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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/05/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza dell'8.5.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. F. Parte_1
Stranieri
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. D. CP_1
Rotunno
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.2.2023, la ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 25.11.2022, domanda amministrativa tesa al riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata (tendinopatia spalla bilaterale).
Allegava che aveva riconosciuto la natura lavorativa di detto patologia ed una CP_1 menomazione dell'integrità psicofisica pari al 7%.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di tale valutazione atteso che i postumi permanenti erano quantificabili nella misura del 10%, chiedeva che fosse accertato che la patologia denunciata aveva comportato la sussistenza di postumi pari a detta percentuale o comunque pari alla maggiore percentuale risultante a seguito di ctu medico legale.
Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via CP_1
amministrativa - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso – procedibile in considerazione della documentazione depositata in data 9.11.2023 - è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Non essendo in contestazione l'esistenza della malattia denunciata e la riconducibilità della stessa all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, è stata disposta CTU medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi all'istante a causa di detta patologia.
Ebbene, il CTU nominato, dott. specialista in ortopedia, ha ritenuto che il danno Per_1
biologico residuato a carico della ricorrente sia pari al 9%, atteso che “il riconoscimento della malattia professionale della sig cioè di periatropatia scapolo-omerale Pt_1
destra e sinistra da impingiment della cuffia dei rotatori, e precisamente del tendine del muscolo del sovraspinoso è legato all'uso quotidiano, e non occasionale, di entrambi gli arti superiori durante la sua attività lavorativa. Dunque l'esame clinico concorda per un processo cronico evolutivo della spalla destra e sinistra da malattia professionale con stabilizzazione degli esiti e non suscettibili di miglioramento, anzi di peggioramento”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un'approfondita valutazione medico legale del caso concreto, supportata dall'obiettività riscontrata in occasione della visita peritale, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co.
3 c.p.c né in occasione dell'odierna udienza - idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella attribuita in via amministrativa, il ricorso può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche complesse, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
accertata e dichiara che la patologia denunciata con domanda amministrativa del
25.11.2022 ha determinato a carico della ricorrente una menomazione fisica pari al 9%
e, per l' effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o CP_1
rivalutazione sino al soddisfo;
condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 2697,00 oltre CP_1
accessori con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente;
pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brindisi, 8.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza dell'8.5.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. F. Parte_1
Stranieri
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. D. CP_1
Rotunno
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.2.2023, la ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 25.11.2022, domanda amministrativa tesa al riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata (tendinopatia spalla bilaterale).
Allegava che aveva riconosciuto la natura lavorativa di detto patologia ed una CP_1 menomazione dell'integrità psicofisica pari al 7%.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di tale valutazione atteso che i postumi permanenti erano quantificabili nella misura del 10%, chiedeva che fosse accertato che la patologia denunciata aveva comportato la sussistenza di postumi pari a detta percentuale o comunque pari alla maggiore percentuale risultante a seguito di ctu medico legale.
Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via CP_1
amministrativa - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso – procedibile in considerazione della documentazione depositata in data 9.11.2023 - è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Non essendo in contestazione l'esistenza della malattia denunciata e la riconducibilità della stessa all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, è stata disposta CTU medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi all'istante a causa di detta patologia.
Ebbene, il CTU nominato, dott. specialista in ortopedia, ha ritenuto che il danno Per_1
biologico residuato a carico della ricorrente sia pari al 9%, atteso che “il riconoscimento della malattia professionale della sig cioè di periatropatia scapolo-omerale Pt_1
destra e sinistra da impingiment della cuffia dei rotatori, e precisamente del tendine del muscolo del sovraspinoso è legato all'uso quotidiano, e non occasionale, di entrambi gli arti superiori durante la sua attività lavorativa. Dunque l'esame clinico concorda per un processo cronico evolutivo della spalla destra e sinistra da malattia professionale con stabilizzazione degli esiti e non suscettibili di miglioramento, anzi di peggioramento”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un'approfondita valutazione medico legale del caso concreto, supportata dall'obiettività riscontrata in occasione della visita peritale, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co.
3 c.p.c né in occasione dell'odierna udienza - idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella attribuita in via amministrativa, il ricorso può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche complesse, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
accertata e dichiara che la patologia denunciata con domanda amministrativa del
25.11.2022 ha determinato a carico della ricorrente una menomazione fisica pari al 9%
e, per l' effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o CP_1
rivalutazione sino al soddisfo;
condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 2697,00 oltre CP_1
accessori con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente;
pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brindisi, 8.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere