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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 13/10/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Daniele Venier Presidente rel. dott. Sergio Carnimeo Consigliere dott. Mauro Zenatto Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 332/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
9.10.2024 da
(C.F. in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. P.IVA_2
presso i cui uffici in Trieste, Piazza Dalmazia n. 3, è domiciliato
APPELLANTE contro
, nato il [...] a [...]/PR, Controparte_1 [...]
, nata il [...] a [...]/PR, ; Controparte_2 CP_2
, minore rappresentato dai genitori Controparte_3 Controparte_2
e , nato il [...] a [...]/PR, ;
[...] Persona_1 CP_2
, minore rappresentata dai genitori CP_4 CP_3 Controparte_2
e , nata il [...] a [...]/PR, Persona_1 CP_2
pagina 1 di 14 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli, presso il cui studio in Roma, Via
Crescenzio n. 25, sono elettivamente domiciliati, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATI con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste resa nel giudizio R.G. n.
960/2023, n. cron. 6815/2024 e repert. n. 1787/2024 del 9.9.2024, comunicata e notificata in pari data - “Diritti della cittadinanza”
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 17.6.2025:
“Previo accoglimento dell'appello proposto si chiede che venga annullata, riformata e con qualunque formulata equipollente dichiarata inefficace l'ordinanza resa nel giudizio inter partes avente numero RG 960/2023 avente n. cronologico 6815/2024 e Repert. n. 1787/2024 del
9/09/2024, comunicata in pari data rigettando nel merito l'avversa domanda a causa del mancato assolvimento dell'onere probatorio necessario alla dimostrazione della fondatezza della domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano degli appellati.
Con spese e competenze legali di causa integralmente rifuse.”
Per gli appellati: come da note depositate il 21.5.2025:
“Rigettare il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermare
l'ordinanza di accoglimento totale n. cronol. 6815/2024 del 09/09/2024, Repert. n. 1787/2024 del 09/09/2024, Tribunale di Trieste, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, in persona dell'Ecc.mo Giudice dott.ssa Michela Bortolami, resa nell'ambito nel procedimento RG n.
960/2023, promosso ex art. 702 bis c.p.c:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis degli appellati;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Parte_1
competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza
pagina 2 di 14 italiana degli istanti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per il Pubblico Ministero:
“chiede l'accoglimento dell'appello e il rigetto del ricorso proposto in primo grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 27.2.2023 , Controparte_1 Controparte_2
, e i minori e rappresentati dai genitori
[...] Controparte_3 Persona_2 [...]
e esperiti senza esito i tentativi di ottenere il riconoscimento della CP_2 Persona_1
cittadinanza italiana presso i competenti Uffici Consolari, adivano il Tribunale di Trieste chiedendo di riconoscere e dichiarare la propria cittadinanza italiana iure sanguinis, e per l'effetto di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
Esponevano di essere discendenti diretti del cittadino italiano , detto Persona_3 Per_4 nato – come attestato dal certificato di battesimo rilasciato dalla Diocesi di Vittorio Veneto,
Parrocchia di “Maria Immacolata”, Comune di Caneva (PN) – a Sarone, frazione del Comune di
Caneva (PN) il 24.8.1859 da genitori italiani (e anche indicato, nei successivi certificati, come o , il Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Per_9
Per_1 quale era emigrato in , ove aveva contratto matrimonio con la sig.ra che da tale CP_2 unione era nato in [...] [...] , da cui era nata in data [...] CP_2 Persona_11
, madre di nata il [...], madre a sua volta di Per_12 Persona_13 Controparte_2
(la quale, dopo aver contratto matrimonio, adottava il nome di ), e di Controparte_2
; che la predetta era madre adottiva di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e di che, infine, l'antenato non avendo mai
[...] Persona_2 Persona_3
rinunciato o perso la cittadinanza italiana e non essendo mai stato naturalizzato cittadino brasiliano – come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di
Immigrazione della Repubblica Federale del – aveva mantenuto la cittadinanza italiana, CP_2
pagina 3 di 14 trasmettendola ai suoi discendenti ai sensi della L. n. 555/1912 e della L. n. 91/1992, sino ai ricorrenti.
Sulla base di tali circostanze e della documentazione in atti, debitamente tradotta e apostillata, i ricorrenti chiedevano dunque di riconoscere e dichiarare la propria cittadinanza italiana in qualità di discendenti diretti per linea paterna da cittadino italiano.
2. Il 15.3.2023 il P.M. dichiarava di nulla opporre.
3. Notificatogli il ricorso in data 28.9.2023, si costituiva il con comparsa Parte_1
depositata il 31.1.2024, deducendo l'insufficienza probatoria del “certificato di nascita” dell'avo rilasciato “dall'Arcidiocesi di Concordia-Pordenone” [in realtà, come sopra esposto, si tratta del certificato di battesimo rilasciato dalla Diocesi di Vittorio Veneto] ai fini dell'accertamento dello status civitatis, atteso che al momento della nascita dell'avo il Comune di Caneva faceva parte dell'Impero Asburgico, e il Regno d'Italia non era ancora formato, e pertanto i genitori dell'avo non possedevano la cittadinanza italiana a tale data e non potevano trasmetterla jure sanguinis al medesimo secondo i criteri fissati dalla legge n. 555/1912.
Né poteva ritenersi insorta in suo favore la cittadinanza italiana sulla base dei criteri propri del
Codice civile del 1865 e dello Statuto Albertino e valevoli sino al 1912, in quanto le porzioni di
Veneto, Lombardia e Friuli non facenti parte del Regno d'Italia al momento della sua costituzione (entro i quali ricadeva il Comune di Caneva) erano state annesse alla Nazione all'esito della cd. Terza Guerra d'indipendenza con Decreto Reale 3300, pubblicato sulla
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno in data 4.11.1866, e solo la comprovata residenza dell'avo nel Regno successivamente a tale data – mancante, nel caso di specie – ne avrebbe permesso la qualifica di cittadino italiano, conformemente a quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto Albertino, norma vigente all'epoca dell'avo e attributiva della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli”.
Rilevava, poi, come i richiedenti avessero attestato la trasmissione della cittadinanza per linea matrilineare in data anteriore alla promulgazione della Costituzione italiana, con conseguente impossibilità di dar corso all'eventuale richiesta in sede amministrativa e necessità di una pronuncia giudiziale estensiva a tale periodo degli effetti delle dichiarazioni di incostituzionalità delle norme che impediscono la trasmissione della cittadinanza per tale linea.
pagina 4 di 14 Eccepiva, infine, l'inammissibilità per difetto di legittimazione passiva della domanda subordinata avente a oggetto l'ordine al di attuare tutti gli incombenti necessari per Parte_1
l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato
Civile. Affermava, infatti, di non essere titolare di alcun obbligo specifico, rientrando tale attività materiale nella competenza esclusiva del Cancelliere e del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato
Civile.
4. Nelle note, autorizzate, di replica dd. 18.6.2024, la difesa attorea argomentava che, aderendo alla infondata ricostruzione di parte resistente, l'avo sarebbe divenuto Persona_3
cittadino apolide al suo ingresso in , avendo perso la cittadinanza italiana per effetto CP_2 dell'emigrazione e non avendo acquisito quella straniera, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle autorità brasiliane e ribadiva che al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis può ostare unicamente un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana, nel caso di specie assente.
5. Istruita la causa documentalmente, con l'ordinanza oggetto del presente giudizio di gravame il Tribunale accoglieva la domanda.
Premesse la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 1, comma 36, L. n. 206 del 26 novembre 2021, e ai sensi dell'art. 1 del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 così come convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, nonché la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti, data la notoria lunga lista di attesa per l'esame della domanda di cittadinanza in via amministrativa, nel merito, il giudice di primo grado riteneva provato in base alla documentazione in atti che l'avo fosse nato nel Comune di Caneva in Provincia di Pordenone, che non fosse mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e che i ricorrenti fossero suoi discendenti diretti. Rilevava, in diritto, che “nell'ipotesi in cui l'ascendente dante causa sia nato in [...] preunitaria e non sia nota la data della sua emigrazione, può, comunque, considerarsi cittadino italiano in presenza di alcune circostanze” (pag. 4), ossia se proveniente da uno Stato preunitario che sia stato annesso al Regno d'Italia prima della sua eventuale naturalizzazione straniera o del suo decesso: in tal caso può ritenersi che egli abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione.
Tali condizioni, secondo il giudice, ricorrevano nella fattispecie in discussione, atteso che l'avo pagina 5 di 14 era nato in [...] territorio annesso al Regno d'Italia nel 1866, ed era deceduto sicuramente in data successiva, avendo generato un figlio nel 1890.
Concludeva, pertanto, che potesse considerarsi cittadino italiano, Persona_3
argomentando, nel dettaglio, la provata discendenza con riguardo ai discendenti dell'avo per linea femminile e per linea maschile.
In particolare, con riguardo ai discendenti per linea femminile, osservava che – per effetto delle sentenze di incostituzionalità n. 87/1975 e n. 30/1983 così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466/2009) – in assenza di atti di rinuncia dei richiedenti o delle ave, la titolarità della cittadinanza italiana doveva ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e ai loro discendenti.
Con riguardo, invece, ai discendenti per linea maschile, affrontava la questione della eventuale naturalizzazione brasiliana avvenuta in forza dei provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891 ovvero per altra causa, la quale, determinando l'acquisto della cittadinanza brasiliana, avrebbe potuto ritenersi idonea a interrompere la trasmissione jure sanguinis della cittadinanza italiana. Richiamate sul punto le sentenze n. 25317/2022 e n. 25318/2022, con cui la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato il principio secondo cui la perdita della cittadinanza non può derivare dalla mera permanenza in un altro paese, dovendo l'intenzione abdicativa essere manifestata espressamente, evidenziava che nel caso di specie mancava la prova di un atto volontario ed esplicito di rinuncia da parte degli avi comuni dei ricorrenti e pertanto doveva riconoscersi agli stessi la titolarità della cittadinanza italiana.
Rigettava, inoltre, l'eccezione di inammissibilità della domanda subordinata evidenziando che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è un'azione di mero accertamento e l'intimazione al convenuto e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Parte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge non costituisce una condanna di facere in senso tecnico, atteso che anche in assenza dell'ordine pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità Parte_1 amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo pagina 6 di 14 periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status.
Riteneva, infine, sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, “giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale” (pag. 14).
6. Avverso detta pronuncia ha interposto appello il con atto di citazione Parte_1
notificato il 9.10.2024, chiedendone l'annullamento, la riforma e la dichiarazione di inefficacia, con conseguente rigetto nel merito dell'avversa domanda, sulla base dei seguenti tre motivi.
6.1 Con il primo (“Erronea valutazione delle acquisizioni processuali, con errata applicazione dell'onere probatorio incombente in ordine alla dimostrazione del fatto acquisitivo della cittadinanza italiana”) l'appellante ha ribadito l'insufficienza probatoria dell'allegazione del certificato di battesimo rilasciato dall'Arcidiocesi di Concordia-Pordenone ai fini della dimostrazione dell'acquisizione dello status di cittadino italiano da parte dell'avo comune dei ricorrenti, in quanto al momento della nascita il Comune di Caneva apparteneva all'Impero
Austriaco; conseguentemente, i genitori dell'avo non possedevano la cittadinanza italiana a tale data e non potevano trasmetterla jure sanguinis al medesimo secondo i criteri fissati dalla legge n. 555/1912.
Né poteva ritenersi integrata, in suo favore, alcuna fattispecie, neanche ulteriore, di acquisto della cittadinanza della medesima a titolo originario, non essendo all'epoca il Comune di Caneva, come detto, incluso nel territorio del Regno d'Italia.
6.2 Con il secondo e congiunto motivo (“Violazione delle norme consuetudinarie di diritto internazionale che presiedono al fenomeno della successione tra stati”) l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per inadeguata valutazione degli elementi di prova acquisiti in istruttoria e violazione dei principi vigenti in tema di successione tra Stati nel diritto internazionale, nella parte in cui vi si afferma, in applicazione di un insegnamento di derivazione giurisprudenziale, che l'ascendente dante causa, benché nato in [...] preunitaria, poteva essere considerato ugualmente cittadino italiano poiché lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia anteriormente alla data del suo decesso.
pagina 7 di 14 L'appellante ha dedotto, in particolare, l'erroneità dell'assunto posto a fondamento di tale argomentazione, ossia che il appartenesse a uno Stato preunitario, dovendosi Controparte_5 invero intendere per questi ultimi esclusivamente quei Regni (quali, ad esempio, il Regno delle
Due Sicilie o il di Toscana) che si estinsero per incorporazione al momento della CP_6 creazione del Regno d'Italia, divenendone totalmente parte integrante. In tal caso – argomenta il
– venutasi a determinare una successione tra Stati con la sostituzione di uno Stato nel Parte_1 governo del territorio di un altro (successione di fatto), i diritti e gli obblighi dello Stato predecessore si trasmettono allo Stato successore (successione giuridica), con la conseguenza che i cittadini dello Stato preunitario diventano cittadini del nuovo Stato in virtù della mera appartenenza allo Stato predecessore. Diversamente ragionando, il suddito del regno preunitario soppresso rimarrebbe senza cittadinanza, non essendovi più lo Stato originario di riferimento, e ciò si porrebbe in contrasto col favor dell'ordinamento al mantenimento dello status di cittadino.
Nel caso dell'Impero Austriaco, tuttavia, il presupposto della integrale incorporazione dello Stato
a quo all'interno del Regno d'Italia, senza ulteriori residui di sovranità dello Stato inglobato, non si sarebbe verificato, atteso che – successivamente alla cessione di una parte del proprio territorio allo Stato italiano – il medesimo è sopravvissuto sub specie di almeno Persona_14 sino al 1918, esito della Prima Guerra Mondiale.
La circostanza che lo Stato di provenienza non si fosse estinto a seguito della cessione territoriale,
e dunque non vi fosse pericolo che il suddito austriaco restasse privo di cittadinanza, escluderebbe l'applicazione della successione giuridica dianzi evidenziata.
In tal senso militano, secondo il Ministero appellante, anche le clausole del Trattato di Vienna, stipulate in esito ai negoziati intercorsi in seguito alla Terza Guerra d'indipendenza, in base alle quali il suddito austriaco coinvolto dalla cessione territoriale poteva evitare di diventare cittadino italiano in presenza di determinate condizioni.
In conclusione, con riferimento ai territori veneti annessi in esito alla terza guerra d'indipendenza, ai fini dell'acquisizione dello status civitatis non basterebbe dimostrare la sola nascita dell'avo in un territorio successivamente divenuto italiano, bensì occorrerebbe provare anche l'avvenuta soggezione del medesimo alla sopravvenuta sovranità dello Stato successore, quale effetto della sua permanenza e residenza nel territorio italiano successivamente all'intervenuta annessione. Circostanza non provata, nel caso di specie, atteso che la pagina 8 di 14 documentazione prodotta in giudizio dagli odierni appellati attesterebbe unicamente l'avvenuta emigrazione dell'avo in . CP_2
6.3 Con il terzo motivo (“Erronea interpretazione, falsa applicazione e violazione dell'art. 6 del codice civile del 1985 e della normativa sull'emigrazione di cui alle leggi 31 gennaio 1901 n. 23
e 17 maggio 1906 n. 217”) l'appellante ha lamentato l'inconferenza al caso di specie della normativa sull'emigrazione posta a fondamento della giurisprudenza evocata ed applicata dal
Tribunale, di cui alle leggi 31 gennaio 1901 n. 23 e 17 maggio 1906 n. 217, in quanto, non essendo stato provato l'acquisto a titolo originario della cittadinanza italiana in capo all'avo, non si verserebbe nell'ipotesi di un cittadino italiano poi emigrato all'estero che chieda il riacquisto della cittadinanza.
Ha evidenziato, in ogni caso, che anche tale normativa, ove applicabile, avrebbe dovuto condurre al rigetto dell'avversa domanda, in quanto l'art. 36 della L. 31.1.1901, n. 23 e l'art. 6 del codice civile 1865 stabilivano che il figlio minore di colui che conseguiva una cittadinanza straniera all'estero, e quindi perdeva la cittadinanza italiana, seguiva le medesime vicende del genitore e poteva riacquistarla solo con la residenza in Italia. Ciò anche qualora il capostipite avesse acquisito la cittadinanza straniera dopo la nascita del figlio. Ne ha dedotto che, in difetto di allegazione e di prova delle vicende relative ai genitori dell'ascendente, non poteva considerarsi adempiuto l'onere della prova incombente sui ricorrenti, potendo in ipotesi Parte_2 padre di , aver conseguito una cittadinanza straniera, con conseguente perdita Persona_3
della cittadinanza in capo al figlio quantomeno fino al compimento della maggiore età, all'epoca fissata a 21 anni (R.d. 1° agosto 1866, nr. 3135), e dunque fino al 24.8.1880.
Ha aggiunto, infine, che, in mancanza di specificazioni sulla sorte della cittadinanza dei genitori dell'avo, la cessazione della residenza in Patria integrerebbe un comportamento concludente e consapevole che ha determinato la perdita della cittadinanza in capo al medesimo.
6.4 Si sono costituiti gli appellati, insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Con riguardo alla tesi avversaria secondo cui, ai fini del riconoscimento della cittadinanza dell'avo, sarebbe stato necessario provarne la permanenza e residenza in territorio (ormai divenuto) italiano, hanno dedotto che il era emigrato in solo successivamente al Per_3 CP_2
1866; che la difesa erariale non aveva dimostrato che il trasferimento in del dante causa CP_2
pagina 9 di 14 si fosse verificato anteriormente a tale data;
che, in ogni caso, detta tesi era errata in quanto “tutti
i certificati di nascita dei discendenti riassumono la linea di discendenza per l'accertamento della cittadinanza italiana” (pag. 9).
Hanno, poi, evidenziato l'irrilevanza della ricostruzione storica dell'annessione del CP_5 effettuata da controparte, asserendo “che i passaggi della linea diretta italiana devono
[...]
anche considerarsi per le vie normative, così come accertate dall'Ecc.mo Giudice adito” (pag.
9). A rilevare sarebbe, cioè, unicamente la “ricostruzione legale della fattispecie”, secondo cui
“l'acquisto della cittadinanza è un fatto costitutivo, il cui onere della prova incombe su colui che chiede il riconoscimento di detto status;
mentre la perdita della cittadinanza è un fatto estintivo, il cui onere della prova grava su colui che si oppone al riconoscimento di tale status” (pag. 10); in tale prospettiva, sarebbe dirimente la circostanza che la difesa erariale non abbia assolto all'onere di provare il fatto estintivo dello status del dante causa, consistente nell'acquisto volontario della cittadinanza straniera. Acquisto, viceversa, smentito dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal governo brasiliano.
7. La causa, assegnati dall'istruttore i termini di cui all'art. 352 c.p.c., è stata infine trattenuta in decisione dal Collegio in esito all'udienza del 16.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
8. I tre motivi, pur apparentemente differenziati dalla diversa intitolazione delle rispettive censure mosse all'ordinanza impugnata, sono strettamente connessi - attenendo tutti alla errata valutazione, da parte del giudice di primo grado, dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in relazione alla mancata prova della cittadinanza italiana dell'avo - e vanno congiuntamente esaminati.
8.1 Va innanzitutto premesso che non vi è contestazione in ordine alla linea di discendenza degli odierni appellati dall'avo né – conseguentemente - al diritto degli stessi di Persona_15
acquisire la cittadinanza italiana nell'ipotesi in cui quest'ultimo ne fosse stato titolare.
Né sono state svolte censure in ordine alla competenza per territorio del Tribunale di Trieste, e all'accoglimento della domanda volta a ordinare al di attuare tutti gli incombenti Parte_1
necessari per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile.
pagina 10 di 14 8.2 Il Ministero ha dedotto che il essendo nato a Caneva in [...] (24.8.1859) in cui tale Pt_3
Comune era parte del territorio del Regno Lombardo Veneto soggetto alla sovranità dell'Impero
Austriaco, non avrebbe acquisito la cittadinanza italiana nel momento (1866) della cessione del
Veneto e del Friuli al Regno d'Italia, non essendo nella specie applicabile il principio della mobilità delle frontiere dei trattati (il quale comporta la successione giuridica dei diritti e degli obblighi dello Stato predecessore a quello successore, con la conseguenza che “i cittadini dello stato preunitario diventano cittadini del nuovo stato in virtù della mera appartenenza allo Stato predecessore”; pag. 9 dell'atto di appello) riguardante i soli Stati preunitari (quali, ad esempio, il Regno delle Due Sicilie e il Granducato di Toscana), i quali si estinsero al momento della creazione del Regno d'Italia, divenendone parte integrante, a differenza dell'Impero Austriaco che, pur perdendo nel 1866 la sovranità sul Veneto e sul Friuli, continuò in seguito ancora a esistere.
9. Si osserva che il principio (consolidato nella giurisprudenza di merito;
v., tra le altre, Trib.
Roma, ord. 13.4.2021, R.G. 37067/2018; Trib. Venezia, sent. 10.1.2025, n. 144) secondo cui coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia vanno considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che nel momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a fare parte del Regno d'Italia non avessero acquisito la cittadinanza straniera, trova applicazione anche nell'ipotesi di soggetti nati nel territorio del Lombardo Veneto prima del 1866.
Rilevano, al riguardo, le disposizioni del Trattato di Vienna del 3.10.1866 stipulato tra il Regno
d'Italia e l'Impero d'Austria, che all'art. 14 riconobbe agli <abitanti originari del territorio ceduto …per lo spazio di un anno a datare dal giorno dello scambio delle ratifiche e mediante una preventiva dichiarazione all'autorità competente, piena ed intera facoltà di esportare i loro beni mobili senza pagamento di diritti e di ritirarsi con le loro famiglie negli Stati di S.M.I.R.
Apostolica, nel qual caso la qualità di sudditi austriaci sarà loro mantenuta. Saranno liberi di conservare i loro immobili situati nel territorio ceduto>> (di seguito il testo originale in lingua francese:
pagina 11 di 14 Fu quindi convenuta la facoltà, in capo a coloro che risiedevano nei territori già appartenuti al
Regno Lombardo Veneto, di optare – mediante una dichiarazione espressa di volontà ed entro uno specifico termine – per il mantenimento della cittadinanza austriaca, con la conseguenza che il mancato esercizio della facoltà stessa comportò ipso jure l'attribuzione della cittadinanza italiana.
L'esercizio di detta facoltà da parte del Darè non è stato allegato, né provato dal , Parte_1 onerato – a fronte della prova, da parte di chi chiede il riconoscimento della cittadinanza, del fatto acquisitivo e della linea di trasmissione - della dimostrazione dell'eventuale fattispecie interruttiva (v. Cass. S.U., sent. 24.8.2022, n. 25317).
9.1 In secondo luogo, come correttamente osservato nell'ordinanza impugnata, lo stesso orientamento espresso in sede amministrativa dal , odierno appellante, Parte_1 riconosce <non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana>> la circostanza che <<...
l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità
d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario>>, evidenziando che <il Codice Civile del
1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla L. 13 giugno 1912, n.
555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno D'Italia>>, e con la precisazione che <i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo
Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno D'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana…>> (così in "Io cittadino- Regole per la cittadinanza, Controparte_7
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze”).
pagina 12 di 14 Nella specie, il fatto – enfatizzato dal (v. pag. 12 dell'atto di appello) – che i ricorrenti Parte_1
non abbiano provato che il fosse residente in Italia successivamente all'intervenuta Per_15 ammissione del Comune di Caneva al Regno d'Italia nel 1866 risulta privo di consistenza, posto che ciò che rileva, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, è che l'avo sia nato in [...] preunitario successivamente annesso al Regno d'Italia, che fosse ancora in vita al momento (1866) dell'annessione (circostanza non revocabile in dubbio, essendo il divenuto Pt_3 padre nel 1890) e che non abbia in seguito perduto la cittadinanza italiana, fatto quest'ultimo che non solo non è stato provato dall'appellante, al riguardo onerato, ma che è escluso sulla base certificato negativo di naturalizzazione dd. 23.3.2022 rilasciato dall'Autorità brasiliana (v. doc.
2 di parte ricorrente in primo grado).
10. Risulta assorbita la restante parte delle doglianze del , avente a oggetto “la vetusta Parte_1 normativa … applicata dal Tribunale (norme sull'immigrazione 31 gennaio 1901 n. 23 e 17 maggio 1906 n. 217)”, posto che la decisione appellata, al pari della presente sentenza, prescinde
– ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana – dall'applicazione delle predette disposizioni normative.
Va quindi respinto l'appello proposto dal avverso l'ordinanza del Parte_1
Tribunale di Trieste dd.
9.9.2024 che viene, per l'effetto, confermata.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, riconosciuti valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, ed esclusa la fase istruttoria, in mancanza di un suo effettivo svolgimento, e con distrazione in favore del difensore degli appellati, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
11.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 e nei limiti della competenza di questo giudice (cfr. Cass. S.U. sent. n. 4315/2020), che sussiste, in astratto, il presupposto processuale per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se e in quanto dovuto, previsto per il reclamo a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 332/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e pagina 13 di 14 deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dal avverso l'ordinanza dd.
9.9.2024 del Parte_1
Tribunale di Trieste che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado, liquidate in Euro 6.946,00 per compensi, oltre a spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'Avv. Giuseppe Pinelli,
- dichiara sussistere in astratto i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se e in quanto dovuto, per l'appello principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Trieste, 16 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Daniele Venier
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Daniele Venier Presidente rel. dott. Sergio Carnimeo Consigliere dott. Mauro Zenatto Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 332/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
9.10.2024 da
(C.F. in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. P.IVA_2
presso i cui uffici in Trieste, Piazza Dalmazia n. 3, è domiciliato
APPELLANTE contro
, nato il [...] a [...]/PR, Controparte_1 [...]
, nata il [...] a [...]/PR, ; Controparte_2 CP_2
, minore rappresentato dai genitori Controparte_3 Controparte_2
e , nato il [...] a [...]/PR, ;
[...] Persona_1 CP_2
, minore rappresentata dai genitori CP_4 CP_3 Controparte_2
e , nata il [...] a [...]/PR, Persona_1 CP_2
pagina 1 di 14 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli, presso il cui studio in Roma, Via
Crescenzio n. 25, sono elettivamente domiciliati, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATI con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste resa nel giudizio R.G. n.
960/2023, n. cron. 6815/2024 e repert. n. 1787/2024 del 9.9.2024, comunicata e notificata in pari data - “Diritti della cittadinanza”
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 17.6.2025:
“Previo accoglimento dell'appello proposto si chiede che venga annullata, riformata e con qualunque formulata equipollente dichiarata inefficace l'ordinanza resa nel giudizio inter partes avente numero RG 960/2023 avente n. cronologico 6815/2024 e Repert. n. 1787/2024 del
9/09/2024, comunicata in pari data rigettando nel merito l'avversa domanda a causa del mancato assolvimento dell'onere probatorio necessario alla dimostrazione della fondatezza della domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano degli appellati.
Con spese e competenze legali di causa integralmente rifuse.”
Per gli appellati: come da note depositate il 21.5.2025:
“Rigettare il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermare
l'ordinanza di accoglimento totale n. cronol. 6815/2024 del 09/09/2024, Repert. n. 1787/2024 del 09/09/2024, Tribunale di Trieste, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, in persona dell'Ecc.mo Giudice dott.ssa Michela Bortolami, resa nell'ambito nel procedimento RG n.
960/2023, promosso ex art. 702 bis c.p.c:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis degli appellati;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Parte_1
competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza
pagina 2 di 14 italiana degli istanti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per il Pubblico Ministero:
“chiede l'accoglimento dell'appello e il rigetto del ricorso proposto in primo grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 27.2.2023 , Controparte_1 Controparte_2
, e i minori e rappresentati dai genitori
[...] Controparte_3 Persona_2 [...]
e esperiti senza esito i tentativi di ottenere il riconoscimento della CP_2 Persona_1
cittadinanza italiana presso i competenti Uffici Consolari, adivano il Tribunale di Trieste chiedendo di riconoscere e dichiarare la propria cittadinanza italiana iure sanguinis, e per l'effetto di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
Esponevano di essere discendenti diretti del cittadino italiano , detto Persona_3 Per_4 nato – come attestato dal certificato di battesimo rilasciato dalla Diocesi di Vittorio Veneto,
Parrocchia di “Maria Immacolata”, Comune di Caneva (PN) – a Sarone, frazione del Comune di
Caneva (PN) il 24.8.1859 da genitori italiani (e anche indicato, nei successivi certificati, come o , il Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Per_9
Per_1 quale era emigrato in , ove aveva contratto matrimonio con la sig.ra che da tale CP_2 unione era nato in [...] [...] , da cui era nata in data [...] CP_2 Persona_11
, madre di nata il [...], madre a sua volta di Per_12 Persona_13 Controparte_2
(la quale, dopo aver contratto matrimonio, adottava il nome di ), e di Controparte_2
; che la predetta era madre adottiva di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e di che, infine, l'antenato non avendo mai
[...] Persona_2 Persona_3
rinunciato o perso la cittadinanza italiana e non essendo mai stato naturalizzato cittadino brasiliano – come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di
Immigrazione della Repubblica Federale del – aveva mantenuto la cittadinanza italiana, CP_2
pagina 3 di 14 trasmettendola ai suoi discendenti ai sensi della L. n. 555/1912 e della L. n. 91/1992, sino ai ricorrenti.
Sulla base di tali circostanze e della documentazione in atti, debitamente tradotta e apostillata, i ricorrenti chiedevano dunque di riconoscere e dichiarare la propria cittadinanza italiana in qualità di discendenti diretti per linea paterna da cittadino italiano.
2. Il 15.3.2023 il P.M. dichiarava di nulla opporre.
3. Notificatogli il ricorso in data 28.9.2023, si costituiva il con comparsa Parte_1
depositata il 31.1.2024, deducendo l'insufficienza probatoria del “certificato di nascita” dell'avo rilasciato “dall'Arcidiocesi di Concordia-Pordenone” [in realtà, come sopra esposto, si tratta del certificato di battesimo rilasciato dalla Diocesi di Vittorio Veneto] ai fini dell'accertamento dello status civitatis, atteso che al momento della nascita dell'avo il Comune di Caneva faceva parte dell'Impero Asburgico, e il Regno d'Italia non era ancora formato, e pertanto i genitori dell'avo non possedevano la cittadinanza italiana a tale data e non potevano trasmetterla jure sanguinis al medesimo secondo i criteri fissati dalla legge n. 555/1912.
Né poteva ritenersi insorta in suo favore la cittadinanza italiana sulla base dei criteri propri del
Codice civile del 1865 e dello Statuto Albertino e valevoli sino al 1912, in quanto le porzioni di
Veneto, Lombardia e Friuli non facenti parte del Regno d'Italia al momento della sua costituzione (entro i quali ricadeva il Comune di Caneva) erano state annesse alla Nazione all'esito della cd. Terza Guerra d'indipendenza con Decreto Reale 3300, pubblicato sulla
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno in data 4.11.1866, e solo la comprovata residenza dell'avo nel Regno successivamente a tale data – mancante, nel caso di specie – ne avrebbe permesso la qualifica di cittadino italiano, conformemente a quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto Albertino, norma vigente all'epoca dell'avo e attributiva della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli”.
Rilevava, poi, come i richiedenti avessero attestato la trasmissione della cittadinanza per linea matrilineare in data anteriore alla promulgazione della Costituzione italiana, con conseguente impossibilità di dar corso all'eventuale richiesta in sede amministrativa e necessità di una pronuncia giudiziale estensiva a tale periodo degli effetti delle dichiarazioni di incostituzionalità delle norme che impediscono la trasmissione della cittadinanza per tale linea.
pagina 4 di 14 Eccepiva, infine, l'inammissibilità per difetto di legittimazione passiva della domanda subordinata avente a oggetto l'ordine al di attuare tutti gli incombenti necessari per Parte_1
l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato
Civile. Affermava, infatti, di non essere titolare di alcun obbligo specifico, rientrando tale attività materiale nella competenza esclusiva del Cancelliere e del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato
Civile.
4. Nelle note, autorizzate, di replica dd. 18.6.2024, la difesa attorea argomentava che, aderendo alla infondata ricostruzione di parte resistente, l'avo sarebbe divenuto Persona_3
cittadino apolide al suo ingresso in , avendo perso la cittadinanza italiana per effetto CP_2 dell'emigrazione e non avendo acquisito quella straniera, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle autorità brasiliane e ribadiva che al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis può ostare unicamente un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana, nel caso di specie assente.
5. Istruita la causa documentalmente, con l'ordinanza oggetto del presente giudizio di gravame il Tribunale accoglieva la domanda.
Premesse la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 1, comma 36, L. n. 206 del 26 novembre 2021, e ai sensi dell'art. 1 del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 così come convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, nonché la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti, data la notoria lunga lista di attesa per l'esame della domanda di cittadinanza in via amministrativa, nel merito, il giudice di primo grado riteneva provato in base alla documentazione in atti che l'avo fosse nato nel Comune di Caneva in Provincia di Pordenone, che non fosse mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e che i ricorrenti fossero suoi discendenti diretti. Rilevava, in diritto, che “nell'ipotesi in cui l'ascendente dante causa sia nato in [...] preunitaria e non sia nota la data della sua emigrazione, può, comunque, considerarsi cittadino italiano in presenza di alcune circostanze” (pag. 4), ossia se proveniente da uno Stato preunitario che sia stato annesso al Regno d'Italia prima della sua eventuale naturalizzazione straniera o del suo decesso: in tal caso può ritenersi che egli abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione.
Tali condizioni, secondo il giudice, ricorrevano nella fattispecie in discussione, atteso che l'avo pagina 5 di 14 era nato in [...] territorio annesso al Regno d'Italia nel 1866, ed era deceduto sicuramente in data successiva, avendo generato un figlio nel 1890.
Concludeva, pertanto, che potesse considerarsi cittadino italiano, Persona_3
argomentando, nel dettaglio, la provata discendenza con riguardo ai discendenti dell'avo per linea femminile e per linea maschile.
In particolare, con riguardo ai discendenti per linea femminile, osservava che – per effetto delle sentenze di incostituzionalità n. 87/1975 e n. 30/1983 così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466/2009) – in assenza di atti di rinuncia dei richiedenti o delle ave, la titolarità della cittadinanza italiana doveva ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e ai loro discendenti.
Con riguardo, invece, ai discendenti per linea maschile, affrontava la questione della eventuale naturalizzazione brasiliana avvenuta in forza dei provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891 ovvero per altra causa, la quale, determinando l'acquisto della cittadinanza brasiliana, avrebbe potuto ritenersi idonea a interrompere la trasmissione jure sanguinis della cittadinanza italiana. Richiamate sul punto le sentenze n. 25317/2022 e n. 25318/2022, con cui la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato il principio secondo cui la perdita della cittadinanza non può derivare dalla mera permanenza in un altro paese, dovendo l'intenzione abdicativa essere manifestata espressamente, evidenziava che nel caso di specie mancava la prova di un atto volontario ed esplicito di rinuncia da parte degli avi comuni dei ricorrenti e pertanto doveva riconoscersi agli stessi la titolarità della cittadinanza italiana.
Rigettava, inoltre, l'eccezione di inammissibilità della domanda subordinata evidenziando che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è un'azione di mero accertamento e l'intimazione al convenuto e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Parte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge non costituisce una condanna di facere in senso tecnico, atteso che anche in assenza dell'ordine pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità Parte_1 amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo pagina 6 di 14 periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status.
Riteneva, infine, sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, “giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale” (pag. 14).
6. Avverso detta pronuncia ha interposto appello il con atto di citazione Parte_1
notificato il 9.10.2024, chiedendone l'annullamento, la riforma e la dichiarazione di inefficacia, con conseguente rigetto nel merito dell'avversa domanda, sulla base dei seguenti tre motivi.
6.1 Con il primo (“Erronea valutazione delle acquisizioni processuali, con errata applicazione dell'onere probatorio incombente in ordine alla dimostrazione del fatto acquisitivo della cittadinanza italiana”) l'appellante ha ribadito l'insufficienza probatoria dell'allegazione del certificato di battesimo rilasciato dall'Arcidiocesi di Concordia-Pordenone ai fini della dimostrazione dell'acquisizione dello status di cittadino italiano da parte dell'avo comune dei ricorrenti, in quanto al momento della nascita il Comune di Caneva apparteneva all'Impero
Austriaco; conseguentemente, i genitori dell'avo non possedevano la cittadinanza italiana a tale data e non potevano trasmetterla jure sanguinis al medesimo secondo i criteri fissati dalla legge n. 555/1912.
Né poteva ritenersi integrata, in suo favore, alcuna fattispecie, neanche ulteriore, di acquisto della cittadinanza della medesima a titolo originario, non essendo all'epoca il Comune di Caneva, come detto, incluso nel territorio del Regno d'Italia.
6.2 Con il secondo e congiunto motivo (“Violazione delle norme consuetudinarie di diritto internazionale che presiedono al fenomeno della successione tra stati”) l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per inadeguata valutazione degli elementi di prova acquisiti in istruttoria e violazione dei principi vigenti in tema di successione tra Stati nel diritto internazionale, nella parte in cui vi si afferma, in applicazione di un insegnamento di derivazione giurisprudenziale, che l'ascendente dante causa, benché nato in [...] preunitaria, poteva essere considerato ugualmente cittadino italiano poiché lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia anteriormente alla data del suo decesso.
pagina 7 di 14 L'appellante ha dedotto, in particolare, l'erroneità dell'assunto posto a fondamento di tale argomentazione, ossia che il appartenesse a uno Stato preunitario, dovendosi Controparte_5 invero intendere per questi ultimi esclusivamente quei Regni (quali, ad esempio, il Regno delle
Due Sicilie o il di Toscana) che si estinsero per incorporazione al momento della CP_6 creazione del Regno d'Italia, divenendone totalmente parte integrante. In tal caso – argomenta il
– venutasi a determinare una successione tra Stati con la sostituzione di uno Stato nel Parte_1 governo del territorio di un altro (successione di fatto), i diritti e gli obblighi dello Stato predecessore si trasmettono allo Stato successore (successione giuridica), con la conseguenza che i cittadini dello Stato preunitario diventano cittadini del nuovo Stato in virtù della mera appartenenza allo Stato predecessore. Diversamente ragionando, il suddito del regno preunitario soppresso rimarrebbe senza cittadinanza, non essendovi più lo Stato originario di riferimento, e ciò si porrebbe in contrasto col favor dell'ordinamento al mantenimento dello status di cittadino.
Nel caso dell'Impero Austriaco, tuttavia, il presupposto della integrale incorporazione dello Stato
a quo all'interno del Regno d'Italia, senza ulteriori residui di sovranità dello Stato inglobato, non si sarebbe verificato, atteso che – successivamente alla cessione di una parte del proprio territorio allo Stato italiano – il medesimo è sopravvissuto sub specie di almeno Persona_14 sino al 1918, esito della Prima Guerra Mondiale.
La circostanza che lo Stato di provenienza non si fosse estinto a seguito della cessione territoriale,
e dunque non vi fosse pericolo che il suddito austriaco restasse privo di cittadinanza, escluderebbe l'applicazione della successione giuridica dianzi evidenziata.
In tal senso militano, secondo il Ministero appellante, anche le clausole del Trattato di Vienna, stipulate in esito ai negoziati intercorsi in seguito alla Terza Guerra d'indipendenza, in base alle quali il suddito austriaco coinvolto dalla cessione territoriale poteva evitare di diventare cittadino italiano in presenza di determinate condizioni.
In conclusione, con riferimento ai territori veneti annessi in esito alla terza guerra d'indipendenza, ai fini dell'acquisizione dello status civitatis non basterebbe dimostrare la sola nascita dell'avo in un territorio successivamente divenuto italiano, bensì occorrerebbe provare anche l'avvenuta soggezione del medesimo alla sopravvenuta sovranità dello Stato successore, quale effetto della sua permanenza e residenza nel territorio italiano successivamente all'intervenuta annessione. Circostanza non provata, nel caso di specie, atteso che la pagina 8 di 14 documentazione prodotta in giudizio dagli odierni appellati attesterebbe unicamente l'avvenuta emigrazione dell'avo in . CP_2
6.3 Con il terzo motivo (“Erronea interpretazione, falsa applicazione e violazione dell'art. 6 del codice civile del 1985 e della normativa sull'emigrazione di cui alle leggi 31 gennaio 1901 n. 23
e 17 maggio 1906 n. 217”) l'appellante ha lamentato l'inconferenza al caso di specie della normativa sull'emigrazione posta a fondamento della giurisprudenza evocata ed applicata dal
Tribunale, di cui alle leggi 31 gennaio 1901 n. 23 e 17 maggio 1906 n. 217, in quanto, non essendo stato provato l'acquisto a titolo originario della cittadinanza italiana in capo all'avo, non si verserebbe nell'ipotesi di un cittadino italiano poi emigrato all'estero che chieda il riacquisto della cittadinanza.
Ha evidenziato, in ogni caso, che anche tale normativa, ove applicabile, avrebbe dovuto condurre al rigetto dell'avversa domanda, in quanto l'art. 36 della L. 31.1.1901, n. 23 e l'art. 6 del codice civile 1865 stabilivano che il figlio minore di colui che conseguiva una cittadinanza straniera all'estero, e quindi perdeva la cittadinanza italiana, seguiva le medesime vicende del genitore e poteva riacquistarla solo con la residenza in Italia. Ciò anche qualora il capostipite avesse acquisito la cittadinanza straniera dopo la nascita del figlio. Ne ha dedotto che, in difetto di allegazione e di prova delle vicende relative ai genitori dell'ascendente, non poteva considerarsi adempiuto l'onere della prova incombente sui ricorrenti, potendo in ipotesi Parte_2 padre di , aver conseguito una cittadinanza straniera, con conseguente perdita Persona_3
della cittadinanza in capo al figlio quantomeno fino al compimento della maggiore età, all'epoca fissata a 21 anni (R.d. 1° agosto 1866, nr. 3135), e dunque fino al 24.8.1880.
Ha aggiunto, infine, che, in mancanza di specificazioni sulla sorte della cittadinanza dei genitori dell'avo, la cessazione della residenza in Patria integrerebbe un comportamento concludente e consapevole che ha determinato la perdita della cittadinanza in capo al medesimo.
6.4 Si sono costituiti gli appellati, insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Con riguardo alla tesi avversaria secondo cui, ai fini del riconoscimento della cittadinanza dell'avo, sarebbe stato necessario provarne la permanenza e residenza in territorio (ormai divenuto) italiano, hanno dedotto che il era emigrato in solo successivamente al Per_3 CP_2
1866; che la difesa erariale non aveva dimostrato che il trasferimento in del dante causa CP_2
pagina 9 di 14 si fosse verificato anteriormente a tale data;
che, in ogni caso, detta tesi era errata in quanto “tutti
i certificati di nascita dei discendenti riassumono la linea di discendenza per l'accertamento della cittadinanza italiana” (pag. 9).
Hanno, poi, evidenziato l'irrilevanza della ricostruzione storica dell'annessione del CP_5 effettuata da controparte, asserendo “che i passaggi della linea diretta italiana devono
[...]
anche considerarsi per le vie normative, così come accertate dall'Ecc.mo Giudice adito” (pag.
9). A rilevare sarebbe, cioè, unicamente la “ricostruzione legale della fattispecie”, secondo cui
“l'acquisto della cittadinanza è un fatto costitutivo, il cui onere della prova incombe su colui che chiede il riconoscimento di detto status;
mentre la perdita della cittadinanza è un fatto estintivo, il cui onere della prova grava su colui che si oppone al riconoscimento di tale status” (pag. 10); in tale prospettiva, sarebbe dirimente la circostanza che la difesa erariale non abbia assolto all'onere di provare il fatto estintivo dello status del dante causa, consistente nell'acquisto volontario della cittadinanza straniera. Acquisto, viceversa, smentito dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal governo brasiliano.
7. La causa, assegnati dall'istruttore i termini di cui all'art. 352 c.p.c., è stata infine trattenuta in decisione dal Collegio in esito all'udienza del 16.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
8. I tre motivi, pur apparentemente differenziati dalla diversa intitolazione delle rispettive censure mosse all'ordinanza impugnata, sono strettamente connessi - attenendo tutti alla errata valutazione, da parte del giudice di primo grado, dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in relazione alla mancata prova della cittadinanza italiana dell'avo - e vanno congiuntamente esaminati.
8.1 Va innanzitutto premesso che non vi è contestazione in ordine alla linea di discendenza degli odierni appellati dall'avo né – conseguentemente - al diritto degli stessi di Persona_15
acquisire la cittadinanza italiana nell'ipotesi in cui quest'ultimo ne fosse stato titolare.
Né sono state svolte censure in ordine alla competenza per territorio del Tribunale di Trieste, e all'accoglimento della domanda volta a ordinare al di attuare tutti gli incombenti Parte_1
necessari per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile.
pagina 10 di 14 8.2 Il Ministero ha dedotto che il essendo nato a Caneva in [...] (24.8.1859) in cui tale Pt_3
Comune era parte del territorio del Regno Lombardo Veneto soggetto alla sovranità dell'Impero
Austriaco, non avrebbe acquisito la cittadinanza italiana nel momento (1866) della cessione del
Veneto e del Friuli al Regno d'Italia, non essendo nella specie applicabile il principio della mobilità delle frontiere dei trattati (il quale comporta la successione giuridica dei diritti e degli obblighi dello Stato predecessore a quello successore, con la conseguenza che “i cittadini dello stato preunitario diventano cittadini del nuovo stato in virtù della mera appartenenza allo Stato predecessore”; pag. 9 dell'atto di appello) riguardante i soli Stati preunitari (quali, ad esempio, il Regno delle Due Sicilie e il Granducato di Toscana), i quali si estinsero al momento della creazione del Regno d'Italia, divenendone parte integrante, a differenza dell'Impero Austriaco che, pur perdendo nel 1866 la sovranità sul Veneto e sul Friuli, continuò in seguito ancora a esistere.
9. Si osserva che il principio (consolidato nella giurisprudenza di merito;
v., tra le altre, Trib.
Roma, ord. 13.4.2021, R.G. 37067/2018; Trib. Venezia, sent. 10.1.2025, n. 144) secondo cui coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia vanno considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che nel momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a fare parte del Regno d'Italia non avessero acquisito la cittadinanza straniera, trova applicazione anche nell'ipotesi di soggetti nati nel territorio del Lombardo Veneto prima del 1866.
Rilevano, al riguardo, le disposizioni del Trattato di Vienna del 3.10.1866 stipulato tra il Regno
d'Italia e l'Impero d'Austria, che all'art. 14 riconobbe agli <abitanti originari del territorio ceduto …per lo spazio di un anno a datare dal giorno dello scambio delle ratifiche e mediante una preventiva dichiarazione all'autorità competente, piena ed intera facoltà di esportare i loro beni mobili senza pagamento di diritti e di ritirarsi con le loro famiglie negli Stati di S.M.I.R.
Apostolica, nel qual caso la qualità di sudditi austriaci sarà loro mantenuta. Saranno liberi di conservare i loro immobili situati nel territorio ceduto>> (di seguito il testo originale in lingua francese:
pagina 11 di 14 Fu quindi convenuta la facoltà, in capo a coloro che risiedevano nei territori già appartenuti al
Regno Lombardo Veneto, di optare – mediante una dichiarazione espressa di volontà ed entro uno specifico termine – per il mantenimento della cittadinanza austriaca, con la conseguenza che il mancato esercizio della facoltà stessa comportò ipso jure l'attribuzione della cittadinanza italiana.
L'esercizio di detta facoltà da parte del Darè non è stato allegato, né provato dal , Parte_1 onerato – a fronte della prova, da parte di chi chiede il riconoscimento della cittadinanza, del fatto acquisitivo e della linea di trasmissione - della dimostrazione dell'eventuale fattispecie interruttiva (v. Cass. S.U., sent. 24.8.2022, n. 25317).
9.1 In secondo luogo, come correttamente osservato nell'ordinanza impugnata, lo stesso orientamento espresso in sede amministrativa dal , odierno appellante, Parte_1 riconosce <non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana>> la circostanza che <<...
l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità
d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario>>, evidenziando che <il Codice Civile del
1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla L. 13 giugno 1912, n.
555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno D'Italia>>, e con la precisazione che <i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo
Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno D'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana…>> (così in "Io cittadino- Regole per la cittadinanza, Controparte_7
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze”).
pagina 12 di 14 Nella specie, il fatto – enfatizzato dal (v. pag. 12 dell'atto di appello) – che i ricorrenti Parte_1
non abbiano provato che il fosse residente in Italia successivamente all'intervenuta Per_15 ammissione del Comune di Caneva al Regno d'Italia nel 1866 risulta privo di consistenza, posto che ciò che rileva, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, è che l'avo sia nato in [...] preunitario successivamente annesso al Regno d'Italia, che fosse ancora in vita al momento (1866) dell'annessione (circostanza non revocabile in dubbio, essendo il divenuto Pt_3 padre nel 1890) e che non abbia in seguito perduto la cittadinanza italiana, fatto quest'ultimo che non solo non è stato provato dall'appellante, al riguardo onerato, ma che è escluso sulla base certificato negativo di naturalizzazione dd. 23.3.2022 rilasciato dall'Autorità brasiliana (v. doc.
2 di parte ricorrente in primo grado).
10. Risulta assorbita la restante parte delle doglianze del , avente a oggetto “la vetusta Parte_1 normativa … applicata dal Tribunale (norme sull'immigrazione 31 gennaio 1901 n. 23 e 17 maggio 1906 n. 217)”, posto che la decisione appellata, al pari della presente sentenza, prescinde
– ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana – dall'applicazione delle predette disposizioni normative.
Va quindi respinto l'appello proposto dal avverso l'ordinanza del Parte_1
Tribunale di Trieste dd.
9.9.2024 che viene, per l'effetto, confermata.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, riconosciuti valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, ed esclusa la fase istruttoria, in mancanza di un suo effettivo svolgimento, e con distrazione in favore del difensore degli appellati, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
11.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 e nei limiti della competenza di questo giudice (cfr. Cass. S.U. sent. n. 4315/2020), che sussiste, in astratto, il presupposto processuale per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se e in quanto dovuto, previsto per il reclamo a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 332/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e pagina 13 di 14 deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dal avverso l'ordinanza dd.
9.9.2024 del Parte_1
Tribunale di Trieste che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado, liquidate in Euro 6.946,00 per compensi, oltre a spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'Avv. Giuseppe Pinelli,
- dichiara sussistere in astratto i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se e in quanto dovuto, per l'appello principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Trieste, 16 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Daniele Venier
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