Cass. civ., sez. II, sentenza 06/05/1987, n. 4204
CASS
Sentenza 6 maggio 1987

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'appaltatore è obbligato a controllare la bontà del progetto predisposto o fatto predisporre dal committente e delle istruzioni impartite dal medesimo, ma solo nel limite delle proprie cognizioni tecniche, cioè nel limite in cui le carenze del progetto siano rilevabili con la normale diligenza. Pertanto, nel caso di progetto di una costruzione (o di una speciale palificazione per fondazioni) redatto da un ingegnere o architetto specializzato nei calcoli del cemento armato, se il committente affida, poi, l'esecuzione della opera ad un'impresa che non risulta avere nella propria organizzazione un professionista di capacità tecnica pari a quella del progettista, ne' stabilisce contrattualmente che ad un tale professionista la impresa appaltatrice debba comunque affidarsi per la realizzazione del manufatto, il committente stesso assume su di sè le conseguenze derivanti dagli errori progettuali quando l'appaltatore non sia in grado di rilevarli con la normale diligenza, ovvero con la applicazione delle ordinarie cognizioni tecniche proprie di un comune imprenditore edile. ( V 5009/85, mass n 442350; ( V 5624/84, mass n 437301; ( V 4352/84, mass n 436254; ( V 821/83, mass n 425574; ( V 4473/82, mass n 422467).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/05/1987, n. 4204
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4204
    Data del deposito : 6 maggio 1987

    Testo completo