Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3423/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice sciogliendo la riserva che precede;
esaminati gli atti;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. e 1170 c.c., depositato in data 21.11.2022 e notificato a mezzo posta in data 07.03.2023, i ricorrenti e Parte_1 [...]
chiedevano al Tribunale adito di: Parte_2
“ordinare con decreto, e inaudita altera parte, l'immediato ripristino della situazione di diritto, consentendo ai ricorrenti il godimento pieno ed esclusivo del possesso dei beni immobili ubicati in Abriola, località Convento, sopra specificati nel corpo dell'atto; fissare l'udienza di comparizione delle parti con termini per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto al resistente;
condannare il resistente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
I Sig.ri e si costituivano in giudizio chiedendo Parte_3 Controparte_1 il rigetto dell'avverso ricorso siccome inammissibile e comunque infondato.
Rispetto alla preliminare eccezione sollevata da parte resistente relativamente alla carenza di legittimazione passiva del Sig. vi è pacifica Parte_3 giurisprudenza di legittimità per la quale “in tema di azione di manutenzione del possesso, affinché un soggetto possa qualificarsi come autore morale della turbativa, occorre che egli, pur non avendo autorizzato la condotta illecita, ne abbia tratto vantaggio (criterio del "cui prodest") e che sia consapevole dell'illiceità dell'atto di molestia compiuto da terzi.” (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. II, sent. del 2 ottobre 2018 (data ud. 26 aprile 2018), n. 23855)
Se è vero, come è stato chiarito dal Supremo Consesso che deve considerarsi autore morale sia chi abbia incaricato altri di compiere un atto lesivo del possesso del terzo, sia chi, pur non essendo il mandante, ne abbia tratto profitto con il fare propri gli effetti della lesione possessoria, è pure vero che autore morale della turbativa possessoria è chi abbia tratto consapevolmente vantaggio da un atto di molestia compiuto da terzi e a condizione che il vantaggio sia conseguenza n. *nrg* r.g.a.c Pag. 1
b) che il vantaggio sia dipeso da quello specifico atto di molestia possessoria;
c) che il criterio del “cui prodest”, attraverso il quale si può attribuire la paternità morale della turbativa del possesso a colui che ne abbia tratto effettivo e reale profitto, ha rilevanza giuridica non già di per sé, ma in quanto elemento rivelatore della preventiva autorizzazione o della successiva approvazione da parte del cosiddetto autore morale, i presupposti per ritenere un soggetto autore morale di un illecito possessorio sono essenzialmente due: 1) che il soggetto pur non avendo autorizzato la condotta illecita, abbia tratto vantaggio dall'illecito possessorio materialmente posto in essere da altri;
2) che il soggetto, preteso autore morale, abbia consapevolezza che l'atto di molestia compiuto da terzi integra gli estremi dell'illecito. (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 29 luglio 2013 (data ud. 30 maggio
2013), n. 18216)
Dalle deposizioni degli informatori e dai documenti in atti, emerge che il Sig. fosse ben edotto dello stato dei luoghi, ovvero della circostanza Parte_3 che la sosta delle autovetture in prossimità del confine delimitante i fondi ne impediva il passaggio, tanto più che, essendo le automobili parcheggiate di proprietà della famiglia non è possibile escludere che lo stesso non Parte_5 poteva non avere consapevolezza dell'illecito posto in essere né che da quell'illecito traeva indubbio vantaggio. Per le suesposte ragioni, la censura non è meritevole di accoglimento.
Sempre in via preliminare, con riferimento alla eccepita decadenza del termine annuale per l'esercizio dell'azione di manutenzione, si rileva quanto segue. Parte resistente ritiene che l'azione di manutenzione del possesso, di cui al presente giudizio, sia tardiva poiché proposta in violazione di quanto prescritto dall'art. 1170 c.c. essendo spirato il termine di un anno dal pregiudizio sofferto - per come sancito dalla ridetta norma - per richiedere la relativa tutela. La Corte nomofilattica, sul punto, ha statuito che “il termine annuale per l'esercizio dell'azione di manutenzione, stabilito dall'art. 1170 cod. civ. a pena di decadenza, decorre dalla turbativa possessoria, e non già dalla conoscenza o apprendimento che il possessore ne abbia avuto. L'onere di dimostrare il mancato n. *nrg* r.g.a.c Pag. 2 decorso di tale termine, qualora venga sollevata eccezione sul punto, incombe su chi agisce a fini di tutela possessoria.” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 27 gennaio 2003 (data ud. 9 aprile 2002) Rv. 559997-01) La ratio di cui all'art. 1170 c.c. è quella di far cessare la molestia in atto e di impedire future turbative - arrecate al possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili - consentendo al possessore molestato di continuare l'esercizio del proprio possesso in modo pieno e invariato. La molestia o turbativa che rileva ai fini dell'azione di manutenzione del possesso comprende qualsiasi comportamento che modifichi, restringa o rechi pregiudizio al legittimo possesso altrui o che, comunque, limiti o modifichi apprezzabilmente il modo di esercizio di esso. (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 29 maggio 1995 (data ud. 29 maggio 1995), n. 6037) L'animus possidendi è, invece, l'elemento indispensabile identificativo della qualità di possessore: è ius receptum che l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene “deve essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 27 febbraio 2007 (data ud. 16 gennaio 2007), n. 4444) e, nella fattispecie in esame, gli esiti dell'istruttoria condotta nonché la documentazione prodotta, consentono di affermare che i ricorrenti hanno dimostrato ampiamente di averla esercitata nel corso degli anni. Nel caso di specie, l'inizio della denunciata turbativa deve collocarsi - come argomentato nel ricorso (cfr. pag. 12 ricorso in possessoria) - nel mese di febbraio 2022 allorquando il Sig. impediva ai ricorrenti, mediante il Parte_3 posteggio delle autovetture di famiglia, disposte innanzi al cancello posto al confine tra i fondi (poi rimosso), di fare ingresso nella loro proprietà.
Invero, nella lettera di diffida del 14.03.2022 (cfr. all. 3 ricorso in possessoria) si evince che i ricorrenti avevano già chiesto ai resistenti di liberare il passaggio per poter accedere ai propri appezzamenti, tanto più considerato il fatto che il Sig.
essendo invalido (cfr. all. 6 ricorso in possessoria) necessitava di Parte_1 poter utilizzare l'unico accesso veicolare esistente. Deve ritenersi, pertanto, la molestia (art. 1170 c.c.) perpetrata dai resistenti consistita nell'ostacolare di fatto l'accesso al fondo dei ricorrenti mediante la chiusura del passaggio di cui, in questa sede, si chiede il ripristino.
Dunque, il ricorso depositato in data 21.11.2022 è tempestivo poiché il termine annuale deve ritenersi decorrere dalla turbativa che si concretava, per l'appunto, nella sosta delle autovetture poste a impedimento del ridetto passaggio.
In ordine all'esame del merito, questo Giudice è chiamato a decidere sulla fondatezza dell'azione possessoria per cui è causa.
In tema di tutela possessoria, non ogni modifica apportata alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente n. *nrg* r.g.a.c Pag. 3 apprezzabile l'esercizio del possesso (cfr. Cass. civ., sez. VI - 2, ord. del 12 aprile
2011 (data ud. 25 febbraio 2011) n. 8275; Cass. civ., sez. II, sent. del 6 agosto
2001 (data ud. 6 agosto 2001), n. 10819); infatti, la molestia o turbativa si configura solo attraverso un comportamento dell'autore che abbia un congruo e apprezzabile contenuto di disturbo del possesso altrui e che renda in tal modo più gravoso e notevolmente difficoltoso l'estrinsecarsi della posizione del possessore.
(cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 15 luglio 2003 (data ud. 15 aprile 2003), n.
11036) Ne consegue che, in materia di tutela possessoria delle servitù di passaggio, diretta al ripristino dello stato di fatto arbitrariamente mutato contro la volontà del possessore del fondo dominante, è irrilevante accertare se, nonostante la modifica dello stato dei luoghi, sia ancora possibile un diverso modo di esercizio della servitù, in quanto nel giudizio possessorio deve soltanto accertarsi se vi è stata o meno una modifica nella situazione dei luoghi produttiva di apprezzabile riduzione delle modalità di esercizio della servitù caratterizzanti il possesso precedente. (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. del 22 giugno 2017 (data ud. 22 giugno
2017), n. 15517; vd. in senso conforme Cass. civ., sez. II, sent. del 21 maggio
1983 (data ud. 8 febbraio 1983), n. 3534) In altri termini, le modifiche della situazione di fatto del fondo servente gravato da servitù di passaggio, apportate da parte del proprietario, non possono in nessun caso comportare limitazioni al contenuto della servitù di passaggio e, comunque, devono essere in grado di assicurare al titolare di essa la libera e comoda esplicazione, salvo un minimo e trascurabile disagio, del suo diritto. Spetta, dunque, al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l'esercizio dei due diritti, quello di apportare modifiche al fondo servente e quello di libero e comodo esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo dominante, avuto riguardo al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità del suo esercizio, allo stato e configurazione dei luoghi;
l'apprezzamento in concreto in ordine alla idoneità o meno della modifica a comportare una menomazione rispetto alla situazione precedente, costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se adeguatamente e correttamente motivato. (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 18 dicembre 2001 (data ud. 18 dicembre 2001), n. 15977)
Tanto premesso, può affermarsi che il posizionamento delle autovetture in sosta dinnanzi al confine che separa i fondi ha impedito l'attraversamento esercitato dai ricorrenti, con le pregresse modalità, per accedere ai terreni di loro proprietà.
In particolare, gli elementi raccolti consentono di ritenere che l'esercizio del passaggio sia stato reso più disagevole dalla condotta posta in essere dai resistenti;
ciò si evince in modo chiaro dai rilievi fotografici agli atti di causa (all. 5 ricorso in possessoria) che ritraggono un'automobile ferma in sosta che ostruisce il passaggio de quo da cui ben si ricava la sussistenza della molestia denunciata.
n. *nrg* r.g.a.c Pag. 4 Invero, la collocazione dei veicoli in siffatta maniera comporta l'impossibilità per i resistenti di accedere al proprio fondo sia a piedi e, ancor più, con mezzi meccanici.
Tenuto conto dello stato dei luoghi, ovvero dell'adiacenza del fondo di parte resistente con quello di parte ricorrente e della circostanza che quest'ultimo sia, a sua volta, un fondo intercluso, per il quale, quindi, non vi è altra modalità di accesso se non quella controversa, il posizionamento delle autovetture in sosta risulta aver reso più gravoso e difficoltoso il transito impedendone, di fatto, il passaggio.
Quanto, poi, all'elemento soggettivo dell'animus turbandi, i resistenti deducevano che esso non potesse essere ravvisato nella condotta da loro posta in essere. Al riguardo, è sufficiente affermare che, per costante giurisprudenza, l'elemento psicologico della molestia possessoria si presume nell'esistenza stessa della turbativa. Esso, infatti, consiste nella volontarietà del fatto, tale da comportare a diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza della sua idoneità a determinare una modificazione o limitazione dell'esercizio di tale possesso, senza che sia, per converso, richiesta una specifica finalità di molestare il soggetto passivo, essendo sufficiente la coscienza e volontarietà del fatto compiuto a detrimento dell'altrui possesso, che pertanto si presume ove la turbativa sia oggettivamente dimostrata, a nulla rilevando l'eventuale convincimento di esercitare un proprio diritto. (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 29 novembre 2004 (data ud. 14 ottobre 2004), n. 22414)
Atteso che, nel caso in esame, l'oggettivo accertamento della condotta (rectius il posizionamento delle autovetture in sosta) volontariamente posta in essere dai resistenti, idonea a mutare la precedente situazione di fatto e a causare molestie in pregiudizio al passaggio esercitato dai ricorrenti, esime da ogni ulteriore valutazione in ordine all'elemento soggettivo che, dunque, sussiste in re ipsa.
Per il complesso delle ragioni esposte, la domanda di reintegrazione deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022 considerato il valore indeterminabile della controversia (complessità bassa) applicando i valori medi, compresa la fase istruttoria, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando in accoglimento della domanda proposta da e Parte_1
n. *nrg* r.g.a.c Pag. 5 contro e , Parte_2 Parte_3 Controparte_1 letti gli artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c., così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'immediata reintegrazione dei ricorrenti e nel possesso e nel pacifico esercizio e Parte_1 Parte_2 godimento della servitù di passaggio che adduce ai fondi, distinti al Catasto
Terreni del Comune di Abriola, al foglio di mappa n. 40 particelle 630, 560, 561,
655, 626, 631, 371, 843, 844, e 636;
- Condanna i resistenti soccombenti Sig. e Parte_3 [...] al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.213,00 per CP_1 compensi ed euro 314,58 per spese (euro 259,00 CU + euro 27,00 marca da bollo
+ euro 28,58 per spese di notifica) oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali se dovute come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Così deciso in Potenza, lì 2 aprile 2025
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
n. *nrg* r.g.a.c Pag. 6