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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3074/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 res.te alla via Cigliano n.53, rapp.to e difeso giusta procura allegata telematicamente dall'avv. Francesco Gentile presso il quale C.F._2 elett.te dom.a in Napoli alla via Firenze n.32 e presso cui potranno essere inviate, ai sensi dell'art.136 c.p.c., le comunicazioni anche a mezzo telefax o posta elettronica, come indicate nell'intestazione appellante
E
Controparte_1
( I. N. A. I. L. ) C. F. – p.i in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Direttore Regionale per la Campania, pro tempore, che agisce in virtù dei poteri ad esso spettanti ex articoli 16 e 17 del Decreto Legge n 29 del 3.2.1993 e sue successive modifiche ed integrazioni rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia Emai ( , PEC - – fax 0622798276 C.F._3 Email_1 presso la quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro, giusta procura generali alle liti conferita per atto Notar di , in Per_1 data 18.06.2014 rep. n 17705 – Raccolta n 8545 – net fax 0622798276
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 3577/2022 emessa dal Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, in data 22 giugno 2022, depositata in pari data, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 17.6.2009 , presso il Tribunale di Napoli ,in funzione di Giudice Unico del Lavoro , , premesso di Parte_1 aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, conveniva in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale CP_2 della patologia denunciata , con condanna dell' al pagamento in suo favore CP_2 della rendita nella misura del 30 % o di quella ritenuta di giustizia;
in subordine , chiedeva l'accertamento di postumi nella misura inferiore al 16% con conseguente condanna al pagamento dell'indennizzo. A fondamento della domanda esponeva che, a causa delle mansioni svolte di addetto alla manutenzione montatore alle dipendenze della , ex Icom, CP_3 con stabilimento in Pozzuoli alla via Campana dal 9 maggio 1966 al 30 aprile 1988, era stato esposto ad amianto e a fumi di saldatura, riportando fibrosi polmonare con sindrome dispnoica da sforzo, sindrome disventilatoria severa, lieve ipossiemia, cardiopatia ischemica, L' convenuto si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Ammessa ed espletata CT all'esito , il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata ,rigettava il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite oltre a quelle di CT . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 7.12.2022 , sulla base dei seguenti motivi: a) Acritica adesione della sentenza alla CT di primo grado , senza alcuna specifica motivazione in ordine ai rilievi contenuti nelle note critiche ritualmente depositate;
b) Mancata rinnovazione delle operazioni peritali;
c) Errata metodologia valutativa errata, consistita nella mancata considerazione che, in presenza di infermità invalidante derivante da fattori concorrenti, sia di natura professionale che extraprofessionale, opera il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., per cui va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che uno o più fattori assurgano a causa efficiente esclusiva. Concludeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione .
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che resisteva al CP_2 gravame chiedendone il rigetto con vittoria delle spese e competenze di lite .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare. Indi, ammessa ed espletata nuova Ctu , il procedimento era definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, acquisito l'elaborato peritale , a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione
Il gravame è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
La qualità e l'essenza della attività lavorativa svolta dall'odierno appellante di addetto alla manutenzione -montatore , addetto alla riparazione di frese, trapani , saldatrici , torni, carriponte, caldaie a vapore e impianti di riscaldamento presenti nel sito produttivo della , ex Icom, in CP_3
Pozzuoli, possono ritenersi incontroverse, avendo l'Istituto denegato il riconoscimento alla prestazione sul presupposto della mancanza del nesso di causalità tra le suddette mansioni e la patologia contratta. Del resto l' con CP_2 attestato del 31.7.2003( v. prod. app. ), certificava l'esposizione all'amianto dell'odierno appellante per il periodo dal 9.5.1966 al 31.12.1986 , quale addetto alla manutenzione . Ciò premesso, osserva la Corte che, per un corretto inquadramento della fattispecie, va rammentato come, in tema di garanzia assicurativa contro le malattie professionali, la giurisprudenza ha delineato un duplice binario in ordine all'accertamento degli elementi cui ancorare la peculiare tutela approntata in materia. Vi è infatti, il sistema tabellare i cui caratteri, alla stregua dei criteri sanciti dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n.179/88, consistono nella predeterminazione di malattie tipiche, cioè ritenute allo stato delle conoscenze scientifiche, eziologicamente derivanti da un dato elemento patogeno. Tale predeterminazione degli elementi morbosi, è unita alla indicazione delle lavorazioni ritenute pregiudizievolmente espositive per il lavoratore all'agente patogeno. Il sistema si fonda, quindi, su presunzioni che operano a garanzia del lavoratore, in ordine alla natura professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene. In base alla presunzione legale enunciata, il lavoratore risulta esonerato dalla prova della diretta dipendenza della malattia dalla sua attività professionale l'onere probatorio della parte interessata, essendo limitato alla dimostrazione che la tecnopatia rientri fra quelle previste dalle tabelle delle malattie professionali. In ipotesi di malattie non tabellate, invece, resta a carico dell'assicurato, l'onere di dimostrare la diretta dipendenza della malattia dalla lavorazione svolta, e, quindi, l'esposizione del lavoratore al rischio specifico, o generico in misura aggravata, di contrarre la noxa patogena. Mette conto osservare , poi , che in ambito medico-legale, l'accertamento del nesso di causalità nelle malattie professionali si basa su criteri che valutano la relazione tra l'esposizione lavorativa e l'insorgenza della malattia. Questi criteri includono: la cronologia degli eventi,( criterio cronologico ) , la localizzazione della patologia,( criterio topografico ), l'idoneità della causa (l'agente eziologico deve avere la capacità di causare la malattia in questione, secondo le conoscenze scientifiche ), il criterio della continuità fenomenica ( deve esserci una sequenza logica e coerente tra l'esposizione, l'insorgenza della malattia e la sua evoluzione) e l'esclusione di altre cause. Ciò posto, con riferimento alla fattispecie oggetto di controversia, la Corte dichiara di aderire pienamente alle conclusioni rassegnate dal dott. , Persona_2 specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni. La relazione depositata dal c.t.u. appare, infatti, particolarmente esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo valutazioni tecniche impeccabili.
Emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio sulla base dell'anamnesi lavorativa , di un accurato esame clinico del periziato, della documentazione in atti ed ha tenuto conto sia delle indagini già compiute dal consulente di ufficio di primo grado che delle censure contenute nell'atto di appello. In particolare, ha accertato che il periziato è affetto da : “Pneumopatia cronica in soggetto con enfisema polmonare e con ispessimenti e placche pleuriche”.. Nel contesto motivazionale ha spiegato che “ … gli ispessimenti e le placche pleuriche evidenziate alle TC in atti ,sono verosimilmente riconducibili all'esposizione all'asbesto del ricorrente durata 20 anni fino al 1986 durante l'attività lavorativa. Per cui sono soddisfatti tutti i criteri per giustificare il nesso causale, principalmente quelli cronologico, topografico e dell'efficienza qualitativa”. Ha altresì precisato che “L' riconosce le placche pleuriche come malattia CP_2 professionale determinata da esposizione professionale all'azione delle fibre di asbesto, anche solo sulla base del rilievo strumentale attraverso in genere una tac del torace con la tecnica ad alta risoluzione”. Coerentemente con i dati strumentali acquisiti, ed in particolare, all'esito dell'esame clinico-obiettivo e della documentazione in atti ,l'ausiliario nominato dalla Corte ha conclusivamente affermato che l' affezione denunciata ha certamente origine professionale, essendo insorta in correlazione etiologica con l'attività lavorativa abitualmente svolta dal periziato;
che il grado di menomazione alla integrità psicofisica conseguente stabilito dal D.Lgs. 38/2000 alla voce 331 prevede una valutazione massima del 5%, (“danno anatomico: placche pleuriche in assenza o con sfumata ripercussione funzionale”), per cui tenuto conto che l'asbesto rappresenta comunque un fattore di rischio nella genesi dell'enfisema polmonare, a mente del cod. 333 e dell'allegato 2 parte A del decreto, la percentuale finale di danno biologico è dell'11% a decorrere dalla data della domanda amm/va.
Le conclusioni del CT adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, senza dubbio preferibili rispetto a quello reso dall'ausiliare nominato in prime cure, per il maggiore approfondimento critico e la accuratezza della motivazione, possono esser fatte proprie da questo LL . E' indubitabile ,poi, che la normativa applicabile è quella dettata dal D.Lgs. n. 38 del 2000, che ha determinato l'inclusione del danno biologico nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'indennizzabilità del danno biologico è limitata ai danni conseguenti agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale recante le tabelle valutative del danno. La Suprema Corte (cfr Cass. 2007/21022 e Cass. 2005 n. 9353) ha fissato l'inizio dell'operatività delle nuove disposizioni alla data del 9 agosto 2000, ossia decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - cui fa riferimento il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 3 - emanato il 12 luglio 2000. L'art. 13 di tale normativa fissa al secondo comma, lett. a e b, i criteri per la liquidazione del danno biologico, distinguendo tra lesioni inferiori al 6 per cento, comprese tra il sei ed il 15%, pari o superiori al 16%. Le menomazioni di grado inferiore al 6 per cento non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6 e il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado di menomazione, ed infine le menomazioni pari o superiori al 16 per cento danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, la prima determinata in base al danno biologico subito dall'infortunato e la seconda in base alle conseguenze di natura patrimoniale.
In definitiva, alla luce delle sinora esposte considerazioni, l'interposto gravame va accolto e , per l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi il diritto dell'odierno appellante all'indennizzo in capitale per un danno biologico pari all'11%. Ne consegue la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2 prestazione a far tempo dalla domanda amm/va proposta in data 8.11.2018,cui accedono interessi legali dal 120° giorno dalla domanda, sino al soddisfo. Il governo delle spese del doppio grado segue infine il regime della soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c. nella misura in dispositivo liquidata, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Le spese della CT ,liquidate con separato decreto , vengono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-Accoglie l'appello e , in riforma dell'impugnata sentenza, accerta e dichiara la natura professionale della patologia da cui è affetto l'odierno appellante e che dalla stessa sono residuati postumi di natura permanente in grado invalidante pari all'11% a far tempo dalla domanda amm/va ;
- per l'effetto, condanna l' a corrispondere all'appellante il correlato CP_2 indennizzo in capitale oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda e sino al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado, in favore di parte CP_2 appellante , che liquida, quanto al primo grado, in euro 1.800,00 e ,quanto al secondo grado, in euro 2.200,00 oltre rimborso spese generali , iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Pone le spese della CT -liquidate con separato decreto -a carico dell' CP_2
Così deciso in Napoli il giorno 14.7.2025
. Il Presidente est.rel.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3074/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 res.te alla via Cigliano n.53, rapp.to e difeso giusta procura allegata telematicamente dall'avv. Francesco Gentile presso il quale C.F._2 elett.te dom.a in Napoli alla via Firenze n.32 e presso cui potranno essere inviate, ai sensi dell'art.136 c.p.c., le comunicazioni anche a mezzo telefax o posta elettronica, come indicate nell'intestazione appellante
E
Controparte_1
( I. N. A. I. L. ) C. F. – p.i in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Direttore Regionale per la Campania, pro tempore, che agisce in virtù dei poteri ad esso spettanti ex articoli 16 e 17 del Decreto Legge n 29 del 3.2.1993 e sue successive modifiche ed integrazioni rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia Emai ( , PEC - – fax 0622798276 C.F._3 Email_1 presso la quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro, giusta procura generali alle liti conferita per atto Notar di , in Per_1 data 18.06.2014 rep. n 17705 – Raccolta n 8545 – net fax 0622798276
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 3577/2022 emessa dal Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, in data 22 giugno 2022, depositata in pari data, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 17.6.2009 , presso il Tribunale di Napoli ,in funzione di Giudice Unico del Lavoro , , premesso di Parte_1 aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, conveniva in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale CP_2 della patologia denunciata , con condanna dell' al pagamento in suo favore CP_2 della rendita nella misura del 30 % o di quella ritenuta di giustizia;
in subordine , chiedeva l'accertamento di postumi nella misura inferiore al 16% con conseguente condanna al pagamento dell'indennizzo. A fondamento della domanda esponeva che, a causa delle mansioni svolte di addetto alla manutenzione montatore alle dipendenze della , ex Icom, CP_3 con stabilimento in Pozzuoli alla via Campana dal 9 maggio 1966 al 30 aprile 1988, era stato esposto ad amianto e a fumi di saldatura, riportando fibrosi polmonare con sindrome dispnoica da sforzo, sindrome disventilatoria severa, lieve ipossiemia, cardiopatia ischemica, L' convenuto si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Ammessa ed espletata CT all'esito , il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata ,rigettava il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite oltre a quelle di CT . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 7.12.2022 , sulla base dei seguenti motivi: a) Acritica adesione della sentenza alla CT di primo grado , senza alcuna specifica motivazione in ordine ai rilievi contenuti nelle note critiche ritualmente depositate;
b) Mancata rinnovazione delle operazioni peritali;
c) Errata metodologia valutativa errata, consistita nella mancata considerazione che, in presenza di infermità invalidante derivante da fattori concorrenti, sia di natura professionale che extraprofessionale, opera il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., per cui va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che uno o più fattori assurgano a causa efficiente esclusiva. Concludeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione .
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che resisteva al CP_2 gravame chiedendone il rigetto con vittoria delle spese e competenze di lite .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare. Indi, ammessa ed espletata nuova Ctu , il procedimento era definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, acquisito l'elaborato peritale , a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione
Il gravame è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
La qualità e l'essenza della attività lavorativa svolta dall'odierno appellante di addetto alla manutenzione -montatore , addetto alla riparazione di frese, trapani , saldatrici , torni, carriponte, caldaie a vapore e impianti di riscaldamento presenti nel sito produttivo della , ex Icom, in CP_3
Pozzuoli, possono ritenersi incontroverse, avendo l'Istituto denegato il riconoscimento alla prestazione sul presupposto della mancanza del nesso di causalità tra le suddette mansioni e la patologia contratta. Del resto l' con CP_2 attestato del 31.7.2003( v. prod. app. ), certificava l'esposizione all'amianto dell'odierno appellante per il periodo dal 9.5.1966 al 31.12.1986 , quale addetto alla manutenzione . Ciò premesso, osserva la Corte che, per un corretto inquadramento della fattispecie, va rammentato come, in tema di garanzia assicurativa contro le malattie professionali, la giurisprudenza ha delineato un duplice binario in ordine all'accertamento degli elementi cui ancorare la peculiare tutela approntata in materia. Vi è infatti, il sistema tabellare i cui caratteri, alla stregua dei criteri sanciti dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n.179/88, consistono nella predeterminazione di malattie tipiche, cioè ritenute allo stato delle conoscenze scientifiche, eziologicamente derivanti da un dato elemento patogeno. Tale predeterminazione degli elementi morbosi, è unita alla indicazione delle lavorazioni ritenute pregiudizievolmente espositive per il lavoratore all'agente patogeno. Il sistema si fonda, quindi, su presunzioni che operano a garanzia del lavoratore, in ordine alla natura professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene. In base alla presunzione legale enunciata, il lavoratore risulta esonerato dalla prova della diretta dipendenza della malattia dalla sua attività professionale l'onere probatorio della parte interessata, essendo limitato alla dimostrazione che la tecnopatia rientri fra quelle previste dalle tabelle delle malattie professionali. In ipotesi di malattie non tabellate, invece, resta a carico dell'assicurato, l'onere di dimostrare la diretta dipendenza della malattia dalla lavorazione svolta, e, quindi, l'esposizione del lavoratore al rischio specifico, o generico in misura aggravata, di contrarre la noxa patogena. Mette conto osservare , poi , che in ambito medico-legale, l'accertamento del nesso di causalità nelle malattie professionali si basa su criteri che valutano la relazione tra l'esposizione lavorativa e l'insorgenza della malattia. Questi criteri includono: la cronologia degli eventi,( criterio cronologico ) , la localizzazione della patologia,( criterio topografico ), l'idoneità della causa (l'agente eziologico deve avere la capacità di causare la malattia in questione, secondo le conoscenze scientifiche ), il criterio della continuità fenomenica ( deve esserci una sequenza logica e coerente tra l'esposizione, l'insorgenza della malattia e la sua evoluzione) e l'esclusione di altre cause. Ciò posto, con riferimento alla fattispecie oggetto di controversia, la Corte dichiara di aderire pienamente alle conclusioni rassegnate dal dott. , Persona_2 specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni. La relazione depositata dal c.t.u. appare, infatti, particolarmente esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo valutazioni tecniche impeccabili.
Emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio sulla base dell'anamnesi lavorativa , di un accurato esame clinico del periziato, della documentazione in atti ed ha tenuto conto sia delle indagini già compiute dal consulente di ufficio di primo grado che delle censure contenute nell'atto di appello. In particolare, ha accertato che il periziato è affetto da : “Pneumopatia cronica in soggetto con enfisema polmonare e con ispessimenti e placche pleuriche”.. Nel contesto motivazionale ha spiegato che “ … gli ispessimenti e le placche pleuriche evidenziate alle TC in atti ,sono verosimilmente riconducibili all'esposizione all'asbesto del ricorrente durata 20 anni fino al 1986 durante l'attività lavorativa. Per cui sono soddisfatti tutti i criteri per giustificare il nesso causale, principalmente quelli cronologico, topografico e dell'efficienza qualitativa”. Ha altresì precisato che “L' riconosce le placche pleuriche come malattia CP_2 professionale determinata da esposizione professionale all'azione delle fibre di asbesto, anche solo sulla base del rilievo strumentale attraverso in genere una tac del torace con la tecnica ad alta risoluzione”. Coerentemente con i dati strumentali acquisiti, ed in particolare, all'esito dell'esame clinico-obiettivo e della documentazione in atti ,l'ausiliario nominato dalla Corte ha conclusivamente affermato che l' affezione denunciata ha certamente origine professionale, essendo insorta in correlazione etiologica con l'attività lavorativa abitualmente svolta dal periziato;
che il grado di menomazione alla integrità psicofisica conseguente stabilito dal D.Lgs. 38/2000 alla voce 331 prevede una valutazione massima del 5%, (“danno anatomico: placche pleuriche in assenza o con sfumata ripercussione funzionale”), per cui tenuto conto che l'asbesto rappresenta comunque un fattore di rischio nella genesi dell'enfisema polmonare, a mente del cod. 333 e dell'allegato 2 parte A del decreto, la percentuale finale di danno biologico è dell'11% a decorrere dalla data della domanda amm/va.
Le conclusioni del CT adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, senza dubbio preferibili rispetto a quello reso dall'ausiliare nominato in prime cure, per il maggiore approfondimento critico e la accuratezza della motivazione, possono esser fatte proprie da questo LL . E' indubitabile ,poi, che la normativa applicabile è quella dettata dal D.Lgs. n. 38 del 2000, che ha determinato l'inclusione del danno biologico nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'indennizzabilità del danno biologico è limitata ai danni conseguenti agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale recante le tabelle valutative del danno. La Suprema Corte (cfr Cass. 2007/21022 e Cass. 2005 n. 9353) ha fissato l'inizio dell'operatività delle nuove disposizioni alla data del 9 agosto 2000, ossia decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - cui fa riferimento il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 3 - emanato il 12 luglio 2000. L'art. 13 di tale normativa fissa al secondo comma, lett. a e b, i criteri per la liquidazione del danno biologico, distinguendo tra lesioni inferiori al 6 per cento, comprese tra il sei ed il 15%, pari o superiori al 16%. Le menomazioni di grado inferiore al 6 per cento non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6 e il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado di menomazione, ed infine le menomazioni pari o superiori al 16 per cento danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, la prima determinata in base al danno biologico subito dall'infortunato e la seconda in base alle conseguenze di natura patrimoniale.
In definitiva, alla luce delle sinora esposte considerazioni, l'interposto gravame va accolto e , per l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi il diritto dell'odierno appellante all'indennizzo in capitale per un danno biologico pari all'11%. Ne consegue la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2 prestazione a far tempo dalla domanda amm/va proposta in data 8.11.2018,cui accedono interessi legali dal 120° giorno dalla domanda, sino al soddisfo. Il governo delle spese del doppio grado segue infine il regime della soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c. nella misura in dispositivo liquidata, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Le spese della CT ,liquidate con separato decreto , vengono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-Accoglie l'appello e , in riforma dell'impugnata sentenza, accerta e dichiara la natura professionale della patologia da cui è affetto l'odierno appellante e che dalla stessa sono residuati postumi di natura permanente in grado invalidante pari all'11% a far tempo dalla domanda amm/va ;
- per l'effetto, condanna l' a corrispondere all'appellante il correlato CP_2 indennizzo in capitale oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda e sino al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado, in favore di parte CP_2 appellante , che liquida, quanto al primo grado, in euro 1.800,00 e ,quanto al secondo grado, in euro 2.200,00 oltre rimborso spese generali , iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Pone le spese della CT -liquidate con separato decreto -a carico dell' CP_2
Così deciso in Napoli il giorno 14.7.2025
. Il Presidente est.rel.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.