Parere definitivo 6 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01073/2025REG.PROV.COLL.
N. 01148/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1148 del 2022, proposto dai signori NI IL, IO OL, AL D'LI, MO IT, NT D'LI, CO VO, rappresentati e difesi dall'avvocato AL Gargano, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio TO UR in Roma, via Calamatta n. 16;
contro
Comune di SA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Malzone e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Regione Campania, Provincia di SA, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Consorzio Comparto Cr_22 Puc SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Anna Guariglia, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di SA, Sezione Seconda, n. 1569/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di SA e del Consorzio Comparto Cr_22 Puc SA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori AL D’LI, NT D’LI, CO VO, NI IL, IO OL, MO IT, hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il loro ricorso per ottenere l’annullamento della Variante al “Piano urbanistico attuativo in località via S. Eustachio – Comparto edificatorio CR-22, adottata con delibera della Giunta comunale (DGC) di SA n. 55 dell’8 marzo 2017 ed approvata con DGC di SA n. 177 del 20 giugno 2017, del PUA CR-22, approvato con DGC di SA n. 720 del 22 agosto 2011 e decreto sindacale (DS) di SA n. 12 del 26 agosto 2011, del piano urbanistico comunale (PUC) di SA (approvato con decreto del Presidente della Provincia, DPP, di SA n. 147/2006 ed entrato in vigore il 24 gennaio 2007), le relative varianti e il Regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC) di SA, dell’atto della Giunta comunale di SA n. 68 del 24 gennaio 2012, le DGC di SA n. 14 del 23 gennaio 2017 e n. 56 del 14 marzo 2017, inerenti alla reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio, della DGC di SA n. 247 dell’8 settembre 2016, n. 247, ricognitiva della presenza di una condotta idrica pubblica, della DCC di SA n. 40 del 17 dicembre 2015, inerente alla viabilità di PUC AV – 32 e del r.r. Campania n. 5/2011.
2. Gli appellanti sono comproprietari pro quota del giardino condominiale del “Parco dell’amicizia”, complesso residenziale adiacente il “comparto edificatorio CR_22” previsto dal Piano Urbanistico Comunale del Comune di SA.
Il Consorzio, in qualità di soggetto attuatore del comparto edificatorio, ha formulato una proposta di PUA nel 13/05/2010, approvata con Delibera di G.C. n. 720/2011, previo ottenimento dei relativi pareri, volta a collegare la Via Vincenzo Cuoco e la Via Roberto Volpe, attraversando il giardino del parco dell’amicizia di proprietà degli appellanti che non sono stati coinvolti nel procedimento di proposta ed approvazione del PUA, dal momento che ogni comunicazione è stata effettuata all’amministratore del condominio e non ai singoli comproprietari. Inoltre, è stata “scoperta”, dopo l’approvazione del PUA, una condotta idrica di proprietà della Regione Campania che comportava la necessità di una profonda revisione sia di quanto progettato dal PUA e sia di quanto pianificato dal PUC, occorrendo una variante.
In conseguenza di ciò il Comune ha accolto la proposta di variante al PUA, notiziandone solo l’Amministratore di Condominio, senza rinnovare i pareri degli Enti coinvolti.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso perché i ricorrenti, avendo ricevuto gli avvisi relativi all’avvio dei procedimenti di adozione del PUA CR-22 e della successiva variante, hanno avuto modo interloquire e controdedurre in merito alla determinazione ed al riparto delle quote edificatorie; le delibere del Comune di SA sono state emanate in conformità alla legislazione statale e regionale in materia di governo del territorio e l'adozione di una variante urbanistica non deve essere preceduta dall'avviso dell'avvio del procedimento, essendo la partecipazione degli interessati all'atto generale di pianificazione territoriale sufficientemente garantita dal particolare regime di pubblicità degli atti di programmazione urbanistica.
Inoltre ogni comunicazione relativa all’imposizione del vincolo espropriativo doveva intendersi correttamente rivolta al Condominio, in qualità di ente di gestione delle anzidette parti comuni.
4. L’appello è affidato a cinque motivi.
4.1. Il primo motivo contesta l’illegittimità dell’intero iter approvativo sia del PUA del 2011 che di quello del 2017, a causa della violazione delle garanzie partecipative attraverso l’omessa notifica degli atti del procedimento espropriativo ai privati proprietari ex d.P.R. 327/2001, non potendosi ritenere equipollente la notifica effettuata all’amministratore condominiale, avuto riguardo al fatto che il condominio è ente di gestione senza soggettività giuridica, che non ha nessun diritto né potere dispositivo sui beni condominiali, i quali, ad ogni effetto di legge, sono di proprietà parziaria e indivisa dei singoli condomini, al cui nome sono intestati nei pubblici registri immobiliari.
Inoltre, stante l’illegittimità del P.U.A. del 2011, il vincolo preordinato all'esproprio è scaduto e pertanto, la pubblica amministrazione non poteva approvare una variante di una dichiarazione di pubblica utilità invalida senza rinnovare la procedura.
4.2. Il secondo motivo censura la mancata valutazione della circostanza che la presenza di una condotta idrica regionale ha comportato l’impossibilità di realizzare la strada così come prevista nel PUC comportando la necessità di una variante al PUC e non solo al PUA ed inoltre l'area a nord della condotta idrica non è accessibile ai veicoli, rendendo impossibile la realizzazione di strutture di urbanizzazione secondaria.
4.3. Il terzo motivo lamenta l’irrazionalità della variante al PUA in presenza di un progetto completamente nuovo poiché, la condotta idrica ha diviso il comparto in due sub-comparti, rendendo circa un terzo della superficie originaria inutilizzabile e richiedendo un nuovo PUC che non includa la strada pubblica AV-32, poiché l'accesso dalla strada pubblica è già garantito dalla viabilità di comparto che sbocca su Via Sant’Eustachio.
4.4. Il quarto motivo eccepisce la necessità di rinnovare i pareri, stante la rilevanza delle modifiche apportate in sede di progetto in variante, con riferimento all’ANAS che aveva già prescritto di limitare al massimo l’utilizzo del suolo demaniale, mentre il progetto di cui alla variante al P.U.A. approvata prevede la cessione di 334 mq di aree demaniali e si rivela illegittimo per il mancato rinnovo del parere della Regione Campania, in quanto Ente titolare della servitù in relazione alla condotta idrica in questione.
4.5. Il quinto motivo censura la sentenza ritenendola apodittica nella parte in cui ha riportato il calcolo del rispetto degli Standard minimi effettuato dal Comune, senza valutare la plausibilità o meno del conteggio risultante dalla consulenza di parte con conseguente necessità di una verificazione in merito.
5. Il Comune di SA ed il Consorzio Comparto CR_22 PUC SA si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello è infondato.
6.1. Sull’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di approvazione del P.U.C. che conteneva previsioni espropriative, il primo giudice ha osservato che l’obbligo sorge quando si tratti di variante puntuale, avente quindi ad oggetto l'esecuzione di "una singola opera pubblica", e non, invece, allorquando si tratti di un intero strumento urbanistico generale, come, appunto, il PUC di SA. Oltretutto l’amministratore del condominio Parco Amicizia è stato avvertito sia nel 2011 che nel 2017 dell’avvio del procedimento di adozione e dell’approvazione sia del PUA CR-22 sia della successiva variante; tale comunicazione era sufficiente in quanto gli immobili interessati erano solamente parti comuni del complesso condominiale. Era compito dell’amministratore del complesso metterne a conoscenza i singoli proprietari.
Peraltro all’inizio non era necessario fare la comunicazione ai sensi dell’art. 11 d.P.R. 327/2001 poiché era previsto che le proprietà residue fossero invitate a manifestare la propria volontà ad attuare la trasformazione urbanistica o a cedere le proprie “quote”, e solo a seguito di rifiuto o mancato riscontro, sarebbero state attivate le procedure espropriative.
Tutto ciò porta a concludere per l’infondatezza del primo motivo anche senza voler tener conto dell’eccezione della sua inammissibilità dal momento che gli strumenti urbanistici contestati non erano stati impugnati tempestivamente considerando la loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania. Parimenti fondata sarebbe anche l’eccezione avanzata dal Comune di SA che ha osservato come il motivo di appello riprenda una censura espressa in primo grado senza tener conto delle ragioni per cui il primo giudice l’aveva ritenuta infondata che dovrebbe essere, invece, il contenuto dell’appello.
6.2. Il secondo ed il terzo motivo erano stati affrontati dal T.a.r. che aveva ritenuto che la variante resasi necessaria per la presenza della condotta idrica non fosse irragionevole e come tale espressione di una scelta di merito insuscettibile di censura in questa sede.
Le motivazioni della critica alla scelta operata esprimono considerazioni soggettive sulla funzionalità o meno della scelta amministrativa adottata in sede di pianificazione.
Quanto alla necessità di modificare anche il P.U.C. e non solo il P.U.A. si tratta di un motivo nuovo ed in quanto tale inammissibile.
Per le altre censure che sono descritte nei due motivi di appello è sufficiente rimandare alla nota del Settore Trasformazioni Urbanistiche del Comune di SA che comunicava al Sindaco ed all’Assessore all’Urbanistica le ragioni per cui non potevano essere accolte le osservazioni provenienti dal condominio degli appellanti.
6.3. Nel quarto motivo si contesta la mancata acquisizione dei pareri delle autorità che li avevano espressi sull’originaria formulazione del P.U.A.; in primo grado il T.a.r. aveva respinto tale doglianza perché non erano state espresse le ragioni che imponevano l’espressione di un nuovo parere.
L’A.N.A.S. ha espresso il suo parere che non è intaccato dalla modifica e potrà nuovamente fare le sue osservazioni all’atto della approvazione del progetto definitivo del tratto viario prima di firmare la convenzione.
Gli altri pareri, siano essi di uffici interni al Comune o di soggetti erogatori di servizi, sono stati nuovamente assunti.
6.4. Il quinto motivo lamenta un presunto appiattimento del primo giudice sulle modalità di calcolo degli Standard minimi fatto dal Comune; in realtà il T.a.r., preso atto che non erano state evidenziate violazioni dei parametri urbanistici di zona dettati dallo strumento urbanistico generale, ha ritenuto che le soluzioni in merito adottate con la variante costituissero scelte di merito non sindacabili in quanto non inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità né risultando incoerenti con l’impostazione di fondo dell’intervento pianificatorio ovvero apertamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio.
Il Comune ha illustrato le ragioni sia in primo grado che in appello delle scelte fatte sui parametri che si deducono dal d.m. 1444/1968 con argomenti che non si fondano su violazioni di norme edilizie e che pertanto non hanno resa necessaria la verificazione auspicata dagli appellanti.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti in solido tra loro a rifondere al Comune di SA ed Consorzio Comparto CR_22 PUC SA le spese del presente grado di giudizio che liquida per ciascuno di essi in € 3.000 (tremila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO