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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/06/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 09.04.2025 al n. 965 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO –
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Raffaella Esposito Alaia ed elettivamente domiciliata in Marigliano (NA) alla via Aliperti 8, presso lo studio di questi;
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Alessandro Miccoli C.F._2
ed elettivamente domiciliato in Portici (NA) al Corso Garibaldi 162., presso lo studio di questi;
N O N C H È
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da ricorso FATTO E DIRITTO
I ricorrenti come identificati in epigrafe con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ.
1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto il decreto di omologazione n. cronol. 217/2020 della separazione personale dei coniugi reso dal Tribunale di Nola in data 12.02.2020.
Anche le condizioni di divorzio concordate non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talchè possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
16/10/1993 a Pomigliano d'Arco (Na) e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Pomigliano d'Arco (Na) (Atto n. 195 parte 2 Serie A ufficio 1 dell'anno 1993);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 30.06.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 09.04.2025 al n. 965 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO –
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Raffaella Esposito Alaia ed elettivamente domiciliata in Marigliano (NA) alla via Aliperti 8, presso lo studio di questi;
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Alessandro Miccoli C.F._2
ed elettivamente domiciliato in Portici (NA) al Corso Garibaldi 162., presso lo studio di questi;
N O N C H È
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da ricorso FATTO E DIRITTO
I ricorrenti come identificati in epigrafe con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ.
1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto il decreto di omologazione n. cronol. 217/2020 della separazione personale dei coniugi reso dal Tribunale di Nola in data 12.02.2020.
Anche le condizioni di divorzio concordate non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talchè possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
16/10/1993 a Pomigliano d'Arco (Na) e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Pomigliano d'Arco (Na) (Atto n. 195 parte 2 Serie A ufficio 1 dell'anno 1993);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 30.06.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)