CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 328/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AT RI Spa - 02259820682
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4094 2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 267/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna l'atto in epigrafe con revoca dei benefici per acquisto prima casa ex dPR 131/86 in relazione all'IMU anno 2019, concludendo per l'annullamento del notificato l'avviso di liquidazione .
Parte ricorrente documenta ed attesta i requisiti per il riconoscimento del beneficio sia in relazione alla residenza che alla abituale dimora nel luogo di domicilio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Le indicazioni fornite dal contribuente in merito alla presenza dei requisiti per la concessione del suddetto beneficio risultano esaustive avendo attestato di avervi trasferito la residenza, e ciò anche in assenza di alcuna argomentazione e documentazione contraria.
Inoltre quanto al requisito delle esenzioni previste per i titolari di prima casa la Corte di Cassazione aveva già effettivamente ritenuto (da ultimo anche con ord. 2194/21) che l'esenzione prevista per la casa principale dal Dl 201/2011, articolo 13, comma 2, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente nell'immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente;
in mancanza anche di uno solo di questi requisiti, l'unità immobiliare non poteva definirsi abitazione principale.
Tuttavia il decreto fiscale n. 146/2021, già convertito in legge, ha modificato normativamente la materia. all'art. 5 bis relativo all'Imu prima casa dei coniugi fornendo così un definitivo quadro di applicazione della esenzione stabilita in detta materia. Anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 del 13 ottobre 2022 ha definitivamente riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, in alcun modo rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia.
La fattispecie riguarda proprio il caso in cui i componenti di uno stesso nucleo familiare stabiliscano la dimora abituale e la residenza in due immobili diversi e questo sia nel caso in cui gli immobili siano ubicati all'interno dello stesso territorio comunale sia quando le abitazione siano situate in Comuni diversi.
Ebbene il decreto fiscale intervenendo proprio in detta ipotesi, acconsente ed al contempo limita l'agevolazione relativa al pagamento dell'Imu prima casa, ad uno solo dei due immobili, che deve essere indicato dai componenti del nucleo familiare. In questo modo si è modificato il comma 741, lettera b) della legge di bilancio per il 2020, n. 160/2019 che cosi disponeva: "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile."
La nuova disciplina estende infatti l'agevolazione Imu prima casa ai nuclei familiari che pertanto fissano la loro dimora abituale e residenza in due immobili diversi, anche se questi si trovano in territori comunali diversi.
Nel caso in esame i coniugi risultano avere dimorare in immobili diversi, laddove parte ricorrente dichiara di essere l'unico tra essi ad avvalersi della predetta esenzione per l'immobile in esame , circostanza che non risulta contestata sul punto dall'ente costituito il quale ha fondato le proprie repliche esclusivamente rifacendosi ad interpretazioni normative del tutto invalidate dai più recenti interventi sopra citati.
In assenza quindi di regolari e compiute argomentazioni di controparte rispetto alle eccezioni del ricorrente si deve ribadire come nel processo tributario sia onere di ciascuna parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, sent. n.5302 del
9/4/01 della Cassazione, sez. trib. “…se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della
(maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”).
Orbene, agli atti manca qualsiasi prova idonea per sostenere che gli atti impositivi riferiti all'avviso impugnato siano regolari , anzi dalla complessiva documentazione prodotta dalla sola parte ricorrente non emerge la legittimità della revoca dei benefici per l'esenzione IMU in favore del ricorrente.
Ne consegue la declaratoria di nullità degli avvisi impugnati.
Tanto premesso
P.Q.M.
accoglie il ricorso, condanna AT RI SP al pagamento di e. 300,00 per spese processuali oltre oneri di legge se dovuti al difensore antistatario
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 328/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AT RI Spa - 02259820682
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4094 2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 267/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna l'atto in epigrafe con revoca dei benefici per acquisto prima casa ex dPR 131/86 in relazione all'IMU anno 2019, concludendo per l'annullamento del notificato l'avviso di liquidazione .
Parte ricorrente documenta ed attesta i requisiti per il riconoscimento del beneficio sia in relazione alla residenza che alla abituale dimora nel luogo di domicilio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Le indicazioni fornite dal contribuente in merito alla presenza dei requisiti per la concessione del suddetto beneficio risultano esaustive avendo attestato di avervi trasferito la residenza, e ciò anche in assenza di alcuna argomentazione e documentazione contraria.
Inoltre quanto al requisito delle esenzioni previste per i titolari di prima casa la Corte di Cassazione aveva già effettivamente ritenuto (da ultimo anche con ord. 2194/21) che l'esenzione prevista per la casa principale dal Dl 201/2011, articolo 13, comma 2, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente nell'immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente;
in mancanza anche di uno solo di questi requisiti, l'unità immobiliare non poteva definirsi abitazione principale.
Tuttavia il decreto fiscale n. 146/2021, già convertito in legge, ha modificato normativamente la materia. all'art. 5 bis relativo all'Imu prima casa dei coniugi fornendo così un definitivo quadro di applicazione della esenzione stabilita in detta materia. Anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 del 13 ottobre 2022 ha definitivamente riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, in alcun modo rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia.
La fattispecie riguarda proprio il caso in cui i componenti di uno stesso nucleo familiare stabiliscano la dimora abituale e la residenza in due immobili diversi e questo sia nel caso in cui gli immobili siano ubicati all'interno dello stesso territorio comunale sia quando le abitazione siano situate in Comuni diversi.
Ebbene il decreto fiscale intervenendo proprio in detta ipotesi, acconsente ed al contempo limita l'agevolazione relativa al pagamento dell'Imu prima casa, ad uno solo dei due immobili, che deve essere indicato dai componenti del nucleo familiare. In questo modo si è modificato il comma 741, lettera b) della legge di bilancio per il 2020, n. 160/2019 che cosi disponeva: "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile."
La nuova disciplina estende infatti l'agevolazione Imu prima casa ai nuclei familiari che pertanto fissano la loro dimora abituale e residenza in due immobili diversi, anche se questi si trovano in territori comunali diversi.
Nel caso in esame i coniugi risultano avere dimorare in immobili diversi, laddove parte ricorrente dichiara di essere l'unico tra essi ad avvalersi della predetta esenzione per l'immobile in esame , circostanza che non risulta contestata sul punto dall'ente costituito il quale ha fondato le proprie repliche esclusivamente rifacendosi ad interpretazioni normative del tutto invalidate dai più recenti interventi sopra citati.
In assenza quindi di regolari e compiute argomentazioni di controparte rispetto alle eccezioni del ricorrente si deve ribadire come nel processo tributario sia onere di ciascuna parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, sent. n.5302 del
9/4/01 della Cassazione, sez. trib. “…se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della
(maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”).
Orbene, agli atti manca qualsiasi prova idonea per sostenere che gli atti impositivi riferiti all'avviso impugnato siano regolari , anzi dalla complessiva documentazione prodotta dalla sola parte ricorrente non emerge la legittimità della revoca dei benefici per l'esenzione IMU in favore del ricorrente.
Ne consegue la declaratoria di nullità degli avvisi impugnati.
Tanto premesso
P.Q.M.
accoglie il ricorso, condanna AT RI SP al pagamento di e. 300,00 per spese processuali oltre oneri di legge se dovuti al difensore antistatario