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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 05/11/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 505/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA IN Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 505/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
24.03.2025,
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
(C.F. nato a [...] il [...] ed Parte_2 C.F._2 ivi residente in Vocabolo Carpeneto n. 159, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sonia Scaleggi ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in AN (PG), Via F.lli Ceci, 45, presso il difensore
- RICORRENTI –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AN in data 17.06.2006 e trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di AN (atto n. 12, parte II, Serie A, anno 2006)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 6 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 24.03.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“
1) I signori e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2 indipendenti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
2) I figli minori e saranno affidati, in maniera condivisa, Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori, ai quali spetterà provvedere alla loro istruzione, educazione e mantenimento, e resteranno collocati in via prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in AN (PG), Via
Togliatti n. 4, di proprietà di . Parte_1
3) Le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la cura, l'educazione ed il mantenimento dei minori saranno assunte da ciascun genitore, nell'esercizio dei poteri di affido condiviso, per il periodo di permanenza dei minori presso ciascuno di essi, mentre quelle di straordinaria amministrazione – e comunque quelle inerenti l'istruzione, la salute, le attività ludico-ricreative e quant'altro – saranno assunte da entrambi i genitori, previo accordo.
4) I genitori concorderanno i tempi e le modalità di visita dei figli minori da parte del padre e comunque, in caso di disaccordo tra i genitori, la frequentazione dei minori e Persona_1
da parte del padre verrà regolata, tenendo conto degli impegni scolastici ed Persona_2 extrascolastici dei figli medesimi, con le seguenti modalità:
4a) durante la settimana in cui è previsto il week end con la madre, i figli e Per_1 Per_2 trascorreranno con il padre i pomeriggi del martedì e del venerdì, dalle ore 18.30 (orario di ritorno dall'attività lavorativa del sig. ) fino alle ore 22.00 e saranno prelevati e Parte_2 riaccompagnati dal padre presso l'abitazione della madre;
nella settimana in cui il week end viene trascorso con il padre, i figli trascorreranno con lui il martedì pomeriggio dalle ore 18.30 alle ore
22.00 e verranno prelevati e riaccompagnati dal padre presso l'abitazione della madre.
4b) I figli minori staranno con il padre due fine settimana al mese, alternativamente con quelli che trascorreranno con la madre, dal venerdì dalle ore 19.00, allorquando il padre li preleverà da casa, fino alle ore 22.00 della domenica, allorquando il padre li riaccompagnerà a casa della madre, con pernottamento dei minori presso il padre nelle sere di venerdì e sabato. Il padre si impegna a garantire la propria presenza nei fine settimana in cui i figli staranno presso di sé, organizzando e/o programmando diversamente gli impegni lavorativi o di altra natura che dovessero sopraggiungere.
Qualora il padre non riesca a programmare diversamente i propri impegni lavorativi, egli dovrà pagina 2 di 6 almeno 30 giorni prima comunicare alla madre il proprio turno di lavoro coincidente con un fine settimana in cui figli dovrebbero stare presso di lui. In tal caso, i minori trascorreranno con il padre un solo fine settimana nel mese di riferimento.
Il padre si impegna a garantire ai figli, in coincidenza con i giorni di permanenza presso di sé,
l'assistenza nello svolgimento dei compiti scolastici, anche con l'eventuale ausilio di un insegnante privato.
4c) Durante le vacanze estive, il padre terrà con sé i figli per due settimane, da concordare preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per il restante periodo delle vacanze estive si applicherà la regolamentazione prevista ai precedenti punti 4a) e 4b); ciascun genitore sosterrà in proprio le spese relative ai periodi di vacanza trascorsi con i figli.
4d) Durante le festività natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza e, dunque, i figli, ad anni alterni, trascorreranno la Vigilia di Natale con l'uno ed il giorno di Natale con l'altro, oppure a pranzo con l'uno e a cena con l'altro. Lo stesso varrà anche per il giorno di Santo Stefano, per la Vigilia di Capodanno, per il giorno di Capodanno e per l'Epifania, che verranno trascorsi dai figli ad anni alterni con ciascun genitore, oppure a pranzo con l'uno e a cena con l'altro. Anche in occasione delle festività pasquali, i figli staranno con ciascun genitore il giorno di Pasqua o di Pasquetta, ad anni alterni tra loro, oppure a pranzo con l'uno e a cena con l'altro.
4e) I figli e festeggeranno il proprio compleanno con il padre e con la madre, salvo Per_1 Per_2 diversi accordi tra i genitori, i quali divideranno le spese della festa di compleanno al 50%. I minori parteciperanno, inoltre, a tutte le ricorrenze di ciascun genitore (compleanno, Festa del Papà, Festa della Mamma, ecc.) e dei familiari del rispettivo ramo parentale, alle quali uno dei due genitori dovesse essere invitato a partecipare, in ogni caso previo adeguato preavviso tra i genitori.
5) Il sig. , entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, verserà alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la somma mensile di €
[...] Per_1 Per_2
558,00 (cinquecentocinquantotto/00), ovvero € 279,00 (duecentosettantanove/00) per ciascun figlio, mediante bonifico bancario. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT nazionali.
Le parti convengono che l'assegno unico per i figli, o qualunque altra forma diversamente denominata di contributo pubblico e/o invalidità percepita e/o richiesta in favore dei figli, venga richiesta e percepita in via esclusiva dalla sig.ra . A tal fine, il padre si impegna a consegnare Parte_1 la rispettiva e dovuta documentazione alla madre , entro e non oltre 10 giorni dalla Parte_1 richiesta. pagina 3 di 6 6) Entrambi i genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli, che si individuano a titolo esemplificativo e non esaustivo, come segue:
- spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, oculistiche, farmaceutiche (sia per farmaci oggetto di prescrizione medica che per quelli non a carico del SSN), psicoterapiche, non coperte dal servizio sanitario nazionale, ivi compresi i tickets;
- spese scolastiche come rette, tasse di iscrizione a scuole pubbliche o paritarie, libri e dispense, corredo scolastico e materiale di cancelleria, lezioni di ripetizione, trasporto, tasse di iscrizione universitaria, costi necessari alla permanenza fuori casa per eventuali corsi universitari o di perfezionamento;
corsi di istruzione o formativi, anche all'estero, corsi di specializzazione, corsi di lingua ed informatici, gite scolastiche, anche della durata di un giorno, viaggi, anche all'estero;
- le spese sportive (iscrizioni, abbigliamento, attrezzature, assicurazioni e certificati), spese ricreative e di svago, spese per la patente di guida.
Per le spese straordinarie di diversa natura non ricomprese nel predetto elenco, le parti fanno espressamente rinvio al Protocollo d'Intesa in materia in vigore presso il Tribunale di Perugia, che le parti dichiarano espressamente di conoscere e da intendersi parte integrante del presente accordo.
Tutte le predette spese straordinarie dovranno essere documentalmente provate, nonché concordate preventivamente tra i genitori, salvi i casi di necessità ed urgenza (riguardanti le spese medico sanitarie), ed il genitore che se ne sarà fatto carico verrà rimborsato dall'altro coniuge, contestualmente alla richiesta, dietro presentazione di documentazione fiscale e probatoria. Per le suddette voci di spesa da concordare preventivamente tra i genitori, la mancata risposta da parte di uno dei genitori, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta scritta dell'altro, equivarrà ad accettazione e l'eventuale dissenso dovrà essere adeguatamente motivato.
7) Le parti esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio dei figli minori.
8) Le parti dichiarano di aver definito con il presente accordo ogni e qualsivoglia rapporto economico e/o patrimoniale derivante dal matrimonio e di non aver più alcuna reciproca pretesa o riserva da avanzare a riguardo.
9) Le parti si obbligano a dare attuazione all'accordo raggiunto, al quale attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia, sin dalla data di sottoscrizione dello stesso.
10) Tutte le spese di assistenza legale e giudiziale, sostenute e da sostenere in relazione alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, saranno ripartite al 50% tra le parti”.
pagina 4 di 6 All'udienza del 22.10.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in AN in data 17.06.2006 e Parte_1 Parte_2 trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di AN (atto n. 12, parte II, Serie A, anno 2006);
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 31.10.2025
Il Presidente est.
LA IN
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA IN Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 505/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
24.03.2025,
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
(C.F. nato a [...] il [...] ed Parte_2 C.F._2 ivi residente in Vocabolo Carpeneto n. 159, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sonia Scaleggi ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in AN (PG), Via F.lli Ceci, 45, presso il difensore
- RICORRENTI –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AN in data 17.06.2006 e trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di AN (atto n. 12, parte II, Serie A, anno 2006)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 6 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 24.03.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“
1) I signori e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2 indipendenti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
2) I figli minori e saranno affidati, in maniera condivisa, Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori, ai quali spetterà provvedere alla loro istruzione, educazione e mantenimento, e resteranno collocati in via prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in AN (PG), Via
Togliatti n. 4, di proprietà di . Parte_1
3) Le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la cura, l'educazione ed il mantenimento dei minori saranno assunte da ciascun genitore, nell'esercizio dei poteri di affido condiviso, per il periodo di permanenza dei minori presso ciascuno di essi, mentre quelle di straordinaria amministrazione – e comunque quelle inerenti l'istruzione, la salute, le attività ludico-ricreative e quant'altro – saranno assunte da entrambi i genitori, previo accordo.
4) I genitori concorderanno i tempi e le modalità di visita dei figli minori da parte del padre e comunque, in caso di disaccordo tra i genitori, la frequentazione dei minori e Persona_1
da parte del padre verrà regolata, tenendo conto degli impegni scolastici ed Persona_2 extrascolastici dei figli medesimi, con le seguenti modalità:
4a) durante la settimana in cui è previsto il week end con la madre, i figli e Per_1 Per_2 trascorreranno con il padre i pomeriggi del martedì e del venerdì, dalle ore 18.30 (orario di ritorno dall'attività lavorativa del sig. ) fino alle ore 22.00 e saranno prelevati e Parte_2 riaccompagnati dal padre presso l'abitazione della madre;
nella settimana in cui il week end viene trascorso con il padre, i figli trascorreranno con lui il martedì pomeriggio dalle ore 18.30 alle ore
22.00 e verranno prelevati e riaccompagnati dal padre presso l'abitazione della madre.
4b) I figli minori staranno con il padre due fine settimana al mese, alternativamente con quelli che trascorreranno con la madre, dal venerdì dalle ore 19.00, allorquando il padre li preleverà da casa, fino alle ore 22.00 della domenica, allorquando il padre li riaccompagnerà a casa della madre, con pernottamento dei minori presso il padre nelle sere di venerdì e sabato. Il padre si impegna a garantire la propria presenza nei fine settimana in cui i figli staranno presso di sé, organizzando e/o programmando diversamente gli impegni lavorativi o di altra natura che dovessero sopraggiungere.
Qualora il padre non riesca a programmare diversamente i propri impegni lavorativi, egli dovrà pagina 2 di 6 almeno 30 giorni prima comunicare alla madre il proprio turno di lavoro coincidente con un fine settimana in cui figli dovrebbero stare presso di lui. In tal caso, i minori trascorreranno con il padre un solo fine settimana nel mese di riferimento.
Il padre si impegna a garantire ai figli, in coincidenza con i giorni di permanenza presso di sé,
l'assistenza nello svolgimento dei compiti scolastici, anche con l'eventuale ausilio di un insegnante privato.
4c) Durante le vacanze estive, il padre terrà con sé i figli per due settimane, da concordare preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per il restante periodo delle vacanze estive si applicherà la regolamentazione prevista ai precedenti punti 4a) e 4b); ciascun genitore sosterrà in proprio le spese relative ai periodi di vacanza trascorsi con i figli.
4d) Durante le festività natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza e, dunque, i figli, ad anni alterni, trascorreranno la Vigilia di Natale con l'uno ed il giorno di Natale con l'altro, oppure a pranzo con l'uno e a cena con l'altro. Lo stesso varrà anche per il giorno di Santo Stefano, per la Vigilia di Capodanno, per il giorno di Capodanno e per l'Epifania, che verranno trascorsi dai figli ad anni alterni con ciascun genitore, oppure a pranzo con l'uno e a cena con l'altro. Anche in occasione delle festività pasquali, i figli staranno con ciascun genitore il giorno di Pasqua o di Pasquetta, ad anni alterni tra loro, oppure a pranzo con l'uno e a cena con l'altro.
