Sentenza 25 marzo 2024
Decreto cautelare 18 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 14/03/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00992/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01315/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1315 del 2025, proposto dal
signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Saccucci e Matteo Magnano, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via Lisbona, n. 9 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in persona del rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione I, 19 dicembre 2024, n. 5831, resa tra le parti, non notificata e concernente l’ordinanza di sgombero disposta nei confronti dell’appellante;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto presidenziale -OMISSIS-;
Visto l’atto di costituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto delle conclusioni delle parti come in atti;
Considerato, nell’ambito della cognizione sommaria tipica della presente fase, che i motivi di doglianza potranno essere adeguatamente esaminati dal Tar nella propria sede di merito;
Considerato, sotto il profilo del periculum , che, nelle more della definizione del giudizio dinanzi alla Corte europea dei diritti umani proposto dai signori -OMISSIS-, destinatario della confisca di prevenzione, e da -OMISSIS-, signora -OMISSIS-, -OMISSIS- dell’appellante, nella valutazione comparativa degli interessi in gioco debba darsi prevalenza a quello pubblico a garantire l’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia, anche considerando che l’appellante sia ragionevolmente a conoscenza della definizione del giudizio di legittimità che ha confermato la confisca e di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, -OMISSIS-;
Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate;
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello cautelare.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche indicate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.