Articolo 89 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 88Articolo 90
Versione
28 ottobre 1965
Art. 89.
Anche dopo la costituzione della rendita di inabilita' l'istituto assicuratore dispone che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche quando siano ritenute utili per la restaurazione della capacita' lavorativa.
Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere al proprio lavoro, l'istituto assicuratore integra la rendita di inabilita' fino alla misura massima dell'indennita' per inabilita' temporanea assoluta.
In caso di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure di cui al primo comma si provvede a norma dell'art. 87.
Qualora il collegio arbitrale medico riconosca ingiustificato il rifiuto, l'istituto assicuratore puo' disporre la riduzione della rendita di inabilita' in misura da determinarsi dal collegio stesso.
Sono applicabili per le cure chirurgiche di cui il presente articolo le disposizioni dell'articolo precedente.
L'Istituto assicuratore puo' anche stipulare accordi con Istituti all'uopo autorizzati per facilitare la rieducazione professionale.
La stipulazione di detti accordi deve essere preventivamente autorizzata, di volta in volta, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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