Articolo 2 della Legge 27 dicembre 1953, n. 947
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 gennaio 1954
Art. 2.
Le quote da corrispondersi a carico dello Stato alla Societa' mineraria carbonifera sarda, secondo quanto previsto dai paragrafi 25 e 27 della suddetta Convenzione, sono determinate, in via presuntiva, per i periodi dal 15 marzo 1953 al 14 marzo 1954 e dal 15 marzo 1954 al 14 marzo 1955, in lire 2 miliardi per ciascun periodo.
Le eventuali anticipazioni corrisposte dalla Regione sarda e da istituti bancari sulle quote di cui sopra, verranno rimborsate in sede di pagamento delle quote medesime.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1954