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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 27/05/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5203/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDIRIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5203/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PROFITA LUCA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PROFITA LUCA ALESSANDRO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 PROFITA LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PROFITA LUCA DI COLOGNATO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROFITA LUCA e C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PROFITA LUCA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROVEDA Controparte_1 C.F._4
GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE CONI ZUGNA, 5 20144 MILANO presso il difensore avv. ROVEDA GIOVANNI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERRA ANNA e Parte_3 C.F._5 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA IV GIUGNO, 41 20013 MAGENTA presso il difensore avv. BERRA ANNA
CONVENUTI
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per gli attori:
pagina 1 di 11 Nel merito Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in ordine ai vizi e difetti sopra descritti e per l'effetto condannarli, in via tra loro solidale, ex art 1669 cc e art 2055 cc al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori nella misura di € 145.615,00 oltre iva oltre al costo necessario per ottenere l'abitabilità o nella somma diversa che risulterà provata in corso di causa ex art 1226 cc oltre interessi legali dal dovuto alla domanda e di mora ex art 1284 c. 4 cc dalla domanda al saldo con clausola di rivalutazione monetaria secondo gli indici istat costo vita e provvisoria esecuzione. In via istruttoria come in atti
per il convenuto CP_1
Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, voglia il Tribunale di Busto Arsizio:
1. respingere ogni domanda di condanna nei confronti dell'Arch. per avvenuta CP_1 prescrizione del diritto degli attori e decadenza dell'azione ex artt. 1669 e/o 1667 c.c. e comunque perché infondata in fatto ed in diritto;
2. in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità dell'Arch. accertare il grado di colpa del medesimo e limitare ogni eventuale condanna CP_1 secondo tale misura. In via istruttoria come in atti
per il convenuto Pt_3
IN VIA PRELIMINARE 1) Dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori ex art. 1669 c. co. 2 c.c. e per l'effetto, dichiarare inammissibile/improcedibile le avverse domande e la relativa azione e in ogni caso rigettarle;
pagina 2 di 11 IN VIA PRINCIPALE 2) Rigettare tutte le domande formulate nei confronti dell'ing. in quanto infondate per tutte le Pt_3 ragioni indicate in atti;
In via istruttoria come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato DI COLOGNATO, e Parte_4
, proprietari degli immobili siti a Gallarate, via Gorizia, hanno convenuto in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Busto Arsizio l'architetto e l'ingegnere Controparte_1
rispettivamente progettista e direttore dei lavori per la parte architettonica il primo Parte_3
(doc. 4), e progettista e direttore dei lavori per la parte strutturale il secondo (doc. 5), esponendo che gli immobili dagli stessi acquistati presentavano gravi vizi e difetti imputabili sia alla società costruttrice e venditrice (Invest Ali S.r.l.,), sia ai convenuti, posto che i vizi e difetti lamentati erano frutto anche di omissioni/errori di controllo e progettazione. I suddetti immobili, inoltre, erano privi di abitabilità.
Gli attori hanno chiesto, pertanto, in via preliminare, la riunione del presente giudizio al giudizio r.g. n.
3579/2021 stante l'identico stato del procedimento e la connessione soggettiva e oggettiva.
Nel merito hanno domandato, previo accertamento della responsabilità dei convenuti con riguardo ai gravi vizi e difetti riscontrati presso gli immobili di loro proprietà siti a Gallarate, via Gorizia, la condanna solidale di questi ultimi ex artt. 1669 e 2055 c.c. al risarcimento dei danni patiti dagli attori, pari ad € 145.615,00 (oltre Iva), oltre al costo necessario per ottenere l'abitabilità degli immobili, il tutto oltre interessi legali dal dovuto alla domanda e di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria.
Formatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Pt_3
[...]
L'architetto si è opposto alla riunione del presente giudizio al procedimento Controparte_1
r.g. n. 3759/21 in quanto estraneo al relativo procedimento per ATP, le cui conclusioni non erano allo stesso opponibili.
In via preliminare ha eccepito l'intervenuta prescrizione e decadenza degli attori dall'azione ex art. 1669 e/o 1667 c.c. posto che nessuna denuncia gli era pervenuta prima della notificazione dell'atto di citazione del presente giudizio, avvenuta nel novembre 2022.
Ha chiesto, in ogni caso, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
In subordine ha domandato una limitazione della condanna entro i limiti del grado di colpa allo stesso ascrivibile.
pagina 3 di 11 L'ingegnere a eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione degli attori Parte_3
ex art. 1669, comma II, c.c e ha chiesto la riunione del presente giudizio con quello r.g. n. 3759/2021.
Nel merito ha domandato, in via principale, il rigetto delle domande degli attori in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, previo accertamento della corresponsabilità degli attori ex art. 1227 c.c., la limitazione della responsabilità allo stesso ascrivibile.
Ritenuta l'insussistenza dei presupposti di connessione sotto i profili oggettivo e soggettivo, il
Presidente di Sezione non ha disposto la riunione del presente procedimento con il procedimento r.g. n.
3759/2021.
Acquisito il fascicolo r.g. n. 3759/2021 e disposta CT, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 5.2.2025 mediante il deposito di note scritte e, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce delle risultanze di causa, ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice debba essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
1) Sulle eccezioni di decadenza e prescrizione
L'architetto ha eccepito, in via preliminare, la decadenza e la prescrizione Controparte_1 degli attori dall'azione ex art. 1669 e/o 1667 c.c.
L'ingegnere a eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione degli attori Parte_3
ex art. 1669, comma II, c.c.
Ciò posto, vale la pena ricordare che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dalla scoperta del vizio, che va fatta risalire al momento in cui il danneggiato dispone di sufficienti elementi conoscitivi in relazione sia alla gravità dei difetti costruttivi, sia al collegamento causale tra i vizi e l'attività progettuale e costruttiva espletata
(cfr., tra le tante, Cass. n. 3674/2019; Cass. n. 10048/2018; Cass. n. 13882/2014; Cass. n. 11740/2003).
Più precisamente, il termine annuale di decadenza per la denuncia dei vizi costruttivi che danno luogo a responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 cod. civ. decorre dal momento in cui il denunziante abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza, seria ed obiettiva, non soltanto della gravità dei difetti dell'edificio, ma anche dell'incidenza di essi sulla statica e sulla possibilità di lunga durata e del collegamento causale dei dissesti all'attività di esecuzione dell'opera, realizzata dall'appaltatore e dal progettista-direttore dei lavori (Cass Sez. 2, Sentenza n. 5103 del 10/05/1995).
Ed invero, affinché risulti integrato il requisito della conoscenza dei difetti rilevante ai sensi dell'art. 1669 c.c., non è sufficiente la percezione di meri segni o manifestazioni esteriori dei vizi dell'opera, ma pagina 4 di 11 occorre un apprezzabile grado di conoscenza, obiettiva e completa e non unicamente presuntiva, non solo della consistenza dei difetti e del pericolo che ne deriva, ma anche del loro collegamento causale con l'attività di esecuzione dell'opera.
Al contrario, il termine decorre immediatamente solo nel caso in cui si tratti di un problema di immediata percezione, anche per un profano, nella sua reale entità e nelle sue possibili origini.
Con riguardo al caso di specie, il CT – le cui considerazioni questo giudice condivide in quanto precise ed esenti da vizi logici – ha rilevato che “Non è documentata, da quanto a oggi depositato dalle
Parti nei rispettivi fascicoli di causa, l'epoca di insorgenza di tali vizi. Tuttavia, dai succitati fascicoli
è possibile ricavare che gli stessi erano noti almeno alla data del:
- 19.05.2021 (data apposta in calce alla relazione tecnica sullo stato degli immobili a firma dell'Arch.
); Per_1
- 30.06.2021 (data di trasmissione delle e-mail da parte dello all'Arch. Controparte_2 CP_1
e alla per conto degli attuali Attori per chiedere “il rimborso di tutte le spese Controparte_3 necessarie per l'eliminazione dei gravi vizi e difetti presenti negli immobili (…omissis…), ad oggi non eliminati nonostante i Vostri ripetuti interventi (…)”;
- 08.09.2021 (data di inoltro della e-mail da parte dell'Avv. Romano all'Avv. Profita per chiedere un incontro “onde valutare eventuali problematiche ed imputazioni relative, avendo i clienti fatto direttamente diversi interventi”).
Da quanto sopra si ricava che anche prima del 30.06.2021 (mail doc. 11 di parte attrice) i vizi erano noti agli attori (i vizi vengono elencati con specifica del ristoro richiesto per porvi rimedio), essendo già state intentate opere rimediali e avendone atteso i tempi per valutarne l'infruttuoso esito”.
Ciò premesso, dunque, non può ritenersi perfezionata la decadenza nei confronti dell'architetto posto che la denuncia dei vizi e difetti è stata allo stesso comunicata in data Controparte_1
30.6.2021 e, dunque, entro un anno dalla scoperta, avvenuta “almeno alla data del 19.05.2021”.
Ugualmente, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione avanzata da entrambi i convenuti.
Al riguardo, si rileva che i convenuti sono chiamati a rispondere in via solidale ai sensi degli artt. 1669
e 2055 c.c. e quindi l'interruzione della prescrizione operata nei confronti di uno dei coobbligati solidali estende i propri effetti anche nei confronti degli altri ai sensi dell'art. 1310 c.c.
Come chiarito, di recente, da Cass n. 8208/2025: “La disciplina dell'art. 1310, comma 2, c.c., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione permanente
pagina 5 di 11 della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio”(CASSAZIONE
Sez. 3 - , Ordinanza n. 8208 del 28/03/2025 (Rv. 674288 – 03).
Ne discende che la notifica del ricorso per ATP, promosso nei confronti di Invest Ali S.r.l., società costruttrice e venditrice degli immobili, ha prodotti i propri effetti anche nei riguardi degli odierni convenuti.
2) Sul merito
2.1 Sulle risultanze della CT
Come si è anticipato, su richiesta degli attori è stato disposto un accertamento tecnico preventivo (non esteso nei confronti dei convenuti) diretto alla verifica dello stato dei luoghi e delle opere affette da vizi, al fine di individuare in modo analitico le cause dei vizi riscontrati, nonché le opere necessarie alla loro eliminazione ed i relativi costi, nella quale non sono stati chiamati in giudizio gli odierni convenuti.
Nel presente giudizio, in ragione delle parti evocate dagli attori, è stata disposta una nuova CT che ha ripreso le stesse tematiche nel contraddittorio delle parti al fine di stabilire, oltre a quanto esposto, se i vizi sussistenti siano riconducibili ad errori di progettazione ovvero a carenze nella direzione e sorveglianza dei lavori (posto che la domanda attorea è stata proposta nei confronti del progettista e direttore dei lavori per la parte architettonica, arch. e progettista e direttore dei lavori per la parte Controparte_1 strutturale, ing. . Parte_3
Ebbene, dagli elementi acquisiti emerge che non tutti i vizi accertati sono imputabili ai convenuti.
Vi sono alcune tipologie di vizio connesse a mere carenze esecutive (e cioè i vizi indicati ai nn. 6, 7 e 10, rispettivamente relativi all'errata stuccatura dei giunti delle piastrelle di rivestimento dei locali bagni e ricorrente nell'atto delle pavimentazioni interne, all'errata posa delle pavimentazioni in parquet e ai difetti di posa portoncini di ingresso), le quali esulano dalla sfera di controllo e di responsabilità dei convenuti.
Parimenti è irrilevante il lamentato vizio relativo alla rottura dei muri di recinzione esterni e al loro mancato completamento (indicato al n. 4) non essendo lo stesso qualificabile quale vizio come precisato dal CT già
in sede di ATP (a pag. 47 dell'elaborato peritale egli precisa quanto segue: “..non vi è evidenza che ciò
rappresenti un vizio non risultando chiaramente dai documenti depositati in fascicolo né dai progetti consultati che la nuova cinta dovesse essere posta anche lungo i lati ove insiste quella preesistente”).
