Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 28/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Giorgio Trotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
Nella causa civile iscritta al n. 531/2024 R.G., promossa da:
(c.f. e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati dall'avv. Giovanna Creti
-ricorrenti-
contro
(c.f. ), rappresentato dall'avv. Guido Corsini Controparte_1 P.IVA_1
-resistente-
CONCLUSIONI
per i ricorrenti: in principalità e nel merito: per tutto quanto esposto nella narrativa in fatto e in diritto che precede, respinta ogni diversa avversa domanda e istanza, annullare e dichiarare illegittime, inesistenti e
viziate da nullità tutte le delibere assunte dal in data 26.10.2023 e Controparte_2 in data 10.11.2023, ovvero la revoca dell'amministratore e l'incarico professionale all'Avv. Corrà CP_3 deliberati in data 26.10.2023 perché assunte in violazione degli artt. 67, comma 3, 66 disp. att. c.c. e 1136
c.c., nonché la revoca, la nomina dell'amministratore e l'istituzione di fondo cassa deliberate in data
10.11.2023 perché assunte anche esse in violazione delle medesime norme;
dichiarare la nullità della nomina dell'amministratore rag. assunta nel corso dell'assemblea del 10.11.2023 in Controparte_4 violazione dell'art. 1129, comma 14 c.c.; in ogni caso: Con vittoria di compensi e spese di giudizio, come da nota spese che si allega, e spese e compensi del procedimento di mediazione, vista la mancata
partecipazione di controparte al procedimento de quo, nella misura equitativa determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis D.lgs.28/2010.
per il resistente: dichiara di riconoscere fondate le argomentazioni di controparte, ciò anche ai fini della decisione sulle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nello specifico, a sostegno delle loro pretese, i ricorrenti impugnavano, ex art. 1137 cc, le deliberazioni assunte nel corso delle sopraindicate assemblee, per i seguenti motivi:
- inesistenza e/o nullità delle delibere del 26.10.2023 e del 10.11.2023 per avvenuta convocazione delle assemblee da parte di soggetti non legittimati, con conseguente partecipazione di soggetti non legittimati;
- annullabilità delle delibere del 26.10.2023 e del 10.11.2023 per omessa convocazione dei condomini ricorrenti e per non avere indicato nel verbale di assemblea le quote dei condomini presenti, assenti e dissenzienti;
- nullità della nomina dell'amministratore con la delibera del 10.11.2023 per non avere quest'ultimo specificato analiticamente l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.
Fissata l'udienza ex art. 281 duodecies cpc e notificato il ricorso-decreto in data 23.4.2024, si costituiva il che prospettava un diverso svolgimento dei fatti di causa e chiedeva il rigetto Controparte_1 CP_1 delle domande avversarie.
All'udienza del 3.7.2024 le parti chiedevano differimento per comporre bonariamente la vertenza.
La causa veniva, poi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con concessione alle parti di termine per il deposito di note conclusive e, quindi, all'udienza del
26.2.2025, trattenuta in decisione.
Orbene, i ricorrenti e deducono, tra i vari motivi di gravame delle due delibere Pt_1 Parte_2 assembleari, che vi sia stata violazione del combinato disposto dell'art. 66 (3°) disp. att. cc e dell'art. 1136 cc per non essere stati convocati alle assemblee oggetto di impugnazione;
in particolare, il condomino per non essere stato convocato né all'assemblea del 26.10.2023, né a quella del 10.11.2023, Pt_1 mentre il condomino per non essere stato convocato all'assemblea del 10.11.2023. Parte_2
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 66 disp. att. cc, l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione;
in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione, la delibera potrà essere annullata in base a quanto disposto dall'art. 1137 cc su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
A sua volta, l'art. 1136 (6°) cc, statuisce che l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Va premesso che gli attuali ricorrenti, in qualità di aventi diritto pretermessi, sono certamente legittimati all'impugnazione ed alla conseguente eliminazione della situazione di obiettiva incertezza che la delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti, poiché portatori della specifica esigenza di funzionalità dell'atto collegiale (Cass. 10071/2020, Cass. 23903/2016).
Va poi ricordato che l'onere di provare la regolare convocazione di tutti i condomini grava poi sul
, non potendosi porre a carico del condomino l'onere di una dimostrazione negativa, quale quella CP_2 dell'omessa osservanza dell'obbligo di convocare l'universalità dei condomini, trattandosi di elemento costitutivo della validità dell'assemblea (Cass. 24132/2009, 5354/2011, 22685/2014).
Nel caso di specie, il , nel costituirsi, ha dedotto che la convocazione era stata fatta con Controparte_1 consegna a mani e sottoscrizione di un foglio contenente la convocazione e l'ordine del giorno e che tale modalità è espressamente prevista dalla legge.
In effetti, l'art. 66 disp. att. cc prevede che la convocazione possa essere fatta anche mediante consegna a mani, tuttavia la circostanza, contestata dai ricorrenti, non è stata provata dal , né Controparte_1 documentalmente (per esempio con la prova della sottoscrizione dei condomini per ricevuta), né a mezzo prova testimoniale, così come è rimasto sfornito di prova il ricevimento della convocazione almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione assembleare.
Pertanto, il supercondominio non ha adempiuto all'onere, su di esso incombente, di provare la regolare convocazione del condomino per l'assemblea del 26.10.2023 e per quella del 10.11.2023, né di Pt_1 provare la convocazione del condomino per l'assemblea del 10.11.2023. Parte_2
Applicando i suddetti principi, le delibere impugnate risultano essere illegittime per non avere ricevuto i ricorrenti la convocazione assembleare nel rispetto della normativa vigente, ciò in palese contrasto con quanto stabilito dall'art. 66 disp. att. cc e dall'art. 1136 cc.
Non occorre, a questo punto, esaminare le altre questioni prospettate da parte ricorrente, stante il principio della ragione più liquida.
Infatti, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni di trattare ai sensi dell'art. 276 cpc (Cass. 363/2019, 11458/2018, 12002/2014, SU 9936/2014).
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, va precisato che il riconoscimento da parte del
, in sede di precisazione delle conclusioni, della fondatezza delle argomentazioni di parte Controparte_1 ricorrente non è idoneo a derogare alla regola della soccombenza di cui all'art. 91 cpc.
Parte ricorrente, infatti, dapprima ha dovuto introdurre la procedura di mediazione prevista a pena di improcedibilità e, quindi, agire in giudizio per tutelare il suo diritto, rivelatosi fondato, sicché le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, comprensive delle spese sostenute nella procedura di mediazione.
PQM
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa o assorbita:
annulla le delibere del 26.10.2023 e del 10.11.2023 per le causali di cui in parte motiva;
condanna il resistente supercondominio a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in € 5.664,75 per compensi professionali ed in € 735,32 per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.
Cremona, 28.3.2025
Il GOP
dott. Giorgio Trotta