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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/12/2025, n. 3845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3845 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13431/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piergiorgio Donati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13431/2023 promossa da:
IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DEI MINORI Parte_1
DE IR E DE , Persona_1 Parte_2 Pt_3
IN QUALITA' DI GENITORE DEI MINORI Parte_4 Per_1
DE E ,
[...] Pt_3 Parte_5
, Parte_6
, Parte_7
Controparte_1 Tutti con il patrocinio degli avv.ti CARRETTA MATTEA, SANT'ANNA MARINA, NITTI EMILIANO;
elettivamente domiciliata in VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 7 MILANO presso il difensore avv. CARRETTA MATTEA
ATTORE/I contro
, Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO/I
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da atto introduttivo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare, in rito, fissare l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., poiché la causa è documentale e non è necessaria la presenza di soggetti diversi rispetto ai difensori;
in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che tutti i ricorrenti, come sopra generalizzati in epigrafe, sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
e per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, e/o a Controparte_2 ogni altra autorità amministrativa competente e, comunque, a ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA ex lege.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18 ottobre 2023, i ricorrenti, cittadini brasiliani – previa fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. e contestuale istanza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – richiedevano il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti diretti di , cittadino italiano nato a [...] il Persona_2 18.01.1892, emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.24)
Con decreto del 19.04.2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 10.11.2025 assegnando al il termine per la costituzione sino a dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso ed Controparte_2 il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 30.09.2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_2 giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Si svolgeva regolarmente la trattazione scritta, con deposito di note scritte da parte dei ricorrenti il 7 novembre 2025.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue.
Come accennato i ricorrenti sono discendenti diretti di , cittadino italiano nato a Persona_2 IZ OR (BO) il 18.01.1892 (All. 8). emigrò in Brasile, dove sposò Persona_2
il 28.11.1914 (All. 9). Dalla loro unione nacque il 02.02.1926 la quale Per_3 Persona_4 convenne matrimonio con il 18 settembre 1951 (All. 10-11). Dalla loro unione nacquero CP_3 Pt_1
, il 4 agosto 1952, e , il 31 agosto 1953 (All. 12-13). Persona_5 Persona_6
Quindi sposò il 15 dicembre 1979, e dalla loro unione Persona_5 Persona_7 nacque , nata il [...] (All. 14-15). Parte_7
, contrasse matrimonio con il 20 settembre 1980 Persona_6 Controparte_4 (All. 16). Dalla loro unione nacquero: , e Parte_1 Parte_6 CP_1 Pt_1
(All. 17-18-19).
[...]
, ha avuto due figli dalla relazione con : Parte_1 Parte_4 Parte_4 [...]
e (All. 20-21). Persona_8 Parte_5
La richiamata genealogia dimostra la sequenza ininterrotta, ai fini della cittadinanza iure sanguinis, da fino ai ricorrenti;
il capostipite, nato in [...] e mai naturalizzato brasiliano, ha Persona_2 trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia , la quale l'ha trasmessa ai suoi figli Persona_4
e . Successivamente, ha trasmesso la Persona_5 Persona_6 Persona_6 cittadinanza ai suoi figli , e e ha trasmesso la cittadinanza Pt_1 Pt_6 CP_1 Parte_1 ai suoi figli e Per_1 Pt_2
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto permanente, imprescrittibile e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Sebbene il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis possa essere richiesto in via pagina 2 di 4 amministrativa, i ricorrenti hanno dimostrato l'impossibilità di accedere a tale procedura presso il Consolato Generale d'Italia di San Paolo e l'Ambasciata italiana a Brasilia. I tempi di attesa per la definizione delle domande di cittadinanza presso queste sedi consolari superano i dieci anni, come documentato dalle richieste di convocazione (All. 25 e 26).
La giurisprudenza prevalente, inclusa la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 28873/2008, ha ribadito che il diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis può essere riconosciuto sia in via amministrativa che giudiziale. Il ricorso al giudice ordinario è legittimo quando il rimedio amministrativo risulta impraticabile o eccessivamente dilatato nel tempo. Imporre ai ricorrenti di attendere un periodo irragionevole per il riconoscimento del loro diritto equivarrebbe a un diniego del diritto stesso, giustificando in tal senso il loro accesso alla tutela giurisdizionale. Peraltro il diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis è un diritto fondamentale della persona, tutelato dagli articoli 24 e 113 della Costituzione italiana, che garantiscono il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Nel caso di specie, il diritto dei ricorrenti alla cittadinanza italiana iure sanguinis non è stato garantito in seguito alla dedotta paralisi del procedimento amministrativo presso le autorità consolari italiane in Brasile. Pertanto, il ricorso al giudice ordinario rappresenta l'unico strumento efficace per garantire la tutela di tale diritto.
Come premesso la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis può dirsi avvenuta in modo ininterrotto fino ai ricorrenti, come dimostrato dai documenti allegati, muniti delle prescritte formalità di legge. In tal senso non è ostativo il dato cronologico: la giurisprudenza ha costantemente affermato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è imprescrittibile e permanente, in quanto si basa sulla trasmissione dello status civitatis per discendenza diretta da un cittadino italiano.
Come noto, il diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis si fonda sul principio della trasmissione della cittadinanza per discendenza diretta da un cittadino italiano. Nel caso di specie, il capostipite della famiglia, , era cittadino italiano, nato in [...] italiano da genitori italiani, e ha Persona_2 sempre conservato la cittadinanza italiana nel corso della sua vita, non avendo mai acquisito volontariamente la cittadinanza brasiliana né rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle autorità brasiliane (All. 24).
Nella fattispecie la trasmissione dello status civitatis è avvenuta in modo ininterrotto attraverso le generazioni, come dimostrato dai certificati di nascita e matrimonio allegati al ricorso. Pertanto, i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita, in quanto discendenti diretti di un cittadino italiano.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- in accoglimento della domanda dichiara che , nata il [...] a [...]ão Parte_1 do RA (Minas Gerais - BR), , nato il [...] a [...] - Persona_8 BR), , nato il [...] a [...] - BR), , Parte_5 Parte_6 nata il [...] a [...]ão do RA (Minas Gerais - BR), , nata il Parte_7 15.01.1987 a Juiz de Fora (Minas Gerais - BR), , nato il [...] a [...] Controparte_1 Sebastião do RA (Minas Gerais - BR), sono cittadini italiani iure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite integralmente compensate, in considerazione della natura controversa della questione, la pagina 3 di 4 cui risoluzione prevede l'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
Sentenza pronunciata ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c.
Bologna, 22 dicembre 2025
Il GOP
dott. Piergiorgio Donati
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piergiorgio Donati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13431/2023 promossa da:
IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DEI MINORI Parte_1
DE IR E DE , Persona_1 Parte_2 Pt_3
IN QUALITA' DI GENITORE DEI MINORI Parte_4 Per_1
DE E ,
[...] Pt_3 Parte_5
, Parte_6
, Parte_7
Controparte_1 Tutti con il patrocinio degli avv.ti CARRETTA MATTEA, SANT'ANNA MARINA, NITTI EMILIANO;
elettivamente domiciliata in VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 7 MILANO presso il difensore avv. CARRETTA MATTEA
ATTORE/I contro
, Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO/I
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da atto introduttivo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare, in rito, fissare l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., poiché la causa è documentale e non è necessaria la presenza di soggetti diversi rispetto ai difensori;
in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che tutti i ricorrenti, come sopra generalizzati in epigrafe, sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
e per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, e/o a Controparte_2 ogni altra autorità amministrativa competente e, comunque, a ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA ex lege.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18 ottobre 2023, i ricorrenti, cittadini brasiliani – previa fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. e contestuale istanza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – richiedevano il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti diretti di , cittadino italiano nato a [...] il Persona_2 18.01.1892, emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.24)
Con decreto del 19.04.2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 10.11.2025 assegnando al il termine per la costituzione sino a dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso ed Controparte_2 il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 30.09.2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_2 giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Si svolgeva regolarmente la trattazione scritta, con deposito di note scritte da parte dei ricorrenti il 7 novembre 2025.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue.
Come accennato i ricorrenti sono discendenti diretti di , cittadino italiano nato a Persona_2 IZ OR (BO) il 18.01.1892 (All. 8). emigrò in Brasile, dove sposò Persona_2
il 28.11.1914 (All. 9). Dalla loro unione nacque il 02.02.1926 la quale Per_3 Persona_4 convenne matrimonio con il 18 settembre 1951 (All. 10-11). Dalla loro unione nacquero CP_3 Pt_1
, il 4 agosto 1952, e , il 31 agosto 1953 (All. 12-13). Persona_5 Persona_6
Quindi sposò il 15 dicembre 1979, e dalla loro unione Persona_5 Persona_7 nacque , nata il [...] (All. 14-15). Parte_7
, contrasse matrimonio con il 20 settembre 1980 Persona_6 Controparte_4 (All. 16). Dalla loro unione nacquero: , e Parte_1 Parte_6 CP_1 Pt_1
(All. 17-18-19).
[...]
, ha avuto due figli dalla relazione con : Parte_1 Parte_4 Parte_4 [...]
e (All. 20-21). Persona_8 Parte_5
La richiamata genealogia dimostra la sequenza ininterrotta, ai fini della cittadinanza iure sanguinis, da fino ai ricorrenti;
il capostipite, nato in [...] e mai naturalizzato brasiliano, ha Persona_2 trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia , la quale l'ha trasmessa ai suoi figli Persona_4
e . Successivamente, ha trasmesso la Persona_5 Persona_6 Persona_6 cittadinanza ai suoi figli , e e ha trasmesso la cittadinanza Pt_1 Pt_6 CP_1 Parte_1 ai suoi figli e Per_1 Pt_2
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto permanente, imprescrittibile e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Sebbene il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis possa essere richiesto in via pagina 2 di 4 amministrativa, i ricorrenti hanno dimostrato l'impossibilità di accedere a tale procedura presso il Consolato Generale d'Italia di San Paolo e l'Ambasciata italiana a Brasilia. I tempi di attesa per la definizione delle domande di cittadinanza presso queste sedi consolari superano i dieci anni, come documentato dalle richieste di convocazione (All. 25 e 26).
La giurisprudenza prevalente, inclusa la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 28873/2008, ha ribadito che il diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis può essere riconosciuto sia in via amministrativa che giudiziale. Il ricorso al giudice ordinario è legittimo quando il rimedio amministrativo risulta impraticabile o eccessivamente dilatato nel tempo. Imporre ai ricorrenti di attendere un periodo irragionevole per il riconoscimento del loro diritto equivarrebbe a un diniego del diritto stesso, giustificando in tal senso il loro accesso alla tutela giurisdizionale. Peraltro il diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis è un diritto fondamentale della persona, tutelato dagli articoli 24 e 113 della Costituzione italiana, che garantiscono il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Nel caso di specie, il diritto dei ricorrenti alla cittadinanza italiana iure sanguinis non è stato garantito in seguito alla dedotta paralisi del procedimento amministrativo presso le autorità consolari italiane in Brasile. Pertanto, il ricorso al giudice ordinario rappresenta l'unico strumento efficace per garantire la tutela di tale diritto.
Come premesso la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis può dirsi avvenuta in modo ininterrotto fino ai ricorrenti, come dimostrato dai documenti allegati, muniti delle prescritte formalità di legge. In tal senso non è ostativo il dato cronologico: la giurisprudenza ha costantemente affermato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è imprescrittibile e permanente, in quanto si basa sulla trasmissione dello status civitatis per discendenza diretta da un cittadino italiano.
Come noto, il diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis si fonda sul principio della trasmissione della cittadinanza per discendenza diretta da un cittadino italiano. Nel caso di specie, il capostipite della famiglia, , era cittadino italiano, nato in [...] italiano da genitori italiani, e ha Persona_2 sempre conservato la cittadinanza italiana nel corso della sua vita, non avendo mai acquisito volontariamente la cittadinanza brasiliana né rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle autorità brasiliane (All. 24).
Nella fattispecie la trasmissione dello status civitatis è avvenuta in modo ininterrotto attraverso le generazioni, come dimostrato dai certificati di nascita e matrimonio allegati al ricorso. Pertanto, i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita, in quanto discendenti diretti di un cittadino italiano.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- in accoglimento della domanda dichiara che , nata il [...] a [...]ão Parte_1 do RA (Minas Gerais - BR), , nato il [...] a [...] - Persona_8 BR), , nato il [...] a [...] - BR), , Parte_5 Parte_6 nata il [...] a [...]ão do RA (Minas Gerais - BR), , nata il Parte_7 15.01.1987 a Juiz de Fora (Minas Gerais - BR), , nato il [...] a [...] Controparte_1 Sebastião do RA (Minas Gerais - BR), sono cittadini italiani iure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite integralmente compensate, in considerazione della natura controversa della questione, la pagina 3 di 4 cui risoluzione prevede l'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
Sentenza pronunciata ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c.
Bologna, 22 dicembre 2025
Il GOP
dott. Piergiorgio Donati
pagina 4 di 4