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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1295 /2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Vicenza, Corso Palladio n. 114, presso e nello studio dell'Avv. FRANCESCA
RIGATO del Foro di Vicenza che la rappresenta e difende in qualità di domiciliatario insieme con l'Avv.
CORRADO RODA del foro di Milano, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIAMPAOLO BALAS e dall'Avv. MARCO ANDREA P.IVA_2
MORIELLI del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma,
Piazza della Libertà n. 10, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Contratti Bancari
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare:
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 ter c.p.c., ingiungere alla Banca convenuta la produzione immediata di copia di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.; nel merito:
- sui rapporti e sui contratti di prestito d'oro in uso dedotti in giudizio:
a. per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole dei rapporti di prestito d'uso d'oro oggetto di causa descritti in narrativa;
b. accertare e dichiarare che ai rapporti ed ai contratti di prestito d'uso d'oro, oggetto del presente giudizio, si applica la disciplina relativa ai contratti di mutuo di cui agli artt. 1813 c.c. e ss., con ogni conseguenza di legge, e che, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1814 c.c., il trasferimento della proprietà dei lingotti d'oro in capo all'odierna parte attrice sia avvenuto al momento della consegna degli stessi da parte della Banca convenuta o, al più tardi, al momento della sua lavorazione;
c. in virtù di quanto sopra: (i) in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro estinti, ovvero i rapporti di prestito d'uso d'oro n. 0056013042900398 e n. 0056013042900403 (già n. 992-9406130 e n. 516900486/172), n. 0056013042900393 (già n. 992-9406136), n. 0056013042900408 (già n. 992-9406135) e n. 0508114091900123, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità, ovvero degli addebiti illegittimi operati dalla in danno della e quindi il ristorno complessivamente dovuto in CP_1 Parte_1 favore di parte attrice, è pari all'importo di € 844.068,93 o, in subordine, di € 767.776,18 come accertato all'esito dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa sub “Ipotesi 2) caso b)” (cfr. pag. 102 Per_1 dell'integrazione di elaborato peritale del 10.05.2024) o, ulteriormente, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare a seguito dell'invocato supplemento di istruttoria;
per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 611370 (già n. 10068), intestato a
sul quale venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione, Parte_1 nonché condannare la Banca convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'indebito illegittimamente introitato;
(ii) in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti richieste, pur non ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione svolta dalla convenuta, CP_1 ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità, ovvero degli addebiti illegittimi operati dalla in danno di e quindi il ristorno complessivamente dovuto in favore di parte CP_1 Parte_1 attrice, è pari all'importo di € 647.357,44 come accertato all'esito dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa ub “Ipotesi 2) caso a)” (cfr. pag. 102 dell'integrazione di elaborato peritale del 10.05.2024), Per_1
o, ulteriormente, pur risultando errata in radice l'esclusione delle restituzioni fisiche dell'oro effettuate dalla Società attrice dal ricalcolo offerto dalla Consulente, di € 321.460,07 come accertato all'esito
pagina 2 di 12 dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa ub “Ipotesi 3) caso b)” (cfr. pag. 102 dell'integrazione di Per_1 elaborato peritale del 10.05.2024), ovvero, anche in questo caso pur non condividendo taluni criteri utilizzati dalla Consulente nella relativa risultanza, di € 226.637,08 come accertato all'esito dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa ub “Ipotesi 3) caso a)” (cfr. pag. 102 dell'integrazione di Per_1 elaborato peritale del 10.05.2024), o, ulteriormente, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare a seguito dell'invocato supplemento di istruttoria;
per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 611370 (già n. 10068), intestato a
sul quale venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione, Parte_1 nonché condannare la Banca convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'indebito illegittimamente introitato;
(iii) per l'effetto di quanto sopra in base ai saldi ricalcolati dei rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione, già regolati sul conto corrente n. 611370 (già n. 10068), rideterminare il complessivo saldo creditore/debitore tra le parti del giudizio, anche afferente ulteriori e diversi rapporti di finanziamento tra le parti, dichiarando l'eventuale compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. delle poste di debito/credito; con declaratoria, in ogni caso, che la società non è debitrice di Parte_1 alcuna somma nei confronti di Controparte_1 in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre i.v.a. e c.p.a., e rimborso dei costi sostenuti per la relazione tecnica peritale di Gruppo Imis s.r.l. (cfr. doc. 17) e degli ulteriori costi sostenendi per la consulenza tecnica di parte e d'ufficio, da svolgersi in corso di causa”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via pregiudiziale:
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 c.p.c. dichiararsi la litispendenza di cause della domanda promossa con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto n. 199/2022 (R.G. n. 438/2022 – Tribunale di SI) e successiva opposizione a Decreto ingiuntivo (R.G. n. 949/2022), inerente la domanda di ingiunzione per la consegna della documentazione bancaria ex art. 119 T.U.B., nel quale veniva proposta e formulata, tra la altre, la medesima domanda di consegna della documentazione bancaria e, per l'effetto, dichiararsi la competenza del Tribunale di SI preventivamente adito;
in via preliminare di merito dichiararsi, per tutto quanto esposto in narrativa, la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 164 e 167 c.p.c. e/o comunque la nullità delle domande svolte dall'attrice per assoluta Parte_1 indeterminatezza del petitum e della causa petendi e l'assenza di specificazione nel contenuto dell'atto con riferimento alle domande promosse e alla documentazione bancaria relativa ai contratti intervenuti tra le parti e alle contabilità di conto corrente;
- rigettarsi, per tutto quanto esposto in narrativa, la domanda di ordinanza ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. in quanto infondata per l'avvenuta consegna della documentazione richiesta di natura contrattuale e non contrattuale, ove ancora esistente l'obbligo di legge ex art. 119 T.U.B. e/o da rapporto contrattuale, ed in quanto non prescritto il relativo diritto alla consegna, nel caso dei d.d.t non trattandosi di documentazione bancaria contemplata dall'art. 119 T.U.B.;
- in ogni caso, dichiararsi la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. dal diritto alla consegna della documentazione bancaria richiesta di natura contrattuale e non contrattuale, decorsi dieci anni dall'estinzione del singolo rapporto contrattuale tra e CP_2 Parte_1
pagina 3 di 12 - rigettarsi la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto formulata domanda di produzione in sede contenziosa ex art. 119 T.U.B. avanti il Tribunale di SI (ricorso per decreto ingiuntivo n. 199/2022 – R.G. n. 438/2022) e successivamente avanti il Tribunale qui adito, destinati ad accertare il diritto del cliente alla documentazione richiesta e l'esistenza della medesima, posto peraltro che ai sensi della normativa richiamata il cliente può richiedere unicamente documenti relativi a singole operazioni contabili (dunque non i titoli contrattuali, nella disponibilità del cliente dal momento della sottoscrizione), eseguite negli ultimi dieci anni;
nel merito:
- rigettarsi, in quanto infondate per le ragioni esposte, tutte le domande, eccezioni e rivendicazioni, a qualunque titolo proposte dalla attrice con la condanna alle spese di lite in favore della convenuta;
Parte_1 CP_1 spese di lite rifuse;
- in ogni caso, accertarsi e dichiararsi, per tutto quanto esposto in narrativa, la prescrizione delle ragioni di credito avanzate dalla società attorea relativamente alla determinazione del saldo creditore sui Parte_1 rapporti di dare/avere tra le parti In forza delle richieste avanzate nei prestiti d'uso d'oro regolari nel rapporto di conto corrente 611370 (già 10068), anche con riferimento agli altri rapporti di finanziamento intervenuti tra le parti, e dichiararsi in ogni caso la prescrizione di tutte le ragioni di credito avanzate e richieste con riferimento al punto c), sub (i) e (ii) delle conclusioni di merito proposte con l'atto di citazione, tutto ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2946 c.c.; spese di lite rifuse”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver stipulato il contratto di conto Parte_1
corrente n. 611370 nell'attuale titolarità di su cui erano stati Controparte_1
regolati quattro rapporti di prestito d'uso d'oro, attualmente estinti;
che mediante i contratti di prestito d'uso d'oro le banche concedevano in prestito all'azienda orafa una certa quantità di oro in lingotti per utilizzarlo nella sua filiera produttiva, con decorrenza – dal momento della consegna del metallo prezioso - di interessi corrispettivi calcolati sulla base del controvalore dell'oro rilevato dalla
Borsa di Londra ed espresso in Dollari americani, convertiti in Euro al cambio valuta del giorno della liquidazione, nonché con obbligo per il ricevente di restituire alla scadenza del rapporto il metallo non utilizzato o pagarne il relativo prezzo;
che tali contratti atipici si configuravano quali contratti di mutuo, connotati da alcuni elementi aleatori, con conseguente applicabilità della relativa normativa sia codicistica sia bancaria;
che di conseguenza gli interessi corrispettivi versati andavano calcolati sul quantum mutuato, non sul suo controvalore crescente nel tempo in misura non predeterminabile;
che inoltre il contratto di apertura del prestito d'uso d'oro n. 0056013042900393 era nullo ex art. 117, c. 3,
T.U.B., in quanto non era stata consegnata dalla Banca la relativa scrittura negoziale nonostante la richiesta alla stessa rivolta ai sensi dell'art. 119 T.U.B.; che il medesimo contratto era addirittura inesistente, mancando i documenti di trasporto relativi alla consegna dei lingotti d'oro; che in tutti i contratti le clausole di determinazione degli interessi erano indeterminate e mancavano quelle pagina 4 di 12 afferenti alle ulteriori spese e commissioni pur addebitate, per cui era necessario ricalcolare il rapporto di dare e avere tra le parti alla luce del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, c. 7, T.U.B.; che inoltre in tutti i contratti de quibus non era stato indicato il T.A.E.G., conseguendone la nullità di cui all'art. 117, c. 8,
che la controparte aveva violato l'obbligo della buona fede negoziale in quanto non aveva CP_3
esplicitato chiaramente le condizioni economiche dei contratti stipulati e aveva omesso di consegnare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 119 T.U.B. già menzionato. chiedeva quindi, Parte_1
previo ordine ex art. 186 ter c.p.c. di consegnare la documentazione contrattuale integrale, che venisse dichiarata la nullità totale o parziale dei contratti dedotti in causa e che i saldi dei conti correnti in essere venissero ricalcolati tenendo conto che era stata addebitata illegittimamente la somma di €
844.068,93 complessiva. Contr Si costituiva in giudizio (di seguito, breviter, eccependo Controparte_1
l'improcedibilità delle domande attoree per mancata instaurazione ante causam del procedimento di mediazione obbligatoria ed eccependo altresì la nullità - per indeterminatezza dell'oggetto - della domanda ex adverso svolta ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. nonché la sua inammissibilità per litispendenza, essendo stata la stessa avanzata anche in via monitoria dinanzi al Tribunale di SI, che in data 3.4.2022 aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 199/2022 ritualmente opposto, e comunque la sua infondatezza, in quanto la documentazione richiesta era stata in parte già consegnata e in parte non era più soggetta all'obbligo di conservazione per decorrenza del relativo termine decennale, con regola valida sia per le scritture contrattuali, sia per gli estratti conto, sia per i documenti di trasporto.
Nel merito, eccepiva la nullità parimenti dell'atto di citazione avversario per mancata indicazione specifica e concreta del petitum e della causa petendi e contestava l'univoca assimilazione del contratto di prestito d'uso d'oro al contratto di mutuo, stante la comunanza di taluni profili anche con il contratto estimatorio, con il contratto di somministrazione e con il contratto di deposito irregolare, nonché rilevava che in ogni caso la suddetta assimilazione non poteva comportare la cristallizzazione dell'obbligazione restitutoria al valore riconoscibile ai lingotti d'oro al momento della loro consegna all'azienda orafa, stante la contraria ed espressa previsione negoziale conforme alla natura aleatoria dei contratti de quibus. Replicava inoltre: che il contratto di prestito d'uso d'oro n. 0056013042900393 non era nullo per difetto di forma scritta, essendo decorso il termine decennale prescritto per la Contr conservazione documentale e comunque trattandosi di un contratto in cui era subentrata nella pagina 5 di 12 posizione di a seguito di rinnovo, solo nel 2006; che le condizioni negoziali Controparte_4
erano tutte determinate nel contratto quadro nel quale si incardinavano i singoli rapporti di prestito d'uso d'oro; che le condotte censurate dalla controparte non configuravano una violazione dell'obbligo di buona fede;
che in ogni caso la domanda restitutoria di controparte era prescritta con riguardo a tutti gli addebiti anteriori al 1.3.2012, ossia anteriori alla scadenza del decennio decorrente a ritroso
Contr dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. contestati i presupposti contabili e la valenza probatoria della perizia di parte avversaria, chiedeva dunque l'accoglimento delle eccezioni formulate in via pregiudiziale e preliminare, nonché il rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice assegnava il termine di legge per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, il quale tuttavia riportava un risultato negativo. All'esito dunque dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di C.T.U. contabile e, alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, vanno innanzitutto rigettate le eccezioni di nullità pregiudizialmente sollevate da Contr
sia quella di nullità dell'istanza ex adverso formulata ex art. 186 ter c.p.c., in quanto evidentemente superata dal trattenimento in decisione della causa, sia quella di nullità dell'atto di citazione avversario, in quanto le difese attoree consentono agevolmente di enucleare tanto il petitum quanto la causa petendi posti a sostegno delle relative domande.
Passando invece ad esaminare il merito della controversia, giova rammentare che il prestito d'uso d'oro è un rapporto in forza del quale l'istituto di credito consegna all'azienda orafa una determinata quantità di oro in lingotti, prevedendo che la ricevente, oltre a versare gli interessi corrispettivi che decorrono dal momento della consegna medesima, restituisca a una determinata scadenza il tantundem oppure il prezzo dell'oro trattenuto per le lavorazioni, calcolato – secondo gli accordi dedotti in causa – in base alla quotazione del metallo al momento dell'esercizio dell'opzione di acquisto, rilevato dalla Borsa di Londra ed espresso in Dollari americani, previa conversione in valuta nazionale.
pagina 6 di 12 Parte attrice sostiene in primis che tale figura negoziale sia assimilabile al contratto di mutuo, con conseguente trasferimento della proprietà dell'oro al momento della sua consegna iniziale, per cui gli interessi e le commissioni dovrebbero essere calcolati sulla base del valore del metallo alla data della suddetta consegna, e non sulla base del valore che il metallo assume successivamente, variando sensibilmente nel tempo. Tale ricostruzione, a parere del giudicante, non è corretta.
Invero, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità menzionata anche in atto di citazione (Cass. n.
9256/2020), il prestito d'uso d'oro compendia un contratto atipico effettivamente assimilabile al mutuo, in quanto condivide con lo stesso alcuni elementi costitutivi caratterizzanti tale tipologia negoziale, tra cui - soprattutto - la sua pregnante causa di finanziamento.
Ciò detto, si ritiene che, anche se da tale assimilazione discendesse l'effetto del trasferimento della proprietà del metallo prezioso fin dal momento della sua consegna dalla banca all'azienda orafa, come avviene per i contratti di natura reale, in ogni caso non ne conseguirebbe altresì l'effetto, presunto dalla tesi attorea, secondo cui il prezzo da pagare in caso di trattenimento dei lingotti dovrebbe essere parametrato al valore dell'oro appunto al momento dell'iniziale consegna, anziché al successivo momento in cui viene esercitata l'opzione di acquisto. Difatti, la consegna del metallo e l'eventuale trasferimento della proprietà dello stesso vengono profilate come vicende precarie, in quanto accompagnate dalla facoltà di restituire l'oro alla banca nei termini di determinate scadenze contrattuali, e fino al consolidarsi del trasferimento in questione sono le stesse parti ad aver previsto, nell'esercizio della loro libertà negoziale, che l'azienda orafa avrebbe corrisposto degli interessi (quale prestazione sinallagmatica rispetto alla dilazione accordata dalla Banca per il pagamento del prezzo del bene prezioso alienato) e che tali interessi, così come lo stesso prezzo di acquisto, sarebbero stati parametrati al controvalore dell'oro al momento delle medesime scadenze contrattuali.
In questo senso si esprimono chiaramente le clausole dei contratti sottoscritti tra le parti (cfr. da doc. Contr 63 a doc. 72 , la cui ratio va evidentemente riscontrata nel congegnare una prestazione specificamente remunerativa, pur sempre nei termini di rischio di un contratto aleatorio, del lasso di tempo intercorrente tra il momento in cui il mutuante cede il bene e quello in cui ne recupera il prezzo: considerata l'accentuata variabilità del valore del bene in questione, ha senso prevedere che il dato quantitativo di tale prestazione non rimanga ancorato al momento iniziale del rapporto, anche perché, in ragione della facoltà di proroga concessa all'azienda orafa, non è predeterminabile nemmeno la pagina 7 di 12 durata del rapporto medesimo. Siffatte clausole contrattuali, appunto afferenti all'individuazione di un parametro superveniens per il calcolo degli oneri economici gravanti sull'odierna attrice, trovano legittima applicazione nel caso di specie: d'altronde è corretta la difesa della parte convenuta laddove sottolinea che i contratti atipici congegnati dalle parti quale espressione della loro autonomia privata sono disciplinati dalle norme relative alle tipologie negoziali ad essi assimilabili per natura e per funzione economico-sociale, salvo nell'ipotesi in cui lo specifico profilo di interesse non trovi già una propria regolamentazione sulla scorta delle pattuizioni espressamente concordate (Cass. n.
3142/1980), come appunto si riscontra in parte qua nel caso di specie.
Siffatte clausole, inoltre, non sono incompatibili con il tipo negoziale configurato, ma ne rappresentano l'atipicità, esprimendo con trasparenza un preciso assetto degli interessi delle parti che risulta meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., anche in ragione di quanto sopra appena osservato. È d'altronde evidente che l'azienda orafa ha accettato l'alea dell'oscillazione del valore del metallo per poter tenere a propria disposizione determinate quantità di oro da utilizzare in base alla domanda del mercato, ma senza esporsi al rischio dell'invenduto e senza dunque sostenere da subito l'onere economico di lingotti di cui avrebbe potuto non avere bisogno nell'esercizio della sua attività d'impresa.
Posto che la predetta oscillazione non registra necessariamente un andamento in crescita, merita osservare che nel caso di specie la stessa che è senz'altro un soggetto imprenditoriale Parte_1
qualificato nel settore commerciale di riferimento, ad ogni scadenza contrattuale ha più volte ritenuto conforme al proprio interesse il rinnovo del rapporto di prestito d'uso, trattenendo i relativi quantitativi d'oro e sopportando il rischio, noto sine ullo dubio, del suo progressivo aumento di valore
(di cui si sarebbe avvantaggiata essa stessa in caso di lavorazione e rivendita a terzi), anziché restituire immantinente il metallo alla banca. Va peraltro sottolineato che le scadenze contrattuali in occasione delle quali l'imprenditore poteva scegliere se prorogare il rapporto o se viceversa definirlo erano molto brevi, per cui la società attrice non si può dolere dell'ingente incremento del valore dell'oro nell'ultimo ventennio, in quanto aveva la possibilità di verificare periodicamente il proprio interesse a rimanere avvinto ai contratti in questione, valutando a tal fine anche il progressivo aumento del valore dell'oro a cui era parametrato l'andamento della propria esposizione debitoria, sulla scorta di indici oggettivi e conoscibili: l'alea sottesa al contratto era dunque esposta in termini senz'altro trasparenti, e non occulti.
pagina 8 di 12 Anche con riguardo al rapporto di prestito d'uso d'oro n. 0056013042900393 per il quale non è stato prodotto in atti il contratto iniziale (sulla cui eccezione di nullità per difetto di forma, v. infra), si deve ritenere che le pattuizioni originarie contemplassero l'accordo di calcolare gli interessi da versare e il capitale da restituire sulla base del controvalore del metallo aggiornato tempo per tempo in quanto Contr così è stato esplicitato nelle successive scritture negoziali in atti (doc. 66 le quali, come illustrato dalla stessa società attrice nella propria memoria di replica, rappresentano mere proroghe delle pattuizioni precedenti e non costituiscono una regolamentazione contrattuale nuova o novativa.
Dunque, il saldo corretto del rapporto dare-avere tra le parti va ricalcolato in base ai seguenti criteri:
1) calcolo degli interessi in base al valore dell'oro determinato dal fixing vigente in costanza di rapporto;
2) applicazione degli interessi al tasso legale in assenza del contratto iniziale;
3) applicazione degli interessi al tasso pattuito in contratto;
4) verifica della correttezza del cambio valuta USD/EUR applicato;
5) elisione di oneri e spese non contrattualizzate;
6) nessuna prescrizione, in quanto il relativo termine decorre dalla cessazione di ogni singolo rapporto.
Con riguardo al punto sub 1), sono già state illustrate le ragioni a fondamento dell'orientamento cui questo Tribunale intende dar seguito, in accordo con l'ampia giurisprudenza di merito in parte Contr richiamata anche da nei suoi scritti difensivi e pur nella consapevolezza dell'esistenza di un precedente del medesimo Tribunale di Vicenza di segno contrario (doc. 24 attoreo), dal quale tuttavia motivatamente ci si discosta.
Con riguardo al punto sub 2), vi è un unico contratto di prestito d'uso d'oro per il quale non è stato prodotto in atti il contratto iniziale (vale a dire il n. 0056013042900393), ma il ricalcolo degli interessi Contr per il periodo antecedente al subentro di nel rapporto, in data 23.10.2006, non è risultato possibile per una lacuna documentale nelle contabili prodotte in atti (non imputabile né addebitabile alla convenuta, in ragione dell'onere di conservazione della documentazione contrattuale e CP_1
contabile circoscritta al decennio).
Con riguardo al punto sub 3), ritiene lo scrivente Giudice che non meriti accoglimento la tesi attorea secondo cui le clausole inerenti al tasso di interesse operato dalla banca in costanza di rapporto siano indeterminate per “l'impossibilità di comprendere quale fixing, ovvero se antimeridiano, pomeridiano o
pagina 9 di 12 la media dei due, debba essere applicato” (pag. 44 della comparsa conclusionale, in continuità con pag.
26 dell'atto di citazione). Infatti, i contratti de quibus fanno riferimento alla media dei fixing pomeridiani di Londra del periodo, per “periodo” dovendosi all'evidenza intendere l'orizzonte temporale di vigenza dei contratti medesimi.
La mancata indicazione del T.A.E.G. invece, come noto, non è causa di nullità (se non nei contratti stipulati dai consumatori, nel cui novero non si iscrive l'odierna società attrice), in quanto si tratta di un indicatore avente finalità meramente informative.
Con riguardo al punto sub 4), il C.T.U. non ha rilevato alcuna incongruenza nell'andamento dei rapporti di prestito d'uso d'oro esaminati.
Con riguardo al punto sub 5), il C.T.U. ha espunto tutti gli oneri a fronte del cui addebito non è stata riscontrata la corrispettiva pattuizione giustificativa.
Con riguardo al punto sub 6), deve essere sottolineato che l'assimilazione tipologica del prestito d'uso d'oro al mutuo, e la loro comune causa di finanziamento, comporta a parere del giudicante che il dies a quo del termine prescrizionale decorra dalla data di estinzione di ogni singolo rapporto. E nel caso di specie dalle singole date di estinzione dei rapporti dedotti in causa non è mai decorso il termine decennale della prescrizione ordinaria.
Con riguardo infine ai due contratti di prestito d'uso d'oro per i quali la società attrice deduce l'assenza dei documenti di trasporto attestanti la consegna dei relativi lingotti, si rileva che la consegna in questione non deve essere dimostrata per iscritto ai fini della validità del rapporto negoziale e comunque può ritenersi indirettamente dimostrata dal riferimento alle matrici dei lingotti e ai DDT medesimi, contenuto nelle successive scritture negoziali presenti in atti, come riconosciuto – e quindi implicitamente ammesso - dalla perizia di parte offerta in comunicazione (doc. 13 attoreo). Le difese svolte in parte qua da sono dunque contraddittorie e, come tali, inaccoglibili. Parte_1
Dunque, esaminando le risultanze peritali e alla luce dei criteri sopra enumerati, si rileva che:
- con riguardo al prestito d'uso d'oro n. 0508114091900123 (per il quale la documentazione in atti è completa, gli oneri sono stati applicati in ottemperanza a quanto pattuito e non sono stati viceversa applicati interessi usurari), la avrebbe riscosso addirittura € 54,59 in meno rispetto a quanto CP_1
Contr dovuto in base alle condizioni economiche contrattualizzate: non avendo però formulato alcuna domanda di condanna al pagamento del saldo residuo né alcuna eccezione di eventuale pagina 10 di 12 compensazione, tale accertamento non può trovare seguito nelle conclusioni dispositive della presente pronuncia (cfr. pag. 18 del secondo elaborato peritale);
- con riguardo al prestito d'uso d'oro n. 0056013042900398 (per il quale risulta prodotto il contratto iniziale ma non tutte le successive contabili, per il quale gli oneri sono stati applicati in ottemperanza a quanto pattuito solo successivamente alla scrittura negoziale del 30.6.2013, con conseguente necessità di espungere quelli addebitati anteriormente a tale data, e per il quale non sono stati applicati interessi usurari), la avrebbe riscosso comunque interessi inferiori per € 5.654,75 (i quali però non CP_1
Contr possono essere riconosciuti, come sopra detto, alla luce delle domande svolte in causa da , ma oneri illegittimi per € 371,00 che dunque dovranno essere restituiti a (cfr. pag. 30 del Parte_1
secondo elaborato peritale);
- con riguardo al prestito d'uso d'oro n. 0056013042900393 (per il quale manca il contratto iniziale e alcune contabili, per il quale gli oneri sono stati applicati in ottemperanza a quanto pattuito solo successivamente alla scrittura negoziale del 29.4.2013, con conseguente necessità di espungere quelli addebitati anteriormente a tale data, e per il quale non sono stati applicati interessi usurari), la CP_1
avrebbe riscosso oneri non dovuti per € 474,14 e interessi eccedenti rispetto a quanto pattuito per €
5.268,79 e pertanto dovrà essere condannata a restituire l'importo di € 5.742,93 complessivi (cfr. pag.
48 del secondo elaborato peritale);
- con riguardo al prestito d'uso d'oro n. 0056013042900408 (per il quale risulta prodotto il contratto iniziale ma non tutte le successive contabili, per il quale gli oneri sono stati applicati in ottemperanza a quanto pattuito solo successivamente alla scrittura negoziale del 29.4.2013, con conseguente necessità di espungere quelli addebitati anteriormente a tale data, e per il quale non sono stati applicati interessi usurari, posto che va considerata irrilevante la c.d. usura sopravvenuta e comunque non contemplabile l'ipotesi, nel cui ambito tale fattispecie di usura sarebbe stata ravvisata, di calcolo degli oneri del contratto in base al valore dell'oro al momento della sua iniziale consegna all'azienda orafa), la CP_1
avrebbe riscosso oneri non dovuti per € 216,86 e interessi eccedenti rispetto a quanto pattuito per €
4.791,91 e pertanto dovrà essere condannata a restituire l'importo di € 5.008,77 complessivi (cfr. pag.
66 del secondo elaborato peritale). Contr In definitiva, deve restituire a la somma indebitamente introitata di € 11.122,70 (pari a Parte_1
€ 371,00 + € 5.742,93 + € 5.008,77). Poiché i contratti di prestito d'uso d'oro de quibus, attualmente pagina 11 di 12 estinti, erano regolati sul conto corrente n. 611370 ancora in essere, l'obbligo di restituzione cui va condannata l'odierna contenuta non si traduce in un dovere di pagamento, ma piuttosto in un onere di rideterminazione del saldo attuale del predetto rapporto di conto corrente.
Residua da ultimo la regolamentazione delle spese di lite. Contr In forza del principio della soccombenza, le stesse vanno poste a carico di e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa secondo il decisum e non il petitum (da € 5.200 a € 26.000).
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente. Le ulteriori spese sostenute da parte attrice per la difesa in giudizio vanno riconosciute solo nella misura in cui siano state dimostrate in causa (escludendo dunque quelle per il compenso del C.T.P., in quanto non documentate) e nella misura in cui risultino congrue (dovendosi dunque ridurre ad equità il compenso versato per la perizia commissionata ante causam – doc. 17 attoreo – a € 7.000,00 oltre i.v.a.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna a rettificare il saldo del conto corrente n. Controparte_1
611370 di titolarità di accreditando la somma di € 11.122,70 oltre interessi Parte_1
convenzionali a decorrere dalla data degli addebiti illegittimi;
2. rigetta ogni altra domanda proposta in causa;
3. condanna a rifondere in favore di le spese di Controparte_1 Parte_1
lite, liquidate in € 8.540,00 per esborsi e in € 5.077,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di condannando la stessa a rifondere a Controparte_1 Parte_1
quanto eventualmente da questa versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, il 15 dicembre 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 12 di 12
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Vicenza, Corso Palladio n. 114, presso e nello studio dell'Avv. FRANCESCA
RIGATO del Foro di Vicenza che la rappresenta e difende in qualità di domiciliatario insieme con l'Avv.
CORRADO RODA del foro di Milano, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIAMPAOLO BALAS e dall'Avv. MARCO ANDREA P.IVA_2
MORIELLI del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma,
Piazza della Libertà n. 10, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Contratti Bancari
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare:
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 ter c.p.c., ingiungere alla Banca convenuta la produzione immediata di copia di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.; nel merito:
- sui rapporti e sui contratti di prestito d'oro in uso dedotti in giudizio:
a. per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole dei rapporti di prestito d'uso d'oro oggetto di causa descritti in narrativa;
b. accertare e dichiarare che ai rapporti ed ai contratti di prestito d'uso d'oro, oggetto del presente giudizio, si applica la disciplina relativa ai contratti di mutuo di cui agli artt. 1813 c.c. e ss., con ogni conseguenza di legge, e che, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1814 c.c., il trasferimento della proprietà dei lingotti d'oro in capo all'odierna parte attrice sia avvenuto al momento della consegna degli stessi da parte della Banca convenuta o, al più tardi, al momento della sua lavorazione;
c. in virtù di quanto sopra: (i) in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro estinti, ovvero i rapporti di prestito d'uso d'oro n. 0056013042900398 e n. 0056013042900403 (già n. 992-9406130 e n. 516900486/172), n. 0056013042900393 (già n. 992-9406136), n. 0056013042900408 (già n. 992-9406135) e n. 0508114091900123, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità, ovvero degli addebiti illegittimi operati dalla in danno della e quindi il ristorno complessivamente dovuto in CP_1 Parte_1 favore di parte attrice, è pari all'importo di € 844.068,93 o, in subordine, di € 767.776,18 come accertato all'esito dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa sub “Ipotesi 2) caso b)” (cfr. pag. 102 Per_1 dell'integrazione di elaborato peritale del 10.05.2024) o, ulteriormente, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare a seguito dell'invocato supplemento di istruttoria;
per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 611370 (già n. 10068), intestato a
sul quale venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione, Parte_1 nonché condannare la Banca convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'indebito illegittimamente introitato;
(ii) in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti richieste, pur non ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione svolta dalla convenuta, CP_1 ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità, ovvero degli addebiti illegittimi operati dalla in danno di e quindi il ristorno complessivamente dovuto in favore di parte CP_1 Parte_1 attrice, è pari all'importo di € 647.357,44 come accertato all'esito dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa ub “Ipotesi 2) caso a)” (cfr. pag. 102 dell'integrazione di elaborato peritale del 10.05.2024), Per_1
o, ulteriormente, pur risultando errata in radice l'esclusione delle restituzioni fisiche dell'oro effettuate dalla Società attrice dal ricalcolo offerto dalla Consulente, di € 321.460,07 come accertato all'esito
pagina 2 di 12 dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa ub “Ipotesi 3) caso b)” (cfr. pag. 102 dell'integrazione di Per_1 elaborato peritale del 10.05.2024), ovvero, anche in questo caso pur non condividendo taluni criteri utilizzati dalla Consulente nella relativa risultanza, di € 226.637,08 come accertato all'esito dell'istruttoria dalla C.T.U. Dott.ssa ub “Ipotesi 3) caso a)” (cfr. pag. 102 dell'integrazione di Per_1 elaborato peritale del 10.05.2024), o, ulteriormente, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare a seguito dell'invocato supplemento di istruttoria;
per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 611370 (già n. 10068), intestato a
sul quale venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione, Parte_1 nonché condannare la Banca convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'indebito illegittimamente introitato;
(iii) per l'effetto di quanto sopra in base ai saldi ricalcolati dei rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione, già regolati sul conto corrente n. 611370 (già n. 10068), rideterminare il complessivo saldo creditore/debitore tra le parti del giudizio, anche afferente ulteriori e diversi rapporti di finanziamento tra le parti, dichiarando l'eventuale compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. delle poste di debito/credito; con declaratoria, in ogni caso, che la società non è debitrice di Parte_1 alcuna somma nei confronti di Controparte_1 in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre i.v.a. e c.p.a., e rimborso dei costi sostenuti per la relazione tecnica peritale di Gruppo Imis s.r.l. (cfr. doc. 17) e degli ulteriori costi sostenendi per la consulenza tecnica di parte e d'ufficio, da svolgersi in corso di causa”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via pregiudiziale:
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 c.p.c. dichiararsi la litispendenza di cause della domanda promossa con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto n. 199/2022 (R.G. n. 438/2022 – Tribunale di SI) e successiva opposizione a Decreto ingiuntivo (R.G. n. 949/2022), inerente la domanda di ingiunzione per la consegna della documentazione bancaria ex art. 119 T.U.B., nel quale veniva proposta e formulata, tra la altre, la medesima domanda di consegna della documentazione bancaria e, per l'effetto, dichiararsi la competenza del Tribunale di SI preventivamente adito;
in via preliminare di merito dichiararsi, per tutto quanto esposto in narrativa, la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 164 e 167 c.p.c. e/o comunque la nullità delle domande svolte dall'attrice per assoluta Parte_1 indeterminatezza del petitum e della causa petendi e l'assenza di specificazione nel contenuto dell'atto con riferimento alle domande promosse e alla documentazione bancaria relativa ai contratti intervenuti tra le parti e alle contabilità di conto corrente;
- rigettarsi, per tutto quanto esposto in narrativa, la domanda di ordinanza ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. in quanto infondata per l'avvenuta consegna della documentazione richiesta di natura contrattuale e non contrattuale, ove ancora esistente l'obbligo di legge ex art. 119 T.U.B. e/o da rapporto contrattuale, ed in quanto non prescritto il relativo diritto alla consegna, nel caso dei d.d.t non trattandosi di documentazione bancaria contemplata dall'art. 119 T.U.B.;
- in ogni caso, dichiararsi la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. dal diritto alla consegna della documentazione bancaria richiesta di natura contrattuale e non contrattuale, decorsi dieci anni dall'estinzione del singolo rapporto contrattuale tra e CP_2 Parte_1
pagina 3 di 12 - rigettarsi la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto formulata domanda di produzione in sede contenziosa ex art. 119 T.U.B. avanti il Tribunale di SI (ricorso per decreto ingiuntivo n. 199/2022 – R.G. n. 438/2022) e successivamente avanti il Tribunale qui adito, destinati ad accertare il diritto del cliente alla documentazione richiesta e l'esistenza della medesima, posto peraltro che ai sensi della normativa richiamata il cliente può richiedere unicamente documenti relativi a singole operazioni contabili (dunque non i titoli contrattuali, nella disponibilità del cliente dal momento della sottoscrizione), eseguite negli ultimi dieci anni;
nel merito:
- rigettarsi, in quanto infondate per le ragioni esposte, tutte le domande, eccezioni e rivendicazioni, a qualunque titolo proposte dalla attrice con la condanna alle spese di lite in favore della convenuta;
Parte_1 CP_1 spese di lite rifuse;
