Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 6442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6442 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Raffaele Sdino presidente est.
2) Immacolata Cozzolino giudice
3) Viviana Criscuolo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13401 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ESEMPIO PIERLUIGI presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. ) - Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 06/03/2025 il procuratore della ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi con la conferma dei
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provvedimenti adottati in sede presidenziale, nonché l'affido esclusivo della minore alla madre. Persona_1
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi regolamentando i rapporti delle parti con la figlia minore con la conferma della disciplina in atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso: di avere contratto matrimonio con il resistente in Napoli il 01/02/2016; che dal matrimonio era nata: in data 08/03/2012; Per_1
che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più una unione affettiva e sentimentale;
che era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro e la convivenza sotto lo stesso tetto era divenuta insostenibile;
tutto ciò premesso, chiedeva di pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
l'affido in forma condivisa della figlia minore con residenza privilegiata presso la madre;
porsi a carico del resistente un assegno mensile di complessivi €
300,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore.
All'udienza del 18/01/2023, il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per l'assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava la figlia minore in via esclusiva alla madre, con residenza della stessa presso la madre, attesa la detenzione del sig.
in carcere e disponeva che il diritto di visita sarebbe stato modulato in CP_1
relazione alle concrete possibilità di accesso della minore presso le strutture carcerarie;
poneva a carico del resistente un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Rimesse le parti davanti al giudice istruttore, non si costituiva il resistente nonostante la ritualità della notifica. Non articolate le istanze istruttorie, sulle
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conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti (il resistente è rimasto contumace). Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Quanto ai provvedimenti accessori relativi alla figlia ancora Per_1
minorenne, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
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Nel caso di specie, la previsione dell'affido esclusivo alla madre appare conforme agli interessi della minore, in considerazione, altresì, del prolungato stato detentivo del sig. che, come è emerso dalle dichiarazioni Controparte_1
della ricorrente, è detenuto da maggio 2014.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione del genitore non convivente con la figlia, ritiene il Collegio di confermare quanto disposto in sede presidenziale.
Inoltre, anche per quanto riguarda le questioni patrimoniali, in assenza di nuove acquisizioni istruttorie va confermato anche il riconoscimento dell'assegno previsto quale contributo al mantenimento della figlia minore. Infatti, il resistente non ha provato di essere totalmente privo di reddito.
Quest'ultimo dovrà contribuire anche al pagamento del 50% delle spese di istruzione, mediche e sportive sostenute per la figlia.
Rilevato che il resistente non si è opposto alla pronuncia della separazione le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. affida la figlia minore in via esclusiva alla madre e disciplina degli incontri tra padre e figli nei termini di cui in parte motiva;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Controparte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la
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somma mensile di € 250,00; l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della sentenza secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4. pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
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50%, alle spese straordinarie;
5. dichiara non ripetibili le spese di lite;
6. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 6, parte II, S. C, sez. G, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18/04/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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