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Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2023, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5552/2016 R.G. proposto da: AN AR IA, in giudizio personalmente ai sensi dell’art. 86, cod. proc. civ., elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Roma, via Maria Adelaide, 12; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- controricorrente -
EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del responsabile contenzioso regionale Lazio, per procura speciale ad autentica De LU di Roma del 20 gennaio 2016, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandra Calabrò, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte 39, il tutto come da procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
Nullità cartella Civile Sent. Sez. 5 Num. 1865 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: CRIVELLI ALBERTO Data pubblicazione: 20/01/2023 2 di 10 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. degli ABRUZZI, n. 127/V/15, depositata il 5 febbraio 2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2022 dal consigliere Alberto Crivelli. Dato atto che il Sostituto Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate accertava nei confronti della ricorrente, a seguito di un controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento all’anno d’imposta 2003, il mancato pagamento di ritenute d’acconto e del contributo per la cassa forense. L’agente della riscossione notificava quindi la cartella di pagamento, che la contribuente impugnava. 2. La CTP accoglieva il ricorso, e quindi l’Agenzia delle Entrate interponeva gravame, a seguito del quale la CTR, preso atto dello sgravio parziale intervenuto, accertava la pretesa limitatamente alla residua somma di € 5.890,00, appunto non oggetto di sgravio. La contribuente propone così ricorso in cassazione, affidato a nove motivi. L’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione si sono costituiti per resistere tramite autonomi controricorsi. Con ordinanza interlocutoria 19 maggio 2022 questa Corte rinviava a pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la contribuente denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. A parere della stessa, infatti, i giudici d’appello hanno omesso di pronunciarsi con riferimento all’eccezione d’inammissibilità per carenza d’interesse, sollevata davanti agli stessi sull’assunto che quattro delle autonome rationes decidendi della sentenza di accoglimento di primo grado non avevano formato oggetto di gravame. 3 di 10 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 276, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.3 e 4, cod. proc. civ. Con esso si denuncia la decisione per non aver preso in esame pregiudizialmente l’eccezione di inammissibilità per giudicato interno. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici d’appello delibato autonomi e specifici motivi di accoglimento della sentenza di primo grado, non oggetto di gravame. 4. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 e 5, cod. proc. civ.; violazione dell’art. 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; violazione dell’art. 115, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.; violazione degli artt. 36-ter, 58 e 60, d.P.R. n. 600/1973, e 6, l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; violazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo. Secondo la contribuente, la CTR avrebbe esaminato il motivo d’accoglimento di primo grado, consistente nella notifica ad indirizzo errato della comunicazione resa ai sensi dell’art. 36-ter, d.P.R. n. 600/1973, laddove l’Agenzia non aveva minimamente impugnato tale motivo. In ogni caso la relativa motivazione sarebbe stata apparente in quanto consistente in mere affermazioni tautologiche, e assunta in violazione dell’onere della prova gravante sull’amministrazione, che non aveva provato la notifica all’indirizzo corretto, e non esaminando invece le prove prodotte dalla contribuente, che aveva dimostrato di risiedere ad un indirizzo diverso. 4 di 10 5. Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 112, 132 e 115, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.; violazione degli artt. 36-ter, d.P.R. n. 600/1973, 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, 7, l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; violazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo. A parere della contribuente la statuizione della sentenza d’appello, secondo cui la cartella impugnata doveva essere retta da motivazione essenziale, non superava le ragioni di annullamento della stessa per difetto di motivazione pronunciato dalla sentenza di primo grado, e in ogni caso la decisione di secondo grado sarebbe priva di motivazione in quanto contenente mere generiche affermazioni. D’altronde gli atti di riliquidazione, non essendo stati comunicati, non potevano ritenersi motivati. 6. Con il sesto motivo si denuncia violazione degli artt. 132 e 115, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.; violazione dell’art. 