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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 29707/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 29707/2024 v.g. promossa da: con il patrocinio dell'avv. INCARDONA MARIO, presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. ROLANDO PAOLA, presso il cui studio ha Controparte_1 eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PINEROLO il Parte_1 Controparte_1 28/02/1988.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n.7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 04/09/1983 e , il 04/10/1988, maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 18/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e, pertanto, concordano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia contributo per il mantenimento.
2) DA' ATTO che il signor si impegna ad eseguire a favore della signora Parte_1 [...]
che accetta, la voltura dell'autovettura FIAT Panda targata DR479WY entro mesi uno dalla CP_1 pronuncia della sentenza di separazione;
in conseguenza del passaggio di proprietà, ogni incombenza contrattuale ed onere inerente la copertura assicurativa dell'autoveicolo sarà esclusivamente a carico della signora Controparte_1
3) DA' ATTO che il signor i impegna a recedere unilateralmente dal rapporto di conto Parte_1 cointestato IBAN [...] in essere presso BE Banca, filiale di Pinerolo;
o, in alternativa, laddove detta banca non lo consentisse, i coniugi si impegnano ad estinguere congiuntamente detto rapporto di conto corrente, in conformità alle previsioni contrattuali pattuite con la banca.
4) DA' ATTO che il signor i impegna a trasferire, entro mesi uno dalla pronuncia della Parte_1 sentenza di separazione, a favore della signora che accetta, mediante rogito Controparte_1 notarile da eseguire a spese e cura dell'acquirente, ed a fronte del versamento di euro 13.000,00 la proprietà della quota di ½ della casa coniugale con annesso terreno, e segnatamente: a) dell'unità immobiliare ubicata al primo piano dell'edificio di civile abitazione sito in Pinerolo, via Maestra di Riva n. 15, con annessa cantina censita al catasto fabbricati al foglio 27, numero 101, subalterno 1, piano S1- T, categoria A3, classe 3, vani 4, superficie catastale totale mq 97, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 86, rendita euro 351,19; b) della quota di 1/3 su appezzamento di terreno agricolo pagina 2 di 4 pertinenziale al fabbricato, censito in catasto ed in mappa alla Sezione Pinerolo, foglio 27, numero 552, frutteto di are 4 e centiare 59, classe U, reddito dominicale euro 12,68, reddito agrario euro 4,39.
5) DA' ATTO che la signora a titolo di corrispettivo rispetto a quanto previsto nel Controparte_1 punto n. 4), si impegna ad accollarsi in via esclusiva, dall'uscita dalla casa familiare del marito, il pagamento di tutte le rate residue del mutuo in essere con la banca “BE Banca Credito Cooperativo di BE AG (Cuneo) - Società Cooperativa”, contratto in data 29/5/2017 con atto a rogito Notaio iscritto a Repertorio n. 28.733/13.754. Persona_3
6) DA' ATTO che la signora inoltre, si impegna a trasferire, entro mesi uno dalla Controparte_1 pronuncia della sentenza di separazione, a favore del signor che accetta, mediante rogito Parte_1 notarile da eseguire a spese e cura dell'acquirente, la proprietà della quota di ½ dei seguenti beni immobili, acquistati in regime di comunione dei beni:
- box auto sito in Pinerolo (To), via Baretta, censito al catasto fabbricati al foglio 39, particella 427, subalterno 11, piano S1 categoria C6, classe 3, consistenza 20 mq, rendita € 108,46;
- fabbricato rustico in San Germano Chisone (To), borgata Fossat n. 14, censito al catasto fabbricati al foglio INV 13, numero 859, piano T-1 categoria C2, classe U, consistenza 42 mq, rendita € 47,72.
7) DA' ATTO che i coniugi concordano che il corrispettivo delle reciproche cessioni di cui ai punti 4 e 6 siano complessivamente da quantificare nel seguente modo: in € 7.000,00, da considerarsi debito del signor nei confronti della signora così determinato: € 2.500 per proprietà della quota Pt_1 CP_1 di ½ del rustico in San Germano Chisone (To), borgata Fossat n. 14, ed € 4.500,00 per la proprietà della quota di ½ del box auto sito in Pinerolo (To), via Baretta. I coniugi concordano altresì che i crediti vantati dal signor nei confronti della signora in dipendenza dei pregressi rapporti Pt_1 Controparte_1 siano complessivamente pari ad € 20.000,00. In conseguenza di ciò, la signora si Controparte_1 impegna a versare, a titolo di compensazione dei debiti e crediti reciproci in essere fra le parti come sopra indicati e reciprocamente riconosciuti, a favore del signor mediante assegno circolare a Parte_1 suo favore, la somma complessiva di € 13.000,00 (diconsi euro tredicimila), in due rate di € 6.500,00 (diconsi euro seimilacinquecento) ciascuna, entro i seguenti termini: la prima entro il giorno del deposito del ricorso (ed il signor dà atto che la signora ha adempiuto), e la seconda entro il Pt_1 CP_1 giorno della stipula atto notarile di cessione delle quote dei beni indicati nei punti precedenti.
8) DA' ATTO che il signor si è già allontanato dalla casa coniugale asportando tutti i propri Pt_1 beni personali ed ha già trasferito la propria residenza anagrafica altrove, come da punto 8) pattuito nel ricorso congiunto.
9) DA' ATTO che il signor ha già asportato dalla casa familiare in corrispondenza della sua Pt_1 uscita del mobilio ed in particolare: due mobili/armadi antichi, un divano antico, la cassapanca ubicata nella camera da letto, le due vetrinette di color avorio e metallo, e la stufa a pellet posta in cucina, come da punto 9) pattuito nel ricorso congiunto.
10) DA' ATTO che tutti i mobili/beni che rimarranno nella casa familiare in seguito al rogito notarile si intenderanno di esclusiva proprietà della signora CP_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 29707/2024 v.g. promossa da: con il patrocinio dell'avv. INCARDONA MARIO, presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. ROLANDO PAOLA, presso il cui studio ha Controparte_1 eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PINEROLO il Parte_1 Controparte_1 28/02/1988.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n.7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 04/09/1983 e , il 04/10/1988, maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 18/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e, pertanto, concordano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia contributo per il mantenimento.
2) DA' ATTO che il signor si impegna ad eseguire a favore della signora Parte_1 [...]
che accetta, la voltura dell'autovettura FIAT Panda targata DR479WY entro mesi uno dalla CP_1 pronuncia della sentenza di separazione;
in conseguenza del passaggio di proprietà, ogni incombenza contrattuale ed onere inerente la copertura assicurativa dell'autoveicolo sarà esclusivamente a carico della signora Controparte_1
3) DA' ATTO che il signor i impegna a recedere unilateralmente dal rapporto di conto Parte_1 cointestato IBAN [...] in essere presso BE Banca, filiale di Pinerolo;
o, in alternativa, laddove detta banca non lo consentisse, i coniugi si impegnano ad estinguere congiuntamente detto rapporto di conto corrente, in conformità alle previsioni contrattuali pattuite con la banca.
4) DA' ATTO che il signor i impegna a trasferire, entro mesi uno dalla pronuncia della Parte_1 sentenza di separazione, a favore della signora che accetta, mediante rogito Controparte_1 notarile da eseguire a spese e cura dell'acquirente, ed a fronte del versamento di euro 13.000,00 la proprietà della quota di ½ della casa coniugale con annesso terreno, e segnatamente: a) dell'unità immobiliare ubicata al primo piano dell'edificio di civile abitazione sito in Pinerolo, via Maestra di Riva n. 15, con annessa cantina censita al catasto fabbricati al foglio 27, numero 101, subalterno 1, piano S1- T, categoria A3, classe 3, vani 4, superficie catastale totale mq 97, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 86, rendita euro 351,19; b) della quota di 1/3 su appezzamento di terreno agricolo pagina 2 di 4 pertinenziale al fabbricato, censito in catasto ed in mappa alla Sezione Pinerolo, foglio 27, numero 552, frutteto di are 4 e centiare 59, classe U, reddito dominicale euro 12,68, reddito agrario euro 4,39.
5) DA' ATTO che la signora a titolo di corrispettivo rispetto a quanto previsto nel Controparte_1 punto n. 4), si impegna ad accollarsi in via esclusiva, dall'uscita dalla casa familiare del marito, il pagamento di tutte le rate residue del mutuo in essere con la banca “BE Banca Credito Cooperativo di BE AG (Cuneo) - Società Cooperativa”, contratto in data 29/5/2017 con atto a rogito Notaio iscritto a Repertorio n. 28.733/13.754. Persona_3
6) DA' ATTO che la signora inoltre, si impegna a trasferire, entro mesi uno dalla Controparte_1 pronuncia della sentenza di separazione, a favore del signor che accetta, mediante rogito Parte_1 notarile da eseguire a spese e cura dell'acquirente, la proprietà della quota di ½ dei seguenti beni immobili, acquistati in regime di comunione dei beni:
- box auto sito in Pinerolo (To), via Baretta, censito al catasto fabbricati al foglio 39, particella 427, subalterno 11, piano S1 categoria C6, classe 3, consistenza 20 mq, rendita € 108,46;
- fabbricato rustico in San Germano Chisone (To), borgata Fossat n. 14, censito al catasto fabbricati al foglio INV 13, numero 859, piano T-1 categoria C2, classe U, consistenza 42 mq, rendita € 47,72.
7) DA' ATTO che i coniugi concordano che il corrispettivo delle reciproche cessioni di cui ai punti 4 e 6 siano complessivamente da quantificare nel seguente modo: in € 7.000,00, da considerarsi debito del signor nei confronti della signora così determinato: € 2.500 per proprietà della quota Pt_1 CP_1 di ½ del rustico in San Germano Chisone (To), borgata Fossat n. 14, ed € 4.500,00 per la proprietà della quota di ½ del box auto sito in Pinerolo (To), via Baretta. I coniugi concordano altresì che i crediti vantati dal signor nei confronti della signora in dipendenza dei pregressi rapporti Pt_1 Controparte_1 siano complessivamente pari ad € 20.000,00. In conseguenza di ciò, la signora si Controparte_1 impegna a versare, a titolo di compensazione dei debiti e crediti reciproci in essere fra le parti come sopra indicati e reciprocamente riconosciuti, a favore del signor mediante assegno circolare a Parte_1 suo favore, la somma complessiva di € 13.000,00 (diconsi euro tredicimila), in due rate di € 6.500,00 (diconsi euro seimilacinquecento) ciascuna, entro i seguenti termini: la prima entro il giorno del deposito del ricorso (ed il signor dà atto che la signora ha adempiuto), e la seconda entro il Pt_1 CP_1 giorno della stipula atto notarile di cessione delle quote dei beni indicati nei punti precedenti.
8) DA' ATTO che il signor si è già allontanato dalla casa coniugale asportando tutti i propri Pt_1 beni personali ed ha già trasferito la propria residenza anagrafica altrove, come da punto 8) pattuito nel ricorso congiunto.
9) DA' ATTO che il signor ha già asportato dalla casa familiare in corrispondenza della sua Pt_1 uscita del mobilio ed in particolare: due mobili/armadi antichi, un divano antico, la cassapanca ubicata nella camera da letto, le due vetrinette di color avorio e metallo, e la stufa a pellet posta in cucina, come da punto 9) pattuito nel ricorso congiunto.
10) DA' ATTO che tutti i mobili/beni che rimarranno nella casa familiare in seguito al rogito notarile si intenderanno di esclusiva proprietà della signora CP_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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