsabilità del custode (Cass. 9 maggio 2024, n. 12663).
6. Tenendo conto dei superiori principi indiritto, ritiene la Corte che, alla luce delle palesi emergenze fattuali, non possa che affermarsi come, ferma restando l'astratta responsabilità ex art. 2051 c.c. del per l'anomalia della cosa in CP_2
custodia, la condotta imprudente della danneggiata, nel contesto delle condizioni di tempo, luminosità e luogo, lungi dal costituire un mero evento di corresponsabilità, è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore,
che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca: ne consegue che la cosa stessa è degradata al rango di mera occasione dell'evento di danno (cfr. Cass. 20 luglio 2023, n. 21675). Ciò alla luce del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. 17 novembre 2021, n. 34886).
6.1 - Infatti, le foto “al momento dell'incidente” prodotte dalla stessa attrice documentano obiettivamente che i fili elettrici che attraversavano trasversalmente la stradina tra le tombe percorsa dalla , appoggiati sul Pt_2
fondo cementato, erano palesemente visibili e percepibili con un minimo di diligenza, non rispondendo al vero che, come sostenuto dall'attrice/appellante,
avessero “un colore identico e simili alle anomalie del piano di calpestio che li
rendevano perfettamente confondibili con lo stesso”. La traccia del filo, invero, è
chiaramente diversa dalla pur presente minima fratturazione del fondo stradale,
non richiedendo particolare attenzione per evitarne il pericolo.
6.2 - In tale contesto probatorio, non é necessario (per le evidenti emergenti dalle stesse foto allegate dall'appellante) ammettere l'invocata prova testimoniale che, sul punto delle modalità del sinistro, si limita alla circostanza (in parte valutativa e, comunque, smentita per tabulas) secondo cui ella sarebbe
“inciampata in dei fili, non segnalati e non visibili”.
6.3 – Ne consegue che la domanda risarcitoria va integralmente rigettata, con assorbimento di ogni altra questione e deduzione.
7. Tenuto conto dell'esito del giudizio e della nullità della sentenza di primo grado, occorre liquidare le spese di lite sia del primo che di questo grado, in base al principio della soccombenza, nella seguente misura, tenuto conto del valore della causa e dell'oggetto della stessa:
A) primo grado: nella misura media, in € 4.835,00 per compensi (fase di studio
€ 875,00, fase introduttiva € 740,00, fase di trattazione € 1.120,00 al minimo, per assenza di istruttoria, fase decisoria € 1.620,00), oltre spese generali al 15 %,
c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati
B) secondo grado: nella misura media, in € 4.888,00 per compensi (fase di studio € 1.134,00, fase introduttiva € 921,00, fase di trattazione € 922,00 al minimo, per assenza di istruttoria, fase decisoria € 1.911,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM
55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 508 /2022 RG, sull'appello proposto da contro avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Messina n. 394/2022: 1. accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2. rigetta nel merito le domande risarcitorie originariamente proposte dalla
; Pt_2
3. condanna la a pagare al le spese di lite, Pt_2 Controparte_2
liquidate per il primo grado in € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, e per il secondo grado in € 4.888,00 per compensi,
oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 30 aprile 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)