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; violazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente. La contribuente denuncia come la motivazione della sentenza di primo grado nel merito non era stata oggetto di impugnazione da parte dell’Agenzia, e tuttavia la CTR avrebbe delibato la stessa, peraltro senza scrutinare le prove (in particolare la dichiarazione dell’Ordine professionale circa il pagamento dei contributi e le fatture emesse nonché la documentazione bancaria). 7. Con il settimo motivo si denuncia violazione dell’art. 115, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.; violazione dell’art. 132, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.; violazione dell’art. 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, 5 di 10 num. 3, cod. proc. civ., e dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 e 5, cod. proc. civ. Infatti, la sentenza di primo grado aveva ritenuto la nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento, ma l’Agenzia non aveva provato la trasmissione del ruolo anteriormente al primo giugno 2008, ruolo che invece era stato dichiarato esecutivo solo il successivo 20 giugno, e ciononostante la sentenza d’appello aveva accolto l’impugnativa considerando come responsabile del procedimento tale AO LI, che invece era responsabile degli adempimenti di stampa e notifica. E inoltre la sentenza della CTR riteneva che il ruolo fosse stato trasmesso all’agente della riscossione prima del primo giugno 2008, ma alcuna prova in proposito sarebbe stata fornita dall’amministrazione, per cui la motivazione della sentenza d’appello sul punto sarebbe del tutto apparente. 8. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione degli artt. 36-ter, d.P.R. n. 600/1973, e 25, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. In proposito la sentenza d’appello aveva ritenuto sanata la nullità della notifica della cartella in ragione dell’impugnazione della stessa, senza comunque considerare la decadenza dai termini per il controllo formale della dichiarazione (art.25 d.P.R. n.602/1973) e quello per la notifica della cartella (art. 36-ter, d.P.R. n. 600/1973). Il primo termine, biennale, non sarebbe stato rispettato in quanto sarebbe mancata la comunicazione prevista all’indirizzo della contribuente;
il secondo non sarebbe stato rispettato in quanto la notifica della cartella sarebbe stata inesistente o nulla. 9. Con il nono motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 132, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 e 5, cod. proc. civ.; violazione dell’art. 96, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. 6 di 10 La sentenza di secondo grado avrebbe errato ritenendo che per richiedere la condanna al risarcimento danni di cui all’art. 96, cod. proc. civ., la contribuente avrebbe dovuto proporre appello incidentale, con conseguente formazione del giudicato, mentre in realtà era stata chiesta la condanna al risarcimento in ragione dell’abuso che avrebbe perpetrato l’Agenzia nel proporre appello, nella coscienza dell’infondatezza delle tesi sostenute. 10. I primi tre motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione e, per quanto di ragione, sono fondati. Con essi la ricorrente deduce di aver eccepito in secondo grado il giudicato interno, in quanto la sentenza di primo grado, fondata su varie autonome rationes decidendi, era stata impugnata solo sotto il profilo di alcune di esse, e ciononostante la pronuncia d’appello non solo avrebbe esaminato i motivi proposti dall’Agenzia solo relativamente ad alcune di tali rationes decidendi, ma altresì ne avrebbe esaminate altre non impugnate. In effetti, dalla parte ritrascritta in ricorso della sentenza in parola, emerge che la stessa era fondata sulle seguenti rationes: - Nullità della cartella in relazione alla sua mancata sottoscrizione. - Nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento. - Nullità della cartella per difetto di notificazione, essendo stata la stessa eseguita senza l’osservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 137, segg., cod. proc. civ. - Nullità della cartella per decadenza dei termini di conclusione del controllo formale. - Carenza di motivazione intrinseca della cartella e mancata allegazione degli atti presupposti. Sotto tale ultimo profilo, sempre in base alla sentenza di primo grado, non varrebbe il richiamo per relationem degli atti stessi, in quanto la notifica di tali atti sarebbe da ritenersi inesistente. 7 di 10 A seguito della comunicazione del controllo formale la contribuente avrebbe inviato tutta la documentazione necessaria, in base alla quale peraltro l’amministrazione avrebbe riconosciuto gran parte delle ragioni della contribuente. In base sempre alla prima sentenza “anche nel merito della istruttoria della determinazione dell’an e del quantum accertato dall’ufficio ed addebitato in cartella, le eccezioni di parte ricorrente sono giuste ed efficacemente motivate”. A fronte di ciò l’appello dell’Agenzia, come riportato dalla ricorrente, e come del resto si ricava dalla parte in fatto della sentenza, si appuntava esclusivamente sui seguenti motivi: - Non costituire motivo di nullità la mancata indicazione dei responsabili del procedimento e insussistenza della tardività nella trasmissione dei ruoli, avvenuta prima del primo giugno 2008. - Infondatezza della decisione di primo grado laddove ritiene la nullità della notifica in quanto la cartella venne consegnata a mani del portiere. - Insussistenza della decadenza dei termini per la conclusione del controllo formale. - Sproporzione della decisione in punto condanna dell’Agenzia alle spese di giudizio. Come si nota in nessun punto viene proposto alcun motivo di impugnazione relativamente alla carenza di motivazione della cartella, alla mancata notifica degli atti presupposti nonché al merito, aspetti - anche sui quali - si basa la decisione della CTP. OR va in proposito ricordato che, poiché come emerge da quanto precede la sentenza di primo grado si fonda su una pluralità di rationes decidendi, per giungersi all’accoglimento del ricorso d’appello avverso la stessa, occorre(va) che tutte le ragioni fossero oggetto di impugnazione – in difetto del che quelle non impugnate avrebbero determinato il passaggio in giudicato della sentenza - e 8 di 10 che poi, ove pur tutte fossero state oggetto d’impugnativa, tutte le stesse fossero meritevoli di riforma. Infatti “Nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso sia accolto nella sua interezza, affinché si compia lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale mira alla cassazione della sentenza, ossia di tutte le ragioni che autonomamente la sorreggono. È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola di esse, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni” (Cass. 23/03/2002, n. 4199). Non diversamente vale nell’ipotesi di impugnazione di pronuncia di primo grado in rapporto al relativo gravame. Ne consegue che, ove alcune delle autonome rationes non abbiano formato oggetto di impugnazione, si determina in relazione alle stesse il giudicato interno. Infatti “come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza” (v. Cass. Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n.27015, n. 24076). Va solo precisato che il rigetto dipende non da carenza di interesse, come pure si è da questa Corte spesso affermato in passato (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass. 9 di 10 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, nonché già la stessa pronuncia sopra citata, Cass. n.4199/2002), quanto per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (v. Cass., 13/10/2017, n. 24076; Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass., 22/9/2011, n. 19254, Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 13/7/2005, n. 14740)” (Cass. 06/07/2020, n. 13880). Erroneamente dunque la sentenza d’appello non ha esaminato l’eccezione di giudicato sollevata dalla contribuente, e non ha considerato la mancata impugnazione della sentenza di primo grado sotto il profilo di alcune delle relative, autonome rationes decidendi, come sopra indicate, passando poi ad esaminare, tra l’altro, il merito della controversia senza la proposizione del relativo motivo di gravame, ritenendo l’irritualità del deposito della documentazione a giustificativa da parte della contribuente solo in giudizio;
dando atto dell’esame ciononostante della stessa da parte dell’amministrazione e del conseguente parziale riconoscimento;
giustificando le ragioni che hanno portato alla conferma di parte del debito fiscale. La sentenza dev’essere dunque cassata senza rinvio, a mente dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., essendosi formato il giudicato sulla pronuncia di primo grado in relazione alle autonome rationes decidendi non oggetto di impugnazione, incorrendo così pure nel vizio di ultrapetizione. 11. Da quanto precede discende l’assorbimento dei motivi da quarto ad ottavo. 12. In ordine all’impugnazione del capo sulle spese, con riferimento alla richiesta di condanna dell’amministrazione alla responsabilità aggravata, come detto la CTR ha motivato ritenendo la mancata proposizione di appello incidentale. In effetti si riporta nella parte in fatto come la contribuente, in sede di costituzione d’appello, avrebbe concluso nel senso del rigetto dell’appello e della 10 di 10 conferma della sentenza “tranne che per la parte in cui non accoglie la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. (…) con vittoria di spese, diritti ed onorari e con condanna al risarcimento dei danni, in applicazione dell’art.96 cpc, indicati equitativamente in euro 39.433,97”. Evidente dunque che i giudici d’appello abbiano affrontato la prima parte della richiesta, su cui peraltro vale la precisazione della contribuente contenuta nel motivo in esame, secondo cui “la UC non ha affatto impugnato la sentenza di primo grado sul punto”, mentre il motivo risulta nel resto inammissibile, denunciando la decisione per vizio di ultra petizione, carenza assoluta di motivazione “o comunque in relazione all’art. 360 cpc, primo comma n.5, per motivazione erronea”, cioè risolvendosi in una confusa congerie di denunce aventi presupposti diversi tratte dai vari, differenti profili contemplati dall’art. 360, cod. proc. civ., senza consentire a questa Corte di individuare quello effettivamente oggetto dello stesso e quindi passare al relativo esame. 13. Le spese gravano sulle controricorrenti soccombenti, compensate quelle relative ai gradi di merito.
P. Q. M.
La Corte accoglie i primi tre motivi e, assorbiti quelli dal terzo all’ottavo, dichiarato inammissibile il nono, e ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna le controricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso forfettario 15 % ed esborsi per € 200,00. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022
- controricorrente -
EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del responsabile contenzioso regionale Lazio, per procura speciale ad autentica De LU di Roma del 20 gennaio 2016, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandra Calabrò, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte 39, il tutto come da procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
Nullità cartella Civile Sent. Sez. 5 Num. 1865 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: CRIVELLI ALBERTO Data pubblicazione: 20/01/2023 2 di 10 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. degli ABRUZZI, n. 127/V/15, depositata il 5 febbraio 2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2022 dal consigliere Alberto Crivelli. Dato atto che il Sostituto Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate accertava nei confronti della ricorrente, a seguito di un controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento all’anno d’imposta 2003, il mancato pagamento di ritenute d’acconto e del contributo per la cassa forense. L’agente della riscossione notificava quindi la cartella di pagamento, che la contribuente impugnava. 2. La CTP accoglieva il ricorso, e quindi l’Agenzia delle Entrate interponeva gravame, a seguito del quale la CTR, preso atto dello sgravio parziale intervenuto, accertava la pretesa limitatamente alla residua somma di € 5.890,00, appunto non oggetto di sgravio. La contribuente propone così ricorso in cassazione, affidato a nove motivi. L’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione si sono costituiti per resistere tramite autonomi controricorsi. Con ordinanza interlocutoria 19 maggio 2022 questa Corte rinviava a pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la contribuente denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. A parere della stessa, infatti, i giudici d’appello hanno omesso di pronunciarsi con riferimento all’eccezione d’inammissibilità per carenza d’interesse, sollevata davanti agli stessi sull’assunto che quattro delle autonome rationes decidendi della sentenza di accoglimento di primo grado non avevano formato oggetto di gravame. 3 di 10 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 276, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.3 e 4, cod. proc. civ. Con esso si denuncia la decisione per non aver preso in esame pregiudizialmente l’eccezione di inammissibilità per giudicato interno. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici d’appello delibato autonomi e specifici motivi di accoglimento della sentenza di primo grado, non oggetto di gravame. 4. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 e 5, cod. proc. civ.; violazione dell’art. 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; violazione dell’art. 115, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.; violazione degli artt. 36-ter, 58 e 60, d.P.R. n. 600/1973, e 6, l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; violazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo. Secondo la contribuente, la CTR avrebbe esaminato il motivo d’accoglimento di primo grado, consistente nella notifica ad indirizzo errato della comunicazione resa ai sensi dell’art. 36-ter, d.P.R. n. 600/1973, laddove l’Agenzia non aveva minimamente impugnato tale motivo. In ogni caso la relativa motivazione sarebbe stata apparente in quanto consistente in mere affermazioni tautologiche, e assunta in violazione dell’onere della prova gravante sull’amministrazione, che non aveva provato la notifica all’indirizzo corretto, e non esaminando invece le prove prodotte dalla contribuente, che aveva dimostrato di risiedere ad un indirizzo diverso. 4 di 10 5. Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 112, 132 e 115, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.; violazione degli artt. 36-ter, d.P.R. n. 600/1973, 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, 7, l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; violazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo. A parere della contribuente la statuizione della sentenza d’appello, secondo cui la cartella impugnata doveva essere retta da motivazione essenziale, non superava le ragioni di annullamento della stessa per difetto di motivazione pronunciato dalla sentenza di primo grado, e in ogni caso la decisione di secondo grado sarebbe priva di motivazione in quanto contenente mere generiche affermazioni. D’altronde gli atti di riliquidazione, non essendo stati comunicati, non potevano ritenersi motivati. 6. Con il sesto motivo si denuncia violazione degli artt. 132 e 115, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.; violazione dell’art. 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; violazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente. La contribuente denuncia come la motivazione della sentenza di primo grado nel merito non era stata oggetto di impugnazione da parte dell’Agenzia, e tuttavia la CTR avrebbe delibato la stessa, peraltro senza scrutinare le prove (in particolare la dichiarazione dell’Ordine professionale circa il pagamento dei contributi e le fatture emesse nonché la documentazione bancaria). 7. Con il settimo motivo si denuncia violazione dell’art. 115, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.; violazione dell’art. 132, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.; violazione dell’art. 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, 5 di 10 num. 3, cod. proc. civ., e dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 e 5, cod. proc. civ. Infatti, la sentenza di primo grado aveva ritenuto la nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento, ma l’Agenzia non aveva provato la trasmissione del ruolo anteriormente al primo giugno 2008, ruolo che invece era stato dichiarato esecutivo solo il successivo 20 giugno, e ciononostante la sentenza d’appello aveva accolto l’impugnativa considerando come responsabile del procedimento tale AO LI, che invece era responsabile degli adempimenti di stampa e notifica. E inoltre la sentenza della CTR riteneva che il ruolo fosse stato trasmesso all’agente della riscossione prima del primo giugno 2008, ma alcuna prova in proposito sarebbe stata fornita dall’amministrazione, per cui la motivazione della sentenza d’appello sul punto sarebbe del tutto apparente. 8. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione degli artt. 36-ter, d.P.R. n. 600/1973, e 25, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. In proposito la sentenza d’appello aveva ritenuto sanata la nullità della notifica della cartella in ragione dell’impugnazione della stessa, senza comunque considerare la decadenza dai termini per il controllo formale della dichiarazione (art.25 d.P.R. n.602/1973) e quello per la notifica della cartella (art. 36-ter, d.P.R. n. 600/1973). Il primo termine, biennale, non sarebbe stato rispettato in quanto sarebbe mancata la comunicazione prevista all’indirizzo della contribuente;
il secondo non sarebbe stato rispettato in quanto la notifica della cartella sarebbe stata inesistente o nulla. 9. Con il nono motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 132, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 e 5, cod. proc. civ.; violazione dell’art. 96, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. 6 di 10 La sentenza di secondo grado avrebbe errato ritenendo che per richiedere la condanna al risarcimento danni di cui all’art. 96, cod. proc. civ., la contribuente avrebbe dovuto proporre appello incidentale, con conseguente formazione del giudicato, mentre in realtà era stata chiesta la condanna al risarcimento in ragione dell’abuso che avrebbe perpetrato l’Agenzia nel proporre appello, nella coscienza dell’infondatezza delle tesi sostenute. 10. I primi tre motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione e, per quanto di ragione, sono fondati. Con essi la ricorrente deduce di aver eccepito in secondo grado il giudicato interno, in quanto la sentenza di primo grado, fondata su varie autonome rationes decidendi, era stata impugnata solo sotto il profilo di alcune di esse, e ciononostante la pronuncia d’appello non solo avrebbe esaminato i motivi proposti dall’Agenzia solo relativamente ad alcune di tali rationes decidendi, ma altresì ne avrebbe esaminate altre non impugnate. In effetti, dalla parte ritrascritta in ricorso della sentenza in parola, emerge che la stessa era fondata sulle seguenti rationes: - Nullità della cartella in relazione alla sua mancata sottoscrizione. - Nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento. - Nullità della cartella per difetto di notificazione, essendo stata la stessa eseguita senza l’osservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 137, segg., cod. proc. civ. - Nullità della cartella per decadenza dei termini di conclusione del controllo formale. - Carenza di motivazione intrinseca della cartella e mancata allegazione degli atti presupposti. Sotto tale ultimo profilo, sempre in base alla sentenza di primo grado, non varrebbe il richiamo per relationem degli atti stessi, in quanto la notifica di tali atti sarebbe da ritenersi inesistente. 7 di 10 A seguito della comunicazione del controllo formale la contribuente avrebbe inviato tutta la documentazione necessaria, in base alla quale peraltro l’amministrazione avrebbe riconosciuto gran parte delle ragioni della contribuente. In base sempre alla prima sentenza “anche nel merito della istruttoria della determinazione dell’an e del quantum accertato dall’ufficio ed addebitato in cartella, le eccezioni di parte ricorrente sono giuste ed efficacemente motivate”. A fronte di ciò l’appello dell’Agenzia, come riportato dalla ricorrente, e come del resto si ricava dalla parte in fatto della sentenza, si appuntava esclusivamente sui seguenti motivi: - Non costituire motivo di nullità la mancata indicazione dei responsabili del procedimento e insussistenza della tardività nella trasmissione dei ruoli, avvenuta prima del primo giugno 2008. - Infondatezza della decisione di primo grado laddove ritiene la nullità della notifica in quanto la cartella venne consegnata a mani del portiere. - Insussistenza della decadenza dei termini per la conclusione del controllo formale. - Sproporzione della decisione in punto condanna dell’Agenzia alle spese di giudizio. Come si nota in nessun punto viene proposto alcun motivo di impugnazione relativamente alla carenza di motivazione della cartella, alla mancata notifica degli atti presupposti nonché al merito, aspetti - anche sui quali - si basa la decisione della CTP. OR va in proposito ricordato che, poiché come emerge da quanto precede la sentenza di primo grado si fonda su una pluralità di rationes decidendi, per giungersi all’accoglimento del ricorso d’appello avverso la stessa, occorre(va) che tutte le ragioni fossero oggetto di impugnazione – in difetto del che quelle non impugnate avrebbero determinato il passaggio in giudicato della sentenza - e 8 di 10 che poi, ove pur tutte fossero state oggetto d’impugnativa, tutte le stesse fossero meritevoli di riforma. Infatti “Nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso sia accolto nella sua interezza, affinché si compia lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale mira alla cassazione della sentenza, ossia di tutte le ragioni che autonomamente la sorreggono. È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola di esse, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni” (Cass. 23/03/2002, n. 4199). Non diversamente vale nell’ipotesi di impugnazione di pronuncia di primo grado in rapporto al relativo gravame. Ne consegue che, ove alcune delle autonome rationes non abbiano formato oggetto di impugnazione, si determina in relazione alle stesse il giudicato interno. Infatti “come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza” (v. Cass. Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n.27015, n. 24076). Va solo precisato che il rigetto dipende non da carenza di interesse, come pure si è da questa Corte spesso affermato in passato (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass. 9 di 10 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, nonché già la stessa pronuncia sopra citata, Cass. n.4199/2002), quanto per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (v. Cass., 13/10/2017, n. 24076; Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass., 22/9/2011, n. 19254, Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 13/7/2005, n. 14740)” (Cass. 06/07/2020, n. 13880). Erroneamente dunque la sentenza d’appello non ha esaminato l’eccezione di giudicato sollevata dalla contribuente, e non ha considerato la mancata impugnazione della sentenza di primo grado sotto il profilo di alcune delle relative, autonome rationes decidendi, come sopra indicate, passando poi ad esaminare, tra l’altro, il merito della controversia senza la proposizione del relativo motivo di gravame, ritenendo l’irritualità del deposito della documentazione a giustificativa da parte della contribuente solo in giudizio;
dando atto dell’esame ciononostante della stessa da parte dell’amministrazione e del conseguente parziale riconoscimento;
giustificando le ragioni che hanno portato alla conferma di parte del debito fiscale. La sentenza dev’essere dunque cassata senza rinvio, a mente dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., essendosi formato il giudicato sulla pronuncia di primo grado in relazione alle autonome rationes decidendi non oggetto di impugnazione, incorrendo così pure nel vizio di ultrapetizione. 11. Da quanto precede discende l’assorbimento dei motivi da quarto ad ottavo. 12. In ordine all’impugnazione del capo sulle spese, con riferimento alla richiesta di condanna dell’amministrazione alla responsabilità aggravata, come detto la CTR ha motivato ritenendo la mancata proposizione di appello incidentale. In effetti si riporta nella parte in fatto come la contribuente, in sede di costituzione d’appello, avrebbe concluso nel senso del rigetto dell’appello e della 10 di 10 conferma della sentenza “tranne che per la parte in cui non accoglie la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. (…) con vittoria di spese, diritti ed onorari e con condanna al risarcimento dei danni, in applicazione dell’art.96 cpc, indicati equitativamente in euro 39.433,97”. Evidente dunque che i giudici d’appello abbiano affrontato la prima parte della richiesta, su cui peraltro vale la precisazione della contribuente contenuta nel motivo in esame, secondo cui “la UC non ha affatto impugnato la sentenza di primo grado sul punto”, mentre il motivo risulta nel resto inammissibile, denunciando la decisione per vizio di ultra petizione, carenza assoluta di motivazione “o comunque in relazione all’art. 360 cpc, primo comma n.5, per motivazione erronea”, cioè risolvendosi in una confusa congerie di denunce aventi presupposti diversi tratte dai vari, differenti profili contemplati dall’art. 360, cod. proc. civ., senza consentire a questa Corte di individuare quello effettivamente oggetto dello stesso e quindi passare al relativo esame. 13. Le spese gravano sulle controricorrenti soccombenti, compensate quelle relative ai gradi di merito.
P. Q. M.
La Corte accoglie i primi tre motivi e, assorbiti quelli dal terzo all’ottavo, dichiarato inammissibile il nono, e ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna le controricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso forfettario 15 % ed esborsi per € 200,00. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022