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Decreto 10 marzo 2025
Decreto 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, decreto 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 187/2025
TRIBUNALE di BIELLA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina sella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico, come da procura telematica in calce al ricorso;
ritenuta la non identificabilità dell'odierno ingiunto quale soggetto fideiussore, nonché socio e amministratore della società garantita, “nell'ambito della categoria del consumatore” (cfr. Cass., n.
742/2020);
ritenuta la competenza di questa Autorità giudiziaria, impregiudicata ogni eventuale diversa determinazione nella fase di opposizione, avuto riguardo alla clausola di foro esclusivo, sottoscritta dal fideiussore, che individua quale foro competente il Tribunale di Biella;
ritenuto che sussistano le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c., avendo parte ricorrente fornito prova scritta del diritto fatto valere (cfr. contratti di conto corrente e di fideiussione, estratto autentico ex art. 50 TUB);
ritenuto che ricorrano altresì i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642, secondo comma, c.p.c. in ragione del pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, risultando infatti l'assenza di un patrimonio immobiliare utilmente aggredibile in capo al soggetto fideiussore;
ritenuto che le spese di questa procedura possano essere liquidate secondo gli importi di cui al DM
n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, per i procedimenti monitori, con riferimento ai valori medi di cui alle cause di scaglione di valore da € 52.000,01 ad € 260.000,00, in conformità alla nota spese depositata
INGIUNGE A nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Capri n. 21, Interno 10, Scala B, Codice Fiscale , nella sua qualità di CodiceFiscale_1
garante della società debitrice principale e nei limiti dell'importo massimo Parte_2
garantivo, di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:
1. la somma di € 85.560,97;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi, € 406,50 per spese non imponibili, oltre il 15 % ex art. 2, comma secondo DM. n. 55/2014, C.P.A e I.V.A. come per legge
AVVERTE
il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo.
Biella, 05/03/2025
Il Giudice
Emanuele Migliore
TRIBUNALE di BIELLA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina sella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico, come da procura telematica in calce al ricorso;
ritenuta la non identificabilità dell'odierno ingiunto quale soggetto fideiussore, nonché socio e amministratore della società garantita, “nell'ambito della categoria del consumatore” (cfr. Cass., n.
742/2020);
ritenuta la competenza di questa Autorità giudiziaria, impregiudicata ogni eventuale diversa determinazione nella fase di opposizione, avuto riguardo alla clausola di foro esclusivo, sottoscritta dal fideiussore, che individua quale foro competente il Tribunale di Biella;
ritenuto che sussistano le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c., avendo parte ricorrente fornito prova scritta del diritto fatto valere (cfr. contratti di conto corrente e di fideiussione, estratto autentico ex art. 50 TUB);
ritenuto che ricorrano altresì i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642, secondo comma, c.p.c. in ragione del pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, risultando infatti l'assenza di un patrimonio immobiliare utilmente aggredibile in capo al soggetto fideiussore;
ritenuto che le spese di questa procedura possano essere liquidate secondo gli importi di cui al DM
n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, per i procedimenti monitori, con riferimento ai valori medi di cui alle cause di scaglione di valore da € 52.000,01 ad € 260.000,00, in conformità alla nota spese depositata
INGIUNGE A nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Capri n. 21, Interno 10, Scala B, Codice Fiscale , nella sua qualità di CodiceFiscale_1
garante della società debitrice principale e nei limiti dell'importo massimo Parte_2
garantivo, di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:
1. la somma di € 85.560,97;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi, € 406,50 per spese non imponibili, oltre il 15 % ex art. 2, comma secondo DM. n. 55/2014, C.P.A e I.V.A. come per legge
AVVERTE
il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo.
Biella, 05/03/2025
Il Giudice
Emanuele Migliore