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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/07/2024, n. 28677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28677 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da OV SS, nato a [...] il [...], ST VI, nato a [...] il [...], IO RA, nato a [...] il [...], MI AR, nato a [...] il [...], UG MI, nato in [...] il [...] cf.. LU IA, nato in [...] il [...], AL RI, nato a °levano sul Tusciano il 02-01-1959, avverso la sentenza del 16-02-2023 della Corte di appello di NO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 28677 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 08/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 febbraio 2022, il G.U.P. del Tribunale di NO, nell'ambito di un articolato procedimento penale in materia di stupefacenti, per quanto in questa sede rileva, affermava la responsabilità penale degli imputati SS OV, VI ST, RA IO, AR MI, MI UG, IA LU e RI AL, in quanto ritenuti colpevoli di una pluralità di reati in materia di stupefacenti (associazione di c:ui all'art. 74 e vari episodi del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990), oltre che, alcuni di essi, anche dei reati di cui agli art. 512 bis, 648 bis, 648 ter e 648 terl cod. pen. Con sentenza del 16 febbraio 2023, la Corte di appello di NO, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava le pene inflitte agli imputati nei seguenti termini: per SS OV, anni 5 di reclusione, in ordine al reato ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), nonché ai reati fine di cui ai capi 7, 9, 29, 37, 40 e 44; per VI ST, previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata rispetto al reato associativo, con trasmissione degli al Procuratore della Repubblica di Napoli per quanto di competenza, anni 7, mesi 4 di reclusione ed euro 32.000 di multa in ordine /ai residui capi 19, 21, 22, 23, 25, 26 e 28; per RA IO, previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata rispetto al reato associativo, con trasmissione degli al Procuratore della Repubblica di Napoli per quanto di competenza, anni 7 di reclusione ed euro 28.000 di multa in ordine ai residui capi 19, 21, 25, 26 e 28; per AR MI, previa declaral:oria di nullità della sentenza impugnata rispetto al reato associativo, con trasmissione degli al Procuratore della Repubblica di Napoli per quanto di competenza, anni 9 di reclusione ed euro 50.000 di multa in ordine ai residui capi 20, 22, 23, 27 e 28; per QI, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, anni 3, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in ordine al reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 14), per LU, anni 4, mesi 9 e giorni 10 di reclusione, in ordine al reato ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), nonché ai reati di cui ai capi 12, 14 e 29 e, per RI AL, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, anni 4 e mesi 6 di reclusione, in ordine al reato ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello campana, OV, ST, IO, MI, UG, LU e AL hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. OV ha sollevato un unico motivo, con il quale la difesa lamenta l'omessa verifica della sussistenza di una condizione di non punibilità in relazione al reato associativo, come richiesto dagli artt 129 e 599 bis cod. proc. pen., non essendosi considerato che l'imputato aveva rapporti soltanto con l'amico AR. 2 F 2.2. ST ha sollevato cinque motivi. Con il primo, la difesa ha censurato la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al capo 26, rilevando che la Corte di appello si è limitata a recepire le conclusioni del primo giudice, senza confrontarsi con le doglianze difensive, con cui era stata rimarcata l'incertezza circa l'individuazione del tipo e del quantitativo di narcotico, oggetto presunto dei dialoghi intercettati. In tali conversazioni, gli interessati, ossia IO e AR, non specificano mai il • reale tema della discussione, &itilizzati epiteti anodini, come "gass" o "burro". La Corte di appello, inoltre, avrebbe omesso di dare risposta all'ulteriore obiezione difensiva, con cui era stato sottolineato che, nonostante le captazioni e i servizi di osservazione, non era stato possibile dimostrare con la necessaria certezza l'effettiva negoziazione illecita tra le parti in causa e il ruolo svolto da ST, ribadendosi che, in ogni caso, l'offerta in vendita di per sé è irrilevante ai fini della configurabilità del reato, ove non si concretizzi e non intervenga il consenso del presunto acquirente su qualità, quantità e prezzo della droga. Il secondo motivo è dedicato all'affermazione della penale responsabilità di ST in ordine ai capi 19, 21, 22, 23 e 25, rilevandosi che, nonostante le plurime censure difensive, la Corte territoriale si è limitata a richiamare una parte del dato captativo, sebbene il contenuto dei dialoghi non fosse sempre chiaro, anche in ordine alla riconducibilità delle singole azioni a ST. Per tali imputazioni, ciascuna oggetto di un'autonoma disamina nel ricorso, non sarebbe stata dunque raggiunta la prova né che la trattativa fosse finalizzata all'acquisto di sostanza psicotropa da parte del ricorrenl:e o alla cessione all'acquirente finale, né se la trattativa abbia raggiunto un esito favorevole o si fosse arrestata a una fase preliminare rispetto al consolidamento dell'accordo. Con il terzo motivo, è stata eccepita la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., osservandosi che il primo giudice non aveva ritenuto di operare alcun aumento per il reato fine di cui al capo 28, per cui, in assenza di impugnativa da parte del P.M. rispetto al mancato aumento di pena per tale reato, la Corte di appello non avrebbe potuto peggiorare il trattamento sanzionatorio, procedendo all'aumento di pena non operato dal G.U.P., il quale non solo non aveva indicato nel dispositivo il capo 28, ma anche in motivazione non aveva specificamente motivato l'aumento di pena per tale fattispecie. Né, comunque, il quantum di pena relativo al reato in esame poteva essere analogo agli altri episodi di spaccio, venendo in rilievo un mero tentativo. Il quarto motivo è dedicato al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, evidenziandosi in proposito che i giudici di appello non hanno valorizzato adeguatamente le condizioni personali del ricorrente che, alla luce delle circostanze di fatto che hanno caratterizzato la condotta, ne avrebbero sottolineato l'assenza della connotazione di particolare intensii:à offensiva. 3 Con il quinto motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, rilevandosi che la Corte di appello, pur dichiarando la nullità della sentenza nella parte relativa alla condanna per il delitto associativo, con nuova individuazione del reato più grave in quello di cui al capo 26, ha ridotto la pena di soli due mesi, sebbene per il reato ora ritenuto più grave il primo giudice avesse ritenuto congrua la pena di mesi 3 di reclusione, mentre per il delitto associativo la pena base era stata fissata in anni 10 di reclusione. Ora, se la precedente condanna era stata inquadrata sul minimo edittale, anche la determinazione del pena per il nuovo reato doveva essere parametrata sul minimo edittale, per cui la fissazione della pena base in anni 9 e mesi 6 di reclusione sarebbe del tutto illogica. 2.3. IO ha sollevato quattro motivi. Con il primo, la difesa eccepisce il travisamento della prova, osservando che dal contenuto criptico delle chat intercettate e richiamate nella sentenza impugnata non appare certamente possibile ritenere che l'oggetto della messaggistica istantanea fosse proprio quello immaginato dagli inquirenti, non potendosi affermare con certezza che, con le denominazioni "London", "54", "CR77", "Jammer" e "Gass", gli interlocutori intendessero indicare stupefacenti. In ogni caso, si sottolinea che il quantitativo di 1,5651 grammi rinvenuto all'esterno del parcheggio di un locale commerciale ("Blu Moon") aperto al pubblico, peraltro in un lasso temporale non compatibile con l'allontanamento del soggetto identificato in IO, non sarebbe in alcun modo riconducibile all'oggetto delle captazioni informatiche del giorno precedente, stessa la diversa consistenza della sostanza, posto che nell'intercettazione richiamata si parla di una pietra di 5 grammi, costituente il cd. "provino" sottoposto a sequestro. Con il secondo motivo, si deduce l'erronea applicazione art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, evidenziandosi, rispetto al capo 25, che la Corte di appello ha erroneamente assimilato la condotta, non punibile, di chi chiede, ovvero di chi è interessato a ottenere sostanze stupefacenti destinate ad altri soggetti, con quella di svolge un'attività di scambio di merce vietata dietro corrispettivo. Nel caso di specie, quindi, la mera disponibilità del ricorrente a interessarsi dell'acquisto dello stupefacente non configurerebbe il delitto contestato, non prevedendosi una così eccessiva anticipazione della tutela penale, per cui, a tutto voler concedere, potrebbe al più parlarsi di un tentativo di commercio di droga. Con il terzo motivo, le critiche difensive si incentrano sulla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 28, rilevandosi che, a tutto concedere, i programmi e le intenzioni degli imputati napoletani e la condotta contestata al ricorrente, per come descritti nel provvedimento impugnato, rimangono nell'alveo delle attività preparatorie, non essendovi concreti elementi per ritenere probabile l'instaurazione di una trattativa con i venditori che avevano la disponibilità della droga, per cui doveva escludersi la configurabilità del tentativo 4 ( »i-- di importazione, tanto più in ragione del fatto Ì' -intero compendio probatorio è costituito essenzialmente dai messaggi intercorsi tra due soggetti, ovvero MI e ST, aventi ad oggetto l'individuazione di una ditta di import/export. Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa del fatto che la Corte di appello, in violazione degli art. 132 e 133 cod. pen., ha ritenuto di dover partire per IO dalla steslbase applicata a ST (9 anni e 6 mesi di reclusione), sebbene quest'ultimo abbia ricoperto un ruolo sovraordinato nell'attività di spaccio, a fronte del contributo marginale del ricorrente. A ciò si aggiunge che, pur escludendo il reato associativo, per il quale il G.U.P. aveva irrogato la pena minima di 10 anni, la Corte di appello ha inflitto una pena finale di soli 4 mesi rispetto a quella comminata per il reato associativo, così applicando un trattamento sanzionatorio ben più afflittivo. 2.4. MI ha sollevato cinque motivi. Con il primo, è stata censurata la conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente al capo 22, evidenziandosi che nella conversazione monitorata non si rinviene alcun riferimento a un parametro che consenta di desumere che con l'anodino sostantivo utilizzato, ossia il cd. "coso", si intendesse non solo un chilogrammo di droga, non evincendosi da alcuna parte del dialogo il riferimento a un'entità numerica che dia conto delle dimensioni temporali del compendio, ma che ci si stesse riferendo a stupefacente di tipo cocaina, avendo mostrato ST di trattare anche sostanze di tipo leggero, come emerge dal capo 25. Con il secondo motivo, la difesa, rispetto al capo 27, lamenta il palese travisamento delle conversazioni intercettate, evidenziando che se è vero che MI stesse cercando di concordare con il proprio interlocutore l'acquisto di stupefacenti, è altrettanto vero che, a causa dell'arresto di GE CE NI Aguilar, le trattative, ancora in itinere, si interrompevano per non riprendere più, stante il successivo arresto di MI, essendo rimasto indefinito anche il punto di ingresso della droga in Europa, dal momento che l'arresto dei narcos è avvenuto mentre si stavano valutando le varie opzioni. Dunque, se non può dubitarsi della responsabilità di GE per il delitto di offerta in vendita, non vi sarebbe alcun elemento, se non meramente congetturale, che attesti che la proposta di MI si sia concretizzata in un accordo sinallagmatico perfetto, fermo restando che, nel dubbio, si sarebbe dovuto propendere per la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente rimodulazione della pena. Con il terzo motivo, si censura la conferma del giudizio di colpevolezza rispetto al capo 28, relativo al tentativo di importazione di droga dal Brasile, non essendovi traccia nella vicenda in esame né di narcos sudamericani, né di un accordo in ordine a prezzi e quantità dello stupefacente, per cui non poteva 5 ritenersi raggiunta la soglia minima del tentativo punibile, desumendo dai dialoghi intercettati il mero e irrilevante compimento delle sole fasi prodromiche. Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è, rispetto al capo 28, il difetto assoluto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante del numero di persone di cui all'art. 73, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, rilevandosi che, al di là di un vago cenno a un'asserita partecipazione di IO al tentativo di importazione, non è stato in alcun modo indicato il segmento di condotta che dovrebbe far ritenere integrata l'aggravante del numero di persone, mancando qualsiasi contributo di IO al ritenuto tentativo di importazione di cocaina. Il quinto motivo è dedicato al trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa del difetto di motivazione rispetto alla dosimetria della pena e alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sull'unica aggravante comune contestata rispetto al capo 28, non avendo i giudici di merito tenuto conto della condizione di incensurato del ricorrente e soprattutto del percorso terapeutico da questi intrapreso sin dal suo arresto del maggio 2018. 2.5. QI, con ricorso personale, ha sollevato due motivi. Con il primo, è stata eccepita l'illegalità della pena, non avendo i giudici di merito correttamente applicato i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. Con il secondo motivo, si deduce la manifesta illogicità della motivazione, per non avere l'organo giudicante esaminato e interpretato compiutamente tutti gli elementi disponibili e per non aver applicato le regole logiche argomentative. 2.6. LU, con ricorso personale, ha sollevato due motivi, del tutto sovrapponibili a quelli proposti da QI, per cui si rinvia al paragrafo precedente. 2.7. AL ha sollevato tre motivi. Con il primo, la difesa contesta l'accertamento che ha indotto la Corte di appello a ritenere che il reato di ricettazione di cui al punto 3 del casellario giudiziale dell'imputato fosse della stessa indole di quello per cui si è proceduto, non essendo pertinente il richiamo all'analogo movente economico dei reati. Con il secondo motivo, si censura l'aumento per la continuazione, indicato in un anno, senza però alcuna specificazione su quali siano stati i reati unificati. Con il terzo motivo, si premette che il ricorrente era difeso da due avvocati e si evidenzia che la procura speciale per il concordato in appello e la rinuncia ai motivi erano state sottoscritte da uno soltanto dei due difensori dell'imputato, senza che sia stato interpellato l'altro difensore. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di SS OV, RI AL, IA LU e MI QI sono inammissibili, mentre sono parzialmente fondati, nei limiti che saranno di seguito esposti, i ricorsi di VI ST, RA IO e AR MI. 6 1. Preliminarmente, occorre evidenziare che le richieste di rinvio degli avvocati Giuseppe De Luca (difesa LU e QI) e Domenico Dello Iacono (difesa ST, IO e MI) per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalle Camere penali non possono essere prese in considerazione, posto che, in assenza di richieste di trattazione orale, il presente giudizio è stato trattato in forma cartolare, per cui tali istanze di differimento non sono accoglibili. 2. Iniziando dai ricorsi di IA LU e MI QI, occorre evidenziare che gli stessi sono inammissibili, perché proposti personalmente dagli imputati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso in sede di legittimità soltanto da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Di qui l'inammissibilità dem rispettivi ricorsi, e ciò a prescindere dalla pur manifesta genericità delle doglianze sollevate. 