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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/11/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
CO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3340/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Usucapione” vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RI NO, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in HI (Br) alla via Annunziata, n. 39 attori
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ; Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F.: ); (C.F.:
[...] C.F._3 Parte_3
), (C.F.: C.F._4 Parte_4
); (C.F.: C.F._5 Controparte_2
), (C.F.: ; C.F._6 CP_3 C.F._7 CP_4
(C.F.: )
[...] C.F._8
Convenuti contumaci
Conclusioni delle parti: attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: A) Dichiarare che l'istante ha acquistato la piena proprietà per usucapione dell'abitazione sita in HI (BR) alla via
Calvario n. 132, contraddistinta in Catasto Urbano al foglio 11, particella 1, sub 1 e 3,
1 categoria A/3, classe 5, 7 vani, consistenza 162 mq., rendita pari ad €. 448,28; e particella
1, sub 2, categoria C/6, classe 3, consistenza 24 mq., rendita pari ad €. 30,99, in tutta la sua consistenza;
B) Ordinare al Conservatore dei RR. II. di Brindisi, all'Agenzia del
Territorio di Brindisi ed agli ulteriori uffici competenti, con esonero da ogni responsabilità per i dirigenti, la trascrizione del trasferimento di proprietà in capo all'attore e l'aggiornamento delle relative intestazioni e “ditte” catastali;
C) Condannare
i convenuti tutti in caso di opposizione alle spese del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 7.10.2020, adiva l'intestato Tribunale per sentir Parte_1 accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione della proprietà dell'abitazione sita in
HI (Br) alla via Calvario, n. 132, contraddistinta nel Catasto Urbano al foglio 11, particella 1, sub 1, 2 e 3.
In punto di fatto, l'attore deduceva che la suddetta abitazione era stata costruita dal padre a partire dagli anni sessanta dello scorso secolo e che egli l'aveva posseduta per oltre vent'anni. Rappresentava, inoltre, di aver ottenuto in passato la sanatoria di alcune opere abusive e di aver presentato domanda di aggiornamento catastale, a seguito di ampliamenti dell'edificio.
Prima dell'instaurazione del giudizio, l'attore esperiva il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi con esito negativo, stante la mancata comparizione delle parti invitate.
All'esito della prima udienza, rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio e la contumacia dei convenuti, il Giudice assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c.
La causa veniva, quindi, istruita documentalmente e con l'assunzione delle prove testimoniali chieste dall'attore, al cui esito, veniva disposto un rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.5.2025, le parti precisavano le conclusioni e il Tribunale tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
2 ha domandato l'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà Parte_1 del bene oggetto del giudizio per usucapione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1158 e ss. c.c.
Come noto, ai fini dell'acquisizione di un bene per usucapione è indispensabile dimostrare di aver esercitato sullo stesso un possesso continuo, ininterrotto e pacifico, uti dominus. Il possesso deve essere utile, cioè non violento, non clandestino e non precario.
E' convincimento di questo Giudice che l'esito dell'attività istruttoria abbia confermato la fondatezza della domanda attorea, la quale è stata suffragata, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese dai testimoni, i quali hanno confermato tutte le circostanze dedotte nell'atto di citazione. In particolare, i testimoni hanno dichiarato che l'abitazione de qua era stata costruita dal padre dell'attore, che al suo interno vi aveva vissuto sin dal 1970.
Dalle testimonianze risulta, inoltre, che l'attore aveva successivamente apportato modifiche all'immobile e provveduto ad ampliare la costruzione.
La documentazione in atti conferma che l'attore presentò richiesta di sanatoria per abusi edilizi nel 1995 proprio in relazione ad opere illecite realizzate all'interno dell'edificio per cui è causa.
Le risultanze istruttorie, quindi, consentono di riconoscere che l'attore ha posseduto - uti dominus- per oltre venti anni, l'immobile, esercitando sullo stesso in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto, tanto da avervi stabilito la propria residenza, ampliato e modificato la struttura e presentato domanda di sanatoria di opere abusive. Tali univoche risultanze consentono a questo
Giudice di ritenere sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'acquisto dell'immobile de quo a titolo di usucapione.
Da ultimo, discutendo la causa l'attore non ha insistito per la condanna alla rifusione delle spese dei convenuti, per la quale non si ritengono sussistere i presupposti in assenza di opposizione, così come chiesto nelle note conclusive difensive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina CO, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Parte_1 contro , ,
[...] Controparte_1 Parte_2 Controparte_5 [...]
, e così decide: Parte_4 Controparte_2 CP_3 CP_4
3 l) accoglie la domanda attorea e dichiara che è divenuto proprietario, per Parte_1 usucapione, dell'abitazione sita in HI (Br) alla via Calvario n. 132, contraddistinta in
Catasto Urbano al foglio 11, particella 1, sub 1 e 3, categoria A/3, classe 5, 7 vani, consistenza 162 mq., rendita pari ad €. 448,28, e particella 1, sub 2, categoria C/6, classe 3, consistenza 24 mq., rendita pari ad €. 30,99.
2) Ordina la trascrizione della presente sentenza presso l'Agenzia del Territorio di Brindisi
(ex Conservatoria RR.II.), con esonero da ogni responsabilità;
3) spese di lite compensate.
Brindisi, 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina CO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
CO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3340/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Usucapione” vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RI NO, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in HI (Br) alla via Annunziata, n. 39 attori
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ; Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F.: ); (C.F.:
[...] C.F._3 Parte_3
), (C.F.: C.F._4 Parte_4
); (C.F.: C.F._5 Controparte_2
), (C.F.: ; C.F._6 CP_3 C.F._7 CP_4
(C.F.: )
[...] C.F._8
Convenuti contumaci
Conclusioni delle parti: attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: A) Dichiarare che l'istante ha acquistato la piena proprietà per usucapione dell'abitazione sita in HI (BR) alla via
Calvario n. 132, contraddistinta in Catasto Urbano al foglio 11, particella 1, sub 1 e 3,
1 categoria A/3, classe 5, 7 vani, consistenza 162 mq., rendita pari ad €. 448,28; e particella
1, sub 2, categoria C/6, classe 3, consistenza 24 mq., rendita pari ad €. 30,99, in tutta la sua consistenza;
B) Ordinare al Conservatore dei RR. II. di Brindisi, all'Agenzia del
Territorio di Brindisi ed agli ulteriori uffici competenti, con esonero da ogni responsabilità per i dirigenti, la trascrizione del trasferimento di proprietà in capo all'attore e l'aggiornamento delle relative intestazioni e “ditte” catastali;
C) Condannare
i convenuti tutti in caso di opposizione alle spese del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 7.10.2020, adiva l'intestato Tribunale per sentir Parte_1 accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione della proprietà dell'abitazione sita in
HI (Br) alla via Calvario, n. 132, contraddistinta nel Catasto Urbano al foglio 11, particella 1, sub 1, 2 e 3.
In punto di fatto, l'attore deduceva che la suddetta abitazione era stata costruita dal padre a partire dagli anni sessanta dello scorso secolo e che egli l'aveva posseduta per oltre vent'anni. Rappresentava, inoltre, di aver ottenuto in passato la sanatoria di alcune opere abusive e di aver presentato domanda di aggiornamento catastale, a seguito di ampliamenti dell'edificio.
Prima dell'instaurazione del giudizio, l'attore esperiva il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi con esito negativo, stante la mancata comparizione delle parti invitate.
All'esito della prima udienza, rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio e la contumacia dei convenuti, il Giudice assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c.
La causa veniva, quindi, istruita documentalmente e con l'assunzione delle prove testimoniali chieste dall'attore, al cui esito, veniva disposto un rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.5.2025, le parti precisavano le conclusioni e il Tribunale tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
2 ha domandato l'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà Parte_1 del bene oggetto del giudizio per usucapione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1158 e ss. c.c.
Come noto, ai fini dell'acquisizione di un bene per usucapione è indispensabile dimostrare di aver esercitato sullo stesso un possesso continuo, ininterrotto e pacifico, uti dominus. Il possesso deve essere utile, cioè non violento, non clandestino e non precario.
E' convincimento di questo Giudice che l'esito dell'attività istruttoria abbia confermato la fondatezza della domanda attorea, la quale è stata suffragata, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese dai testimoni, i quali hanno confermato tutte le circostanze dedotte nell'atto di citazione. In particolare, i testimoni hanno dichiarato che l'abitazione de qua era stata costruita dal padre dell'attore, che al suo interno vi aveva vissuto sin dal 1970.
Dalle testimonianze risulta, inoltre, che l'attore aveva successivamente apportato modifiche all'immobile e provveduto ad ampliare la costruzione.
La documentazione in atti conferma che l'attore presentò richiesta di sanatoria per abusi edilizi nel 1995 proprio in relazione ad opere illecite realizzate all'interno dell'edificio per cui è causa.
Le risultanze istruttorie, quindi, consentono di riconoscere che l'attore ha posseduto - uti dominus- per oltre venti anni, l'immobile, esercitando sullo stesso in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto, tanto da avervi stabilito la propria residenza, ampliato e modificato la struttura e presentato domanda di sanatoria di opere abusive. Tali univoche risultanze consentono a questo
Giudice di ritenere sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'acquisto dell'immobile de quo a titolo di usucapione.
Da ultimo, discutendo la causa l'attore non ha insistito per la condanna alla rifusione delle spese dei convenuti, per la quale non si ritengono sussistere i presupposti in assenza di opposizione, così come chiesto nelle note conclusive difensive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina CO, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Parte_1 contro , ,
[...] Controparte_1 Parte_2 Controparte_5 [...]
, e così decide: Parte_4 Controparte_2 CP_3 CP_4
3 l) accoglie la domanda attorea e dichiara che è divenuto proprietario, per Parte_1 usucapione, dell'abitazione sita in HI (Br) alla via Calvario n. 132, contraddistinta in
Catasto Urbano al foglio 11, particella 1, sub 1 e 3, categoria A/3, classe 5, 7 vani, consistenza 162 mq., rendita pari ad €. 448,28, e particella 1, sub 2, categoria C/6, classe 3, consistenza 24 mq., rendita pari ad €. 30,99.
2) Ordina la trascrizione della presente sentenza presso l'Agenzia del Territorio di Brindisi
(ex Conservatoria RR.II.), con esonero da ogni responsabilità;
3) spese di lite compensate.
Brindisi, 27.11.2025
Il Giudice
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