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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 8925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8925 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. MA IE Presidente
Dr. EN AN Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8202/2024, vertente
TRA
(MA (RM), 05/11/1972), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SETTINERI PATRIZIA;
E MA (RM), 31/05/1973), con il patrocinio dell'avv. DE CURTIS CP_1
IL GLORIA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma 10/09/2005 (trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Roma, al n. 01456, parte 2, serie A01, anno 2005).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 16763/2024 pubbl. il 05/11/2024 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1. alla luce dell'intervenuta separazione personale dei coniugi, pronunciata con sentenza n. 16763/2024 del 05/11/2024 e del fatto che le Parti non si sono mai riconciliate, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10/09/2005 e trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Roma, al n. 01456, parte
2, serie A01, anno 2005, scegliendo il regime di separazione dei beni, ordinando agli
Ufficiali di Stato Civile competenti di apportare le annotazioni e trascrizioni prescritte dagli artt. 3 e 10 L. 898/1970, fermo restando che i coniugi continueranno a vivere separati e ad osservare il reciproco rispetto;
2. disporre l'affidamento condiviso, ai sensi e per gli effetti della L.54/2006, dei figli
, nato a [...] il [...], oggi diciassettenne, e , nata a [...] il Per_1 Per_2
27/12/2010, oggi quattordicenne con collocazione presso la madre;
3. disporre a carico del Sig. il versamento a favore della sig.ra di un Parte_1 CP_1 assegno a titolo di mantenimento ordinario dei figli, e fino all'indipendenza economica di questi, per la somma di euro € 600,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat relativi ai prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati come per legge, nonché l'integrale pagamento a suo carico delle spese sportive per le attività che i figli intenderanno esercitare e partecipazione nella misura del 50% ad ogni ulteriore previsione di spesa del Protocollo d'intesa con il Foro di Roma del 17/12/2014;
4. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
5. stabilire il collocamento prevalente della prole presso la casa familiare, sita a Roma, in Via Olindo Guerrini 21, di esclusiva proprietà della Sig.ra con conseguente CP_1 assegnazione della stessa a quest'ultima;
6. stabilire che, tenuto conto delle esigenze dei figli e, in ogni caso, salvo diverso accordo, il sig. Parte_1
a) potrà vedere i figli durante il periodo scolastico nelle giornate di lunedì e mercoledì dall'uscita da scuola sino alle 21:00 oltre ai week-end alternati, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) sino alla domenica alle 21, quando verranno riaccompagnati a casa;
b) durante i periodi di sospensione scolastica, dal lunedì mattina al mercoledì alle ore
21.00, quando verranno riaccompagnati a casa con pernotto presso il padre, oltre ai week-end alternati;
c) trascorrerà con la prole, ad anni alterni, le festività natalizie dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis. Il regime dell'alternanza sarà parimenti osservato per tutte le altre festività nazionali e/o religiose infra-annuali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il 25 aprile, il 2 giugno, l'8 dicembre, etc.);
d) durante il periodo estivo ricompreso tra il 1° giugno ed il 31 agosto, considerati gli impegni anche scolastici della prole, tre settimane pure non consecutive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
7. disporre, altresì, che a) ciascun genitore potrà trascorrere con i figli, il giorno del proprio compleanno, nonché, rispettivamente, la festa della mamma e quella del papà; b) che i figli avranno facoltà di trascorrere con entrambi i genitori il giorno del proprio compleanno;
c) nelle ipotesi di cui ai punti 6.c), 7.a) e 7.b) il regime ordinario di frequentazione sarà sospeso;
d) ciascun genitore, durante i periodi di propria spettanza, si occuperà di monitorare l'osservanza agli impegni scolastici dei figli, nonché di accompagnare i medesimi presso i luoghi previsti per le relative attività sportive, ludiche e di formazione;
e) i genitori, sempre valutando caso per caso, potranno, laddove ritenuto utile per la prole, essere compresenti alle attività che riguardano i figli oppure ad eventi alle stesse connesse, a prescindere dalla modulazione dei tempi di frequentazione.
- Le Parti esprimono reciproca rinuncia a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e espresso consenso all'iscrizione dei figli minori sui rispettivi passaporti”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 10/09/2020, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
8202/2024 R.G.A.C.: - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma 10/09/2005
(trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Roma, al n. 01456, parte 2, serie A01, anno 2005) tra MA (RM), 05/11/1972) e Parte_1 CP_1
MA (RM), 31/05/1973), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in
[...] motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c. Roma, 11/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EN AN MA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. MA IE Presidente
Dr. EN AN Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8202/2024, vertente
TRA
(MA (RM), 05/11/1972), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SETTINERI PATRIZIA;
E MA (RM), 31/05/1973), con il patrocinio dell'avv. DE CURTIS CP_1
IL GLORIA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma 10/09/2005 (trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Roma, al n. 01456, parte 2, serie A01, anno 2005).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 16763/2024 pubbl. il 05/11/2024 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1. alla luce dell'intervenuta separazione personale dei coniugi, pronunciata con sentenza n. 16763/2024 del 05/11/2024 e del fatto che le Parti non si sono mai riconciliate, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10/09/2005 e trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Roma, al n. 01456, parte
2, serie A01, anno 2005, scegliendo il regime di separazione dei beni, ordinando agli
Ufficiali di Stato Civile competenti di apportare le annotazioni e trascrizioni prescritte dagli artt. 3 e 10 L. 898/1970, fermo restando che i coniugi continueranno a vivere separati e ad osservare il reciproco rispetto;
2. disporre l'affidamento condiviso, ai sensi e per gli effetti della L.54/2006, dei figli
, nato a [...] il [...], oggi diciassettenne, e , nata a [...] il Per_1 Per_2
27/12/2010, oggi quattordicenne con collocazione presso la madre;
3. disporre a carico del Sig. il versamento a favore della sig.ra di un Parte_1 CP_1 assegno a titolo di mantenimento ordinario dei figli, e fino all'indipendenza economica di questi, per la somma di euro € 600,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat relativi ai prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati come per legge, nonché l'integrale pagamento a suo carico delle spese sportive per le attività che i figli intenderanno esercitare e partecipazione nella misura del 50% ad ogni ulteriore previsione di spesa del Protocollo d'intesa con il Foro di Roma del 17/12/2014;
4. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
5. stabilire il collocamento prevalente della prole presso la casa familiare, sita a Roma, in Via Olindo Guerrini 21, di esclusiva proprietà della Sig.ra con conseguente CP_1 assegnazione della stessa a quest'ultima;
6. stabilire che, tenuto conto delle esigenze dei figli e, in ogni caso, salvo diverso accordo, il sig. Parte_1
a) potrà vedere i figli durante il periodo scolastico nelle giornate di lunedì e mercoledì dall'uscita da scuola sino alle 21:00 oltre ai week-end alternati, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) sino alla domenica alle 21, quando verranno riaccompagnati a casa;
b) durante i periodi di sospensione scolastica, dal lunedì mattina al mercoledì alle ore
21.00, quando verranno riaccompagnati a casa con pernotto presso il padre, oltre ai week-end alternati;
c) trascorrerà con la prole, ad anni alterni, le festività natalizie dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis. Il regime dell'alternanza sarà parimenti osservato per tutte le altre festività nazionali e/o religiose infra-annuali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il 25 aprile, il 2 giugno, l'8 dicembre, etc.);
d) durante il periodo estivo ricompreso tra il 1° giugno ed il 31 agosto, considerati gli impegni anche scolastici della prole, tre settimane pure non consecutive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
7. disporre, altresì, che a) ciascun genitore potrà trascorrere con i figli, il giorno del proprio compleanno, nonché, rispettivamente, la festa della mamma e quella del papà; b) che i figli avranno facoltà di trascorrere con entrambi i genitori il giorno del proprio compleanno;
c) nelle ipotesi di cui ai punti 6.c), 7.a) e 7.b) il regime ordinario di frequentazione sarà sospeso;
d) ciascun genitore, durante i periodi di propria spettanza, si occuperà di monitorare l'osservanza agli impegni scolastici dei figli, nonché di accompagnare i medesimi presso i luoghi previsti per le relative attività sportive, ludiche e di formazione;
e) i genitori, sempre valutando caso per caso, potranno, laddove ritenuto utile per la prole, essere compresenti alle attività che riguardano i figli oppure ad eventi alle stesse connesse, a prescindere dalla modulazione dei tempi di frequentazione.
- Le Parti esprimono reciproca rinuncia a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e espresso consenso all'iscrizione dei figli minori sui rispettivi passaporti”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 10/09/2020, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
8202/2024 R.G.A.C.: - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma 10/09/2005
(trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Roma, al n. 01456, parte 2, serie A01, anno 2005) tra MA (RM), 05/11/1972) e Parte_1 CP_1
MA (RM), 31/05/1973), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in
[...] motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c. Roma, 11/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EN AN MA IE