- in ogni caso, accertarsi e dichiararsi, per tutto quanto esposto in narrativa, la prescrizione delle ragioni di credito avanzate dalla società attorea relativamente alla determinazione del saldo creditore sui Parte_1 rapporti di dare/avere tra le parti In forza delle richieste avanzate nei prestiti d'uso d'oro regolari nel rapporto di conto corrente 611370 (già 10068), anche con riferimento agli altri rapporti di finanziamento intervenuti tra le parti, e dichiararsi in ogni caso la prescrizione di tutte le ragioni di credito avanzate e richieste con riferimento al punto c), sub (i) e (ii) delle conclusioni di merito proposte con l'atto di citazione, tutto ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2946 c.c.; spese di lite rifuse”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver stipulato il contratto di conto Parte_1
corrente n. 611370 nell'attuale titolarità di su cui erano stati Controparte_1
regolati quattro rapporti di prestito d'uso d'oro, attualmente estinti;
che mediante i contratti di prestito d'uso d'oro le banche concedevano in prestito all'azienda orafa una certa quantità di oro in lingotti per utilizzarlo nella sua filiera produttiva, con decorrenza – dal momento della consegna del metallo prezioso - di interessi corrispettivi calcolati sulla base del controvalore dell'oro rilevato dalla
Borsa di Londra ed espresso in Dollari americani, convertiti in Euro al cambio valuta del giorno della liquidazione, nonché con obbligo per il ricevente di restituire alla scadenza del rapporto il metallo non utilizzato o pagarne il relativo prezzo;
che tali contratti atipici si configuravano quali contratti di mutuo, connotati da alcuni elementi aleatori, con conseguente applicabilità della relativa normativa sia codicistica sia bancaria;
che di conseguenza gli interessi corrispettivi versati andavano calcolati sul quantum mutuato, non sul suo controvalore crescente nel tempo in misura non predeterminabile;
che inoltre il contratto di apertura del prestito d'uso d'oro n. 0056013042900393 era nullo ex art. 117, c. 3,
T.U.B., in quanto non era stata consegnata dalla Banca la relativa scrittura negoziale nonostante la richiesta alla stessa rivolta ai sensi dell'art. 119 T.U.B.; che il medesimo contratto era addirittura inesistente, mancando i documenti di trasporto relativi alla consegna dei lingotti d'oro; che in tutti i contratti le clausole di determinazione degli interessi erano indeterminate e mancavano quelle pagina 4 di 12 afferenti alle ulteriori spese e commissioni pur addebitate, per cui era necessario ricalcolare il rapporto di dare e avere tra le parti alla luce del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, c. 7, T.U.B.; che inoltre in tutti i contratti de quibus non era stato indicato il T.A.E.G., conseguendone la nullità di cui all'art. 117, c. 8,
che la controparte aveva violato l'obbligo della buona fede negoziale in quanto non aveva CP_3
esplicitato chiaramente le condizioni economiche dei contratti stipulati e aveva omesso di consegnare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 119 T.U.B. già menzionato. chiedeva quindi, Parte_1
previo ordine ex art. 186 ter c.p.c. di consegnare la documentazione contrattuale integrale, che venisse dichiarata la nullità totale o parziale dei contratti dedotti in causa e che i saldi dei conti correnti in essere venissero ricalcolati tenendo conto che era stata addebitata illegittimamente la somma di €
844.068,93 complessiva. Contr Si costituiva in giudizio (di seguito, breviter, eccependo Controparte_1
l'improcedibilità delle domande attoree per mancata instaurazione ante causam del procedimento di mediazione obbligatoria ed eccependo altresì la nullità - per indeterminatezza dell'oggetto - della domanda ex adverso svolta ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. nonché la sua inammissibilità per litispendenza, essendo stata la stessa avanzata anche in via monitoria dinanzi al Tribunale di SI, che in data 3.4.2022 aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 199/2022 ritualmente opposto, e comunque la sua infondatezza, in quanto la documentazione richiesta era stata in parte già consegnata e in parte non era più soggetta all'obbligo di conservazione per decorrenza del relativo termine decennale, con regola valida sia per le scritture contrattuali, sia per gli estratti conto, sia per i documenti di trasporto.
Nel merito, eccepiva la nullità parimenti dell'atto di citazione avversario per mancata indicazione specifica e concreta del petitum e della causa petendi e contestava l'univoca assimilazione del contratto di prestito d'uso d'oro al contratto di mutuo, stante la comunanza di taluni profili anche con il contratto estimatorio, con il contratto di somministrazione e con il contratto di deposito irregolare, nonché rilevava che in ogni caso la suddetta assimilazione non poteva comportare la cristallizzazione dell'obbligazione restitutoria al valore riconoscibile ai lingotti d'oro al momento della loro consegna all'azienda orafa, stante la contraria ed espressa previsione negoziale conforme alla natura aleatoria dei contratti de quibus. Replicava inoltre: che il contratto di prestito d'uso d'oro n. 0056013042900393 non era nullo per difetto di forma scritta, essendo decorso il termine decennale prescritto per la Contr conservazione documentale e comunque trattandosi di un contratto in cui era subentrata nella pagina 5 di 12 posizione di a seguito di rinnovo, solo nel 2006; che le condizioni negoziali Controparte_4
erano tutte determinate nel contratto quadro nel quale si incardinavano i singoli rapporti di prestito d'uso d'oro; che le condotte censurate dalla controparte non configuravano una violazione dell'obbligo di buona fede;
che in ogni caso la domanda restitutoria di controparte era prescritta con riguardo a tutti gli addebiti anteriori al 1.3.2012, ossia anteriori alla scadenza del decennio decorrente a ritroso
Contr dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. contestati i presupposti contabili e la valenza probatoria della perizia di parte avversaria, chiedeva dunque l'accoglimento delle eccezioni formulate in via pregiudiziale e preliminare, nonché il rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice assegnava il termine di legge per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, il quale tuttavia riportava un risultato negativo. All'esito dunque dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di C.T.U. contabile e, alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, vanno innanzitutto rigettate le eccezioni di nullità pregiudizialmente sollevate da Contr
sia quella di nullità dell'istanza ex adverso formulata ex art. 186 ter c.p.c., in quanto evidentemente superata dal trattenimento in decisione della causa, sia quella di nullità dell'atto di citazione avversario, in quanto le difese attoree consentono agevolmente di enucleare tanto il petitum quanto la causa petendi posti a sostegno delle relative domande.
Passando invece ad esaminare il merito della controversia, giova rammentare che il prestito d'uso d'oro è un rapporto in forza del quale l'istituto di credito consegna all'azienda orafa una determinata quantità di oro in lingotti, prevedendo che la ricevente, oltre a versare gli interessi corrispettivi che decorrono dal momento della consegna medesima, restituisca a una determinata scadenza il tantundem oppure il prezzo dell'oro trattenuto per le lavorazioni, calcolato – secondo gli accordi dedotti in causa – in base alla quotazione del metallo al momento dell'esercizio dell'opzione di acquisto, rilevato dalla Borsa di Londra ed espresso in Dollari americani, previa conversione in valuta nazionale.
pagina 6 di 12 Parte attrice sostiene in primis che tale figura negoziale sia assimilabile al contratto di mutuo, con conseguente trasferimento della proprietà dell'oro al momento della sua consegna iniziale, per cui gli interessi e le commissioni dovrebbero essere calcolati sulla base del valore del metallo alla data della suddetta consegna, e non sulla base del valore che il metallo assume successivamente, variando sensibilmente nel tempo. Tale ricostruzione, a parere del giudicante, non è corretta.
Invero, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità menzionata anche in atto di citazione (Cass. n.
9256/2020), il prestito d'uso d'oro compendia un contratto atipico effettivamente assimilabile al mutuo, in quanto condivide con lo stesso alcuni elementi costitutivi caratterizzanti tale tipologia negoziale, tra cui - soprattutto - la sua pregnante causa di finanziamento.
Ciò detto, si ritiene che, anche se da tale assimilazione discendesse l'effetto del trasferimento della proprietà del metallo prezioso fin dal momento della sua consegna dalla banca all'azienda orafa, come avviene per i contratti di natura reale, in ogni caso non ne conseguirebbe altresì l'effetto, presunto dalla tesi attorea, secondo cui il prezzo da pagare in caso di trattenimento dei lingotti dovrebbe essere parametrato al valore dell'oro appunto al momento dell'iniziale consegna, anziché al successivo momento in cui viene esercitata l'opzione di acquisto. Difatti, la consegna del metallo e l'eventuale trasferimento della proprietà dello stesso vengono profilate come vicende precarie, in quanto accompagnate dalla facoltà di restituire l'oro alla banca nei termini di determinate scadenze contrattuali, e fino al consolidarsi del trasferimento in questione sono le stesse parti ad aver previsto, nell'esercizio della loro libertà negoziale, che l'azienda orafa avrebbe corrisposto degli interessi (quale prestazione sinallagmatica rispetto alla dilazione accordata dalla Banca per il pagamento del prezzo del bene prezioso alienato) e che tali interessi, così come lo stesso prezzo di acquisto, sarebbero stati parametrati al controvalore dell'oro al momento delle medesime scadenze contrattuali.
In questo senso si esprimono chiaramente le clausole dei contratti sottoscritti tra le parti (cfr. da doc. Contr 63 a doc. 72 , la cui ratio va evidentemente riscontrata nel congegnare una prestazione specificamente remunerativa, pur sempre nei termini di rischio di un contratto aleatorio, del lasso di tempo intercorrente tra il momento in cui il mutuante cede il bene e quello in cui ne recupera il prezzo: considerata l'accentuata variabilità del valore del bene in questione, ha senso prevedere che il dato quantitativo di tale prestazione non rimanga ancorato al momento iniziale del rapporto, anche perché, in ragione della facoltà di proroga concessa all'azienda orafa, non è predeterminabile nemmeno la pagina 7 di 12 durata del rapporto medesimo. Siffatte clausole contrattuali, appunto afferenti all'individuazione di un parametro superveniens per il calcolo degli oneri economici gravanti sull'odierna attrice, trovano legittima applicazione nel caso di specie: d'altronde è corretta la difesa della parte convenuta laddove sottolinea che i contratti atipici congegnati dalle parti quale espressione della loro autonomia privata sono disciplinati dalle norme relative alle tipologie negoziali ad essi assimilabili per natura e per funzione economico-sociale, salvo nell'ipotesi in cui lo specifico profilo di interesse non trovi già una propria regolamentazione sulla scorta delle pattuizioni espressamente concordate (Cass. n.
3142/1980), come appunto si riscontra in parte qua nel caso di specie.
Siffatte clausole, inoltre, non sono incompatibili con il tipo negoziale configurato, ma ne rappresentano l'atipicità, esprimendo con trasparenza un preciso assetto degli interessi delle parti che risulta meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., anche in ragione di quanto sopra appena osservato. È d'altronde evidente che l'azienda orafa ha accettato l'alea dell'oscillazione del valore del metallo per poter tenere a propria disposizione determinate quantità di oro da utilizzare in base alla domanda del mercato, ma senza esporsi al rischio dell'invenduto e senza dunque sostenere da subito l'onere economico di lingotti di cui avrebbe potuto non avere bisogno nell'esercizio della sua attività d'impresa.
Posto che la predetta oscillazione non registra necessariamente un andamento in crescita, merita osservare che nel caso di specie la stessa che è senz'altro un soggetto imprenditoriale Parte_1
qualificato nel settore commerciale di riferimento, ad ogni scadenza contrattuale ha più volte ritenuto conforme al proprio interesse il rinnovo del rapporto di prestito d'uso, trattenendo i relativi quantitativi d'oro e sopportando il rischio, noto sine ullo dubio, del suo progressivo aumento di valore
(di cui si sarebbe avvantaggiata essa stessa in caso di lavorazione e rivendita a terzi), anziché restituire immantinente il metallo alla banca. Va peraltro sottolineato che le scadenze contrattuali in occasione delle quali l'imprenditore poteva scegliere se prorogare il rapporto o se viceversa definirlo erano molto brevi, per cui la società attrice non si può dolere dell'ingente incremento del valore dell'oro nell'ultimo ventennio, in quanto aveva la possibilità di verificare periodicamente il proprio interesse a rimanere avvinto ai contratti in questione, valutando a tal fine anche il progressivo aumento del valore dell'oro a cui era parametrato l'andamento della propria esposizione debitoria, sulla scorta di indici oggettivi e conoscibili: l'alea sottesa al contratto era dunque esposta in termini senz'altro trasparenti, e non occulti.
pagina 8 di 12 Anche con riguardo al rapporto di prestito d'uso d'oro n. 0056013042900393 per il quale non è stato prodotto in atti il contratto iniziale (sulla cui eccezione di nullità per difetto di forma, v. infra), si deve ritenere che le pattuizioni originarie contemplassero l'accordo di calcolare gli interessi da versare e il capitale da restituire sulla base del controvalore del metallo aggiornato tempo per tempo in quanto Contr così è stato esplicitato nelle successive scritture negoziali in atti (doc. 66 le quali, come illustrato dalla stessa società attrice nella propria memoria di replica, rappresentano mere proroghe delle pattuizioni precedenti e non costituiscono una regolamentazione contrattuale nuova o novativa.
Dunque, il saldo corretto del rapporto dare-avere tra le parti va ricalcolato in base ai seguenti criteri:
1) calcolo degli interessi in base al valore dell'oro determinato dal fixing vigente in costanza di rapporto;
2) applicazione degli interessi al tasso legale in assenza del contratto iniziale;
3) applicazione degli interessi al tasso pattuito in contratto;
4) verifica della correttezza del cambio valuta USD/EUR applicato;
5) elisione di oneri e spese non contrattualizzate;
6) nessuna prescrizione, in quanto il relativo termine decorre dalla cessazione di ogni singolo rapporto.
Con riguardo al punto sub 1), sono già state illustrate le ragioni a fondamento dell'orientamento cui questo Tribunale intende dar seguito, in accordo con l'ampia giurisprudenza di merito in parte Contr richiamata anche da nei suoi scritti difensivi e pur nella consapevolezza dell'esistenza di un precedente del medesimo Tribunale di Vicenza di segno contrario (doc. 24 attoreo), dal quale tuttavia motivatamente ci si discosta.
Con riguardo al punto sub 2), vi è un unico contratto di prestito d'uso d'oro per il quale non è stato prodotto in atti il contratto iniziale (vale a dire il n. 0056013042900393), ma il ricalcolo degli interessi Contr per il periodo antecedente al subentro di nel rapporto, in data 23.10.2006, non è risultato possibile per una lacuna documentale nelle contabili prodotte in atti (non imputabile né addebitabile alla convenuta, in ragione dell'onere di conservazione della documentazione contrattuale e CP_1
contabile circoscritta al decennio).
