Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 968/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 20/03/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato per parte ricorrente è l'Avv. Zarrelli e Contr per il la la quale compare solo per le cause 9268/2024 e 1629/2024 CP_3 CP_4
RG.
Preliminarmente il Giudice visto l'art. 151 disp att. c.p.c. riunisce alla presente causa le cause n. 1629/2024, 2829/2024, 2907/2024 R.G. trattandosi di cause connesse per identità di questioni dalla cui risoluzione dipende totalmente la loro decisione.
L'avv. Zarrelli si riporta ai ricorsi e rileva di aver prodotto per tutte le ricorrenti prova di inserimento nel sistema scolastico;
chiarisce che per è chiesto il bonus solo per Pt_1
l'a.s 2022/2023. La dr.ssa per il MIM si riporta. CP_4
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta N. 968/2024 R.G. (alla quale sono riunite le cause n. 1629/2024, 2829/2024, 2907/2024 R.G.) promosse da
(C.F. , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), rappresentate e difese dall'avv. Parte_4 C.F._4
SANVITALE SIMONA e dall'avv. ZARRELLI ANNAMARIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del nonché l' CP_5 [...]
(C.F. Controparte_6
), rappresentato e difeso nelle cause n. 968/2024 e n. 1629/2024 R.G. dagli P.IVA_2 avvocati Stefano Rovelli e Francesco Serafino, funzionari amministrativi, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni, e nelle cause n. 2829/2024 e n. 2907/2024 R.G. dalla dott.ssa e dalla dott.ssa Fabiana De Donato, Persona_1 funzionari amministrativi, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni,
RESISTENTE
Oggetto: carta docente
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
2 1) Con ricorso depositato il 09.04.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il Controparte_1 Contr
(di seguito indicato anche solo come ) al fine di sentir accogliere
[...] le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 968/2024 R.G.:
“- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00);
- e per l'effetto nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, interna al sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n 107/2015, condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad Controparte_1 emanare tutti gli atti ritenuti necessari ad assegnare alla parte ricorrente la predetta
Carta elettronica, per gli anni scolastici di cui in narrativa, secondo il sistema proprio di essa per un valore di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00), e per l'effetto, nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, fuoriuscita dal sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n 107/2015, condannare il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno
[...] nella misura costituita dal valore massimo della Carta Docente che altrimenti sarebbe spettata e pari dunque ad € 500,00, ovvero da liquidarsi in via equitativa nella maggiore
o minore somma ritenuta di giustizia”.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Contr Si è costituto ritualmente in giudizio il , deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa.
RIGETTARE la pretesa per a.s. 2024/2025 in quanto già riconosciuta per legge.
RIGETTARE il ricorso per omissione dell'onere probatorio relativamente alle spese sostenute.
RIGETTARE la richiesta di riconoscimento di accessori sulla somma pretesa e di cumulo di interessi e rivalutazione”.
Con rifusione delle spese di lite.
3 Con altro ricorso depositato il 22.06.2024, ha convenuto in giudizio Parte_2 Contr avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 1629/2024 R.G.:
“Nel merito e in via principale:
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00); - e per l'effetto nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, interna al sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n 107/2015, condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari ad assegnare alla parte ricorrente la predetta Carta elettronica, per gli anni scolastici di cui in narrativa, secondo il sistema proprio di essa per un valore di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo
€ 500,00), e per l'effetto, nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, fuoriuscita dal sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n 107/2015, condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento del danno nella misura costituita dal valore massimo della Carta Docente che altrimenti sarebbe spettata e pari dunque ad € 2.500,00, ovvero da liquidarsi in via equitativa nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;”
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Contr Si è costituto ritualmente in giudizio il , deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa.
RIGETTARE ogni pretesa anteriore ai due anni scolastici dalla diffida/notifica del ricorso per decadenza biennale del diritto.
RIGETTARE il ricorso per omissione dell'onere probatorio relativamente alle spese sostenute.
RIGETTARE la richiesta di riconoscimento di accessori sulla somma pretesa e di cumulo di interessi e rivalutazione.”
Con rifusione delle spese di lite.
4 Con altro ricorso depositato il 10.11.2024, ha convenuto in Parte_3 Contr giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 2829/2024 R.G.:
“Nel merito e in via principale:
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00);
- e per l'effetto nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, interna al sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n 107/2015, condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad Controparte_1 emanare tutti gli atti ritenuti necessari ad assegnare alla parte ricorrente la predetta
Carta elettronica, per gli anni scolastici di cui in narrativa, secondo il sistema proprio di essa per un valore di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00), e per l'effetto, nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, fuoriuscita dal sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n 107/2015, condannare il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno nella misura costituita dal valore massimo della Carta Docente che altrimenti sarebbe spettata e pari dunque ad € 2.000,00, ovvero da liquidarsi in via equitativa nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”;
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Contr Si è costituto ritualmente in giudizio il , deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
NEL MERITO:
• in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
5 • in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza anche parziale della domanda, riconoscere in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 unicamente alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e per i docenti con contratto sino al 31 agosto nei limiti di quanto eventualmente ed effettivamente dovuto”.
Con rifusione delle spese di lite.
Con altro ricorso depositato il 20.11.2024, ha convenuto in giudizio Parte_4 Contr avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 2907/2024 R.G.:
“Nel merito e in via principale:
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00);
- e per l'effetto nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, interna al sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n 107/2015, condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad Controparte_1 emanare tutti gli atti ritenuti necessari ad assegnare alla parte ricorrente la predetta Carta elettronica, per gli anni scolastici di cui in narrativa, secondo il sistema proprio di essa per un valore di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00), e per l'effetto, nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, fuoriuscita dal sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n 107/2015, condannare il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno nella misura costituita dal valore massimo della Carta Docente che altrimenti sarebbe spettata e pari dunque ad € 1.500,00, ovvero da liquidarsi in via equitativa nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Contr Si è costituto ritualmente in giudizio il , deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro
6 allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare il ricorso in riferimento all' anno scolastico 2020/2021 trattandosi di una supplenza breve non a copertura di assenza, conferita fino 8/06/2021, e come tale non utile per rivendicare il beneficio della Carta docente.
NEL MERITO:
• in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
• in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza anche parziale della domanda, riconoscere in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 unicamente alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e per i docenti con contratto sino al 31 agosto nei limiti di quanto eventualmente ed effettivamente dovuto”.
Con rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 20/03/2025 i procedimenti n. 1629/2024, 2829/2024, 2907/2024 R.G. è stato riunito al procedimento n. 968/2024 R.G. ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c. e il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2) I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito esposti
, , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rientrano nell'ambito del personale docente e hanno concluso con il convenuto CP_1 plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche o di durata inferiore, come indicato nei rispettivi ricorsi.
In particolare, le ricorrenti hanno indicato i seguenti servizi:
Parte_1
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 30.06.2023 per 24 ore settimanali;
Parte_2
- per l'a.s. 2019/2020 dal 19.09.2019 al 30.06.2020 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 05.10.2020 al 30.06.2021 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 10.09.2021 al 30.06.2022 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 30.06.2023 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 04.09.2023 al 30.06.2024 per 24 ore settimanali;
7 Parte_3
- per l'a.s. 2020/2021 dal 30.09.2020 al 30.06.2021 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 31.08.2022 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 31.08.2023 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 al 31.08.2025 per 24 ore settimanali;
Parte_4
- per l'a.s. 2020/2021 dal 23.11.2020 al 08.06.2021 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 02.10.2023 al 30.06.2024 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 26.09.2024 al 30.06.2025 per 24 ore settimanali.
Le parti ricorrenti hanno chiesto di accertare, per gli anni di precariato sopra indicati, il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'articolo richiamato, concessa dal convenuto solo al CP_1 personale insegnante a tempo indeterminato.
Il dato normativo che viene in rilievo è l'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 che così dispone:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_7 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_8 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di
8 assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell' identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite Controparte_8 le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
L'art. 1 co. 121 citato contrasta con la clausola 4 della direttiva 70/99/CE che così stabilisce:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con riguardo al contrasto tra l'art. 1 co. 121 cit. e la clausola 4 si è espressa la Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21, nonché la sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Si riporta uno dei punti più salienti di tale ultima sentenza del S.C.:
“E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente
9 giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, , quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in CP_9 ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ( L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche ( L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
Va, comunque, sottolineato che la difesa del non ha svolto alcuna CP_1 deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalle parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo. Non emergono così “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, ai sensi del 4° comma della clausola 4 della direttiva 70/99/CE e, pertanto, non vi sono motivi per cui non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per le quali non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
In considerazione della soluzione ermeneutica espressa dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione- soluzione condivisa da questo Giudice - alla clausola 4 va riconosciuta l'applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché si deve far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Giova ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27.10.2023, n. 29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
10 “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”
Ne discende che, nel caso di specie, va dichiarato che
- la ricorrente , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. Parte_1
1 e 2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché immessa in ruolo, deve beneficiare in questa sede dell'attribuzione della Carta docenti per l'a.s. 2022/2023 per l'a.s. 2022/2023;
- la ricorrente docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 2 Parte_2
L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche, in quanto per l'a.s
11 2024/2025 ha in corso un contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso;
- la ricorrente docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. Parte_3
4, co. 1 e 2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche, in quanto per l'a.s 2024/2025 ha in corso un contratto di supplenza annuale, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso;
- la ricorrente docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, Parte_4 co. 2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche, in quanto per l'a.s 2024/2025 ha in corso un contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste nel ricorso, con esclusione dell'a.s. 2020/2021 perché il servizio svolto sino al 08.06.2021 non completa un periodo di tempo corrispondente agli incarichi di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999. Peraltro, non avendo la Carta Docente natura retributiva e sinallagmatica, non può essere riconosciuta pro-rata.
In conclusione, i diritti all'attribuzione della carta docente delle ricorrenti possono essere riconosciuti quali risarcimento in forma specifica, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Non si dimentica, infine, che il ha eccepito la decadenza per mancata CP_1 utilizzazione nei fondi del biennio. Al riguardo questo Giudice osserva, richiamando la motivazione della sentenza della Cassazione n. 29961/2023, che “è evidente che la decadenza non può operare per fatto del creditore” e che, dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Il Ministero ha eccepito nei confronti di e anche la decadenza dal Pt_1 Pt_2 diritto di richiedere il beneficio in quanto le ricorrenti non avrebbe mai chiesto nei termini previsti dal DPCM 28/11/2016 la registrazione sull'applicazione web dedicata. L'eccezione va rigettata in quanto, come osservato dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023, “è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, suo tempo, di una domanda al datore di lavoro” e perché “evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza CP_1 di un loro diritto in proposito”.
Questo Giudice ritiene, da ultimo, che non debba trovare accoglimento l'istanza del di rimessione alla C.G.U.E. della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. CP_1
1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE stante il quadro interpretativo delle norme vigenti come chiarito
12 dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21 e dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023.
3) La ripartizione delle spese segue il principio della soccombenza e della soccombenza prevalente.
A riguardo dei criteri di liquidazione delle spese di lite occorre richiamare l'art. 151 disp. att. c.p.c. che, nel primo comma, stabilisce che il giudice del lavoro ha di regola l'obbligo di riunire le controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione”. Tale norma è stata applicata nel presente procedimento poiché le controversie riunite attengono alla tematica del diritto all'attribuzione della c.d. Carta docente ai ricorrenti nei casi in cui abbiano svolto incarichi di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
L'art. 151 cit., nel suo secondo comma, stabilisce:
“Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite.”
La norma, pur non indicando i coefficienti di riduzione, stabilisce (in ciò andando oltre le previsioni della Tariffa forense) che la trattazione delle controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione” determini l'esigenza di riduzione del compenso.
In applicazione della suddetta norma, per ciascuna causa riunita, viene liquidato, per le fasi antecedenti alla riunione, un compenso che, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore economico del credito vantato da ciascun ricorrente, come accertato in concreto, viene ancorato ai minimi tabellari previsti per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase istruttoria (tenuto conto che “deve tenersi conto del compenso per la fase istruttoria pur se relativa al solo esame degli scritti o documenti delle altre parti ai sensi dell'art. 4, quinto comma, lettera c, del D.M. n. 55 del 2014 – cfr. Cass. n. 6998 del 9.03.2023) il cui totale poi, ai sensi del richiamato art. 151 co. 2 disp. att. c.p.c., viene ridotto della metà, in considerazione della semplicità e serialità delle questioni trattate.
E così per ciascuna delle cause n. 1629/2024 RG e 2829/2024: (scaglione 1.100,01 – 5.200): fase di studio 444; fase introduttiva: 212,50; fase istruttoria/trattazione: 283,50 – totale
940; 940/2= 470 per ciascuna delle cause n. 968/2024 R.G. e 2907/2024 RG (scaglione 0,01 – 1.100): fase di studio 105; fase introduttiva: 63; fase istruttorie/trattazione: 63 – totale 231; 231/2= 115,50, per totale di 470x2 +115.50x2 = 1.171,00.
13 Le cause dopo la riunione sono state discusse in unica udienza e per la fase di discussione viene liquidato un unico compenso che, tenuto conto della breve durata dell'udienza e sempre considerata la serialità delle questioni trattate, è determinato secondo il minimo tabellare previsto per lo scaglione di riferimento della somma dei valori dei crediti accertati (euro 6.000) [scaglione 5200,01 – 26.000]: euro 808,50.
Su tale importo non viene operata alcuna riduzione, considerata la misura della riduzione operata per le precedenti fasi.
Il totale delle spese liquidate è pari a euro 1171+808.50= 1.979,50.
La liquidazione delle spese viene disposta con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per l'anno scolastico 2022/2023 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_2
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_3 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” Parte_4 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta docenti, o altra
14 equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 1.979,50 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge con distrazione a favore delle procuratrici antistatarie.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 20/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
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