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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 05/12/2024, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. ed est. dott.ssa Anna Wegher Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2347/2024 R.G.N.C., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. PIANTONI VALERIA, e (c.f. CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. NOTARIALE C.F._2
CLAUDIA
- ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente modificate nelle note sostitutive dell'udienza del 3.12.2024. Il P.M. chiede l'accoglimento della domanda.
Fatto e Diritto
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 10.9.1994 a
Roma, trascritto presso il registro dello stato civile del medesimo Comune, atto n.
1105, parte 2ª, Serie A04, e hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, parzialmente modificate con le note sostitutive dell'udienza del 3.12.2024.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto emesso da questo Tribunale in data 26.10.2010 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione al 5.7.2024, data di presentazione del presente ricorso, è sicuramente trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio;
Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadita anche nelle note sostitutive dell'udienza del 3.12.2024. Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti. Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, apparendo in particolare quelle relative al figlio minore rispondenti al suo superiore interesse (essendo invece le statuizioni inerenti il figlio maggiorenne soggette al principio della domanda). Le spese del procedimento vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti, come dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e in conformità alle condizioni da loro Parte_1 CP_1 concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 5 dicembre 2024
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala' Pag. 3 a 3