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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PULLERONE RITA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 579/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 04134622085 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato in data 26.04.2024, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1
, propone ricorso avverso l'avviso di accertamento n.04134622085, notificato in data 24.10.2023, per
II.DD:, IVA anno d'imposta 2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta- Ufficio Territoriale di
Gela a seguito di controllo formale sulla dichiarazione 730/2020- anno d'imposta 2019, che ha portato alla elaborazione di rettifiche alla suddetta dichiarazione in termini di maggiorazioni d'imposta, per un importo complessivo di € 5.370,20.
La ricorrente deduce la nullità dell'atto impugnato per:
-mancanza dei presupposti impositivi.
L'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Caltanissetta, costituita in giudizio, chiede il rigetto del ricorso.
All'odierna Udienza il Giudice monocratico pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico osserva che il ricorso è meritevole di accoglimento.
Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente eccepisce la mancanza dei presupposti impositivi, contestando il calcolo delle maggiori imposte da versare, effettuato dall'Ufficio a seguito del controllo formale ex art.36 ter del DPR 600/1973.
La doglianza è fondata.
Orbene dall'esame della documentazione prodotta, è emerso che sono state prodotte regolarmente le fatture e i relativi bonifici delle spese relative agli interventi di ristrutturazione sostenute nel 2013 e 2014, nonché la concessione edilizia e la segnalazione di inizio lavori dalla quale si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio degli stessi, individuata in data 23.10.2013.
L'immobile indicato in dichiarazione sul quale sono stati effettuati i lavori di ristrutturazione è identificato al foglio Num_1, particella Num_2 sub Num_3 e Num_4 sito in Gela in Indirizzo_1 e la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Gela, contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio, è riferita al suddetto immobile.
Per quanto attiene alle spese per interventi di risparmio energetico, questo Giudice osserva che la ricevuta Società_1 riferita all'anno 2016 per spese effettuate nel 2014, risulta regolare, atteso che la comunicazione ai fini della detrazione è stata inoltrata entro i 90 giorni che decorrono dalla data di fine lavori.
Pertanto il calcolo delle maggiori imposte da versare, effettuato dall'Ufficio è illegittimo.
Alla luce delle superiori considerazioni l'avviso di accertamento impugnato è da ritenersi nullo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caltanissetta al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 1.200,00 oltre accessori di legge e contributo unificato.
Così deciso in Caltanissetta 20.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
IT LE
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PULLERONE RITA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 579/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 04134622085 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato in data 26.04.2024, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1
, propone ricorso avverso l'avviso di accertamento n.04134622085, notificato in data 24.10.2023, per
II.DD:, IVA anno d'imposta 2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta- Ufficio Territoriale di
Gela a seguito di controllo formale sulla dichiarazione 730/2020- anno d'imposta 2019, che ha portato alla elaborazione di rettifiche alla suddetta dichiarazione in termini di maggiorazioni d'imposta, per un importo complessivo di € 5.370,20.
La ricorrente deduce la nullità dell'atto impugnato per:
-mancanza dei presupposti impositivi.
L'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Caltanissetta, costituita in giudizio, chiede il rigetto del ricorso.
All'odierna Udienza il Giudice monocratico pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico osserva che il ricorso è meritevole di accoglimento.
Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente eccepisce la mancanza dei presupposti impositivi, contestando il calcolo delle maggiori imposte da versare, effettuato dall'Ufficio a seguito del controllo formale ex art.36 ter del DPR 600/1973.
La doglianza è fondata.
Orbene dall'esame della documentazione prodotta, è emerso che sono state prodotte regolarmente le fatture e i relativi bonifici delle spese relative agli interventi di ristrutturazione sostenute nel 2013 e 2014, nonché la concessione edilizia e la segnalazione di inizio lavori dalla quale si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio degli stessi, individuata in data 23.10.2013.
L'immobile indicato in dichiarazione sul quale sono stati effettuati i lavori di ristrutturazione è identificato al foglio Num_1, particella Num_2 sub Num_3 e Num_4 sito in Gela in Indirizzo_1 e la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Gela, contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio, è riferita al suddetto immobile.
Per quanto attiene alle spese per interventi di risparmio energetico, questo Giudice osserva che la ricevuta Società_1 riferita all'anno 2016 per spese effettuate nel 2014, risulta regolare, atteso che la comunicazione ai fini della detrazione è stata inoltrata entro i 90 giorni che decorrono dalla data di fine lavori.
Pertanto il calcolo delle maggiori imposte da versare, effettuato dall'Ufficio è illegittimo.
Alla luce delle superiori considerazioni l'avviso di accertamento impugnato è da ritenersi nullo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caltanissetta al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 1.200,00 oltre accessori di legge e contributo unificato.
Così deciso in Caltanissetta 20.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
IT LE