Ciò posto il CT ha riscontrato invece la sussistenza di altri vizi, nel novero di quelli oggetto di causa,
ascrivibili ad errori progettuali e/o al difetto di sorveglianza delle opere in sede di direzione dei lavori, che vengono di seguito esaminati in funzione delle domande attoree:
• quanto al muro divisorio tra i terrazzi ( vizio n.1) ancorché il CT abbia rilevato che il predetto vizio sia in parte riconducibile all'omessa sorveglianza nell'esecuzione dell'opera pagina 6 di 11 da parte dei direttore dei lavori (cfr. pag. 16 dell'elaborato peritale del 24.11.2022 depositato in sede di Atp), deve ritenersi che lo stesso non possa fondare la responsabilità in capo ai convenuti, atteso che - come evidenziato a pag. 15 dell'elaborato peritale integrativo depositato nel presente giudizio - il difetto è stato successivamente risolto dall'impresa esecutrice (“Si rileva che sulle teste dei muri sul corsello dei box auto sono state applicate bande metalliche successivamente al momento delle riprese fotografiche introdotte nella succitata relazione tecnica del 19.05.2021, infatti dall'immagine 01 di pag. 5 della stessa si nota che non erano ancora state fissate. L'Arch. in qualità di CTP in corso CP_1 dell'A.T.P., alla pag. 2 delle proprie controdeduzioni ha riportato che le fasce in alluminio sulla zona box sono state poste dall'impresa: “Il difetto di dilatazione è stato risolto dall'Impresa posizionando una fascia di dilatazione in alluminio sulla zona box”);
• quanto all'umidità di risalita lungo i muri perimetrali ( vizio n. 2) , il CT ha accertato la sussistenza del vizio e l'imputabilità in parte dall'omesso controllo sull'esecuzione dell'opera ( come già rilevato in sede di ATP, vd. pag. 25 dell'elaborato peritale del 24.11.2022: “all'esito dei vizi e difetti riscontrati possono aver concorso una serie di cause (tra le quali le più
probabili possono essere ricondotte alla scelta, modalità o tempi di posa dell'intonaco e/o al
difetto della guaina e all'eccesso di condensa, con il concorso dell'esposizione sfavorevole) in ogni caso riconducibili a una inadeguata realizzazione dell'opera e in parte al controllo della
corretta esecuzione della stessa. Non è determinabile la misura di incidenza tra le plurime
responsabilità sui vizi e danni riscontrati);
• con riguardo alla perdita di acqua piovana dalla copertura ( vizio n. 3) il CT ha accertato che la causa principale del vizio è da ricondurre ad una carenza progettuale (come già rilevato in sede di ATP, cfr. pag. 34 dell'elaborato peritale del 24.11.2022: “la perdita di acqua
piovana fra manto e canale (conseguente a mancata tenuta delle tegole) dipende dalla
progettazione del tetto, con particolare riferimento al dettaglio della posizione del canale di gronda rispetto alla guaina isolante);
• quanto alle crepe interne sulle murature di divisione dei locali al piano primo e lungo la soletta lignea ( vizio n. 5) il CT riscontrato il problema imputandolo a carenze progettuali. In
particolare, ha accertato che “nella documentazione del progetto strutturale non risulta
presente originariamente, né quale integrazione in sede di relazione a strutture ultimate,
alcuna documentazione di calcolo e verifica delle strutture lignee, documentazione necessaria per verificare le previsioni del progetto [… ] sono state disattese le prescrizioni della normativa vigente in merito alla progettazione CT incaricato delle opere in legno, al deposito presso gli uffici preposti della documentazione progettuale, all'accettazione dei materiali in
pagina 7 di 11 cantiere ed alla verifica ed allegazione dei certificati di classificazione e prova dei legnami da costruzione impiegati, al collaudo degli elementi in legno ed alla attestazione della rispondenza dell'opera allo normativa vigente in sede di rilascio della licenza d'uso” (come già rilevato in sede di ATP, cfr. pagg. 64 e 65 dell'elaborato peritale);
• quanto all'errata posa di sanitari ( vizio n. 8) il CT ha accertato che la causa del predetto vizio è dovuta “in parte alla carenza di dettaglio nelle tavole progettuali per la mancata indicazione delle distanze (le quali tuttavia sono in ogni caso state disattese a monte a livello di distribuzione dei sanitari) […] nonché al difetto di controllo della esecuzione stessa”(come già rilevato in sede di ATP, cfr. pag. 86 dell'elaborato peritale);
• circa l'errata realizzazione dell'impianto elettrico interno ( vizio n. 9), l'ausiliario del giudice ha accertato che “Tra i vizi lamentati dalla parte attrice, l'unico riscontrabile oggettivamente è la mancanza della presa di energia nei disimpegni (p.to 3)” precisando, altresì, che la causa dello stesso è attribuibile ad una non corretta progettazione tecnica :“La causa di questa mancanza è evidentemente un'errata progettazione degli impianti
indipendentemente che questa fosse da affidare a un progettista abilitato o al responsabile tecnico della ditta installatrice (p.to 4).”(come già rilevato in sede di ATP, cfr. pag. 92 dell'elaborato peritale);
• per quanto concerne infine l'errata posa dei serramenti interni ( vizio n. 11) il CT ha riscontrato che la causa del vizio è da imputare ad un difetto di controllo dell'opera (come già rilevato in sede di ATP, cfr. pag. 105 dell'elaborato peritale: “l'esecuzione dell'opera non alla regola dell'arte e difetto di controllo della medesima”).
2.2 Sulla natura dei vizi e sulla responsabilità dei convenuti e Controparte_1 Pt_3
[...]
Dunque, secondo quanto accertato dal CT (le cui valutazioni si condividono in quanto coerenti e corroborate dagli elementi in atti), solo i vizi indicati ai numeri 2,3,5,8,9 e 11 risultano ascrivibili alla responsabilità dei convenuti, responsabilità che ha natura solidale, in quanto derivanti da carenze progettuali e da difetti di controllo sulla realizzazione delle opere a cui hanno concorso entrambi nell'espletamento del proprio incarico (sul punto vd. Cass. Sez. 3 -, ord. n. 14378 del 24/05/2023), mentre non è emerso un concorso da parte dei committenti nella causazione dei vizi accertati (a tal proposito cfr. pagg. 27, 31 42, 49, 52 e 55 dell'elaborato peritale depositato nel presente giudizio).
Ciò posto, i vizi accertati devono essere qualificati come vizi gravi ai sensi dell'art. 1669 c.c. per le considerazioni che di seguito si espongono.
pagina 8 di 11 Ciò dicasi non solo per quelli afferenti alle problematiche di umidità di risalita, che la costante giurisprudenza di legittimità ha ormai ricompreso nel concetto di “grave difetto” rilevante ai sensi dell'art. 1669 c.c. ( cfr. ex multis Cass., n. 24230/2018), ma anche per gli ulteriori vizi esposti in quanto, considerati complessivamente (e non in modo atomistico), hanno determinato una significativa alterazione del valore economico e della qualità complessiva dell'opera.
Invero, come precisato dal CT a pag. 56 dell'elaborato peritale depositato nel presente giudizio, essi influiscono negativamente sul valore del bene incidendo sulla “commerciabilità degli immobili sia in caso di alienazione che di locazione”.
A tal proposito, si osserva che secondo un orientamento ormai prevalente i gravi difetti della costruzione non si identificano con quei fenomeni che influiscono sulla stabilità dell'edificio, ma possono consistere in tutte quelle alterazioni che, pur riguardando direttamente anche solo una parte dell'opera, incidono sulla sua funzionalità globale, menomandone in modo apprezzabile il godimento, si da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è destinata (cfr., ex multis, Cass. 3752/2007): può trattarsi di lesioni alle strutture, di imperfezioni o di difformità tali da diminuire sensibilmente il valore economico dell'edificio nel suo complesso, o di singole sue parti, ovvero di alterazioni che attengano a quegli elementi, accessori o secondari, che consentono però l'impiego duraturo cui l'opera è destinata
(Cass. 20307/2011).
Del resto, è indicativo il fatto che il costo degli interventi di ripristino dei difetti imputabili ai convenuti e cioè vizi nn. 2,3,5,8,9,e 11 sia stato quantificato dal CT in complessivi € 96.808,99 (v. pag. 56, computo metrico estimativo allegato all'elaborato peritale depositato nel presente giudizio).
Il CT ha altresì specificato, con riferimento al vizio relativo alle crepe interne sulle murature di divisione dei locali al piano primo e lungo la soletta lignea, che lo stesso ha determinato un deprezzamento del 6 %, oltre a eventuale ulteriore deprezzamento per le strutture lignee.
Alla luce di quanto considerato, deve ritenersi, quindi, che in relazione ai vizi accertati, rientranti nell'ambito della tutela ex art. 1669 c.c., sussiste la responsabilità dei convenuti in via solidale.
Del resto, entrambi i professionisti convenuti non hanno fornito alcuna prova liberatoria;
nemmeno è risultato provato che gli stessi abbiano agito quali nudus minister dei committenti, fermo restando che, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, il principio dell'esclusione di responsabilità per danni, in questo caso, non si applica, in quanto il direttore dei lavori, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza (v., da ultimo, Cass. n. 17213/2020).
pagina 9 di 11 In conclusione, in relazione ai vizi appena esaminati, va accolta la domanda degli attori nei confronti dei convenuti arch. e ing. con conseguente condanna Controparte_1 Parte_3
degli stessi, in via solidale, al risarcimento dei danni derivanti dai suddetti vizi.
2.3 Sui danni derivanti dai vizi accertati e costi di ripristino
Ciò posto, avendo gli attori assolto all'onere probatorio gravante sugli stessi in relazione alla responsabilità
dei convenuti nella causazione dei vizi lamentati (solo con riferimento ai vizi imputabili ai convenuti e cioè
i vizi indicati ai numeri 2,3,5,8,9 e 11), gli stessi hanno diritto ad ottenere il risarcimento dei danni, così
come ripartiti per ciascuna unità immobiliare coinvolta e quantificati dal CT a pag. 56 dell'elaborato peritale depositato nel presente giudizio.
Ne deriva pertanto che i convenuti sono obbligati, in via solidale, a corrispondere l'importo di € 96.808,99, oltre iva, così ripartito:
• all'attore , proprietario dell'unità B6, la somma di € 43.036,33 di cui € Parte_1
10.200,00 (vizio n. 2) + € 9.400,00 (vizio n.3) + € 18.753,00 (vizio n. 5)+ € 2750,00 (vizio n. 8) + €
1333,33 (vizio n. 9) + € 600,00 (vizio n. 11);
• all'attore , proprietario dell'unità B4, la somma di € Parte_5
27.789,33 di cui € 0 (vizio n.2) + € 4.700,00 (vizio n. 3) + € 21.756,00 (vizio n. 5) + € 0 (vizio n.
8) + € 1333,33 (vizio n. 9) + € 0 (vizio n. 11);
• all'attrice DI COLOGNATO, proprietaria dell'unità B3, la somma di € 25.983,33 di cui €
700,00 (vizio n. 2) + € 4.700,00 (vizio n. 3) + € 19.250,00 (vizio n. 5) + € 0 (vizio n. 8) + €
1333,33 (vizio n. 9) + € 0 (vizio n. 11).
I convenuti sono, quindi, in definitiva obbligati, in solido tra loro, a corrispondere agli attori la somma di €,
€ 96.808,99, oltre iva.
Trattandosi di credito risarcitorio, sulla predetta somma spetta la rivalutazione con decorrenza dall'8.07.2024, data di deposito della consulenza tecnica nel presente giudizio (dovendosi ritenere espressa già in moneta attuale dal CT), fino alla data della presente pronuncia, oltre ad interessi al tasso legale sull'importo, devalutato a partire dalla domanda ed annualmente rivalutato, fino alla data della presente pronuncia.
A partire da tale data sono dovuti unicamente gli interessi al tasso legale.
2.4 Sui danni ulteriori da mancata abitabilità
Parte attrice ha altresì chiesto la condanna dei convenuti, a titolo di risarcimento dei danni, pari al costo necessario per ottenere l'abitabilità, sull'assunto che nell'ambito dell'ATP sarebbe emerso che tutte le abitazioni erano prive dell'abitabilità. pagina 10 di 11 Tale assunto è sfornito di prova e pertanto la domanda non può essere accolta.
3) Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno compensate per 1/3 in ragione della parziale soccombenza degli attori e poste per il residuo a carico dei convenuti, come da dispositivo.
Le spese di CT vengono ripartite secondo il medesimo criterio.
Nulla per le spese afferenti all'ATP posto che tale accertamento non è stato esteso nei riguardi degli odierni convenuti.
P. Q. M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1) accerta la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 1669 c.c.;
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno derivante da gravi difetti dell'opera, della somma complessiva di € 96.808,99, oltre Iva, maggiorata della rivalutazione e degli interessi come in motivazione, così ripartita: € 43.036,33 in favore di , € 27.789,33 in favore di Parte_1 Parte_5
ed € 25.983,33 in favore di DI COLOGNATO;
[...]
3) compensa per 1/3 le spese di CT e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori delle spese processuali residue che liquida in € 9.402,00 oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate;
4) Ripartisce le spese di CT tra le parti secondo il criterio di cui al capo precedente e per l'effetto dispone che i convenuti rifondano agli attori tali spese nella misura sostenuta da questi ultimi nei limiti di 2/3 dell'importo complessivo.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDIRIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5203/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PROFITA LUCA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PROFITA LUCA ALESSANDRO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 PROFITA LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PROFITA LUCA DI COLOGNATO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROFITA LUCA e C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PROFITA LUCA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROVEDA Controparte_1 C.F._4
GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE CONI ZUGNA, 5 20144 MILANO presso il difensore avv. ROVEDA GIOVANNI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERRA ANNA e Parte_3 C.F._5 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA IV GIUGNO, 41 20013 MAGENTA presso il difensore avv. BERRA ANNA
CONVENUTI
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per gli attori:
pagina 1 di 11 Nel merito Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in ordine ai vizi e difetti sopra descritti e per l'effetto condannarli, in via tra loro solidale, ex art 1669 cc e art 2055 cc al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori nella misura di € 145.615,00 oltre iva oltre al costo necessario per ottenere l'abitabilità o nella somma diversa che risulterà provata in corso di causa ex art 1226 cc oltre interessi legali dal dovuto alla domanda e di mora ex art 1284 c. 4 cc dalla domanda al saldo con clausola di rivalutazione monetaria secondo gli indici istat costo vita e provvisoria esecuzione. In via istruttoria come in atti
per il convenuto CP_1
Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, voglia il Tribunale di Busto Arsizio:
1. respingere ogni domanda di condanna nei confronti dell'Arch. per avvenuta CP_1 prescrizione del diritto degli attori e decadenza dell'azione ex artt. 1669 e/o 1667 c.c. e comunque perché infondata in fatto ed in diritto;
2. in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità dell'Arch. accertare il grado di colpa del medesimo e limitare ogni eventuale condanna CP_1 secondo tale misura. In via istruttoria come in atti
per il convenuto Pt_3
IN VIA PRELIMINARE 1) Dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori ex art. 1669 c. co. 2 c.c. e per l'effetto, dichiarare inammissibile/improcedibile le avverse domande e la relativa azione e in ogni caso rigettarle;
pagina 2 di 11 IN VIA PRINCIPALE 2) Rigettare tutte le domande formulate nei confronti dell'ing. in quanto infondate per tutte le Pt_3 ragioni indicate in atti;
In via istruttoria come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato DI COLOGNATO, e Parte_4
, proprietari degli immobili siti a Gallarate, via Gorizia, hanno convenuto in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Busto Arsizio l'architetto e l'ingegnere Controparte_1
rispettivamente progettista e direttore dei lavori per la parte architettonica il primo Parte_3
(doc. 4), e progettista e direttore dei lavori per la parte strutturale il secondo (doc. 5), esponendo che gli immobili dagli stessi acquistati presentavano gravi vizi e difetti imputabili sia alla società costruttrice e venditrice (Invest Ali S.r.l.,), sia ai convenuti, posto che i vizi e difetti lamentati erano frutto anche di omissioni/errori di controllo e progettazione. I suddetti immobili, inoltre, erano privi di abitabilità.
Gli attori hanno chiesto, pertanto, in via preliminare, la riunione del presente giudizio al giudizio r.g. n.
3579/2021 stante l'identico stato del procedimento e la connessione soggettiva e oggettiva.
Nel merito hanno domandato, previo accertamento della responsabilità dei convenuti con riguardo ai gravi vizi e difetti riscontrati presso gli immobili di loro proprietà siti a Gallarate, via Gorizia, la condanna solidale di questi ultimi ex artt. 1669 e 2055 c.c. al risarcimento dei danni patiti dagli attori, pari ad € 145.615,00 (oltre Iva), oltre al costo necessario per ottenere l'abitabilità degli immobili, il tutto oltre interessi legali dal dovuto alla domanda e di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria.
Formatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Pt_3
[...]
L'architetto si è opposto alla riunione del presente giudizio al procedimento Controparte_1
r.g. n. 3759/21 in quanto estraneo al relativo procedimento per ATP, le cui conclusioni non erano allo stesso opponibili.
In via preliminare ha eccepito l'intervenuta prescrizione e decadenza degli attori dall'azione ex art. 1669 e/o 1667 c.c. posto che nessuna denuncia gli era pervenuta prima della notificazione dell'atto di citazione del presente giudizio, avvenuta nel novembre 2022.
Ha chiesto, in ogni caso, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
In subordine ha domandato una limitazione della condanna entro i limiti del grado di colpa allo stesso ascrivibile.
pagina 3 di 11 L'ingegnere a eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione degli attori Parte_3
ex art. 1669, comma II, c.c e ha chiesto la riunione del presente giudizio con quello r.g. n. 3759/2021.
Nel merito ha domandato, in via principale, il rigetto delle domande degli attori in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, previo accertamento della corresponsabilità degli attori ex art. 1227 c.c., la limitazione della responsabilità allo stesso ascrivibile.
Ritenuta l'insussistenza dei presupposti di connessione sotto i profili oggettivo e soggettivo, il
Presidente di Sezione non ha disposto la riunione del presente procedimento con il procedimento r.g. n.
3759/2021.
Acquisito il fascicolo r.g. n. 3759/2021 e disposta CT, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 5.2.2025 mediante il deposito di note scritte e, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce delle risultanze di causa, ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice debba essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
1) Sulle eccezioni di decadenza e prescrizione
L'architetto ha eccepito, in via preliminare, la decadenza e la prescrizione Controparte_1 degli attori dall'azione ex art. 1669 e/o 1667 c.c.
L'ingegnere a eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione degli attori Parte_3
ex art. 1669, comma II, c.c.
Ciò posto, vale la pena ricordare che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dalla scoperta del vizio, che va fatta risalire al momento in cui il danneggiato dispone di sufficienti elementi conoscitivi in relazione sia alla gravità dei difetti costruttivi, sia al collegamento causale tra i vizi e l'attività progettuale e costruttiva espletata
(cfr., tra le tante, Cass. n. 3674/2019; Cass. n. 10048/2018; Cass. n. 13882/2014; Cass. n. 11740/2003).
Più precisamente, il termine annuale di decadenza per la denuncia dei vizi costruttivi che danno luogo a responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 cod. civ. decorre dal momento in cui il denunziante abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza, seria ed obiettiva, non soltanto della gravità dei difetti dell'edificio, ma anche dell'incidenza di essi sulla statica e sulla possibilità di lunga durata e del collegamento causale dei dissesti all'attività di esecuzione dell'opera, realizzata dall'appaltatore e dal progettista-direttore dei lavori (Cass Sez. 2, Sentenza n. 5103 del 10/05/1995).
Ed invero, affinché risulti integrato il requisito della conoscenza dei difetti rilevante ai sensi dell'art. 1669 c.c., non è sufficiente la percezione di meri segni o manifestazioni esteriori dei vizi dell'opera, ma pagina 4 di 11 occorre un apprezzabile grado di conoscenza, obiettiva e completa e non unicamente presuntiva, non solo della consistenza dei difetti e del pericolo che ne deriva, ma anche del loro collegamento causale con l'attività di esecuzione dell'opera.
Al contrario, il termine decorre immediatamente solo nel caso in cui si tratti di un problema di immediata percezione, anche per un profano, nella sua reale entità e nelle sue possibili origini.
Con riguardo al caso di specie, il CT – le cui considerazioni questo giudice condivide in quanto precise ed esenti da vizi logici – ha rilevato che “Non è documentata, da quanto a oggi depositato dalle
Parti nei rispettivi fascicoli di causa, l'epoca di insorgenza di tali vizi. Tuttavia, dai succitati fascicoli
è possibile ricavare che gli stessi erano noti almeno alla data del:
- 19.05.2021 (data apposta in calce alla relazione tecnica sullo stato degli immobili a firma dell'Arch.
); Per_1
- 30.06.2021 (data di trasmissione delle e-mail da parte dello all'Arch. Controparte_2 CP_1
e alla per conto degli attuali Attori per chiedere “il rimborso di tutte le spese Controparte_3 necessarie per l'eliminazione dei gravi vizi e difetti presenti negli immobili (…omissis…), ad oggi non eliminati nonostante i Vostri ripetuti interventi (…)”;
- 08.09.2021 (data di inoltro della e-mail da parte dell'Avv. Romano all'Avv. Profita per chiedere un incontro “onde valutare eventuali problematiche ed imputazioni relative, avendo i clienti fatto direttamente diversi interventi”).
Da quanto sopra si ricava che anche prima del 30.06.2021 (mail doc. 11 di parte attrice) i vizi erano noti agli attori (i vizi vengono elencati con specifica del ristoro richiesto per porvi rimedio), essendo già state intentate opere rimediali e avendone atteso i tempi per valutarne l'infruttuoso esito”.
Ciò premesso, dunque, non può ritenersi perfezionata la decadenza nei confronti dell'architetto posto che la denuncia dei vizi e difetti è stata allo stesso comunicata in data Controparte_1
30.6.2021 e, dunque, entro un anno dalla scoperta, avvenuta “almeno alla data del 19.05.2021”.
Ugualmente, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione avanzata da entrambi i convenuti.
Al riguardo, si rileva che i convenuti sono chiamati a rispondere in via solidale ai sensi degli artt. 1669
e 2055 c.c. e quindi l'interruzione della prescrizione operata nei confronti di uno dei coobbligati solidali estende i propri effetti anche nei confronti degli altri ai sensi dell'art. 1310 c.c.
Come chiarito, di recente, da Cass n. 8208/2025: “La disciplina dell'art. 1310, comma 2, c.c., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione permanente
pagina 5 di 11 della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio”(CASSAZIONE
Sez. 3 - , Ordinanza n. 8208 del 28/03/2025 (Rv. 674288 – 03).
Ne discende che la notifica del ricorso per ATP, promosso nei confronti di Invest Ali S.r.l., società costruttrice e venditrice degli immobili, ha prodotti i propri effetti anche nei riguardi degli odierni convenuti.
2) Sul merito
2.1 Sulle risultanze della CT
Come si è anticipato, su richiesta degli attori è stato disposto un accertamento tecnico preventivo (non esteso nei confronti dei convenuti) diretto alla verifica dello stato dei luoghi e delle opere affette da vizi, al fine di individuare in modo analitico le cause dei vizi riscontrati, nonché le opere necessarie alla loro eliminazione ed i relativi costi, nella quale non sono stati chiamati in giudizio gli odierni convenuti.
Nel presente giudizio, in ragione delle parti evocate dagli attori, è stata disposta una nuova CT che ha ripreso le stesse tematiche nel contraddittorio delle parti al fine di stabilire, oltre a quanto esposto, se i vizi sussistenti siano riconducibili ad errori di progettazione ovvero a carenze nella direzione e sorveglianza dei lavori (posto che la domanda attorea è stata proposta nei confronti del progettista e direttore dei lavori per la parte architettonica, arch. e progettista e direttore dei lavori per la parte Controparte_1 strutturale, ing. . Parte_3
Ebbene, dagli elementi acquisiti emerge che non tutti i vizi accertati sono imputabili ai convenuti.
Vi sono alcune tipologie di vizio connesse a mere carenze esecutive (e cioè i vizi indicati ai nn. 6, 7 e 10, rispettivamente relativi all'errata stuccatura dei giunti delle piastrelle di rivestimento dei locali bagni e ricorrente nell'atto delle pavimentazioni interne, all'errata posa delle pavimentazioni in parquet e ai difetti di posa portoncini di ingresso), le quali esulano dalla sfera di controllo e di responsabilità dei convenuti.
Parimenti è irrilevante il lamentato vizio relativo alla rottura dei muri di recinzione esterni e al loro mancato completamento (indicato al n. 4) non essendo lo stesso qualificabile quale vizio come precisato dal CT già
in sede di ATP (a pag. 47 dell'elaborato peritale egli precisa quanto segue: “..non vi è evidenza che ciò
rappresenti un vizio non risultando chiaramente dai documenti depositati in fascicolo né dai progetti consultati che la nuova cinta dovesse essere posta anche lungo i lati ove insiste quella preesistente”).
Ciò posto il CT ha riscontrato invece la sussistenza di altri vizi, nel novero di quelli oggetto di causa,
ascrivibili ad errori progettuali e/o al difetto di sorveglianza delle opere in sede di direzione dei lavori, che vengono di seguito esaminati in funzione delle domande attoree:
• quanto al muro divisorio tra i terrazzi ( vizio n.1) ancorché il CT abbia rilevato che il predetto vizio sia in parte riconducibile all'omessa sorveglianza nell'esecuzione dell'opera pagina 6 di 11 da parte dei direttore dei lavori (cfr. pag. 16 dell'elaborato peritale del 24.11.2022 depositato in sede di Atp), deve ritenersi che lo stesso non possa fondare la responsabilità in capo ai convenuti, atteso che - come evidenziato a pag. 15 dell'elaborato peritale integrativo depositato nel presente giudizio - il difetto è stato successivamente risolto dall'impresa esecutrice (“Si rileva che sulle teste dei muri sul corsello dei box auto sono state applicate bande metalliche successivamente al momento delle riprese fotografiche introdotte nella succitata relazione tecnica del 19.05.2021, infatti dall'immagine 01 di pag. 5 della stessa si nota che non erano ancora state fissate. L'Arch. in qualità di CTP in corso CP_1 dell'A.T.P., alla pag. 2 delle proprie controdeduzioni ha riportato che le fasce in alluminio sulla zona box sono state poste dall'impresa: “Il difetto di dilatazione è stato risolto dall'Impresa posizionando una fascia di dilatazione in alluminio sulla zona box”);
• quanto all'umidità di risalita lungo i muri perimetrali ( vizio n. 2) , il CT ha accertato la sussistenza del vizio e l'imputabilità in parte dall'omesso controllo sull'esecuzione dell'opera ( come già rilevato in sede di ATP, vd. pag. 25 dell'elaborato peritale del 24.11.2022: “all'esito dei vizi e difetti riscontrati possono aver concorso una serie di cause (tra le quali le più
probabili possono essere ricondotte alla scelta, modalità o tempi di posa dell'intonaco e/o al
difetto della guaina e all'eccesso di condensa, con il concorso dell'esposizione sfavorevole) in ogni caso riconducibili a una inadeguata realizzazione dell'opera e in parte al controllo della
corretta esecuzione della stessa. Non è determinabile la misura di incidenza tra le plurime
responsabilità sui vizi e danni riscontrati);
• con riguardo alla perdita di acqua piovana dalla copertura ( vizio n. 3) il CT ha accertato che la causa principale del vizio è da ricondurre ad una carenza progettuale (come già rilevato in sede di ATP, cfr. pag. 34 dell'elaborato peritale del 24.11.2022: “la perdita di acqua
piovana fra manto e canale (conseguente a mancata tenuta delle tegole) dipende dalla
progettazione del tetto, con particolare riferimento al dettaglio della posizione del canale di gronda rispetto alla guaina isolante);
• quanto alle crepe interne sulle murature di divisione dei locali al piano primo e lungo la soletta lignea ( vizio n. 5) il CT riscontrato il problema imputandolo a carenze progettuali. In
particolare, ha accertato che “nella documentazione del progetto strutturale non risulta
presente originariamente, né quale integrazione in sede di relazione a strutture ultimate,
alcuna documentazione di calcolo e verifica delle strutture lignee, documentazione necessaria per verificare le previsioni del progetto [… ] sono state disattese le prescrizioni della normativa vigente in merito alla progettazione CT incaricato delle opere in legno, al deposito presso gli uffici preposti della documentazione progettuale, all'accettazione dei materiali in
pagina 7 di 11 cantiere ed alla verifica ed allegazione dei certificati di classificazione e prova dei legnami da costruzione impiegati, al collaudo degli elementi in legno ed alla attestazione della rispondenza dell'opera allo normativa vigente in sede di rilascio della licenza d'uso” (come già rilevato in sede di ATP, cfr. pagg. 64 e 65 dell'elaborato peritale);
• quanto all'errata posa di sanitari ( vizio n. 8) il CT ha accertato che la causa del predetto vizio è dovuta “in parte alla carenza di dettaglio nelle tavole progettuali per la mancata indicazione delle distanze (le quali tuttavia sono in ogni caso state disattese a monte a livello di distribuzione dei sanitari) […] nonché al difetto di controllo della esecuzione stessa”(come già rilevato in sede di ATP, cfr. pag. 86 dell'elaborato peritale);
• circa l'errata realizzazione dell'impianto elettrico interno ( vizio n. 9), l'ausiliario del giudice ha accertato che “Tra i vizi lamentati dalla parte attrice, l'unico riscontrabile oggettivamente è la mancanza della presa di energia nei disimpegni (p.to 3)” precisando, altresì, che la causa dello stesso è attribuibile ad una non corretta progettazione tecnica :“La causa di questa mancanza è evidentemente un'errata progettazione degli impianti
indipendentemente che questa fosse da affidare a un progettista abilitato o al responsabile tecnico della ditta installatrice (p.to 4).”(come già rilevato in sede di ATP, cfr. pag. 92 dell'elaborato peritale);
• per quanto concerne infine l'errata posa dei serramenti interni ( vizio n. 11) il CT ha riscontrato che la causa del vizio è da imputare ad un difetto di controllo dell'opera (come già rilevato in sede di ATP, cfr. pag. 105 dell'elaborato peritale: “l'esecuzione dell'opera non alla regola dell'arte e difetto di controllo della medesima”).
2.2 Sulla natura dei vizi e sulla responsabilità dei convenuti e Controparte_1 Pt_3
[...]
Dunque, secondo quanto accertato dal CT (le cui valutazioni si condividono in quanto coerenti e corroborate dagli elementi in atti), solo i vizi indicati ai numeri 2,3,5,8,9 e 11 risultano ascrivibili alla responsabilità dei convenuti, responsabilità che ha natura solidale, in quanto derivanti da carenze progettuali e da difetti di controllo sulla realizzazione delle opere a cui hanno concorso entrambi nell'espletamento del proprio incarico (sul punto vd. Cass. Sez. 3 -, ord. n. 14378 del 24/05/2023), mentre non è emerso un concorso da parte dei committenti nella causazione dei vizi accertati (a tal proposito cfr. pagg. 27, 31 42, 49, 52 e 55 dell'elaborato peritale depositato nel presente giudizio).
Ciò posto, i vizi accertati devono essere qualificati come vizi gravi ai sensi dell'art. 1669 c.c. per le considerazioni che di seguito si espongono.
pagina 8 di 11 Ciò dicasi non solo per quelli afferenti alle problematiche di umidità di risalita, che la costante giurisprudenza di legittimità ha ormai ricompreso nel concetto di “grave difetto” rilevante ai sensi dell'art. 1669 c.c. ( cfr. ex multis Cass., n. 24230/2018), ma anche per gli ulteriori vizi esposti in quanto, considerati complessivamente (e non in modo atomistico), hanno determinato una significativa alterazione del valore economico e della qualità complessiva dell'opera.
Invero, come precisato dal CT a pag. 56 dell'elaborato peritale depositato nel presente giudizio, essi influiscono negativamente sul valore del bene incidendo sulla “commerciabilità degli immobili sia in caso di alienazione che di locazione”.
A tal proposito, si osserva che secondo un orientamento ormai prevalente i gravi difetti della costruzione non si identificano con quei fenomeni che influiscono sulla stabilità dell'edificio, ma possono consistere in tutte quelle alterazioni che, pur riguardando direttamente anche solo una parte dell'opera, incidono sulla sua funzionalità globale, menomandone in modo apprezzabile il godimento, si da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è destinata (cfr., ex multis, Cass. 3752/2007): può trattarsi di lesioni alle strutture, di imperfezioni o di difformità tali da diminuire sensibilmente il valore economico dell'edificio nel suo complesso, o di singole sue parti, ovvero di alterazioni che attengano a quegli elementi, accessori o secondari, che consentono però l'impiego duraturo cui l'opera è destinata
(Cass. 20307/2011).
Del resto, è indicativo il fatto che il costo degli interventi di ripristino dei difetti imputabili ai convenuti e cioè vizi nn. 2,3,5,8,9,e 11 sia stato quantificato dal CT in complessivi € 96.808,99 (v. pag. 56, computo metrico estimativo allegato all'elaborato peritale depositato nel presente giudizio).
Il CT ha altresì specificato, con riferimento al vizio relativo alle crepe interne sulle murature di divisione dei locali al piano primo e lungo la soletta lignea, che lo stesso ha determinato un deprezzamento del 6 %, oltre a eventuale ulteriore deprezzamento per le strutture lignee.
Alla luce di quanto considerato, deve ritenersi, quindi, che in relazione ai vizi accertati, rientranti nell'ambito della tutela ex art. 1669 c.c., sussiste la responsabilità dei convenuti in via solidale.
Del resto, entrambi i professionisti convenuti non hanno fornito alcuna prova liberatoria;
nemmeno è risultato provato che gli stessi abbiano agito quali nudus minister dei committenti, fermo restando che, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, il principio dell'esclusione di responsabilità per danni, in questo caso, non si applica, in quanto il direttore dei lavori, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza (v., da ultimo, Cass. n. 17213/2020).
pagina 9 di 11 In conclusione, in relazione ai vizi appena esaminati, va accolta la domanda degli attori nei confronti dei convenuti arch. e ing. con conseguente condanna Controparte_1 Parte_3
degli stessi, in via solidale, al risarcimento dei danni derivanti dai suddetti vizi.
2.3 Sui danni derivanti dai vizi accertati e costi di ripristino
Ciò posto, avendo gli attori assolto all'onere probatorio gravante sugli stessi in relazione alla responsabilità
dei convenuti nella causazione dei vizi lamentati (solo con riferimento ai vizi imputabili ai convenuti e cioè
i vizi indicati ai numeri 2,3,5,8,9 e 11), gli stessi hanno diritto ad ottenere il risarcimento dei danni, così
come ripartiti per ciascuna unità immobiliare coinvolta e quantificati dal CT a pag. 56 dell'elaborato peritale depositato nel presente giudizio.
Ne deriva pertanto che i convenuti sono obbligati, in via solidale, a corrispondere l'importo di € 96.808,99, oltre iva, così ripartito:
• all'attore , proprietario dell'unità B6, la somma di € 43.036,33 di cui € Parte_1
10.200,00 (vizio n. 2) + € 9.400,00 (vizio n.3) + € 18.753,00 (vizio n. 5)+ € 2750,00 (vizio n. 8) + €
1333,33 (vizio n. 9) + € 600,00 (vizio n. 11);
• all'attore , proprietario dell'unità B4, la somma di € Parte_5
27.789,33 di cui € 0 (vizio n.2) + € 4.700,00 (vizio n. 3) + € 21.756,00 (vizio n. 5) + € 0 (vizio n.
8) + € 1333,33 (vizio n. 9) + € 0 (vizio n. 11);
• all'attrice DI COLOGNATO, proprietaria dell'unità B3, la somma di € 25.983,33 di cui €
700,00 (vizio n. 2) + € 4.700,00 (vizio n. 3) + € 19.250,00 (vizio n. 5) + € 0 (vizio n. 8) + €
1333,33 (vizio n. 9) + € 0 (vizio n. 11).
I convenuti sono, quindi, in definitiva obbligati, in solido tra loro, a corrispondere agli attori la somma di €,
€ 96.808,99, oltre iva.
Trattandosi di credito risarcitorio, sulla predetta somma spetta la rivalutazione con decorrenza dall'8.07.2024, data di deposito della consulenza tecnica nel presente giudizio (dovendosi ritenere espressa già in moneta attuale dal CT), fino alla data della presente pronuncia, oltre ad interessi al tasso legale sull'importo, devalutato a partire dalla domanda ed annualmente rivalutato, fino alla data della presente pronuncia.
A partire da tale data sono dovuti unicamente gli interessi al tasso legale.
2.4 Sui danni ulteriori da mancata abitabilità
Parte attrice ha altresì chiesto la condanna dei convenuti, a titolo di risarcimento dei danni, pari al costo necessario per ottenere l'abitabilità, sull'assunto che nell'ambito dell'ATP sarebbe emerso che tutte le abitazioni erano prive dell'abitabilità. pagina 10 di 11 Tale assunto è sfornito di prova e pertanto la domanda non può essere accolta.
3) Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno compensate per 1/3 in ragione della parziale soccombenza degli attori e poste per il residuo a carico dei convenuti, come da dispositivo.
Le spese di CT vengono ripartite secondo il medesimo criterio.
Nulla per le spese afferenti all'ATP posto che tale accertamento non è stato esteso nei riguardi degli odierni convenuti.
P. Q. M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1) accerta la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 1669 c.c.;
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno derivante da gravi difetti dell'opera, della somma complessiva di € 96.808,99, oltre Iva, maggiorata della rivalutazione e degli interessi come in motivazione, così ripartita: € 43.036,33 in favore di , € 27.789,33 in favore di Parte_1 Parte_5
ed € 25.983,33 in favore di DI COLOGNATO;
[...]
3) compensa per 1/3 le spese di CT e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori delle spese processuali residue che liquida in € 9.402,00 oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate;
4) Ripartisce le spese di CT tra le parti secondo il criterio di cui al capo precedente e per l'effetto dispone che i convenuti rifondano agli attori tali spese nella misura sostenuta da questi ultimi nei limiti di 2/3 dell'importo complessivo.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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