4e) I figli e festeggeranno il proprio compleanno con il padre e con la madre, salvo Per_1 Per_2 diversi accordi tra i genitori, i quali divideranno le spese della festa di compleanno al 50%. I minori parteciperanno, inoltre, a tutte le ricorrenze di ciascun genitore (compleanno, Festa del Papà, Festa della Mamma, ecc.) e dei familiari del rispettivo ramo parentale, alle quali uno dei due genitori dovesse essere invitato a partecipare, in ogni caso previo adeguato preavviso tra i genitori.
5) Il sig. , entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, verserà alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la somma mensile di €
[...] Per_1 Per_2
558,00 (cinquecentocinquantotto/00), ovvero € 279,00 (duecentosettantanove/00) per ciascun figlio, mediante bonifico bancario. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT nazionali.
Le parti convengono che l'assegno unico per i figli, o qualunque altra forma diversamente denominata di contributo pubblico e/o invalidità percepita e/o richiesta in favore dei figli, venga richiesta e percepita in via esclusiva dalla sig.ra . A tal fine, il padre si impegna a consegnare Parte_1 la rispettiva e dovuta documentazione alla madre , entro e non oltre 10 giorni dalla Parte_1 richiesta. pagina 3 di 6 6) Entrambi i genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli, che si individuano a titolo esemplificativo e non esaustivo, come segue:
- spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, oculistiche, farmaceutiche (sia per farmaci oggetto di prescrizione medica che per quelli non a carico del SSN), psicoterapiche, non coperte dal servizio sanitario nazionale, ivi compresi i tickets;
- spese scolastiche come rette, tasse di iscrizione a scuole pubbliche o paritarie, libri e dispense, corredo scolastico e materiale di cancelleria, lezioni di ripetizione, trasporto, tasse di iscrizione universitaria, costi necessari alla permanenza fuori casa per eventuali corsi universitari o di perfezionamento;
corsi di istruzione o formativi, anche all'estero, corsi di specializzazione, corsi di lingua ed informatici, gite scolastiche, anche della durata di un giorno, viaggi, anche all'estero;
- le spese sportive (iscrizioni, abbigliamento, attrezzature, assicurazioni e certificati), spese ricreative e di svago, spese per la patente di guida.
Per le spese straordinarie di diversa natura non ricomprese nel predetto elenco, le parti fanno espressamente rinvio al Protocollo d'Intesa in materia in vigore presso il Tribunale di Perugia, che le parti dichiarano espressamente di conoscere e da intendersi parte integrante del presente accordo.
Tutte le predette spese straordinarie dovranno essere documentalmente provate, nonché concordate preventivamente tra i genitori, salvi i casi di necessità ed urgenza (riguardanti le spese medico sanitarie), ed il genitore che se ne sarà fatto carico verrà rimborsato dall'altro coniuge, contestualmente alla richiesta, dietro presentazione di documentazione fiscale e probatoria. Per le suddette voci di spesa da concordare preventivamente tra i genitori, la mancata risposta da parte di uno dei genitori, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta scritta dell'altro, equivarrà ad accettazione e l'eventuale dissenso dovrà essere adeguatamente motivato.
7) Le parti esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio dei figli minori.
8) Le parti dichiarano di aver definito con il presente accordo ogni e qualsivoglia rapporto economico e/o patrimoniale derivante dal matrimonio e di non aver più alcuna reciproca pretesa o riserva da avanzare a riguardo.
9) Le parti si obbligano a dare attuazione all'accordo raggiunto, al quale attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia, sin dalla data di sottoscrizione dello stesso.
10) Tutte le spese di assistenza legale e giudiziale, sostenute e da sostenere in relazione alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, saranno ripartite al 50% tra le parti”.
pagina 4 di 6 All'udienza del 22.10.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in AN in data 17.06.2006 e Parte_1 Parte_2 trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di AN (atto n. 12, parte II, Serie A, anno 2006);
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 31.10.2025
Il Presidente est.
LA IN
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