3. Parimenti inammissibili sono i ricorsi di OV e AL, i quali hanno definito le loro posizioni mediante cd. concordato in appello, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di cd. concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente le doglianze sollevate dai ricorrenti OV e AL tra quelle consentite in questa sede, atteso che OV ha sollevato censure in punto di responsabilità, mentre AL ha proposto obiezioni sul trattamento sanzionatorio che tuttavia non concernono profili di illegalità della pena, mentre il terzo motivo evoca genericamente il mancato coinvolgimento di uno dei due difensori dell'impul:ato nella scelta di AL di proporre il c.d. concordato in appello, senza tuttavia che nel giudizio di appello il difensore asseritamente non coinvolto nella scelta dell'imputato di definire il procedimento a suo carico ex art. 599 bis cod. proc. pen. abbia eccepito nulla al riguardo, per cui alcuna nullità risulta deducibile in questa sede. Da ciò consegue che i ricorsi proposti nell'interesse di SS OV, RI AL, IA LU e MI QI devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. 7 Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascuno dei predetti ricorrenti versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 4. Passando alla posizione di MI, occorre evidenziare, partendo dal primo motivo, che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al capo 22 non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Deve innanzitutto rilevarsi che la Corte di appello non si è limitata a recepire le argomentazioni del primo giudice, ma, sia pure in forma sintetica, ha sviluppato considerazioni autonome, non mancando di confrontarsi con le censure difensive. In particolare, i giudici di secondo grado hanno valorizzato i c:ontenuti della chat del 31 gennaio 2018, da cui si evince che VI ST contattava MI chiedendogli un chilo ("coso") di cocaina e, in prestito, l'autovettura per eseguire la consegna, precisando che la stessa sarebbe stata effettuata da IO, salvo poi, nel pomeriggio, segnalare le proprie perplessità in ordine all'utilizzo della macchina, ribadendo comunque la sua piena disponibilità alla cessione. Pur assolvendo IO per l'assenza di prove adeguate circa il suo coinvolgimento nell'operazione, non essendo stata provata la consegna dello stupefacente de quo, il G.U.P. ha invece ritenuto dimostrata la co-detenzione della droga di ST e MI, atteso che l'operazione era stata compiuta di comune accordo, valutazione questa condivisa dalla Corte di appello, che ha altresì rimarcato il fatto che, se ST doveva chiedere in prestito l'auto a Lurnia per consegnare "un coso", è evidente che questo non potesse essere un grammo o una dose di cocaina, ma doveva trattarsi di un'unità rilevante, ossia appunto un chilo, da poter trasportare con tale mezzo, risultando il tenore complessivo delle conversazioni intercorse, anche in ragione del linguaggio criptico adoperato, indicativo della compartecipazione dei due interlocutori all'operazione in esame. Orbene, in quanto sorretta da considerazioni razionali, la valutazione del materiale probatorio operata prima dal G.U.P. e poi dalla Corte territoriale resiste alle obiezioni difensive, che invero si sostanziano nella proposta di una lettura alternativa delle fonti probatorie, che tuttavia non può trovare ingresso in questa sede, avendo questa Corte (cfr. in termini Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) più volte affermato il principio secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente 8 Ec;
plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle censure difensive sul punto. 4.1. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al capo 28, avente ad oggetto l'organizzazione di un'importante operazione in Brasile, finalizzata ad acquistare e a importare in Italia quantitativi imprecisati di cocaina, tramite la società RI Caffè Italia s.r.l. di DO RI, operante nell'import/export. In tale operazione, avuto riguardo al contenuto e alla successione dei dialoghi monitorati sin dal gennaio 2018, sono risultati coinvolti IO, ST e MI. Quest'ultimo ha assunto peraltro un ruolo sicuramente più decisionale rispetto a ST e a IO, avendo MI in quel periodo contatti diretti con trafficanti internazionali di droga, interessandosi di assicurare tratte sicure per far pervenire i container con la droga al porto di NO, come desunto dalle conversazioni del 10, 13, 22 e 26 febbraio 2018 riportate dal G.U.P. (pag. 37 ss. della decisione di primo grado) e richiamate dalla sentenza impugnata (pag. 63). Da questi dialoghi, oltre che dalle successive conversazioni del 5 e dell'8 marzo 2018 e dalle correlate attività di osservazione della P.G., è dunque emerso che MI è stato l'ideatore dell'operazione in fieri e che il ricorrente, affidata la ricerca della ditta "pulita" a ST, è stato da questi edotto dell'evoluzione della vicenda e soprattutto della partenza per il Brasile, risultando coinvolto nella fase organizzativa anche IO, che partecipava all'incontro con il soggetto che verosimilmente avrebbe dovuto fornire l'appoggio per l'importazione. Dunque, pur non essendo emersi dialoghi diretti con i fornitori brasiliani, le intercettazioni svolte tra i protagonisti italiani hanno comunque consentito di accertare l'esistenza dell'accordo rispetto a uno specifico carico, non essendosi realizzata l'importazione per il sopravvenuto arresto di MI di due mesi dopo. Nondimeno, la serietà delle trattative intercorse ha ragionevolmente indotto i giudici di merito a ritenere configurabile sia il tentativo di importazione, sia l'aggravante del numero di concorrenti nel reato (3 e non 4 come indicato nel capo di imputazione), per cui, a fronte dli un apparato ,argomentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure sollevate sul punto con il terzo e con il quarto motivo di ricorso. 4.2. A differenti conclusioni deve pervenirsi rispetto al secondo motivo del ricorso di MI, riguardante il giudizio di colpevolezza riferito al capo 27. Ed invero dalle due conformi sentenze di merito si evince che tra il ricorrente e GE IC NI Anguilar, alias El IR, vi furono rapporti continuativi finalizzati alla circolazione di sostanze stupefacenti, essendo emerso un interesse di MI all'acquisto di droga che da Panama sarebbe dovuta giungere al porto di NO, passando per quello di Algeciras in Spagna;
tuttavia, a un certo punto, le comunicazioni tra i due si interruppero per l'arresto di El IR in Messico, arresto comunicato a MI dal figlio di El IR, tale IC NI. 9 Ora, la Corte territoriale, pur rimarcando la concretezza dell'accordo, non ha adeguatamente specificato su quali elementi ha fondato questo assunto, non chiarendo quando e come si sarebbero formalizzati l'offerta e l'accettazione. Tuttavia, tenuto conto che il reato risulta contestato in forma consumata, occorreva puntualizzare bene i termini dell'accordo e delle eventuali conseguenze derivate, dovendosi richiamare in tal senso la più recente affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 9854 del 14/02/2024, Rv. 286165 e Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Rv. 283942), secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, che consiste nell'attività di immissione nel territorio nazionale di sostanze provenienti da altri Stati, non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore finalizzato all'importazione, con cui si configurerebbe la condotta di detenzione, ma è necessaria l'assunzione da parte dell'importatore della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale. Peraltro, anche nell'ottica dell'eventuale qualificazione della fattispecie come tentata, non può prescindersi da un'adeguata verifica della serietà delle intese intercorse tra le parti in vista di un'importazione non più concretizzatasi, avendo questa Corte chiarito (cfr. Sez. 1, n. 6180 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. 278484 e Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017, dep. 2018, Rv. 272446) che integra il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condotta che, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita a una trattativa sul cui positivo esito risulti che per la natura, la qualità e il numero dei contatti intervenuti, i contraenti abbiano riposto concreto affidamento. Alla luce di tali considerazioni, stante la lacuna argomentativa rispetto alla verifica della natura consumata o tentata del reato e, in generale, in ordine alla rilevanza penale degli accordi intercorsi, si impone quindi la necessità di un approfondimento di merito, volto a verificare in che modi, con che grado di concretezza e con quali ripercussioni operative si siano sviluppate le intese tra AM ed El IR funzionali all'importazione della droga da Panama all'Italia. tAP-- Ne conseguela sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di MI limitatamente al giudizio sulla configurabilità del reato di cui al capo 27, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli, restando in ciò assorbite le ulteriori doglianze sollevate da MI in punto di trattamento sanzionatorio. Nel resto, il ricorso dell'imputato deve essere invece disatteso. 5. Passando alla posizione di IO, devono innanzitutto ritenersi non meritevoli di accoglimento le censure articolate nel primo e nel terzo motivo, riferite alla conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine, rispettivamente, ai capi 19 e 21 (primo motivo) e al capo 28 (terzo motivo). 10 Ora, se rispetto al capo 28 è sufficiente richiamare in questa sede le considerazioni già esposte in precedenza (paragrafo 4.1), dovendosi solo aggiungere che i giudici di appello, rispetto al ruolo di IO, hanno richiamato la conversazione del 10 marzo 2018 da cui si evince che il ricorrente si era incontrato con ST poco prima che questi si recasse presso la sede della società da utilizzare per l'operazione (cfr. pag. 68 della sentenza impugnata), quanto ai capi 19 e 21 deve evidenziarsi che i giudici di appello hanno adeguatamente ricostruito i passaggi della vicenda in cui il cd. "gruppo dei napoletani", in cui rientravano MI, ST e appunto IO, gruppo autonomo seppur collegato a FI AR, offriva a quest'ultimo vari quantitativi di cocaina, accordandosi poi le parti sulla consegna di un "provino" di cocaina (consistente in grammi 1,5651 di cocaina, con principio attivo pari all'80,37 °/0), consegna che non andava a buon fine perché la sostanza veniva persa per strada da ST, incaricato della traditi° della droga a AR, che avrebbe dovuto controllare la qualità dello stupefacente. Il ruolo di IO in tale vicenda è stato delineato dalle conversazioni intercettate tra il 30 gennaio e il 2 marzo 2018, da cui è emerso che MI impartiva a ST la disposizione di inviare IO, individuato con l'appellativo "u chiattu", a NO per proporre a AR l'acquisto della droga offerta e materialmente detenuta da MI. Ora, con le pertinenti considerazioni del G.U.P. e della Corte 1:erritoriale il ricorso non si confronta in maniera sufficientemente specifica, sollecitando differenti valutazioni di merito rispetto all'interpretazione dei dialoghi monitorati che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, dovendosi in proposito ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 e Sez. Un. n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715), secondo cui, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. 5.1. Risultano invece fondate le doglianze articolate nel secondo motivo e riferite al capo 25, avente ad oggetto la detenzione e l'offerta in vendita da parte di FI AR in favore di IO e ST, in vista del successivo spaccio, di 10-15 chili di hashish denominato "organic", con condotta posta in essere in NO e Napoli in epoca antecedente e prossima al 18 aprile 2018. Sul punto, la Corte territoriale ha evidenziato (pag. 66 della sentenza impugnata) che, alla luce degli scambi telefonici intercorsi tra AR e IO, il quale chiamava con il telefono di ST, chiedendo "fum buon" per un suo amico (10 o forse 15 chili), si era in presenza non di mere dichiarazioni di intenti, ma di una "trattativa in corso con domanda e offerta per quantità determinata". 11 Orbene, ritiene il Collegio che l'affermazione della Corte territoriale non risulta adeguatamente ancorata a elementi fattuali circoscritti, non risultando chiariti in maniera esauriente tempi, modi e soprattutto contenuti degli accordi intercorsi. Di qui la necessità di un maggiore approfondimento delle condotte desumibili dalle risultanze investigative disponibili, verifica questa da compiere alla luce del condiviso principio di diritto già affermato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 - 03 e Sez. 6, n. 39110 del 16/09/2014, Rv. 260463), secondo cui la condotta criminosa di offerta di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario, a condizione tuttavia (ed è questo il punto su cui la motivazione della sentenza impugnata si è rivelata non adeguata) che si tratti di un'offerta collegata a un'effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che garantiscano il cessionario. 5.2. Ne consegue la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di IO limitatamente al giudizio sulla configurabilità del reato di cui al capo 25, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli, restando in ciò assorbite le doglianze sollevate da IO in punto di trattamento sanzionatorio. Nel resto, il ricorso dell'imputato deve essere invece rigettato. 6. Venendo infine al ricorso di ST, deve osservarsi che, rispetto ai capi 26 (primo motivo) e 23 (secondo motivo), l'apparato argomentativo delle due conformi sentenze di merito non presta il fianco alle censure difensive. Ed invero, in ordine a ciascuna di queste due vicende, la Corte territoriale, nello sviluppare in maniera critica le considerazioni del G.U.P., ha diffusamente ripercorso la sequenza dei colloqui intrattenuti dall'imputato con i suoi interlocutori, volti alla pianificazione e all'attuazione degli accordi illeciti di volta in volta finalizzati o all'acquisto o alla cessione di sostanze stupefacenti. In particolare, quanto al capo 26, avente ad oggetto l'offerta in vendita a AR di un quantitativo imprecisato di cocaina denominata "jammer" al prezzo di 29.000 euro al chilo, nonché di 5 chili di cocaina denominata "gass" per la somma di 145.000 euro, la sentenza impugnata (pag. 74 ss.) ha evidenziato il ruolo di ST, che ha agito quale concorrente morale e materiale, dando mandato a IO, al quale ha messo a disposizione il proprio cellulare, al fine di continuare a gestire traffici illeciti rivelatisi in tal caso concreti e ben circoscritti. In ordine invece al capo 23, concernente la detenzione e cessione a soggetto non identificato, individuato con il termine "zio", di 4 chili di cocaina, i giudici di appello (pag. 73 della decisione gravata) hanno valorizzato le eloquenti chat intercorse il 6, il 7, 1'8 e il 9 aprile 2018 intercorse tra ST e MI, attestanti il pieno perfezionamento dell'accordo volto alla cessione della droga. 12 Rispetto alla valenza probatoria dei dialoghi intercorsi, razionalmente interpretati e correlati tra loro dai giudici di merito, la difesa sollecita differenti letture e considerazioni che, alla luce delle coordinate interpretative in precedenza richiamate, non possono trovare ingresso in sede di legittimità. 6.1. Per quanto riguarda invece i capi 19, 21 e 22, non possono che richiamarsi le valutazioni già esposte (al paragrafo 5 per i capi 19 e 21 e al paragrafo 4 per il capo 22) circa la tenuta logica della motivazione resa in proposito dalla Corte territoriale, sia rispetto alla ricostruzione e alla qualificazione giuridica dei fatti, sia in ordine al ruolo assunto nella commissione nel reato dai vari soggetti intervenuti, ivi compreso ST, con conseguente infondatezza delle censure sollevate sul punto con il secondo motivo. 6.2. Quanto al capo 25, valgono anche per il ricorrente ST le considerazioni esposte al paragrafo 5.1 circa la lacuna argomentativa della sentenza impugnata rispetto alla rilevanza penale della condotta contestata, per cui anche nei confronti di ST la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al giudizio sulla configurabilità del reato di cui al capo 25, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli, restando in ciò assorbite le ulteriori doglianze sollevate da ST in punto di trattamento sanzionatorio, rispetto alle quali deve solo precisarsi, in relazione al quarto motivo, che in sede di rinvio dovrà essere verificato se, con la decisione di primo grado, sia stato operato o meno l'aumento di pena con riferimento al reato di cui al capo 28, posto che, in caso negativo e in difetto di impugnazione da parte del P.M., alcun aumento di pena potrà essere disposto dalla Corte territoriale. Nel resto, il ricorso dell'imputato ST deve essere invece disatteso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione agli imputati ST VI, IO RA e MI AR, limitatamente, quanto ai primi due, al capo 25 e al trattamento sanzionatorio, quanto al LUMial, al capo 27, e rinvia per nuovo giudizio sui predetti capi e punti alla Corte dì appello di Napoli. Rigetta i ricorsi dei predetti m utati nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di OV (1.1e43 mtEril-r; SS, AL RI, LU IA, QI MI e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/02/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 28677 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 08/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 febbraio 2022, il G.U.P. del Tribunale di NO, nell'ambito di un articolato procedimento penale in materia di stupefacenti, per quanto in questa sede rileva, affermava la responsabilità penale degli imputati SS OV, VI ST, RA IO, AR MI, MI UG, IA LU e RI AL, in quanto ritenuti colpevoli di una pluralità di reati in materia di stupefacenti (associazione di c:ui all'art. 74 e vari episodi del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990), oltre che, alcuni di essi, anche dei reati di cui agli art. 512 bis, 648 bis, 648 ter e 648 terl cod. pen. Con sentenza del 16 febbraio 2023, la Corte di appello di NO, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava le pene inflitte agli imputati nei seguenti termini: per SS OV, anni 5 di reclusione, in ordine al reato ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), nonché ai reati fine di cui ai capi 7, 9, 29, 37, 40 e 44; per VI ST, previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata rispetto al reato associativo, con trasmissione degli al Procuratore della Repubblica di Napoli per quanto di competenza, anni 7, mesi 4 di reclusione ed euro 32.000 di multa in ordine /ai residui capi 19, 21, 22, 23, 25, 26 e 28; per RA IO, previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata rispetto al reato associativo, con trasmissione degli al Procuratore della Repubblica di Napoli per quanto di competenza, anni 7 di reclusione ed euro 28.000 di multa in ordine ai residui capi 19, 21, 25, 26 e 28; per AR MI, previa declaral:oria di nullità della sentenza impugnata rispetto al reato associativo, con trasmissione degli al Procuratore della Repubblica di Napoli per quanto di competenza, anni 9 di reclusione ed euro 50.000 di multa in ordine ai residui capi 20, 22, 23, 27 e 28; per QI, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, anni 3, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in ordine al reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 14), per LU, anni 4, mesi 9 e giorni 10 di reclusione, in ordine al reato ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), nonché ai reati di cui ai capi 12, 14 e 29 e, per RI AL, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, anni 4 e mesi 6 di reclusione, in ordine al reato ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello campana, OV, ST, IO, MI, UG, LU e AL hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. OV ha sollevato un unico motivo, con il quale la difesa lamenta l'omessa verifica della sussistenza di una condizione di non punibilità in relazione al reato associativo, come richiesto dagli artt 129 e 599 bis cod. proc. pen., non essendosi considerato che l'imputato aveva rapporti soltanto con l'amico AR. 2 F 2.2. ST ha sollevato cinque motivi. Con il primo, la difesa ha censurato la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al capo 26, rilevando che la Corte di appello si è limitata a recepire le conclusioni del primo giudice, senza confrontarsi con le doglianze difensive, con cui era stata rimarcata l'incertezza circa l'individuazione del tipo e del quantitativo di narcotico, oggetto presunto dei dialoghi intercettati. In tali conversazioni, gli interessati, ossia IO e AR, non specificano mai il • reale tema della discussione, &itilizzati epiteti anodini, come "gass" o "burro". La Corte di appello, inoltre, avrebbe omesso di dare risposta all'ulteriore obiezione difensiva, con cui era stato sottolineato che, nonostante le captazioni e i servizi di osservazione, non era stato possibile dimostrare con la necessaria certezza l'effettiva negoziazione illecita tra le parti in causa e il ruolo svolto da ST, ribadendosi che, in ogni caso, l'offerta in vendita di per sé è irrilevante ai fini della configurabilità del reato, ove non si concretizzi e non intervenga il consenso del presunto acquirente su qualità, quantità e prezzo della droga. Il secondo motivo è dedicato all'affermazione della penale responsabilità di ST in ordine ai capi 19, 21, 22, 23 e 25, rilevandosi che, nonostante le plurime censure difensive, la Corte territoriale si è limitata a richiamare una parte del dato captativo, sebbene il contenuto dei dialoghi non fosse sempre chiaro, anche in ordine alla riconducibilità delle singole azioni a ST. Per tali imputazioni, ciascuna oggetto di un'autonoma disamina nel ricorso, non sarebbe stata dunque raggiunta la prova né che la trattativa fosse finalizzata all'acquisto di sostanza psicotropa da parte del ricorrenl:e o alla cessione all'acquirente finale, né se la trattativa abbia raggiunto un esito favorevole o si fosse arrestata a una fase preliminare rispetto al consolidamento dell'accordo. Con il terzo motivo, è stata eccepita la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., osservandosi che il primo giudice non aveva ritenuto di operare alcun aumento per il reato fine di cui al capo 28, per cui, in assenza di impugnativa da parte del P.M. rispetto al mancato aumento di pena per tale reato, la Corte di appello non avrebbe potuto peggiorare il trattamento sanzionatorio, procedendo all'aumento di pena non operato dal G.U.P., il quale non solo non aveva indicato nel dispositivo il capo 28, ma anche in motivazione non aveva specificamente motivato l'aumento di pena per tale fattispecie. Né, comunque, il quantum di pena relativo al reato in esame poteva essere analogo agli altri episodi di spaccio, venendo in rilievo un mero tentativo. Il quarto motivo è dedicato al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, evidenziandosi in proposito che i giudici di appello non hanno valorizzato adeguatamente le condizioni personali del ricorrente che, alla luce delle circostanze di fatto che hanno caratterizzato la condotta, ne avrebbero sottolineato l'assenza della connotazione di particolare intensii:à offensiva. 3 Con il quinto motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, rilevandosi che la Corte di appello, pur dichiarando la nullità della sentenza nella parte relativa alla condanna per il delitto associativo, con nuova individuazione del reato più grave in quello di cui al capo 26, ha ridotto la pena di soli due mesi, sebbene per il reato ora ritenuto più grave il primo giudice avesse ritenuto congrua la pena di mesi 3 di reclusione, mentre per il delitto associativo la pena base era stata fissata in anni 10 di reclusione. Ora, se la precedente condanna era stata inquadrata sul minimo edittale, anche la determinazione del pena per il nuovo reato doveva essere parametrata sul minimo edittale, per cui la fissazione della pena base in anni 9 e mesi 6 di reclusione sarebbe del tutto illogica. 2.3. IO ha sollevato quattro motivi. Con il primo, la difesa eccepisce il travisamento della prova, osservando che dal contenuto criptico delle chat intercettate e richiamate nella sentenza impugnata non appare certamente possibile ritenere che l'oggetto della messaggistica istantanea fosse proprio quello immaginato dagli inquirenti, non potendosi affermare con certezza che, con le denominazioni "London", "54", "CR77", "Jammer" e "Gass", gli interlocutori intendessero indicare stupefacenti. In ogni caso, si sottolinea che il quantitativo di 1,5651 grammi rinvenuto all'esterno del parcheggio di un locale commerciale ("Blu Moon") aperto al pubblico, peraltro in un lasso temporale non compatibile con l'allontanamento del soggetto identificato in IO, non sarebbe in alcun modo riconducibile all'oggetto delle captazioni informatiche del giorno precedente, stessa la diversa consistenza della sostanza, posto che nell'intercettazione richiamata si parla di una pietra di 5 grammi, costituente il cd. "provino" sottoposto a sequestro. Con il secondo motivo, si deduce l'erronea applicazione art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, evidenziandosi, rispetto al capo 25, che la Corte di appello ha erroneamente assimilato la condotta, non punibile, di chi chiede, ovvero di chi è interessato a ottenere sostanze stupefacenti destinate ad altri soggetti, con quella di svolge un'attività di scambio di merce vietata dietro corrispettivo. Nel caso di specie, quindi, la mera disponibilità del ricorrente a interessarsi dell'acquisto dello stupefacente non configurerebbe il delitto contestato, non prevedendosi una così eccessiva anticipazione della tutela penale, per cui, a tutto voler concedere, potrebbe al più parlarsi di un tentativo di commercio di droga. Con il terzo motivo, le critiche difensive si incentrano sulla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 28, rilevandosi che, a tutto concedere, i programmi e le intenzioni degli imputati napoletani e la condotta contestata al ricorrente, per come descritti nel provvedimento impugnato, rimangono nell'alveo delle attività preparatorie, non essendovi concreti elementi per ritenere probabile l'instaurazione di una trattativa con i venditori che avevano la disponibilità della droga, per cui doveva escludersi la configurabilità del tentativo 4 ( »i-- di importazione, tanto più in ragione del fatto Ì' -intero compendio probatorio è costituito essenzialmente dai messaggi intercorsi tra due soggetti, ovvero MI e ST, aventi ad oggetto l'individuazione di una ditta di import/export. Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa del fatto che la Corte di appello, in violazione degli art. 132 e 133 cod. pen., ha ritenuto di dover partire per IO dalla steslbase applicata a ST (9 anni e 6 mesi di reclusione), sebbene quest'ultimo abbia ricoperto un ruolo sovraordinato nell'attività di spaccio, a fronte del contributo marginale del ricorrente. A ciò si aggiunge che, pur escludendo il reato associativo, per il quale il G.U.P. aveva irrogato la pena minima di 10 anni, la Corte di appello ha inflitto una pena finale di soli 4 mesi rispetto a quella comminata per il reato associativo, così applicando un trattamento sanzionatorio ben più afflittivo. 2.4. MI ha sollevato cinque motivi. Con il primo, è stata censurata la conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente al capo 22, evidenziandosi che nella conversazione monitorata non si rinviene alcun riferimento a un parametro che consenta di desumere che con l'anodino sostantivo utilizzato, ossia il cd. "coso", si intendesse non solo un chilogrammo di droga, non evincendosi da alcuna parte del dialogo il riferimento a un'entità numerica che dia conto delle dimensioni temporali del compendio, ma che ci si stesse riferendo a stupefacente di tipo cocaina, avendo mostrato ST di trattare anche sostanze di tipo leggero, come emerge dal capo 25. Con il secondo motivo, la difesa, rispetto al capo 27, lamenta il palese travisamento delle conversazioni intercettate, evidenziando che se è vero che MI stesse cercando di concordare con il proprio interlocutore l'acquisto di stupefacenti, è altrettanto vero che, a causa dell'arresto di GE CE NI Aguilar, le trattative, ancora in itinere, si interrompevano per non riprendere più, stante il successivo arresto di MI, essendo rimasto indefinito anche il punto di ingresso della droga in Europa, dal momento che l'arresto dei narcos è avvenuto mentre si stavano valutando le varie opzioni. Dunque, se non può dubitarsi della responsabilità di GE per il delitto di offerta in vendita, non vi sarebbe alcun elemento, se non meramente congetturale, che attesti che la proposta di MI si sia concretizzata in un accordo sinallagmatico perfetto, fermo restando che, nel dubbio, si sarebbe dovuto propendere per la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente rimodulazione della pena. Con il terzo motivo, si censura la conferma del giudizio di colpevolezza rispetto al capo 28, relativo al tentativo di importazione di droga dal Brasile, non essendovi traccia nella vicenda in esame né di narcos sudamericani, né di un accordo in ordine a prezzi e quantità dello stupefacente, per cui non poteva 5 ritenersi raggiunta la soglia minima del tentativo punibile, desumendo dai dialoghi intercettati il mero e irrilevante compimento delle sole fasi prodromiche. Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è, rispetto al capo 28, il difetto assoluto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante del numero di persone di cui all'art. 73, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, rilevandosi che, al di là di un vago cenno a un'asserita partecipazione di IO al tentativo di importazione, non è stato in alcun modo indicato il segmento di condotta che dovrebbe far ritenere integrata l'aggravante del numero di persone, mancando qualsiasi contributo di IO al ritenuto tentativo di importazione di cocaina. Il quinto motivo è dedicato al trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa del difetto di motivazione rispetto alla dosimetria della pena e alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sull'unica aggravante comune contestata rispetto al capo 28, non avendo i giudici di merito tenuto conto della condizione di incensurato del ricorrente e soprattutto del percorso terapeutico da questi intrapreso sin dal suo arresto del maggio 2018. 2.5. QI, con ricorso personale, ha sollevato due motivi. Con il primo, è stata eccepita l'illegalità della pena, non avendo i giudici di merito correttamente applicato i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. Con il secondo motivo, si deduce la manifesta illogicità della motivazione, per non avere l'organo giudicante esaminato e interpretato compiutamente tutti gli elementi disponibili e per non aver applicato le regole logiche argomentative. 2.6. LU, con ricorso personale, ha sollevato due motivi, del tutto sovrapponibili a quelli proposti da QI, per cui si rinvia al paragrafo precedente. 2.7. AL ha sollevato tre motivi. Con il primo, la difesa contesta l'accertamento che ha indotto la Corte di appello a ritenere che il reato di ricettazione di cui al punto 3 del casellario giudiziale dell'imputato fosse della stessa indole di quello per cui si è proceduto, non essendo pertinente il richiamo all'analogo movente economico dei reati. Con il secondo motivo, si censura l'aumento per la continuazione, indicato in un anno, senza però alcuna specificazione su quali siano stati i reati unificati. Con il terzo motivo, si premette che il ricorrente era difeso da due avvocati e si evidenzia che la procura speciale per il concordato in appello e la rinuncia ai motivi erano state sottoscritte da uno soltanto dei due difensori dell'imputato, senza che sia stato interpellato l'altro difensore. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di SS OV, RI AL, IA LU e MI QI sono inammissibili, mentre sono parzialmente fondati, nei limiti che saranno di seguito esposti, i ricorsi di VI ST, RA IO e AR MI. 6 1. Preliminarmente, occorre evidenziare che le richieste di rinvio degli avvocati Giuseppe De Luca (difesa LU e QI) e Domenico Dello Iacono (difesa ST, IO e MI) per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalle Camere penali non possono essere prese in considerazione, posto che, in assenza di richieste di trattazione orale, il presente giudizio è stato trattato in forma cartolare, per cui tali istanze di differimento non sono accoglibili. 2. Iniziando dai ricorsi di IA LU e MI QI, occorre evidenziare che gli stessi sono inammissibili, perché proposti personalmente dagli imputati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso in sede di legittimità soltanto da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Di qui l'inammissibilità dem rispettivi ricorsi, e ciò a prescindere dalla pur manifesta genericità delle doglianze sollevate. 3. Parimenti inammissibili sono i ricorsi di OV e AL, i quali hanno definito le loro posizioni mediante cd. concordato in appello, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di cd. concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente le doglianze sollevate dai ricorrenti OV e AL tra quelle consentite in questa sede, atteso che OV ha sollevato censure in punto di responsabilità, mentre AL ha proposto obiezioni sul trattamento sanzionatorio che tuttavia non concernono profili di illegalità della pena, mentre il terzo motivo evoca genericamente il mancato coinvolgimento di uno dei due difensori dell'impul:ato nella scelta di AL di proporre il c.d. concordato in appello, senza tuttavia che nel giudizio di appello il difensore asseritamente non coinvolto nella scelta dell'imputato di definire il procedimento a suo carico ex art. 599 bis cod. proc. pen. abbia eccepito nulla al riguardo, per cui alcuna nullità risulta deducibile in questa sede. Da ciò consegue che i ricorsi proposti nell'interesse di SS OV, RI AL, IA LU e MI QI devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. 7 Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascuno dei predetti ricorrenti versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 4. Passando alla posizione di MI, occorre evidenziare, partendo dal primo motivo, che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al capo 22 non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Deve innanzitutto rilevarsi che la Corte di appello non si è limitata a recepire le argomentazioni del primo giudice, ma, sia pure in forma sintetica, ha sviluppato considerazioni autonome, non mancando di confrontarsi con le censure difensive. In particolare, i giudici di secondo grado hanno valorizzato i c:ontenuti della chat del 31 gennaio 2018, da cui si evince che VI ST contattava MI chiedendogli un chilo ("coso") di cocaina e, in prestito, l'autovettura per eseguire la consegna, precisando che la stessa sarebbe stata effettuata da IO, salvo poi, nel pomeriggio, segnalare le proprie perplessità in ordine all'utilizzo della macchina, ribadendo comunque la sua piena disponibilità alla cessione. Pur assolvendo IO per l'assenza di prove adeguate circa il suo coinvolgimento nell'operazione, non essendo stata provata la consegna dello stupefacente de quo, il G.U.P. ha invece ritenuto dimostrata la co-detenzione della droga di ST e MI, atteso che l'operazione era stata compiuta di comune accordo, valutazione questa condivisa dalla Corte di appello, che ha altresì rimarcato il fatto che, se ST doveva chiedere in prestito l'auto a Lurnia per consegnare "un coso", è evidente che questo non potesse essere un grammo o una dose di cocaina, ma doveva trattarsi di un'unità rilevante, ossia appunto un chilo, da poter trasportare con tale mezzo, risultando il tenore complessivo delle conversazioni intercorse, anche in ragione del linguaggio criptico adoperato, indicativo della compartecipazione dei due interlocutori all'operazione in esame. Orbene, in quanto sorretta da considerazioni razionali, la valutazione del materiale probatorio operata prima dal G.U.P. e poi dalla Corte territoriale resiste alle obiezioni difensive, che invero si sostanziano nella proposta di una lettura alternativa delle fonti probatorie, che tuttavia non può trovare ingresso in questa sede, avendo questa Corte (cfr. in termini Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) più volte affermato il principio secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente 8 Ec;
plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle censure difensive sul punto. 4.1. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al capo 28, avente ad oggetto l'organizzazione di un'importante operazione in Brasile, finalizzata ad acquistare e a importare in Italia quantitativi imprecisati di cocaina, tramite la società RI Caffè Italia s.r.l. di DO RI, operante nell'import/export. In tale operazione, avuto riguardo al contenuto e alla successione dei dialoghi monitorati sin dal gennaio 2018, sono risultati coinvolti IO, ST e MI. Quest'ultimo ha assunto peraltro un ruolo sicuramente più decisionale rispetto a ST e a IO, avendo MI in quel periodo contatti diretti con trafficanti internazionali di droga, interessandosi di assicurare tratte sicure per far pervenire i container con la droga al porto di NO, come desunto dalle conversazioni del 10, 13, 22 e 26 febbraio 2018 riportate dal G.U.P. (pag. 37 ss. della decisione di primo grado) e richiamate dalla sentenza impugnata (pag. 63). Da questi dialoghi, oltre che dalle successive conversazioni del 5 e dell'8 marzo 2018 e dalle correlate attività di osservazione della P.G., è dunque emerso che MI è stato l'ideatore dell'operazione in fieri e che il ricorrente, affidata la ricerca della ditta "pulita" a ST, è stato da questi edotto dell'evoluzione della vicenda e soprattutto della partenza per il Brasile, risultando coinvolto nella fase organizzativa anche IO, che partecipava all'incontro con il soggetto che verosimilmente avrebbe dovuto fornire l'appoggio per l'importazione. Dunque, pur non essendo emersi dialoghi diretti con i fornitori brasiliani, le intercettazioni svolte tra i protagonisti italiani hanno comunque consentito di accertare l'esistenza dell'accordo rispetto a uno specifico carico, non essendosi realizzata l'importazione per il sopravvenuto arresto di MI di due mesi dopo. Nondimeno, la serietà delle trattative intercorse ha ragionevolmente indotto i giudici di merito a ritenere configurabile sia il tentativo di importazione, sia l'aggravante del numero di concorrenti nel reato (3 e non 4 come indicato nel capo di imputazione), per cui, a fronte dli un apparato ,argomentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure sollevate sul punto con il terzo e con il quarto motivo di ricorso. 4.2. A differenti conclusioni deve pervenirsi rispetto al secondo motivo del ricorso di MI, riguardante il giudizio di colpevolezza riferito al capo 27. Ed invero dalle due conformi sentenze di merito si evince che tra il ricorrente e GE IC NI Anguilar, alias El IR, vi furono rapporti continuativi finalizzati alla circolazione di sostanze stupefacenti, essendo emerso un interesse di MI all'acquisto di droga che da Panama sarebbe dovuta giungere al porto di NO, passando per quello di Algeciras in Spagna;
tuttavia, a un certo punto, le comunicazioni tra i due si interruppero per l'arresto di El IR in Messico, arresto comunicato a MI dal figlio di El IR, tale IC NI. 9 Ora, la Corte territoriale, pur rimarcando la concretezza dell'accordo, non ha adeguatamente specificato su quali elementi ha fondato questo assunto, non chiarendo quando e come si sarebbero formalizzati l'offerta e l'accettazione. Tuttavia, tenuto conto che il reato risulta contestato in forma consumata, occorreva puntualizzare bene i termini dell'accordo e delle eventuali conseguenze derivate, dovendosi richiamare in tal senso la più recente affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 9854 del 14/02/2024, Rv. 286165 e Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Rv. 283942), secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, che consiste nell'attività di immissione nel territorio nazionale di sostanze provenienti da altri Stati, non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore finalizzato all'importazione, con cui si configurerebbe la condotta di detenzione, ma è necessaria l'assunzione da parte dell'importatore della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale. Peraltro, anche nell'ottica dell'eventuale qualificazione della fattispecie come tentata, non può prescindersi da un'adeguata verifica della serietà delle intese intercorse tra le parti in vista di un'importazione non più concretizzatasi, avendo questa Corte chiarito (cfr. Sez. 1, n. 6180 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. 278484 e Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017, dep. 2018, Rv. 272446) che integra il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condotta che, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita a una trattativa sul cui positivo esito risulti che per la natura, la qualità e il numero dei contatti intervenuti, i contraenti abbiano riposto concreto affidamento. Alla luce di tali considerazioni, stante la lacuna argomentativa rispetto alla verifica della natura consumata o tentata del reato e, in generale, in ordine alla rilevanza penale degli accordi intercorsi, si impone quindi la necessità di un approfondimento di merito, volto a verificare in che modi, con che grado di concretezza e con quali ripercussioni operative si siano sviluppate le intese tra AM ed El IR funzionali all'importazione della droga da Panama all'Italia. tAP-- Ne conseguela sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di MI limitatamente al giudizio sulla configurabilità del reato di cui al capo 27, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli, restando in ciò assorbite le ulteriori doglianze sollevate da MI in punto di trattamento sanzionatorio. Nel resto, il ricorso dell'imputato deve essere invece disatteso. 5. Passando alla posizione di IO, devono innanzitutto ritenersi non meritevoli di accoglimento le censure articolate nel primo e nel terzo motivo, riferite alla conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine, rispettivamente, ai capi 19 e 21 (primo motivo) e al capo 28 (terzo motivo). 10 Ora, se rispetto al capo 28 è sufficiente richiamare in questa sede le considerazioni già esposte in precedenza (paragrafo 4.1), dovendosi solo aggiungere che i giudici di appello, rispetto al ruolo di IO, hanno richiamato la conversazione del 10 marzo 2018 da cui si evince che il ricorrente si era incontrato con ST poco prima che questi si recasse presso la sede della società da utilizzare per l'operazione (cfr. pag. 68 della sentenza impugnata), quanto ai capi 19 e 21 deve evidenziarsi che i giudici di appello hanno adeguatamente ricostruito i passaggi della vicenda in cui il cd. "gruppo dei napoletani", in cui rientravano MI, ST e appunto IO, gruppo autonomo seppur collegato a FI AR, offriva a quest'ultimo vari quantitativi di cocaina, accordandosi poi le parti sulla consegna di un "provino" di cocaina (consistente in grammi 1,5651 di cocaina, con principio attivo pari all'80,37 °/0), consegna che non andava a buon fine perché la sostanza veniva persa per strada da ST, incaricato della traditi° della droga a AR, che avrebbe dovuto controllare la qualità dello stupefacente. Il ruolo di IO in tale vicenda è stato delineato dalle conversazioni intercettate tra il 30 gennaio e il 2 marzo 2018, da cui è emerso che MI impartiva a ST la disposizione di inviare IO, individuato con l'appellativo "u chiattu", a NO per proporre a AR l'acquisto della droga offerta e materialmente detenuta da MI. Ora, con le pertinenti considerazioni del G.U.P. e della Corte 1:erritoriale il ricorso non si confronta in maniera sufficientemente specifica, sollecitando differenti valutazioni di merito rispetto all'interpretazione dei dialoghi monitorati che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, dovendosi in proposito ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 e Sez. Un. n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715), secondo cui, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. 5.1. Risultano invece fondate le doglianze articolate nel secondo motivo e riferite al capo 25, avente ad oggetto la detenzione e l'offerta in vendita da parte di FI AR in favore di IO e ST, in vista del successivo spaccio, di 10-15 chili di hashish denominato "organic", con condotta posta in essere in NO e Napoli in epoca antecedente e prossima al 18 aprile 2018. Sul punto, la Corte territoriale ha evidenziato (pag. 66 della sentenza impugnata) che, alla luce degli scambi telefonici intercorsi tra AR e IO, il quale chiamava con il telefono di ST, chiedendo "fum buon" per un suo amico (10 o forse 15 chili), si era in presenza non di mere dichiarazioni di intenti, ma di una "trattativa in corso con domanda e offerta per quantità determinata". 11 Orbene, ritiene il Collegio che l'affermazione della Corte territoriale non risulta adeguatamente ancorata a elementi fattuali circoscritti, non risultando chiariti in maniera esauriente tempi, modi e soprattutto contenuti degli accordi intercorsi. Di qui la necessità di un maggiore approfondimento delle condotte desumibili dalle risultanze investigative disponibili, verifica questa da compiere alla luce del condiviso principio di diritto già affermato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 - 03 e Sez. 6, n. 39110 del 16/09/2014, Rv. 260463), secondo cui la condotta criminosa di offerta di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario, a condizione tuttavia (ed è questo il punto su cui la motivazione della sentenza impugnata si è rivelata non adeguata) che si tratti di un'offerta collegata a un'effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che garantiscano il cessionario. 5.2. Ne consegue la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di IO limitatamente al giudizio sulla configurabilità del reato di cui al capo 25, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli, restando in ciò assorbite le doglianze sollevate da IO in punto di trattamento sanzionatorio. Nel resto, il ricorso dell'imputato deve essere invece rigettato. 6. Venendo infine al ricorso di ST, deve osservarsi che, rispetto ai capi 26 (primo motivo) e 23 (secondo motivo), l'apparato argomentativo delle due conformi sentenze di merito non presta il fianco alle censure difensive. Ed invero, in ordine a ciascuna di queste due vicende, la Corte territoriale, nello sviluppare in maniera critica le considerazioni del G.U.P., ha diffusamente ripercorso la sequenza dei colloqui intrattenuti dall'imputato con i suoi interlocutori, volti alla pianificazione e all'attuazione degli accordi illeciti di volta in volta finalizzati o all'acquisto o alla cessione di sostanze stupefacenti. In particolare, quanto al capo 26, avente ad oggetto l'offerta in vendita a AR di un quantitativo imprecisato di cocaina denominata "jammer" al prezzo di 29.000 euro al chilo, nonché di 5 chili di cocaina denominata "gass" per la somma di 145.000 euro, la sentenza impugnata (pag. 74 ss.) ha evidenziato il ruolo di ST, che ha agito quale concorrente morale e materiale, dando mandato a IO, al quale ha messo a disposizione il proprio cellulare, al fine di continuare a gestire traffici illeciti rivelatisi in tal caso concreti e ben circoscritti. In ordine invece al capo 23, concernente la detenzione e cessione a soggetto non identificato, individuato con il termine "zio", di 4 chili di cocaina, i giudici di appello (pag. 73 della decisione gravata) hanno valorizzato le eloquenti chat intercorse il 6, il 7, 1'8 e il 9 aprile 2018 intercorse tra ST e MI, attestanti il pieno perfezionamento dell'accordo volto alla cessione della droga. 12 Rispetto alla valenza probatoria dei dialoghi intercorsi, razionalmente interpretati e correlati tra loro dai giudici di merito, la difesa sollecita differenti letture e considerazioni che, alla luce delle coordinate interpretative in precedenza richiamate, non possono trovare ingresso in sede di legittimità. 6.1. Per quanto riguarda invece i capi 19, 21 e 22, non possono che richiamarsi le valutazioni già esposte (al paragrafo 5 per i capi 19 e 21 e al paragrafo 4 per il capo 22) circa la tenuta logica della motivazione resa in proposito dalla Corte territoriale, sia rispetto alla ricostruzione e alla qualificazione giuridica dei fatti, sia in ordine al ruolo assunto nella commissione nel reato dai vari soggetti intervenuti, ivi compreso ST, con conseguente infondatezza delle censure sollevate sul punto con il secondo motivo. 6.2. Quanto al capo 25, valgono anche per il ricorrente ST le considerazioni esposte al paragrafo 5.1 circa la lacuna argomentativa della sentenza impugnata rispetto alla rilevanza penale della condotta contestata, per cui anche nei confronti di ST la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al giudizio sulla configurabilità del reato di cui al capo 25, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli, restando in ciò assorbite le ulteriori doglianze sollevate da ST in punto di trattamento sanzionatorio, rispetto alle quali deve solo precisarsi, in relazione al quarto motivo, che in sede di rinvio dovrà essere verificato se, con la decisione di primo grado, sia stato operato o meno l'aumento di pena con riferimento al reato di cui al capo 28, posto che, in caso negativo e in difetto di impugnazione da parte del P.M., alcun aumento di pena potrà essere disposto dalla Corte territoriale. Nel resto, il ricorso dell'imputato ST deve essere invece disatteso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione agli imputati ST VI, IO RA e MI AR, limitatamente, quanto ai primi due, al capo 25 e al trattamento sanzionatorio, quanto al LUMial, al capo 27, e rinvia per nuovo giudizio sui predetti capi e punti alla Corte dì appello di Napoli. Rigetta i ricorsi dei predetti m utati nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di OV (1.1e43 mtEril-r; SS, AL RI, LU IA, QI MI e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/02/2024