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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/11/2025, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 14 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6117/2024 R.G. e vertente tra
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , in Parte_1 C.F._1
proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Parte_2
, con sede legale in Taormina, elettivamente domiciliata presso lo studio
[...]
legale dell'avv. Giuliana Miraglia, dalla quale è rappresentata e difesa assieme all'avv.
BA AG giusta procura in atti opponente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, c.f. , elettivamente domiciliato presso gli uffici P.IVA_1 dell' in Messina, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti del ruolo professionale CP_2
opposto
Avente ad oggetto: riscossione credito contributivo
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 18/11/2024, impugnava le ordinanze Parte_1
ingiunzione n. OI- 001701572 e OI-001705516 ( relative all' anno 2016), n. OI- 001705518
e n. OI-0017015570 (relative all'anno 2017), n. OI-001942118 e n. OI- 001941610 ( relative all' anno 2018) notificate in data 22.10.2024, con cui venivano comminate le sanzioni amministrative ex legge 689/1981 per il presunto omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute in favore dei lavoratori dipendenti.
Parte opponente chiedeva preliminarmente la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati, eccepiva la mancata notifica degli impugnati, l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, l'omessa indicazione dei criteri di calcolo delle sanzioni, l'adesione alla definizione agevolata, illegittimità delle sanzioni emesse oltre il termine di 90 giorni,
l'esclusione della responsabilità ex art. 4 legge 689/1981, concludendo per l'annullamento dei provvedimenti de quo, Ne caso di accoglimento parziale delle superiori richieste, disporre la riduzione delle sanzioni amministrative irrogate per intervenuto pagamento nella misura di legge che sarà ritenuta opportuna.
Si costituiva l che rappresentava che erano sono state annullate le ordinanze n. OI- CP_3
001701572 e n. 001705516 (entrambe riferite al 2016). Con note del 24/06/2025 venivano depositate le determine di annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione opposte n. OI-001942118 e OI-001941610 rese il 16.06.2025 e con ultime note depositava le rimanenti due determine di annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione opposte n. 001705518 e n. OI-0017015570.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, scambiate le note di trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Cessazione della materia del contendere e pronuncia sulle spese e analisi del comportamento processuale ai fini delle spese.
Occorre evidenziare che con l'opponente, non essendo più nulla dovuto, si associava alla richiesta di declaratoria per cessata materia del contendere, chiedendo la condanna alle spese della controparte, in virtù del criterio della soccombenza virtuale.
Esse devono quindi essere poste a carico dell'Ente in ragione dell'applicazione alla fattispecie del termine di cui all'art. 14 l.689/1981, e liquidate come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 55/2014 ess.
PQM
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Dichiara cessata la materia del contendere sull'impugnazione proposta avverso le ordinanze ingiunzione n. OI- 001701572 e OI-001705516, n. OI- 001705518 e n.
OI-0017015570, n. OI-001942118 e n. OI- 001941610;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.636,50 oltre CP_3
i.v.a., c.p.a., spese generali al 15 % e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Messina il 14 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando