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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/11/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2262/2025 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. NUCARO Parte_1
ANTONIO;
Ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. PARISI SILVIA;
rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv.MARCHESE STEFANO
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.05.2025 e ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 33420250000394558000, notificato il 17.04.2025,con il quale si chiedeva il pagamento della somma di euro 10.363,54 a titolo di indennità di mobilità fruita per il periodo dal 3.2016 al 5.2017 indebitamente per “mancata comunicazione di inizio di attività autonoma”. Eccepiva l'illegittimità ed infondatezza della richiesta avendo la stessa con la nota del 19.05.2016 recante l'istanza di anticipazione dell'indennità di mobilità formulata ai sensi dell'art. 7 comma 6 L.n. 223/1991 comunicato di essere titolare di impresa individuale a far data dal 19.05.2016; deduceva che l'indennità di mobilità era del tutto compatibile con lo svolgimento di lavoro autonomo non avendo perso lo status di disoccupato per aver percepito redditi annui inferiori ad euro 4.800,00. Infine eccepiva l'irripetibilità dell'indennità erogata ex art.2033 per l'assenza di uno stato di legittimo affidamento in capo all'accipiens.
L' si costituiva e rappresentava che l'ufficio CP_3 competente di sede - esaminata la documentazione prodotta dall'opponente e verificati i redditi dichiarati all' per gli anni 2016 e 2017 che Controparte_2 consentono di far mantenere a controparte lo stato di disoccupazione -aveva comunicato l'abbandono dell'indebito oggetto di causa.
Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. si costituiva in Controparte_4 giudizio eccependo la carenza di legittimazione .
Fissata l'udienza per il 26.11.2025, sostituita la stessa con il deposito delle note scritte, all'esito del deposito la causa è stata decisa.
Va preliminarmente accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da
[...]
ove si consideri che l'atto impugnato Controparte_4
è di esclusiva competenza dell' CP_3
L' ha dedotto l'abbandono dell'indebito contestato CP_3 con l'avviso di addebito impugnato, ciò determina la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno ogni posizione di contrasto che aveva dato origine alla controversia avente ad oggetto l'accertamento della insussistenza di una posizione debitoria in capo alla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo essendo l'intervenuto l'annullamento successivamente al ricorso giudiziario.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite CP_3 sostenute da parte ricorrente che liquida in € 2697,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario con distrazione.
Compensa tra le altre parti le spese di lite.
Cosenza,28.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino