Decreto cautelare 30 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2022
Sentenza 8 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 07/02/2022, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/02/2022
N. 01771/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1771 del 2021, proposto da
EM CA e IA TR, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppina Capozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casarano, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avvocato Deborah Calavita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di:
- AN PI, non costituito in giudizio;
- NI MA, non costituita in giudizio
per l'annullamento
- del verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice del Comune di Casarano del 10.12.2021, avente ad oggetto Procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto vacante di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D – posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore VII di Polizia Municipale, nonché di ogni altro atto comunque presupposto;
- ove occorra e nei limiti dell'interesse:
- del Regolamento per la disciplina dei concorsi, dell’accesso agli impieghi e delle procedure selettive e di mobilità interna ed esterna approvato con D.G.C. n. 51 del 13.3.2019;
- della determinazione Responsabile del Settore I – Affari Generali R.G. n. 1444 del 15.10.2019, di approvazione dello schema di bando di concorso ed avvio della procedura concorsuale;
- dell’avviso di selezione pubblica pubblicato in data 26.11.2019, con scadenza 27.12.2019, per la presentazione delle domande, pubblicato su G.U. Concorsi n. 93 del 26.11.2019;
- della Determinazione del Responsabile del settore I – Affari Generali RG n. 50 del 7.2.2020 di ammissione dei candidati alla selezione;
- della Determinazione del Responsabile del Settore I Affari generali n. 412 del 15.7.2020;
- nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casarano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. G. Capozza, per la parte ricorrente, e avv. D. Calavita, per la P.A.
I) Ritenuto, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., di fissare, per la trattazione della causa nel merito, l’udienza pubblica di cui in dispositivo.
II) Ritenuto, nelle more, di disporre l’integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami, nei confronti di tutti coloro che hanno superato la prova di preselezione del concorso oggetto di causa.
III) Ritenuto, ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a., che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione, con modalità e prescrizioni di seguito indicate.
A) Pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Comune, dal quale risulti:
1) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, l’indicazione dell’Amministrazione intimata e gli estremi dei provvedimenti impugnati;
2) l’indicazione nominativa, da redigersi a cura della parte ricorrente, di tutti coloro che hanno superato la prova preselettiva di che trattasi, quali soggetti controinteressati;
3) l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
4) l’indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che, con essa, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
5) il testo del ricorso e della presente ordinanza, con avviso, in calce, contenente la segnalazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi) e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
B) Si prescrive, inoltre, che il Comune:
1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione e gli avvisi sopra detti;
2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato di avvenuta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità di cui alla presente ordinanza, con specificazione della data in cui ciò è avvenuto;
3) dovrà, inoltre, curare che sull’home page del sito venga inserito un collegamento dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è avvenuta la pubblicazione.
C) Detta pubblicazione dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notificazione della presente ordinanza, di cui si onera espressamente parte ricorrente, anche presso la sede reale del Comune, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria di questa Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque).
D) In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di poter fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, di euro 100,00 (cento/00) per l’attività di pubblicazione sul sito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, così provvede:
- a) fissa, per la trattazione della controversia nel merito, l’udienza pubblica del 29 giugno 2022;
- b) dispone, nelle more, l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, con le prescrizioni e gli incombenti di cui in motivazione.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO