Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/01/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 31.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6862/2023 R.G.L., avente a oggetto disconoscimento giornate lavorative in agricoltura,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Antonio Cunsolo;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con l'Avv. Maria Rosaria Battiato;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.6.2023, il ricorrente, premesso di avere lavorato quale operaio agricolo a tempo determinato alle dipendenze dell'azienda “T.P.
Fruit Soc. Coop.” nei periodi indicati in ricorso (8 giornate nell'anno 2018, 87 giornate nell'anno 2020, 171 giornate nell'anno 2021), di avere svolto l'attività di raccolta di prodotti agricoli e di lavorazione dei terreni in svariati fondi siti in diversi Comuni della
Provincia di Catania di volta in volta indicati dal legale rappresentante della società con orario di lavoro giornaliero dalle ore 7.00 alle 14.30 (con una pausa pranzo di circa un'ora) nei termini descritti in ricorso e di avere successivamente e inaspettatamente ricevuto
CP_ dall' i provvedimenti di disconoscimento delle giornate lavorative indicate nei provvedimenti notificatigli dall' , ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le CP_1
seguenti conclusioni: “...1) in via preliminare di disporre la riunione (o la trattazione congiunta) del presente giudizio a quello r.g. 6671/2023 avente ad oggetto l'atto
1
confronti del sig. o sospendere il presente giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa Parte_1
della definizione del suddetto procedimento r.g. 6671/2023; 2) previo annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione dei provvedimenti con i quali l' a modifica CP_1 degli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940, ha disposto la cancellazione di n. 8 lavorative in agricoltura prestate da nell'anno 2018, 52 nel 2020 e 132 nel Parte_1
2021, dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento e reinserimento delle medesime giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza e a trattenere le somme già corrispostegli dall' a titolo di indennità di disoccupazione CP_1
agricola e prestazioni accessorie in relazione alle predette annualità; 3) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in CP_1 favore del sottoscritto procuratore anticipante.”.
Con memoria difensiva depositata in data 8.1.2024, si è costituito in giudizio l' CP_1
formulando eccezioni preliminari e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, stante l'avvenuto disconoscimento delle giornate lavorative in esame a seguito del controllo effettuato in via amministrativa sull'asserito datore di lavoro.
In particolare, l'Ente previdenziale ha formulato le seguenti conclusioni: “...In via principale, dichiarare, preliminarmente, l'inammissibilità per intervenuta decadenza dall'azione giudiziale e, nel merito, l'infondatezza dell'avverso ricorso, con conferma del verbale ispettivo, di ogni presupposto, di ogni atto conseguente e della cancellazione dagli elenchi per gli anni in contestazione e rigettare ogni altra domanda, in quanto inammissibile e comunque infondata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 31.1.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, avuto riguardo all'oggetto del contendere, deve escludersi che la società alle cui dipendenze il ricorrente avrebbe svolto attività di lavoro subordinato in agricoltura sia litisconsorte necessario. L'unico soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione giudiziaria contro provvedimenti definitivi d'iscrizione, o cancellazione, dei lavoratori agricoli negli appositi elenchi nominativi è, infatti, l' . CP_1
Da ciò consegue altresì l'insussistenza dei presupposti per la riunione del presente procedimento con quello originariamente instaurato dalla nei Controparte_2 confronti dell' (cfr. proc. n. 6671/2023 R.G.) ovvero per la chiesta sospensione ex art. CP_1
2 295 c.p.c. in attesa della sua definizione, essendo stato lo stesso peraltro già definito con sentenza n. 20/2024 del 4.1.2024 del Tribunale di Catania in atti.
3. Ciò posto, stante il carattere assorbente, nel merito il ricorso è infondato e va pertanto rigettato (in tal senso, tra le altre, cfr. altresì sentenze del Tribunale di Catania nn.
2352/2024 e 2353/2024 del 30.4.2024 – est. dott.ssa C. Ruggeri – a cui si fa riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Ed invero, ad avviso di questo giudicante, la causa può essere decisa sulla scorta del principio della ragione più liquida (cfr. C. Cass. 12002/2014, C. Cass. S.U. 9936/2014,
C. Cass. 17214/2016, C. Cass. 11458/2018, C. Cass. 363/2019), risultando dirimente il difetto di prova nell'odierno giudizio, da parte del ricorrente, del rapporto di lavoro subordinato invocato in ricorso per tutte le giornate ivi indicate.
3.1. Innanzitutto, va disattesa l'eccezione attorea di carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati.
Ed infatti, come già osservato in precedenti pronunce di questo Ufficio, “...2.a.
Quanto alla dedotta omessa motivazione dei provvedimenti avverso i quali il ricorrente è insorto, giova rilevare che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento, non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l.
n. 241/1990, risultando l'atto di disconoscimento – ora peraltro individualmente notificato per effetto della novella di cui all'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020 – sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale si riversa l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato. [...]” (cfr., in particolare, sentenza n. 231/2024 del 18.2.2024 del
Tribunale di Catania – est. dott.ssa L. Renda).
3.2. Ciò posto, deve rilevarsi che nel giudizio volto al riconoscimento del diritto a una certa prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., parte ricorrente deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione.
Nella specie, dunque, era onere del ricorrente dimostrare l'effettività dell'addotto rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall' a seguito di CP_1
CP_ accertamenti ispettivi (cfr. memoria difensiva dell' e verbale ispettivo allegato).
Ed infatti, come affermato costantemente dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento e d'indennità di disoccupazione agricola – laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura – l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. grava sul lavoratore.
3 In tal senso, la Suprema Corte ha evidenziato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1
rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno
2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, d'altronde, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “…nel settore dell'agricoltura, il diritto … alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4
d.lg.lt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)” (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n.
16585).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13877/2012, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione
4 valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
In ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro, come nella specie, occorre dunque che il ricorrente provi in modo puntuale l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa
(Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
In base agli ordinari principi processuali e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, peraltro, gli oneri probatori in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongano, sul CP_ piano logico, un corrispondente onere di allegazione, in particolare nel caso in cui L' contesti il carattere fittizio del rapporto ovvero l'insussistenza della subordinazione (Cass. civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877, cit.).
In applicazione dell'art. 414 c.p.c., è necessario che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile - compatibilmente con la natura del rapporto controverso -
i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati.
La Suprema Corte ha, di recente, ribadito tali principi, affermando che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria.
Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza CP_1
del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548). In caso di contestazione da parte dell' , incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, CP_1 la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio
2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17)” (cfr. Cass. 2 febbraio 2023, n. 3129).
3.3. Alla luce degli esposti principi, il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, considerati gli oneri di allegazione e prova gravanti sul lavoratore, parte ricorrente non ha fornito la prova dell'esistenza integrale del rapporto di lavoro subordinato nonché dei caratteri tipici della subordinazione o di quegli elementi c.d. “sintomatici” con riguardo alle giornate oggetto di disconoscimento.
5 3.4. Nella specie, innanzitutto, il ricorrente non ha allegato con sufficiente dettaglio i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano di potere quanto meno presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto
(ad es. l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
Tali carenze, a fronte del disconoscimento operato dall'istituto in ragione delle numerose incongruenze emerse in sede ispettiva, giustificano la reiezione della domanda attorea, "dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite”.
Né, peraltro, parte ricorrente ha formulato nell'atto introduttivo specifiche e ammissibili richieste di istruzione orale, sicché anche sotto questo profilo la pretesa attorea appare indimostrata.
3.5. A tal fine, può integralmente richiamarsi quanto già osservato nei citati di questo Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenze del Tribunale di Catania nn. 2352/2024 e 2353/2024 del 30.4.2024, cit.).
Si ribadiscono, in particolare, le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 2352/2024:
“...Nel caso di specie, l'istituto convenuto, con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021002266/DDL del 17/10/2022 nei confronti di T.P. FR soc. coop., asserito datore di lavoro della parte ricorrente, ha proceduto al disconoscimento delle giornate lavorative denunciate da detta società e al recupero dei benefici contributivi già riconosciuti dall'Istituto per gli operai a tempo determinato e per le mensilità non interessate dall'annullamento delle giornate.
Al riguardo, non può ignorarsi che l'opposizione avverso tale verbale è stata rigettata CP_ con contestuale accoglimento della domanda riconvenzionale dell' avente ad oggetto il pagamento della somma di € 357.266,66 a titolo di recupero dei benefici contributivi già fruiti.
6 Si tratta della sentenza n. 20/2024 (est. dott.ssa Renda) la cui motivazione di seguito si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. per quanto di interesse.
“… ritiene l'Ufficio che a fronte delle risultanze di cui al verbale ispettivo in atti e segnatamente delle dichiarazioni acquisite, risulti piuttosto insufficiente a confutare gli esiti della verifica ispettiva sia la documentazione versata in atti – e con riferimento alla quale è stata articolata una inammissibile quanto generica prova per testi – documentazione sostanzialmente consistente in fatture relative alle prestazioni che la società assume di avere fornito a terzi, sia di copia di alcuni estratti conto dai quali appunto desumere il pagamento di alcune delle suddette fatture o l'emissione di assegni, a dire della ricorrente relativi al pagamento delle retribuzioni, così come la perizia redatta da agronomo di parte che attesterebbe l'esistenza di un fabbisogno di manodopera adeguato al numero di operai assunti e alle giornate nel periodo in contestazione denunciate.
Intanto quanto alla documentazione proveniente dalla cooperativa deve escludersi che essa abbia valore dirimente in quanto proveniente dal preteso datore di lavoro.
Emergendo elementi di dubbio in ordine alla esistenza dei rapporti di lavoro del tutto disconosciuto e riguardanti i soci amministratori, sì come del numero di giornate denunciate in misura inverosimile in ragione della denuncia aziendale iniziale, non è la documentazione di formazione unilaterale, proveniente dal presunto datore di lavoro, probante di quanto assunto, avendo scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio dello stresso o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c.; essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 9290/2000; id.
10529/1996), sì come non sufficiente a dimostrare la quantità dell'attività presuntivamente prestata in favore della cooperativa.
L'analisi della documentazione contabile, sì come del fatturato;
la verifica del monte retributivo in relazione al volume d'affari sì come evincibile dalla documentazione fiscale non è perciò dato che afferisce alla sola valutazione di efficacia ed economicità dell'attività aziendale, ma sicuramente piuttosto elemento di ponderazione della veridicità dei rapporti di lavoro denunciati, nella loro complessiva esistenza o nel loro materiale estrinsecarsi.
Non può infatti farsi leva di clivaggio al fine di sostenere la inattendibilità e invalidità dell'accertamento posto in essere il non avere gli ispettori rapporto per
7 rapporto, nominativo per nominativo, periodo per periodo indicato quali – a parte quelli dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di cui si dirà infra – risultino quelli da ritenersi non corrispondenti alle denunce effettuate, a fronte di una serie di elementi indiziari che piuttosto inficiano la attendibilità e verosimiglianza della documentazione aziendale. (…)
A fronte delle emergenze di cui al verbale, che sminuiscono la valenza probatoria dei documenti provenienti da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di rapporti bracciantili inesistenti e della denuncia a fini previdenziali di giornate lavorative mai rese, maggiormente pregnante si palesa l'esigenza di una puntuale e argomentata valutazione di tutti gli elementi emergenti, in una logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa. Prima dunque di passare in rassegna – e pur solo a campione alcune delle contraddittorie e non coerenti dichiarazioni dei soggetti sentiti in sede di verifica ispettiva – si consideri in primo luogo che con dal verbale risulta:
➢ che T.P. FR risulta iscritta dal 15/03/2016 nella sezione ordinaria della
C.C.I.A.A del Sud Est Sicilia al n. REA CT-360379 con la qualifica di IMPRESA
AGRICOLA per lo svolgimento dell'attività di “coltivazione di agrumi” dal 04/04/2015;
➢ la compagine societaria dell'impresa, con un capitale sociale di euro 1.500,00, risulta costituita da tre soci, , e Parte_2 CP_3 Per_1
[...]
➢ in data 31/03/2016 veniva trasmessa la prima e unica denuncia aziendale telematica alla sede di Catania, con la quale la società dichiarava di iniziare CP_1 un'attività agricola con dipendenti dal giorno 22/03/2016, e di operare come azienda senza terra effettuando la raccolta di prodotti ortofrutticoli, con un fabbisogno annuo di n.
100 giornate lavorative;
➢ dal 2016 al 2021 la T.P. FR effettuava invece comunicazioni obbligatorie di assunzione di operai a tempo determinato (OTD) e indeterminato (OTI), denunciando complessivamente all' un numero di lavoratori per un numero di giornate pari a CP_1
46.400, pari a un numero di giornate che supera nel 2020 e nel 2021 anche di oltre 100 volte il fabbisogno aziendale annuo di manodopera dichiarato dalla ditta stessa.;
➢ che in base ai dati rilevati dagli archivi dell'Amministrazione Finanziaria risulta che la società nel periodo oggetto di accertamento ha presentato il Modello Unico
– Redditi Società di Capitali per gli anni 2016, 2018, 2019, 2020 e Modello IVA per gli anni d'imposta 2016, 2019, 2020. Per il 2017 la società ha presentato solo il Modello 770
8 ed esibito in formato elettronico il Registro IVA per gli anni dal 2017 al 2021. Dal complessivo esame dei documenti sopra citati si è potuto determinare il volume d'affari della società come sotto riportato: - per il 2016 un volume d'affari di € 228.794 ed un totale acquisti di € 57.144; - per il 2017 un volume d'affari di € 322.527 ed un totale acquisti di € 205.810; - per il 2018 un volume d'affari di € 544.360 ed un totale acquisti di
€ 233.966; - per il 2019 un volume d'affari di € 1.010.385 ed un totale acquisti di €
416.330; - per il 2020 un volume d'affari di € 2.058.687 ed un totale acquisti di €
1.101.350. - per il 2021 un volume d'affari di € 1.801.754 ed un totale acquisti di €
1.219.963;
➢ che ha omesso nella misura del 100% il pagamento dei contributi da lavoro dipendente dovuti all' per un totale di insoluto pari ad € 671.265,17 con situazione CP_1 aggiornata al 4° trimestre del 2021; ➢ che, sì come desumibile dalla documentazione esibita, la ha conseguito un ipotetico utile aziendale, nel periodo in CP_2 discussione, di € 2.731.944, laddove i soli costi di personale considerate le retribuzioni pari a € 2.658.876 e i contributi pari a € 671.265,17 – non versati – e senza tenere conto di quanto dovuto all'amministrazione finanziaria – sarebbero pari ad euro 3.330,141,17.
La evidente antieconomicità della gestione sì come rappresentata dagli stessi documenti contabili e fiscali e aziendali non rileva quindi solo al fine della responsabilità dell'organo gestorio o della valutazione – secondo quanto dedotto in ricorso – della efficienza societaria ma inficiano l'attendibilità dell'intera contabilità e la veridicità delle denunce di manodopera, la cui finalità e strumentalità rispetto a scopi verosimilmente fraudolenti è più che ipotizzabile.
Né pare fondato l'apparente vulnus sottolineato dalla difesa di parte ricorrente secondo la quale non avendo i funzionari verbalizzanti chiarito le ragioni per le quali alcuni rapporti sarebbero stati considerati veritieri e non annullati, sì come non è stata ritenuta del tutto fittizia l'attività aziendale della T.P. FR, tutto l'architrave dell'accertamento ne verrebbe inficiato.
In realtà la ponderata valutazione degli ispettori ha appunto consentito da un canto di disconoscere integralmente i rapporti di lavoro denunciati con riguardo ai componenti il CdA, sì come i rapporti di coloro che proprio in quanto non presentatisi a seguito di convocazione si sono del tutto sottratti ai richiesti chiarimenti o con riguardo ai quali non risultano pagamenti tracciabili della retribuzione o risultano solo per pochi mesi rispetto ai mesi di lavoro dichiarati dalla ditta;
d'altro canto facendo salvi quei
9 rapporti e quelle prestazioni con riferimento alle quali non vi sono sufficienti elementi per ritenerne la fittizietà.
Non può censurarsi un tale modus operandi che anzi denota un atteggiamento prudenziale e non approssimativo.
Non solo: in disparte ogni considerazione in ordine alla astratta compatibilità della posizione di lavoratore subordinato e di componenti del CdA oltre che di soci di capitale della cooperativa, deve rilevarsi che il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dei tre soci – , e quest'ultimo nemmeno presentatosi Pt_2 CP_3 Per_1
a rendere i chiarimenti richiesti – scaturisce dalla totale assenza di elementi dai quali evincere che i predetti abbiano operato quali lavoratori subordinati della cooperativa.
e hanno dichiarato di essere stati “datori di lavoro di se stessi”. CP_3 Pt_2
ha segnatamente riferito di avere lavorato dal 2018 oppure dal 2019 Pt_2
(“non ricordo di preciso”) e fino a novembre 2020. “Ho lavorato come addetto alla raccolta di agrumi, arance novellino e tarocco… … … ho lavorato solo da novembre di un anno fino a febbraio o marzo dell'anno successivo, occupandomi della raccolta degli agrumi, più che altro novellino e tarocco. Non ho mai lavorato durante il periodo da aprile ad ottobre, quando la cooperativa si è occupata della raccolta delle pesche e delle albicocche. Io ho lavorato manualmente solo nei periodi da novembre di un anno al mese di febbraio o marzo dell'anno successivo, e ho solo raccolto agrumi”; laddove risulta che in favore del predetto, socio pari alla quota al 33,33% della cooperativa insieme a e a oltre che Presidente del Consiglio di Persona_1 CP_3
Amministrazione, sono state inoltrate comunicazioni obbligatorie telematiche di CP_4
assunzione come operaio agricolo, con contratti a tempo determinato dal 01/09/2016 al
31/12/2016, dal 13/04/2017 al 18/09/2017, dal 13/07/2018 al 31/10/2018, dal 06/05/2019 al 30/09/2019 e dal 01/07/2020 al 16/11/2020.
Lo stesso ha riferito di non essersi più occupato degli affari della società Pt_2 dalla fine del 2020, laddove ha dichiarato che dal 2016 “a tutto il 2021” è stato CP_3
sempre a pagare i lavoratori assunti dalla cooperativa T.P. FR, Parte_2
quasi sempre con bonifici – dei quali invero non vi è traccia in atti - e solo raramente in contanti per qualche acconto.
Ancora ha riferito che mediamente erano stati assunti 30 lavoratori Pt_2
l'anno, mentre riferisce dell'assunzione di 30/40 lavoratori in media e in un anno CP_3
di 80.
10 Ancora ha assunto di avere gestito da solo la cooperativa a partire dalla CP_3 fine del 2020 e che “sia che da oltre un anno, dalla Parte_2 Persona_1
fine del 2020, non hanno più lavorato per la T.P. FR, perché hanno cominciato a lavorare per altre ditte, e da allora gestisco la T.P. FR solo io”, laddove Per_1
risulta ingaggiato anche dal 5 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
In buona sostanza non vi è corrispondenza tra le circostanze riferite e i dati documentalmente risultanti, laddove tra l'altro molte sono le contraddizioni in cui sono incorsi sia i predetti amministratori che i lavoratori sentiti in sede di verifica.
Non è vero infatti che il verbale non faccia emergere le suddette contraddizioni – a dire di parte ricorrente - dovendo le dichiarazioni acquisite peraltro leggersi tenuto conto della carenza di competenze tecniche e giuridiche degli amministratori e del fatto che molti, “presi alla sprovvista”, potrebbero aver fatto confusione tra i molteplici rapporti lavorativi avuti con diverse ditte o avere avuto amnesie sul nome dei passeggeri compagni di lavoro.
In verbale si legge:
“A titolo esemplificativo si riportano, di seguito, svariate incongruenze:
➢ molti presunti lavoratori non hanno saputo indicare gli anni in cui avevano lavorato per la società , oppure non hanno saputo Controparte_2 indicare in quali mesi dell'anno avevano lavorato. Alcuni hanno dichiarato di aver lavorato solo per pochi mesi di un anno, mentre risultano denunciati dalla ditta anche per
5 o 6 anni di seguito, con una media di 102 giornate denunciate annue;
➢ molti presunti lavoratori non hanno saputo indicare, di preciso, la ditta o i titolari della ditta per la quale avevano lavorato, oppure hanno dichiarato di aver lavorato per una ditta diversa dalla o indicato un nominativo del Controparte_2
titolare diverso dai soci della stessa T.P. FR.;
➢ molti presunti lavoratori non hanno saputo indicare, con esattezza, il lavoro svolto per la , tanto che alcuni hanno indicato di aver Controparte_2
svolto lavori, tipo potatura, pulizia dei terreni dai rami della potatura, irrigazione, raccolta di olive, tutte tipologie di lavori mai svolte dalla T.P. FR, così come dichiarato dai titolari dell'azienda.
➢ molti presunti lavoratori non hanno saputo indicare nessun cognome e tanti neanche solo il nome di qualche compagno di lavoro, pur avendo dichiarato di aver lavorato sempre in gruppo con altri colleghi anche per diversi anni di seguito;
11 ➢ alcuni presunti lavoratori hanno citato i nominativi di altri presunti lavoratori, dichiarando di aver lavorato insieme negli stessi periodi e per più anni e di aver viaggiato con la stessa auto per andare al lavoro sui vari terreni, ma incrociando le dichiarazioni, tanti non hanno confermato né di aver lavorato insieme né di aver viaggiato con la stessa auto;
➢ quasi tutti i presunti lavoratori hanno dichiarato di aver sempre ricevuto la retribuzione ogni fine mese, o con bonifico bancario oppure con assegno, ma dall'esame dei bonifici e assegni emessi dalla ditta, si è riscontrato che per tantissimi presunti lavoratori risultano pagamenti tracciabili solo per pochi mesi o non risultano per niente pagamenti tracciati. Per tanti presunti lavoratori, anche se risultano denunciati dalla ditta per 5 o 6 anni di seguito, non risulta nessun tipo di pagamento tracciabile della retribuzione, mentre per un certo numero di lavoratori, anche se denunciati per soli tre mesi, risultano regolari bonifici o assegni a loro favore”.
In effetti dall'esame a campione delle dichiarazioni acquisite le rilevate contraddizioni in sintesi sopra riportate emergono, sì come altre ancora.
Se alcuni hanno infatti riferito che gli operai singolarmente o in gruppi “si portavano le attrezzature” (così altri hanno riferito che trovavano le attrezzature CP_3 direttamente sui terreni (così ) o che le attrezzature “appartenevano al Persona_2 principale” (così ). Persona_3
A fronte delle circostanze riferite da e in ordine al tipo di raccolto, CP_3 Pt_2
mai avente ad oggetto olive, la lavoratrice riferiva di essersi Parte_3
occupata nei mesi di novembre e dicembre di sistemare “olive da olio nelle ceste”.
Alcuni lavoratori hanno poi dichiarato di essersi recati presso i terreni con le proprie automobili (così tra gli altri , Persona_4 Persona_5 Per_6
), laddove ha riferito che gli operai “erano organizzati in tre squadre e si
[...] Pt_2
recavano al lavoro con dei furgoni, ma non so chi fossero i proprietari di questi furgoni”.
Infine non può non darsi rilievo alla circostanza non diversamente confutata e dimostrata che “Dall'esame degli estratti conto della società… … … si è potuto constatare che a favore di una parte dei lavoratori sono stati emessi bonifici a titolo di corresponsione della retribuzione dovuta mensilmente, e dall'esame anche degli assegni emessi sempre a favore di alcuni lavoratori della ditta, si presuppone sempre a titolo della retribuzione dovuta, è emerso che solo per alcuni lavoratori risulta il pagamento puntuale della retribuzione dovuta e neanche per tutti i mesi per i quali la società ha denunciato giornate lavorative. Per una buona parte di lavoratori invece non risulta nessun
12 pagamento tracciato, e per tanti solo qualche mese, anche se sia il presidente
[...]
che il consigliere hanno dichiarato che i Parte_2 CP_3
lavoratori sono sempre stati pagati con bonifici bancari, e solo in casi rari con soldi in contanti ma a titolo di acconto. Inoltre quasi tutti i lavoratori, invitati a presentarsi, hanno dichiarato di essere sempre stati pagati o con bonifici o con assegni bancari, e solo raramente con acconti in contanti. Tra l'altro, si consideri che dal 01/07/2018, ai sensi dei commi 910, 911, 912, 913 e 914, art. 1, della Legge di Bilancio 2018, il pagamento delle retribuzioni sarebbe dovuto avvenire esclusivamente mediante mezzi tracciabili” (così pag. 10 del verbale)”.
A fronte di quanto accertato in sede di indagini, secondo i richiamati principi, affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare l'esistenza dell'asserito rapporto di lavoro contestato dall'istituto convenuto.
Non appare sufficiente a tale fine, la generica asserzione di avere svolto attività lavorativa presso una determinata azienda o l'indicazione del periodo di lavoro prestato, trattandosi di elementi con carattere neutro e comunque non determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Nel ricorso mancano allegazioni specifiche in ordine alle concrete modalità di esecuzione della prestazione [...].
In ogni caso, non riveste decisiva efficacia probatoria la documentazione versata in atti dal ricorrente - buste paga e unilav - trattandosi di documenti di formazione unilaterale proveniente dal datore di lavoro.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le dichiarazioni unilaterali del datore di lavoro “non valgono da sole a dimostrare con certezza la durata e il contenuto del rapporto di lavoro, pur potendo al riguardo costituire un valido indice presuntivo in concorso con altri idonei elementi;
tali indicazioni perciò possono essere contrastate con ogni altro mezzo di prova e il giudice di merito può apprezzarle in rapporto alle altre risultanze istruttorie nell'ambito del suo potere di valutazione discrezionale della prova ex art. 116 cod. proc. civ.” (Cass.10529/1996, n.9290/2000)”.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcun ulteriore valido elemento di prova del rapporto di lavoro al di fuori della documentazione suindicata che ha già di per sé scarso valore probatorio a fronte degli accertamenti ispettivi effettuati dall'istituto resistente. [...]” (cfr. sentenza n. 2352/2024 del Tribunale di Catania, cit.).
3.6. Sulla base delle superiori considerazioni, come detto pienamente riferibili alla fattispecie in esame, non risulta dunque compiutamente dimostrata la sussistenza del
13 rapporto di lavoro in agricoltura subordinato in relazione alle giornate di lavoro oggetto di disconoscimento, sicché il ricorso va integralmente rigettato.
Tale decisione, inoltre, si giustifica sulla scorta del condiviso insegnamento della
Corte di Cassazione secondo cui “Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (cfr. C. Cass. 28/09/2006 n. 21028 in motivazione.
4. Le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. in atti, vanno dichiarate irripetibili.
Come da ultimo osservato da questo Ufficio, “...Fermo, infatti, il principio secondo cui per l'operatività dell'articolo 152 delle disp. di att. al c.p.c. è necessario che “il diritto alla prestazione (costituisca) l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n.
16676/2020), ragione per cui “Il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato perciò negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli” (Cass. n. 37973/2022), deve, nelle specie, operare il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi della menzionata disposizione, giacché il ricorrente non ha chiesto la sola condanna dell'Istituto previdenziale alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ma ha agito anche per il conseguimento della indennità di disoccupazione agricola dopo che la relativa domanda è stata rigettata dall' per essere risultato cancellato dagli elenchi. CP_1
Per il caso in cui oggetto del giudizio non sia solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli, ma anche quello volto al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione (anche eventualmente recuperata dall' ), CP_1 giova richiamare quanto precisato da Cass. n. 37973/2022 che, nell'evidenziare che
“L'iscrizione negli elenchi è, dunque, uno degli elementi costitutivi per integrare il diritto alla prestazione previdenziale, sicché non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale senza l'attualità del diritto alla iscrizione”, con la conseguenza che “…l'interessato, a seguito di cancellazione dagli elenchi medesimi, nel rispetto del termine di legge, dovrà -o potrà- chiedere anche la reiscrizione negli elenchi, nel giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione”, ha affermato che “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.,
14 nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (v., da ultimo, Cass. n.
10038/2024). [...]” (cfr. sentenza n. 5208/2024 del Tribunale di Catania del 19.11.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Catania, 31 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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