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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/03/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2764/2018 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Antonella Russo che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), nella qualità di ex soci della entrambi C.F._3 Controparte_2
elettivamente in Messina presso lo studio dell'avv. Gaetano Sorbello, che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Anna Lisa Sorbello, per procura in atti,
resistenti
oggetto: differenze retributive da rapporto di lavoro subordinato privato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 29 maggio 2018 Cancelliere adiva questo giudice Pt_1
del lavoro e, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società di Controparte_2
e , dal 5 marzo 2015 al 31 ottobre 2017, epoca delle Controparte_1 Parte_2
dimissioni, in forza di un contratto di lavoro a tempo parziale per 10 ore settimanali, poi aumentate a 15 (dalle 17 alle 19 dal lunedì al sabato e dalle 10 alle 11 dal giovedì al sabato), con qualifica di aiuto commessa, deduceva di aver svolto in realtà, fin dal maggio 2015, attività
a tempo pieno, dalle 9:30 alle 13 e dalle 16:30 alle 20, dal lunedì al sabato, nonché la domenica nei soli periodi dei saldi estivi e invernali, recandosi anche fuori città per campionari o in occasione di eventi. Lamentava di non aver, tuttavia, percepito una retribuzione parametrata alla reale quantità e qualità del lavoro prestato e chiedeva, pertanto, la condanna della società al pagamento in proprio favore della somma di 38.79,03 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, di cui 35.283,15 euro a titolo di differenze paga base e contingenza, lavoro straordinario ordinario e festivo, edr, indennità ex d.l. n. 66/2014 e differenze per ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e 3.475,88 euro a titolo di differenze tfr.
Nella resistenza della convenuta, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione nel corso della prova testimoniale il giudizio veniva interrotto a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese. Quindi, riassunto il procedimento nei confronti degli ex soci, costituitisi in giudizio e sostituita l'udienza del 4 marzo 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- E' ius receptum che la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e s.s. c.p.c., la cui omessa dichiarazione o notificazione ad opera del procuratore comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando stabilizzata la sua posizione giuridica, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (v. ex multis Cass. n. 2439/2024).
L'effetto interruttivo non è, quindi, automatico al verificarsi dell'evento, ma discende dalla dichiarazione o notificazione dello stesso da parte del procuratore, sicché è solo da tale momento che il processo può dirsi interrotto, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., con onere, per la parte che ne ha interesse, di riassumerlo entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, a pena di estinzione del giudizio (art. 305 c.p.c.).
Quanto all'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per la riassunzione, la Corte Costituzionale, con sentenze nn. 139/1967 e 159/1971, ha dichiarato l'incostituzionalità del menzionato art. 305 c.p.c. nella parte in cui stabiliva che il termine utile per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto ai sensi degli artt. 299, 300, comma
3 e 301 c.p.c. – disciplinanti, rispettivamente, le ipotesi di morte o perdita della capacità della parte non ancora costituita o costituita personalmente, ovvero morte, radiazione o sospensione del procuratore prima o dopo la costituzione – decorresse dall'interruzione e non dalla data di
“legale conoscenza” delle parti dell'evento interruttivo.
In tali casi, infatti, la necessità di tutela discende dall'esigenza di garantire il diritto di difesa delle parti, le quali - trattandosi di ipotesi di interruzione automatica del processo al verificarsi dell'evento e a prescindere dalla sua dichiarazione in giudizio - potrebbero non essere a conoscenza dell'interruzione e ciò tanto laddove la morte o la perdita di capacità processuale della parte o del suo difensore si siano verificate prima della costituzione, quanto nel caso in cui esse abbiano riguardato l'unico procuratore costituto (v. da ultimo Cass. n.
15004/2024); le medesime esigenze di tutela sussistono, altresì, in caso di fallimento della società, non determinando questo, a differenza dell'ipotesi di cancellazione, l'ultrattività del mandato del difensore precedentemente costituito e stante, dunque, l'estraneità del curatore fallimentare rispetto al giudizio stesso (così Cass. S.U. n. 12154/2021 secondo cui “in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi della L.Fall., art. 43, comma 3, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c.
e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi della L.Fall., artt. 52 e 93 per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 c.p.c., comma 2, va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata - ai predetti fini - anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima”).
Nell'ipotesi, invece, di cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che l'effetto interruttivo discende dalla sua dichiarazione in udienza o dalla notificazione dell'evento alla controparte, è da tale data che decorre il termine trimestrale per la riassunzione ex art. 305 c.p.c., non rilevando a tali fini il successivo momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti (v. Cass. n. 27788/2022, confermata dalla successiva pronuncia n. 30729/2024, laddove è stato precisato che ai fini della decorrenza occorre una forma di comunicazione dell'evento interruttivo che con certezza consenta di calcolare il decorso del termine per riassumere, così da non pregiudicare il diritto di difesa delle parti, valendo certamente a tal fine la dichiarazione effettuata nel contraddittorio tra le parti o in udienza).
Ciò posto, nel caso di specie la cancellazione della dal registro delle Controparte_2
imprese è stata dichiarata dal procuratore della società all'udienza del 15 dicembre 2022, tenuta dal GOP delegato per l'assunzione delle prove, alla presenza del difensore della ricorrente, il quale ha dichiarato di prenderne atto, insistendo nelle richieste istruttorie, sicché è stata assicurata a quest'ultima la conoscenza legale dell'evento interruttivo;
ne consegue che è da tale data (come peraltro riportato nello storico del fascicolo telematico) e non da quella della successiva dichiarazione di interruzione resa dal giudice titolare, cui è stato rimesso il fascicolo, il 27 dicembre 2022, che decorreva il termine di tre mesi di cui all'art. 305 c.p.c.
In definitiva, la riassunzione, avvenuta con ricorso depositato il 24 marzo 2023, deve dirsi inammissibile poiché tardiva, con conseguente estinzione del giudizio.
3.- Quanto alla regolamentazione delle spese si rileva che il principio fissato dall'art. 310, ultimo comma, c.p.c. (secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (cfr. in termini Cass. n. 20073/2021, n. 533/2016).
Pertanto, tenuto conto delle contestazioni sollevate dalla ricorrente in merito alla richiesta di declaratoria di estinzione del processo avanzata dai resistenti, in virtù del principio di causalità essa va condannata a rimborsare ai resistenti le spese della fase decisoria, che ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, in complessivi 1.465 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara estinto il giudizio e condanna
Cancelliere a rimborsare a e le spese del Pt_1 Controparte_1 Parte_2
giudizio, liquidate in 1.465 euro, oltre spese generali iva e cpa.
Messina, 5.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro