Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/05/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 05/05/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistito dal cancelliere e dal funzionario addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa
Giulia Milici, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 1892/2019, pendente tra
, con sede in Caprileone, Fraz. Rocca, Via Parte_1
Laganeto n. 47, P. Iva in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Capo d'Orlando, via A. Volta
n. 100, presso lo Studio dell'avv. Miceli Emanuele, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- opponente –
CONTRO
(oggi CF. CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in P.IVA_2
Capo d'Orlando (ME), via Nino Bixio, n. 14, elettivamente domiciliata alla Via
Consolare Antica 745, presso lo studio dell'Avv. Michele Ridolfo, del Foro di Patti
(Pec: , che la rappresenta e difende come da procura Email_1 in atti
- opposto –
Sono comparsi: l'avv. Miceli Emanuele per l'opponente e l'avv. Ridolfo Michele per parte opposta. I procuratori delle parti si riportano alle rispettive posizioni processuali e alle rispettive note conclusive e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 bis
In persona del gop Elisabetta Artino Innaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 497/2019
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 497/2019 con cui gli era stato intimato il pagamento in favore della (oggi CP_1 Controparte_2
della somma di € 11.590,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria,
[...]
a titolo di compensi professionali per aver fornito consulenze consistite nell'“Analisi e Parte_ studi propedeutici per la ristrutturazione edilizia rivolta alla pratica dell'immobile sito in Acquedolci” e “Studio propedeutico alla progettazione di un ampliamento/copertura di un edificio privato esistente a San Fratello”.
L'opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, la mancata prova del conferimento dell'incarico da parte dello stesso e la mancata prova dell'esistenza del credito, sia con riferimento all'an che al quantum, nonché la genericità degli importi richiesti e, pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di risposta depositata il 06.03.2020, l'opposto contestava gli assunti dell'opponente rappresentando che, anche se al momento dell'accordo tra CP_3
e la non era stata ancora costituita,
[...] CP_1 Parte_1 operando il con l'omonima tuttavia la CP_3 Parte_3 [...]
una volta formata, si qualificava, ipso facto, come unico centro di Parte_1 imputazione dell'attività di impresa del in ordine ai rapporti dallo stesso CP_3 intrattenuti con Inoltre, la società opposta rivendicava la fondatezza della CP_1 pretesa e la regolare pattuizione del quantum, richiamando in subordine l'operatività della previsione di cui all'art. 2225 c.c.
La causa veniva istruita mediante prova orale e documentale e, all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c., veniva decisa.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Come pacificamente e uniformemente ritenuto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito, anche sulla base delle espresse eccezioni avanzate dall'opponente.
Orbene, in merito all'an del rapporto giuridico per cui è causa deve rilevarsi che per il contratto di prestazione d'opera intellettuale non è richiesta la forma scritta ad substantiam;
pertanto, nel caso specifico, può ritenersi provato il raggiungimento di un accordo concernente le prestazioni di consulenza sopra descritte sia tramite la produzione documentale prodotta in giudizio (cfr. doc. nn. 1 e 2 allegati al fascicolo monitorio, doc. n. 4 all. alla comparsa di risposta e doc. lett. i), l) m), n), o) allegati alla memoria ex art 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta), sia tramite l'interrogatorio formale reso da , in cui quest'ultimo ha ammesso che la ha Controparte_3 CP_1 effettuato i sopralluoghi degli immobili oggetto di ristrutturazione alla presenza del e dei proprietari dei predetti immobili nell'agosto 2016, anno in cui l'incarico CP_3 risulta essere stato conferito.
Allo stesso modo, può ritenersi provata l'effettiva esecuzione del contratto de quo, alla luce degli elaborati finali prodotti dall'opposto.
Ciò che, al contrario, resta privo di adeguato supporto probatorio attiene alla effettiva titolarità in capo all'opponente della relativa legittimazione passiva.
A tal riguardo, infatti, deve preliminarmente rilevarsi che dalla difesa dell'opposto – il quale dichiara che “è vero che al momento dell'accordo tra il e , la CP_3 CP_1 non era stata ancora costituita, operando il con Parte_1 CP_3
l'omonima – si desume che lo stesso riconosca che l'originaria Parte_3 pattuizione sia avvenuta con la quindi con un soggetto Parte_3 giuridico differente rispetto all'odierno opponente. Del resto, tale circostanza è desumibile anche dalle e-mail intercorse tra le parti, relative al rapporto oggetto di causa, in cui il comunica per il tramite della prima società (cfr. all. n. 4 della CP_3 comparsa di risposta e doc. lett. i), l) m), n), o) allegati alla memoria ex art 183, comma
6, n. 2 c.p.c. di parte opposta).
Tanto premesso, a fronte delle contestazioni della l'opposto Parte_1
– che, peraltro, non ha mai chiesto la chiamata in giudizio della Parte_3
- avrebbe dovuto provare un subentro di fatto dell'odierna opponente nello specifico rapporto oggetto del giudizio.
Tuttavia, dalla produzione documentale allegata – unico supporto probatorio utile, dal momento che nulla al riguardo può essere desunto dall'interrogatorio formale e che l'opposto ha rinunciato all'escussione del proprio teste - non è possibile accertare quanto sostenuto da . CP_1
La documentazione prodotta relativa a fatture emesse dall'opponente per prestazioni eseguite prima della sua formale costituzione, infatti, si riferisce a rapporti differenti rispetto a quello oggetto del giudizio.
A ciò si aggiunga che la stessa documentazione non è sufficiente a far ritenere che vi sia stato un subentro della in tutti i rapporti precedentemente Parte_1 contratti dalla ciò si desume, in particolare dal doc. n. 5 allegato Parte_3 alla comparsa di risposta dell'opposto nel quale, se è vero che il comunica con CP_3
l'opposto mediante la e-mail della deve altresì rilevarsi che Parte_1 nel corpo della stessa viene chiaramente specificato il nuovo iban su cui effettuare i pagamenti “riferiti alla , iban che risulta essere diverso da Parte_3 quello che fa capo alla società opponente. Pertanto, anche dopo la formale costituzione della (considerando che l'e-mail riporta la data del 30.09.2018 Parte_1
e che l'iscrizione dell'opponente al registro delle imprese risale al 28.02.2018) i rapporti precedentemente intrattenuti dalla o quantomeno parte Parte_3 di questi, hanno continuato a fare capo a quest'ultima, senza che si sia verificato alcun subentro.
Nella specie, dunque, non può ritenersi provata la legittimazione passiva dell'opponente, anche avuto riguardo al momento in cui gli incarichi di consulenza sono stati ultimati: ottobre 2017 quello relativo all'immobile sito in Acquedolci e febbraio 2018 quello relativo all'immobile sito in San Fratello.
Tanto basta per accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'opponente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1892/2019
R.G, disattesa e assorbita ogni altra istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione avanzata dalla e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_4 ingiuntivo n. 497/2019;
Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario di parte opponente, avv. Miceli Emanuele, che si liquidano in € 5.222,5 (di cui € 145,50 per esborsi), oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge. Così deciso in Patti, il 05/05/2025 Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria