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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/03/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 10725/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 04/03/2025, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10725 /2024 R.G PREVIDENZA
TRA
e , nella qualità di eredi del sig. Parte_1 Parte_2 Per_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. CANTIELLO ANDREA
[...]
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario delegato, Dott. IOVINE
ROBERTO
RESISTENTE fatto e diritto
Con ricorso depositato il 05/09/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno esposto che con decreto di omologa emesso dal giudice del lavoro il proprio dante causa aveva ottenuto il riconoscimento del suo stato invalidante utile al conseguimento della prestazione: indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa del
CP_ 22.12.2022; che il decreto di omologa era stato notificato all' e nulla avevano ottenuto quanto al pagamento dei ratei, pur possedendo il dante causa i requisiti richiesti dalla legge e malgrado la successiva domanda di pagamento dei ratei del 17.4.2024, proposta
1 dagli eredi con il modello AP23. Ciò premesso, gli istanti nella qualità hanno chiesto il riconoscimento in loro favore del diritto alla corresponsione dei ratei della prestazione oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito deducendo di avere CP_1
adempiuto alla liquidazione della prestazione.
All'odierna udienza cartolare, sulle note di trattazione scritta delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Gli istanti hanno dedotto e documentato che il proprio dante causa aveva ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione assistenziale;
hanno dedotto di avere notificato tale decreto all' e di non avere CP_1
ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi, malgrado la notifica del decreto di omologa e successiva domanda di pagamento dei ratei da parte degli eredi.
Questo Giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come ammesso dalla difesa CP_ attorea e come documentalmente provato dall' ; pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a
2 contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento dei ratei determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Quanto alle spese, risulta documentalmente che il riconoscimento della prestazione principale oggetto del presente giudizio da parte dell' è avvenuto il 15.12.2023 (v. CP_1
modello Te08, in atti) ma il pagamento dei ratei è avvenuto solo nel mese di settembre
2024.
Pertanto, considerato che la prestazione per cui è causa è stata liquidata, nella misura
CP_ dovuta, solo di recente in corso di causa l , per il principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento di metà compensi di lite, liquidati come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la restante parte delle spese va compensata in mancanza di prova della previa notifica del decreto di
3 omologa e del modello ap70
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_ b) condanna l al pagamento di ½ delle spese di lite che liquida in euro 650,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione;
c) compensa le restanti spese
Aversa 05/03/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 04/03/2025, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10725 /2024 R.G PREVIDENZA
TRA
e , nella qualità di eredi del sig. Parte_1 Parte_2 Per_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. CANTIELLO ANDREA
[...]
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario delegato, Dott. IOVINE
ROBERTO
RESISTENTE fatto e diritto
Con ricorso depositato il 05/09/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno esposto che con decreto di omologa emesso dal giudice del lavoro il proprio dante causa aveva ottenuto il riconoscimento del suo stato invalidante utile al conseguimento della prestazione: indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa del
CP_ 22.12.2022; che il decreto di omologa era stato notificato all' e nulla avevano ottenuto quanto al pagamento dei ratei, pur possedendo il dante causa i requisiti richiesti dalla legge e malgrado la successiva domanda di pagamento dei ratei del 17.4.2024, proposta
1 dagli eredi con il modello AP23. Ciò premesso, gli istanti nella qualità hanno chiesto il riconoscimento in loro favore del diritto alla corresponsione dei ratei della prestazione oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito deducendo di avere CP_1
adempiuto alla liquidazione della prestazione.
All'odierna udienza cartolare, sulle note di trattazione scritta delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Gli istanti hanno dedotto e documentato che il proprio dante causa aveva ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione assistenziale;
hanno dedotto di avere notificato tale decreto all' e di non avere CP_1
ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi, malgrado la notifica del decreto di omologa e successiva domanda di pagamento dei ratei da parte degli eredi.
Questo Giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come ammesso dalla difesa CP_ attorea e come documentalmente provato dall' ; pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a
2 contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento dei ratei determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Quanto alle spese, risulta documentalmente che il riconoscimento della prestazione principale oggetto del presente giudizio da parte dell' è avvenuto il 15.12.2023 (v. CP_1
modello Te08, in atti) ma il pagamento dei ratei è avvenuto solo nel mese di settembre
2024.
Pertanto, considerato che la prestazione per cui è causa è stata liquidata, nella misura
CP_ dovuta, solo di recente in corso di causa l , per il principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento di metà compensi di lite, liquidati come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la restante parte delle spese va compensata in mancanza di prova della previa notifica del decreto di
3 omologa e del modello ap70
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_ b) condanna l al pagamento di ½ delle spese di lite che liquida in euro 650,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione;
c) compensa le restanti spese
Aversa 05/03/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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