Con riguardo al punto sub 3), ritiene lo scrivente Giudice che non meriti accoglimento la tesi attorea secondo cui le clausole inerenti al tasso di interesse operato dalla banca in costanza di rapporto siano indeterminate per “l'impossibilità di comprendere quale fixing, ovvero se antimeridiano, pomeridiano o
pagina 9 di 12 la media dei due, debba essere applicato” (pag. 44 della comparsa conclusionale, in continuità con pag.
26 dell'atto di citazione). Infatti, i contratti de quibus fanno riferimento alla media dei fixing pomeridiani di Londra del periodo, per “periodo” dovendosi all'evidenza intendere l'orizzonte temporale di vigenza dei contratti medesimi.
La mancata indicazione del T.A.E.G. invece, come noto, non è causa di nullità (se non nei contratti stipulati dai consumatori, nel cui novero non si iscrive l'odierna società attrice), in quanto si tratta di un indicatore avente finalità meramente informative.
Con riguardo al punto sub 4), il C.T.U. non ha rilevato alcuna incongruenza nell'andamento dei rapporti di prestito d'uso d'oro esaminati.
Con riguardo al punto sub 5), il C.T.U. ha espunto tutti gli oneri a fronte del cui addebito non è stata riscontrata la corrispettiva pattuizione giustificativa.
Con riguardo al punto sub 6), deve essere sottolineato che l'assimilazione tipologica del prestito d'uso d'oro al mutuo, e la loro comune causa di finanziamento, comporta a parere del giudicante che il dies a quo del termine prescrizionale decorra dalla data di estinzione di ogni singolo rapporto. E nel caso di specie dalle singole date di estinzione dei rapporti dedotti in causa non è mai decorso il termine decennale della prescrizione ordinaria.
Con riguardo infine ai due contratti di prestito d'uso d'oro per i quali la società attrice deduce l'assenza dei documenti di trasporto attestanti la consegna dei relativi lingotti, si rileva che la consegna in questione non deve essere dimostrata per iscritto ai fini della validità del rapporto negoziale e comunque può ritenersi indirettamente dimostrata dal riferimento alle matrici dei lingotti e ai DDT medesimi, contenuto nelle successive scritture negoziali presenti in atti, come riconosciuto – e quindi implicitamente ammesso - dalla perizia di parte offerta in comunicazione (doc. 13 attoreo). Le difese svolte in parte qua da sono dunque contraddittorie e, come tali, inaccoglibili. Parte_1
Dunque, esaminando le risultanze peritali e alla luce dei criteri sopra enumerati, si rileva che:
- con riguardo al prestito d'uso d'oro n. 0508114091900123 (per il quale la documentazione in atti è completa, gli oneri sono stati applicati in ottemperanza a quanto pattuito e non sono stati viceversa applicati interessi usurari), la avrebbe riscosso addirittura € 54,59 in meno rispetto a quanto CP_1
Contr dovuto in base alle condizioni economiche contrattualizzate: non avendo però formulato alcuna domanda di condanna al pagamento del saldo residuo né alcuna eccezione di eventuale pagina 10 di 12 compensazione, tale accertamento non può trovare seguito nelle conclusioni dispositive della presente pronuncia (cfr. pag. 18 del secondo elaborato peritale);
- con riguardo al prestito d'uso d'oro n. 0056013042900398 (per il quale risulta prodotto il contratto iniziale ma non tutte le successive contabili, per il quale gli oneri sono stati applicati in ottemperanza a quanto pattuito solo successivamente alla scrittura negoziale del 30.6.2013, con conseguente necessità di espungere quelli addebitati anteriormente a tale data, e per il quale non sono stati applicati interessi usurari), la avrebbe riscosso comunque interessi inferiori per € 5.654,75 (i quali però non CP_1
Contr possono essere riconosciuti, come sopra detto, alla luce delle domande svolte in causa da , ma oneri illegittimi per € 371,00 che dunque dovranno essere restituiti a (cfr. pag. 30 del Parte_1
secondo elaborato peritale);
- con riguardo al prestito d'uso d'oro n. 0056013042900393 (per il quale manca il contratto iniziale e alcune contabili, per il quale gli oneri sono stati applicati in ottemperanza a quanto pattuito solo successivamente alla scrittura negoziale del 29.4.2013, con conseguente necessità di espungere quelli addebitati anteriormente a tale data, e per il quale non sono stati applicati interessi usurari), la CP_1
avrebbe riscosso oneri non dovuti per € 474,14 e interessi eccedenti rispetto a quanto pattuito per €
5.268,79 e pertanto dovrà essere condannata a restituire l'importo di € 5.742,93 complessivi (cfr. pag.
48 del secondo elaborato peritale);
- con riguardo al prestito d'uso d'oro n. 0056013042900408 (per il quale risulta prodotto il contratto iniziale ma non tutte le successive contabili, per il quale gli oneri sono stati applicati in ottemperanza a quanto pattuito solo successivamente alla scrittura negoziale del 29.4.2013, con conseguente necessità di espungere quelli addebitati anteriormente a tale data, e per il quale non sono stati applicati interessi usurari, posto che va considerata irrilevante la c.d. usura sopravvenuta e comunque non contemplabile l'ipotesi, nel cui ambito tale fattispecie di usura sarebbe stata ravvisata, di calcolo degli oneri del contratto in base al valore dell'oro al momento della sua iniziale consegna all'azienda orafa), la CP_1
avrebbe riscosso oneri non dovuti per € 216,86 e interessi eccedenti rispetto a quanto pattuito per €
4.791,91 e pertanto dovrà essere condannata a restituire l'importo di € 5.008,77 complessivi (cfr. pag.
66 del secondo elaborato peritale). Contr In definitiva, deve restituire a la somma indebitamente introitata di € 11.122,70 (pari a Parte_1
€ 371,00 + € 5.742,93 + € 5.008,77). Poiché i contratti di prestito d'uso d'oro de quibus, attualmente pagina 11 di 12 estinti, erano regolati sul conto corrente n. 611370 ancora in essere, l'obbligo di restituzione cui va condannata l'odierna contenuta non si traduce in un dovere di pagamento, ma piuttosto in un onere di rideterminazione del saldo attuale del predetto rapporto di conto corrente.
Residua da ultimo la regolamentazione delle spese di lite. Contr In forza del principio della soccombenza, le stesse vanno poste a carico di e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa secondo il decisum e non il petitum (da € 5.200 a € 26.000).
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente. Le ulteriori spese sostenute da parte attrice per la difesa in giudizio vanno riconosciute solo nella misura in cui siano state dimostrate in causa (escludendo dunque quelle per il compenso del C.T.P., in quanto non documentate) e nella misura in cui risultino congrue (dovendosi dunque ridurre ad equità il compenso versato per la perizia commissionata ante causam – doc. 17 attoreo – a € 7.000,00 oltre i.v.a.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna a rettificare il saldo del conto corrente n. Controparte_1
611370 di titolarità di accreditando la somma di € 11.122,70 oltre interessi Parte_1
convenzionali a decorrere dalla data degli addebiti illegittimi;
2. rigetta ogni altra domanda proposta in causa;
3. condanna a rifondere in favore di le spese di Controparte_1 Parte_1
lite, liquidate in € 8.540,00 per esborsi e in € 5.077,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di condannando la stessa a rifondere a Controparte_1 Parte_1
quanto eventualmente da questa versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, il 15 dicembre 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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